TettoiaIl TAR Campania-Napoli fornisce chiarimenti sulle condizioni che determinano la necessità del permesso di costruire per l’installazione di una tettoia, attribuendo particolare rilevanza alle dimensioni della stessa.

Nella fattispecie la ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione, intimata ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001, di alcune opere costruite in assenza di titolo edilizio. Nel dettaglio si trattava di un manufatto con struttura portante in ferro dell’estensione di circa 80 mq poggiato su una piattaforma di calcestruzzo e di un’adiacente tettoia di 20 mq. La ricorrente sosteneva, per quanto riguarda la tettoia, che si trattasse di opera pertinenziale rientrante nel regime dell’attività edilizia libera.

Posto che il manufatto costituiva senz’altro una “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, e come tale integrava l’abuso edilizio, il TAR Campania-Napoli 04/05/2020, n. 1623 ha confermato anche l’abusività della tettoia, ritenendola soggetta al permesso di costruire.

In proposito i giudici amministrativi hanno richiamato alcuni precedenti del Consiglio di stato secondo i quali:

- non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il permesso di costruire e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa sia stata realizzata. Ed infatti a tal fine è necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. e-quinquies (nel testo novellato dall’art. 3, D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222, comma 1, lett. b), n. 3) o se, invece, essa sia una "nuova costruzione" ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e), assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire (C. Stato 09/10/2018, n. 5781);

- la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall'art. 817, Cod. civ. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale (C. Stato 06/02/2019, n. 904; C. Stato17/05/2010, n. 3127).

Ne deriva in particolare che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.

Sulla base di tali considerazioni il TAR ha ritenuto che, data l’”ampia estensione” (20 mq) della tettoia che comportava una rilevante alterazione della sagoma dell’edificio, nel caso di specie fossero presenti i caratteri di una nuova costruzione da assoggettare al permesso di costruire.

Infine il TAR ha aggiunto che comunque la tettoia doveva considerarsi illegittima in quanto accessoria a un manufatto del tutto abusivo.

Sulla nozione di tettoia ai fini della necessità del permesso di costruire si veda anche la Nota: Chiarimenti sulla nozione di tettoia “aperta” o “chiusa” e titoli abilitativi necessari e la Nota: Realizzazione di una tettoia o pensilina e qualificazione come pertinenza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Decreto RilancioL'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del Decreto Rilancio, di cui al D.L. 19/05/2020, n. 34.

L'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19/05/2020.

La pubblicazione è composta da 32 schede e descrive in maniera schematica le disposizioni tese a contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e a porre le basi per la ripresa economica del Paese.

In particolare, sono illustrate in maniera sintetica le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal D.L. 34/2020.

Ciascuna scheda individua, nel titolo, la specifica norma con indicato l’articolo di riferimento del D.L. 34/2020 e presenta, nei box sottostanti, i punti essenziali, quali: oggetto/imposta/beneficio, destinatari, condizioni di utilizzo, durata/periodo, note.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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RistrutturazioneLa Corte Costituzionale chiarisce i limiti entro i quali è possibile effettuare un intervento di ristrutturazione soggetta a SCIA mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato.

La Corte costituzionale, con la sentenza 24/04/2020, n. 70, nel dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni della Regione Puglia sul “piano casa” che consentivano la realizzazione di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, ha chiarito gli attuali limiti della c.d. “ristrutturazione ricostruttiva” soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA DOPO IL D.L. SBLOCCA CANTIERI
La Corte Costituzionale ha ricordato i vari interventi a livello statale che hanno via via modificato le norme in materia del D.P.R. 380/2001, evidenziando che gli stessi avevano progressivamente allargato l’ambito degli interventi di ristrutturazione, consentendo di derogare all’identità di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.

Questa tendenza però si è arrestata nel 2019, con il D.L. 32/2019 (cosiddetto decreto “sblocca cantieri”), che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 secondo il quale “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Secondo la Corte, tale norma:
- detta una regola unitaria, valevole sull’intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo;
- impone per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell’area di sedime.

Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma.

Ne consegue che le Regioni non possono qualificare come intervento di ristrutturazione ricostruttiva assoggettato a SCIA interventi che determinano una modifica della volumetria e dell’area di sedime.

NORME SUL PIANO CASA
Sulla base di tali premesse non può sostenersi che l’intervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del “piano casa”, considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce infatti che i limiti volumetrici e di sedime si applichino in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, così esprimendo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Edilizia e CostruzioniLa filiera delle Costruzioni, con le sue quasi 734.400 imprese attive nel I trim. del 2019 , si conferma di vitale importanza per l’economia del Paese, rappresentando con l’indotto oltre il 22% del Pil nazionale.
Ma è un comparto che, nonostante negli ultimi tre anni abbia mostrato alcuni segnali di ripresa, con i suoi 130 miliardi di euro di investimenti nel 2019 è ben lontano dai valori pre-crisi del 2008 (220 miliardi di euro). Numeri che mettono in evidenza alcune criticità mai affrontate negli ultimi 50 anni e che si sono ulteriormente acutizzate a causa del lockdown. La chiusura forzata, secondo le stime di ANCE, potrebbe generare un calo del 10% degli investimenti in costruzioni, un dato importante se si considera che ogni euro investito in edilizia genera una ricaduta complessiva sull’economia con un effetto moltiplicatore di circa tre volte.

Per questo il Gruppo Tecniche Nuove e SAIE (BolognaFiere, 14-17 ottobre 2020), la principale manifestazione del settore delle costruzioni con 54 anni di storia, da sempre punto di riferimento per la definizione delle politiche del settore, hanno voluto da subito riunire le principali associazioni della filiera edile per identificare alcune linee guida utili a superare questo momento di emergenza ma, soprattutto, a guardare al futuro con una visione strategica a lungo termine. Nasce così la “Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni”, un documento condiviso dalle principali associazioni della filiera che traccia alcuni “suggerimenti” rivolti alle istituzioni per aiutare le imprese in questo particolare momento di difficoltà e per realizzare riforme strutturali: dalla liquidità alle aziende allo sblocco dei cantieri, dalla minore burocrazia alla semplificazione dei processi, fino alle procedure più snelle per l’avvio dei cantieri, alla digitalizzazione e al rafforzamento di bonus e incentivi.

Un manifesto in 10 punti a “voce unica”, promosso da Tecniche Nuove e SAIE, e sottoscritto da Gabriele Buia -Presidente Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili-, Federica Brancaccio -Presidente Federcostruzioni-, Giuseppe Freri -Presidente Federcomated, Federazione Nazionale Commercianti Materiali Edili-, Gabriele Scicolone -Presidente Oice, Associazione organizzazioni italiane di ingegneria-, Maurizio Savoncelli -Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Consigliere Rete Professioni Tecniche- e Ivo Nardella -Presidente Gruppo editoriale Tecniche Nuove e Senaf, la società che organizza SAIE.

Di seguito i 10 punti della Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni:

1. Una strategia organica per interventi su scuole, sanità, infrastrutture e sistemi di trasporto
2. Sblocco rapido dei cantieri già finanziati per produrre lavoro e generare reddito, anche attraverso il lavoro dei Comuni e le Amministrazioni Locali sul territorio. Rilancio dei cantieri strategici
3. Sicurezza. Il COVID19 prevede la definizione di protocolli permanenti sulla sicurezza in cantiere e la loro esecuzione.
4. Liquidità per gli attori della filiera per sostenerne la ripartenza. Non integralmente a debito ma quota a fondo perduto, anche attraverso il saldo dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese e dei professionisti.
5. “Sburocratizzazione” e semplificazione delle procedure legate alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione di qualsiasi tipologia di edificio o infrastruttura. Procedure snelle, redazione di un codice e un regolamento che non necessiti di provvedimenti straordinari.
6. Rafforzamento di bonus e incentivi per interventi premianti in termini di efficienza energetica e ristrutturazione green e più in generale revisione complessiva del patrimonio abitativo esistente attraverso l’adeguamento alle normative, l’utilizzo di tecnologie innovative e di sistemi e soluzioni performanti
7. Valorizzazione del ruolo della progettazione sia per quanto riguarda le nuove esigenze abitative, sia nello sviluppo delle città e dei sistemi urbani, andando oltre, laddove possibile, strumenti e standard obsoleti e non più adeguati alle condizioni odierne
8. Digitalizzazione della filiera finalizzata alla condivisione delle informazioni e alla condivisione di competenze e best practice del settore all’interno di una piattaforma digitale appositamente creata.
9. Maggiore coinvolgimento delle figure professionali in alcuni processi gestiti oggi dalla pubblica amministrazione
10. Piano investimenti per i Comuni per dare avvio a una grande opera di manutenzione del territorio e di rigenerazione delle città

I temi delle riforme e del futuro della filiera saranno al centro della nuova edizione di SAIE, la fiera delle costruzioni, che si terrà a BolognaFiere dal 14 al 17 ottobre 2020. Per incoraggiare lo sviluppo del comparto, SAIE riparte dai capisaldi stessi del costruire - progettazione, edilizia, impianti – proponendo soluzioni concrete per le esigenze dei professionisti e di tutti gli operatori in un format che metterà al centro il cantiere e il sistema delle costruzioni.

“Da sempre SAIE rappresenta gli stati generali del settore delle costruzioni. Un appuntamento fondamentale, dove da oltre 50 anni la filiera si incontra per analizzare il presente e progettare il futuro -afferma Ivo Nardella, Presidente Gruppo editoriale Tecniche Nuove e Senaf, la società che organizza SAIE-  In questo particolare momento di emergenza abbiamo voluto anticipare questo confronto coinvolgendo tutte le principali associazioni, che ringrazio per aver aderito con entusiasmo. Insieme abbiamo dato vita alla Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni, un manifesto che sintetizza in 10 punti gli strumenti da mettere in campo per riattivare il settore. Il documento verrà presentato alle Istituzioni in modo che possano utilizzarlo come base per realizzare sia le riforme più urgenti che quelle a lungo termine. Il comparto ha un ruolo fondamentale nel sistema Paese e bisogna trasformare questa crisi in opportunità concretizzando tutte quelle riforme che negli ultimi 50 anni sono state rimandate. E bisogna farlo puntando sulla modernizzazione, sulla semplificazione del processo normativo, istituzionale e realizzativo che grava sul settore e facendo in modo che lo Stato non sia il primo debitore delle imprese.”

“Mai come in questa fase è fondamentale che una filiera strategica come la nostra, che rappresenta quasi un quarto del Pil italiano, si presenti unita ‐ afferma Gabriele Buia, Presidente Ance ‐ E la Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni promossa da Tecniche Nuove e SAIE va esattamente in questa direzione. Per ripartire e guardare al futuro servono riforme coraggiose in grado di creare occupazione e benessere sociale. Le costruzioni erano già martoriate da una crisi profonda e i primi segnali positivi che avevamo avuto nel mercato privato ora rischiano di venire meno. Per questo dobbiamo intervenire rapidamente, a partire dalla PA, primo committente delle imprese di costruzione, che deve alle aziende ben 6 mld di euro. E poi è necessario semplificare: servono poche regole, semplici e chiare, e bisogna fare in fretta per immettere liquidità immediata nel sistema e aiutare le imprese nella ripartenza. Dobbiamo adottare un Piano Marshall per l’Italia. Che vuol dire risorse pubbliche immediatamente spendibili per opere pubbliche diffuse sul territorio e incentivi indispensabili per rilanciare il mercato privato che ha bisogno di fiducia”.

“Dopo un decennio di segno negativo, negli ultimi anni il settore delle costruzioni aveva finalmente registrato un leggero segno positivo -commenta Federica Brancaccio, Presidente Federcostruzioni- Con il lockdown, però, la situazione si è nuovamente invertita, mettendo in difficoltà migliaia di imprese sul fronte della liquidità. Per quanto riguarda il futuro, certamente ci sarà un cambiamento epocale nel modo di lavorare, con la digitalizzazione che diventerà centrale, ma anche nel modo d’immaginare i luoghi dell’abitare, come lo sviluppo e la gestione delle città. E’ fondamentale che il Governo ascolti le esigenze del settore, grazie anche ai suggerimenti inseriti nella Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni, e metta in campo un grande piano strategico che faccia ripartire la filiera ma che non punti sul “debito”. È necessario attivare una serie di misure che tutta la filiera chiedeva da anni, come lo snellimento burocratico, l’aggiornamento normativo e un rapporto più paritetico fra imprenditori e pubblica amministrazione. Dopo un evento di tale portata si deve innestare in tutti quella leva del cambiamento che chiediamo da anni. L’Italia è ferma, sono anni che non riesce a guardare al proprio futuro.”

“Federcomated, oltre a essere fornitori dei costruttori e degli artigiani, rappresentiamo il cuore della filiera delle costruzioni, che sta attraversando un momento di difficoltà - dichiara Giuseppe Freri, Presidente Federcomated, Federazione Nazionale Commercianti Materiali Edili - Ringrazio SAIE e le parti coinvolte perché con questa iniziativa ritroviamo quell’unità che è mancata nella gestione della crisi da parte del settore. Il valore del 22% del Pil che esprime il comparto dell’edilizia meritava una voce unica e forte, in grado di portare a casa dei risultati diversi rispetto a quelli di oggi. Dobbiamo ripartire e dobbiamo avere liquidità sui nostri conti correnti. Ed è necessario e urgente che la Pubblica Amministrazione paghi i costruttori affinché possano onorare i loro impegni verso i distributori di materiali edili: a marzo, a livello nazionale, abbiamo avuto insoluti per il 25% e prevediamo diventi il 40% per aprile e il 60% a maggio. Fare presto è d’obbligo.”

“La fine del lockdown non deve darci l’illusione che stiamo ripartendo esattamente come prima – afferma Gabriele Scicolone, Presidente Oice, Associazione organizzazioni italiane di ingegneria - Bisognerà vedere come riapriamo i cantieri e con quali misure di sicurezza; un elemento che avrà un forte impatto sulla capacità di essere competitivi nei mesi che seguiranno. In questo momento è necessario che le misure a sostegno della liquidità vengano mantenute, che la cassa integrazione venga estesa e che si istituisca un tavolo della filiera che faccia tabula rasa e disegni il processo virtuoso col quale vogliamo pensare un’opera e portarla a compimento, dando delle tempistiche certe alle varie fasi del processo di approvazione. Bisogna, in altre parole, pensare anche al tema della burocrazia, che soffoca il nostro settore, senza complicare ulteriormente le regole ma dando finalmente certezze e semplificazione ad una filiera che ha un immenso potenziale non ancora espresso.”

“Liquidità, semplificazione, investimenti, riqualificazione e messa in sicurezza. Da qui deve ripartire l’azione di governo per rilanciare la filiera delle costruzioni -aggiunge Maurizio Savoncelli, Presidente Consiglio Nazionale Geometri-  Proprio in questi giorni stiamo chiedendo infatti a tutte le stazioni appaltanti e ai soggetti che possono creare risorse immediate, come i tribunali, di liquidare le parcelle. In tema di opere pubbliche, si parla molto del modello Genova per il ponte sul Polcevera, realizzato in poco più di un anno. Questo modus operandi non può essere riservato solo alle emergenze, ma deve diventare prassi, risolvendo le questioni che rallentano le tempistiche. Legato a doppio filo alle tematiche dei tempi e delle certezze c’è anche il tema del risparmio privato e della mancanza di investimenti. I provvedimenti per avviare gli investimenti esistono già ma sono fermi, per questo chiediamo lo sblocco della riforma del dpr 380 e del regolamento degli appalti su cui abbiamo lavorato per anni. Bisogna, infine, puntare sulla riqualificazione, lavorando sulla salubrità degli ambienti esistenti e in via di costruzione e valorizzando borghi e campagne il cui spopolamento può essere evitato grazie al nuovo modello di città diffusa”.

Pubblicato in Comunicati stampa

Servizi tecniciChiarimenti sulla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-economica per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura a professionisti tramite il fatturato correlato ai servizi professionali dallo svolti quale socio di società di ingegneria o componente di un’associazione professionale.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Per partecipare ad affidamenti pubblici di servizi di ingegneria e architettura (progettazione, DL, coordinamento della sicurezza, collaudo, ecc.), gli operatori economici abilitati (professionisti, studi professionali, società tra professionisti, società di ingegneria e relativi raggruppamenti o consorzi stabili), devono essere in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-economica.

REQUISITI DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Detti requisiti - quantificati dalla documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante - possono afferire a quanto segue (Delib. ANAC 417/2019, punto IV.2.2.2),:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando;
b) fatturato specifico concernente servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
c) fatturato per i c.d. “servizi di punta” concernente anch’esso servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
d) organico societario, cioè per i soggetti organizzati in forma societaria il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni;
e) organico dello studio, cioè per i soggetti organizzati in forma di studio professionale il numero di unità di tecnici.
Si rinvia a Affidamento contratti pubblici per servizi di Ingegneria e di Architettura (SIA) per i dettagli.

Professionista socio di società di ingegneria o componente di associazione professionale
Ci si chiede - per la dimostrazione dei requisiti sopra indicati, ed in particolare di quelli attenenti il fatturato, di cui alle lettere a), b) e c) - se il singolo professionista possa fare riferimento alle attività svolte quale socio di una società di ingegneria o quale membro di un’associazione professionale.
A queste domande, l’Autorità di vigilanza ha risposto con Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale socio di una società di ingegneria) e con Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale componente di un’associazione professionale).
I chiarimenti forniti dai due documenti possono essere sintetizzati come segue.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER SOCIETÀ DI INGEGNERIA
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di una società di ingegneria, Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha ritenuto ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico e dei servizi di punta mediante le attività svolte quale socio di una società di ingegneria, a condizione che:
- il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche;
- il professionista abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata, per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale.
La medesima Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha viceversa ritenuto non opportuno esprimere valutazioni circa la possibilità di dimostrare il requisito del fatturato globale.
Si rinvia peraltro a quanto in seguito indicato dalla successiva Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, che invece si è espressa sul requisito in oggetto per il professionista membro di un’associazione professionale (vedi paragrafo successivo). Tali successive conclusioni potrebbero essere applicabili per analogia.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di un’associazione professionale, Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, ha ritenuto:
- ammissibile la dimostrazione del fatturato globale mediante il fatturato correlato ai servizi svolti quale componente di un’associazione professionale. A tale scopo, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, ANAC ritiene “opportuna” l’adozione di un atto con il quale si procede all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso invece in cui l’associazione continui ad operare, all’attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico mediante le attività svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbiasottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Varie

Cartello cantiereLa Corte di Cassazione riepiloga interessanti principi sull’obbligo di esposizione del cartello di cantiere, riaffermando che la violazione comporta la punibilità ai sensi dell’art. 44, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie si trattava di lavori per i quali era stata rilasciata una SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. A seguito di accertamento emergeva che, nonostante che i lavori fossero in corso in quanto non ancora ultimati ed il titolo edilizio fosse ancora efficace, il cartello di cantiere non era stato esposto. Inoltre l'obbligo di apporre il cartello di cantiere era nella specie previsto nel regolamento edilizio comunale. I ricorrenti erano stati pertanto condannati in ordine al reato di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a), per la mancata affissione del cartello.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza 28/10/2019, n. 43698, ha confermato la condanna sulla base dei seguenti principi:

- la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è punita dall'art. 44, D.P.R. n. 380/2001, lett. a), se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio;

- in costanza d'efficacia del titolo, l'obbligo di apposizione del cartello perdura sino all'ultimazione dei lavori, anche se gli stessi siano stati momentaneamente sospesi, ed infatti l’obbligo non viene meno nel caso di cantiere inoperante o sospeso, essendo invece necessaria la sua presenza dall'inizio dei lavori fino alla loro definitiva conclusione;

- la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se non si tratti di permesso di costruire. Ed infatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) e c) (salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione) si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e dalla SCIA sostitutiva ai sensi dell'art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a) del predetto art. 44, D.P.R. 380/2001, si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d'intervento assoggettato a permesso di costruire (o a SCIA ad esso alternativa) piuttosto che a semplice SCIA. Se, dunque, il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello anche per opere assoggettate alla semplice SCIA, l'inosservanza della disposizione integra gli estremi della contravvenzione in parola.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Oneri accessoriSecondo il Consiglio di Stato gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria.


CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN CASO DI SANATORIA EDILIZIA
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.P.R. 380/2001, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di intervento che, se regolare, sarebbe stato escluso dal contributo, in misura pari a quella prevista dall'art. 16, D.P.R. 380/2001. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente contestava la sentenza del TAR che, in relazione a tre pratiche di condono edilizio, sosteneva che gli oneri concessori dovessero essere calcolati in base alle tabelle vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria (momento in cui andava versata la quota di anticipazione) ed escludeva l’applicazione di eventuali future revisioni delle tariffe da parte dei singoli Comuni. Il TAR interpretava in tal senso l’art. 6, comma 3 della L.R. Campania n. 10/2004 che stabilisce che gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla “misura stabilita dalla disciplina vigente”.

PRINCIPI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO
Al riguardo il C. Stato 27/04/2020, n. 2667 ha affermato che gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda. Tale principio trova fondamento:
- in primo luogo, nell’applicazione del canone tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e
- in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere.

CONCLUSIONI
Sulla base di tale principio il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ritenendo che per “misura stabilita dalla disciplina vigente”, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. Campania n. 10/2004, doveva quindi intendersi quella stabilita dalle tabelle che erano in vigore al momento della definizione del procedimento di sanatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Edilizia & Materiali

CompravenditaL’inadempimento dell’obbligo di uno dei promittenti venditori di stipulare il contratto definitivo di compravendita del bene in comproprietà può comportare la risoluzione del contratto preliminare e l’obbligo di restituzione del doppio della caparra anche per il venditore che invece abbia prestato il consenso alla vendita.

Nel caso di specie si trattava della compravendita di un fabbricato e di un terreno in comproprietà. Il promissario acquirente pretendeva la risoluzione del contratto preliminare per mancata stipula del contratto definitivo imputabile ad uno solo dei promittenti venditori.
La Corte d’Appello, in applicazione del principio secondo il quale i promittenti alienanti sono obbligati a prestare il consenso necessario al trasferimento del bene ritenuto un unicum inscindibile, riteneva entrambi i venditori responsabili, salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni al soggetto che di fatto non aveva consentito la stipula.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza C. Cass. civ. 18/02/2020, n. 4013, ha precisato che l'obbligazione è indivisibile ai sensi dell'art. 1316, Cod. civ. quando ha ad oggetto una cosa o un fatto che non è, oggettivamente, suscettibile di divisione per sua natura o per il modo soggettivo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Pertanto, nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l'unitarietà della prestazione.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi confermando la condanna di entrambi i venditori al pagamento in solido del doppio della caparra, anche se l’inadempimento del debitore era di fatto imputabile ad uno solo dei contraenti.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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SubappaltoSecondo il TAR Lazio, il limite del 40 per cento previsto per il subappalto dal D.L. Sblocca cantieri non è in contrasto con le norme europee e il suo superamento determina l’esclusione dalla gara.

FATTISPECIE
Un RTI era stato escluso da una gara bandita dalla Camera dei deputati per l'affidamento dei servizi di monitoraggio di contratti ICT (ovvero i contratti che riguardano servizi informatici, prodotti, soluzioni o servizi digitali). Dagli atti di gara emergeva che il raggruppamento avrebbe demandato una parte della prestazione a contenuto professionale (compresa la funzione di Direttore tecnico) ad altri soggetti tramite contratti di lavoro autonomo. La Stazione appaltante riteneva che il ricorso a lavoratori autonomi per lo svolgimento durante tutto il periodo di vigenza dell’appalto di una rilevante parte delle attività contrattuali fosse inquadrabile nell’istituto del subappalto e che, nel caso di specie, risultava superato il limite del 30 per cento previsto dall’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016. Il RTI proponeva ricorso sostenendo tra l’altro l’inapplicabilità del limite percentuale al subappalto sulla base delle recenti sentenze della Corte di giustizia UE (C. Giustizia UE 26/09/2019, C-63/18 e C. Giustizia UE 27/11/2019, C-402/18) che ne hanno dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo (vedi Limiti quantitativi al subappalto: incompatibilità con il diritto europeo e Subappalto: incompatibile con diritto UE anche il limite del ribasso al subappaltatore).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Tale limite è stato aumentato al 40 per cento fino al 31/12/2020 dall’art. 1, comma 18 del D.L. 18/04/2019, n. 32 - D.L. Sbocca cantieri (conv. dalla L. 14/06/2019, n. 55).

LEGITTIMITÀ DEL LIMITE DEL 40 PER CENTO
Il TAR Lazio-Roma 24/04/2020, n. 4183 ha confermato l’esclusione del RTI respingendo le argomentazioni addotte anche con riferimento alle sentenze europee da quest’ultimo richiamate.
Secondo i giudici infatti la Corte di giustizia, con tali pronunce, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30 per cento dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori.
La Corte ha infatti riconosciuto che il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo, che può giustificare una restrizione alle norme fondamentali e ai principi generali dell’Unione europea che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, nel considerare in contrasto con le Direttive comunitarie il limite fissato al 30 per cento, non ha escluso invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo.

Pertanto, ha proseguito il TAR, non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40 per cento delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019.

Nel caso di specie il raggruppamento ricorrente era stato quindi legittimamente escluso dalla procedura di gara in quanto aveva demandato a contratti di lavoro autonomo una quota delle attività contrattuali molto superiore non solo al limite del 30 per cento di cui al previgente testo dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, ma anche all’attuale soglia del 40 per cento previsto dal D.L. Sblocca cantieri.

LAVORO AUTONOMO E SUBAPPALTO
Infine va evidenziato che la sentenza in discorso assume particolare rilevanza anche in quanto riconosce che il ricorso al lavoro autonomo è configurabile come subappalto, chiarendone le condizioni di ammissibilità.

In proposito il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016 deve essere qualificato come subappalto, ai fini delle norme sui contratti pubblici, qualunque tipo di contratto che intercorra tra l'appaltatore e un terzo in virtù del quale talune delle prestazioni appaltate non siano eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì mediante la manodopera prestata da soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone l'esigenza che siano qualificati e in regola con i requisiti di ordine generale. Non sussiste subappalto quindi soltanto laddove le prestazioni siano eseguite dall'appaltatore in proprio, tramite la propria organizzazione imprenditoriale. In tale contesto il ricorso al lavoro autonomo, pur se consentito, è subordinato dal Codice, al fine di evitare un uso elusivo delle norme poste in materia del subappalto, all’individuazione specifica del contenuto delle attività da svolgere; ciò in quanto l’affidamento di parte delle mansioni a lavoratore autonomo implica lo svolgimento delle stesse da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’appaltatore e non nella stessa stabilmente incardinato, come un lavoratore dipendente.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Normativa
Venerdì, 24 Aprile 2020 16:25

FEL a ColorAid 2020: Grazie!

ColorAidFEL da sempre è sensibile alle iniziative sociali, e per questo ha accolto positivamente la proposta dello staff redazionale di Colore&Hobby e Radio Colore di entrare a far parte del progetto ColorAid. Dopo l’esperienza di collaborazione alle iniziative MissioneColore promosse da FEL, ci è sembrato scontato ricambiare aderendo a ColorAid, un’iniziativa di edilizia etica. Il tempo è il bene più prezioso di cui disponiamo. E quello che abbiamo chiesto ai nostri ragazzi che ci seguono da anni nella formazione e nelle nostre attività è il dono del proprio tempo e delle proprie abilità per una nobile causa. Ed ora vogliamo dire GRAZIE a chi ha raccolto il nostro appello, in particolare ai Pittori edili CARLO CORSI e GAETANO SERGIO TASCONE, due grandi maestri della decorazione e del mestiere, che con grande umiltà e senza pensarci troppo sono entrati a far parte del team nel cantiere di Color Aid.

Lo stato dell’arte del cantiere
A inizio marzo, come da programma, il cantiere di ColorAid è stato avviato con il rifacimento delle facciate dei due corpi (che definiremo per comodità grande e piccolo) dell’Abbazia di Mirasole, oggetto della riqualificazione prevista nell’arco del mese di marzo. L’apertura ufficiale dei lavori di ristrutturazione interna ed il completamento quasi totale degli interventi esterni ha avuto luogo a partire dal 9 marzo ma non si è potuto completare nei tempi previsti a causa del blocco totale dei cantieri del 23 marzo 2020 a seguito del Decreto del 22 marzo. Lo stato dell’arte dei lavori nel cantiere di ColorAid è, quindi, il seguente:

 i lavori sono stati completati all’80%;
 sono stati portati a termine gli interventi sulle facciate, salvo una piccola parte del corpo piccolo, di cui però è stato completato il trattamento anti-umidità;
 la facciata del corpo grande è stata completata anche con la verniciatura di tutte le persiane e le porte, così come il porticato, le relative colonne e lunette sono state oggetto di pulizia e restauro;
 del corpo piccolo sono stati completati i lavori sugli interni, comprese le pareti realizzate con finiture decorative.

E’ stato importante garantire la massima sicurezza agli artigiani fino a quando è stato possibile recarsi in cantiere, questo ha generato purtroppo un rallentamento nei lavori, che però non sono stati interrotti fino all’ultimo. Attualmente siamo in collegamento con i responsabili dell’Abbazia e restiamo in attesa delle indicazioni governative per sapere quando potremo riprendere i lavori e chiudere, così, i pochi interventi mancanti sugli interni del corpo grande e sulla facciata del corpo piccolo.Siamo comunque molto soddisfatti di come abbiamo affrontato le difficoltà di questo momento storico, svolgendo al meglio il nostro lavoro e dimostrando di poter contribuire al benessere della collettività, che abbiamo capito proprio in queste settimane essere così importante e vitale per tutti noi.Questa quarta edizione di ColorAid ha comunque dato molto alle persone che hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa, così come a chi vive nella struttura e a chi la gestisce. Sentiamo di aver fatto la nostra parte seppur in una condizione decisamente più difficoltosa e d’altronde ci è sembrato doveroso contribuire come potevamo al miglioramento delle condizioni di vita degli ospiti di questa struttura.Appena possibile completeremo il progetto e organizzeremo una giornata di incontro con tutti i sostenitori di ColorAid, le Istituzioni di Milano e Opera e la stampa.

 

Fonte: FEL - Edilizia Leggera

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