Il Tar Campania, con la sentenza 1419/2020 ha spiegato cosa accade al permesso  di costruire in caso di sequestro del cantiere e sospensione dei lavori.

Lavori ediliziaIl caso in esame riguarda un'impresa a cui era stato posto a sequestro il cantiere. Come da prassi, allo scadere dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori e dunque la consegna del cantiere, il Dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune di Salerno aveva disposto la decadenza del permesso di costruire. L'imprenditore avrebbe dunque dovuto presentare un'istanza per ottenere una proroga del permesso.
L'impresa invece, impossibilitata a proseguire i lavori a causa del sequestro, aveva presentato ricorso.
Il Tar Campania si è dunque espresso a favore dell'impresa, dichiarando illegittima la decadenza del permesso di costruire da parte del Comune di Salerno,  basandosi sui seguenti elementi:
• dal sequestro penale del cantiere deriva una causa automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire;
• il sequestro penale dell’immobile delegittima l’imprenditore dal poter presentare un’istanza di proroga;
• a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali;
• la decadenza del permesso di costruire è infatti un provvedimento tipico, in cui devono essere verificati soltanto i presupposti tassativamente previsti dall’art. 15 del dpr 380/2001.

I giudici hanno dunque concluso ricordando proprio che l'articolo 15 del Testo Unico dell'edilizia afferma che: “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Sapevi che l'A.P.E. (attestato di prestazione energetica) è fondamentale per accedere al Superbonus 110%.

Efficienza energetica

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si è limitato solamente ad innalzare l'aliquota delle detrazioni fiscali al 110%. L'approvazione del DL Rilancio ha portato con sé anche altre novità come ad esempio lo sconto in fattura ed un ampliamento della possibilità di cessione del credito di imposta maturato.

Come è normale che sia, una possibilità così vantaggiosa ha però anche dei requisiti da rispettare per beneficiarne. Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Requisito che viene certificato tramite gli APE o Attestati di Prestazione Energetica.

La redazione di A.P.E. Da parte di tecnici abilitati è quindi fondamentale per rientrare nel superbonus 110%. Ed è proprio questo aspetto che noi di Valore Energia abbiamo deciso di approfondire in questo articolo.

La redazione di 2 APE per certificare il miglioramento di 2 classi energetiche
Per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche è necessario interpellare dei tecnici abilitati al rilascio di un APE (attestato di prestazione energetica) a norma  nella forma della dichiarazione asseverata..

Per certificare il miglioramento di due classi energetiche però non sarà sufficiente un solo APE, ne serviranno due.  Sarà necessario quindi essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da tecnici abilitati prima dell'intervento di riqualificazione energetica che si intende effettuare, ed un APE rilasciato dopo l'intervento effettuato.

Sarà il confronto fra i due APE, uno “pre” ed uno “post” intervento, a certificare il doppio salto energetico dell'edificio su cui si sono effettuati i lavori.

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale
A questo punto è necessario analizzare l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

In questo documento viene previsto che qualora la redazione dell’APE avvenga per edifici con più unità immobiliari, gli APE in questione vengano detti “convenzionali”. Questo perché gli APE in questione sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza basandosi sui servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare si calcola ciascun indice di prestazione energetica sommando i prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile. Il risultato ottenuto viene in seguito diviso per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo. Abbiamo riassunto queste operazioni particolari in questo elenco qui di seguito:

1) rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Questi due passaggi sono necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Serviranno anche ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica da sostenere per rientrare nel superbonus oltre che a capire quali sono gli interventi che risultano economicamente più convenienti. Le operazioni appena menzionate comprendono:
il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
2) la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. In questa fase vengono individuate quelle che sono le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione energetica individuati;
3) il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia
Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale?

Chiunque si dovesse trovare in questa situazione può tirare un sospiro di sollievo dal momento che   non accade assolutamente niente. La redazione APE da parte di un tecnico abilitato infatti non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia.

Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche.

Efficienza energeticaValore Energia è al tuo fianco
Valore Energia ha creduto fin da subito, ancor prima dei grandi gruppi, nelle possibilità offerte dagli Ecobonus 110% come lo sconto in fattura e la cessione del credito. Al centro del nostro business infatti ci sono le persone come te! La nostra mission deve quindi essere rivolta anche alla soddisfazione dei clienti che siamo certi di garantire tramite i nostri servizi.
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Massetti Ecoplast

Massimo comfort abitativo a impatto zero: è questa l’edilizia di qualità che promuove Ecoplast Nord, azienda bergamasca specializzata nella produzione di miscele termoacustiche dall’anima green per massetti e sottofondi alleggeriti.
Ecoplast Nord recupera materiali plastici e li riutilizza per produrre massetti e sottofondi ad alto contenuto tecnologico ed elevate proprietà termoisolanti e fonoassorbenti, privi di sostanze tossiche o nocive per la salute e l’ambiente (a norma UNI 10667-14).

Il reimpiego di materiali plastici ha ben due valenze positive: una a beneficio dell’ambiente come importante forma di rispetto e di attenzione all’impatto ambientale, e una seconda a favore dell’uomo dal momento che i materiali Ecoplast Nord offrono il massimo comfort abitativo e garantiscono alte prestazioni e risparmio.

Ecoplast Nord ha studiato dei materiali che si combinino efficacemente in un sistema integrato per ottenere le migliori prestazioni: una gamma di prodotti per l’edilizia sia residenziale sia civile, con specifiche caratteristiche in funzione del campo d’applicazione.

I SOTTOFONDI ECOSOSTENIBILI ECOPLAST NORD
Unico, originale e brevettato: EcoLight è il sottofondo brevettato, ultra leggero e ad altissima fonoassorbenza, dall’anima green che sostituisce i tappetini anticalpestio ed elimina i rumori più fastidiosi.
EcoMix è invece il massetto leggero portante dalle eccellenti performance termo isolanti, adatto a qualsiasi tipo di pavimento, leggero ed economico, che contribuisce al raggiungimento del Superbonus 110%.
Per i pavimenti radianti, oggi molto diffusi, è stato pensato EcoMix145: una miscela portante per massetti specifica per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento.

I sottofondi Ecoplast sono disponibili in versione semi pronta (in confezione da 1 o 2 m3) o nella pratica versione pronta (sacchi da 15 a 25 kg) per ogni tipologia di intervento ed esigenza di cantiere.

Le soluzioni all’avanguardia ed ecocompatibili di Ecoplast Nord sono state inoltre certificate da Remade in Italy che attesta l’uso di prodotto riciclato rispettivamente per il 95% (certificazione A+ EcoLight) e il 30% (certificazione B EcoMix).

IL SISTEMA MASSETTO ECOPLAST NORD
Il Sistema Massetto Ecoplast Nord prevede la posa del sottofondo alleggerito EcoLight e si completa con l’applicazione del massetto portante EcoMix posato in contemporanea e/o successivamente al sottofondo in quanto si tratta di due miscele tipo “terra umida”. La superficie finale così ottenuta è idonea per la posa di qualsiasi tipo di pavimento, ceramica, legno, linoleum, cotto, ecc. mentre per i pavimenti radianti si applica EcoMix145.
L’utilizzo di materiali termoisolanti Ecoplast Nord consente di eliminare i ponti termici evitando la dispersione di calore, contribuisce alla massima efficienza dell’impianto di riscaldamento e concorrere sensibilmente al risparmio energetico. Comparato con i comuni prodotti fonoisolanti, infatti, questo sistema offre prestazioni superiori del 40% e costi inferiori del 30% e rispetto al sughero, ad esempio, di cui ha pari prestazioni termoisolanti, ha costi 10 volte inferiori.

 

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ProgettoIl Consiglio di Stato, tramite la sentenza 5354/2020, chiarisce quali sono gli opportuni titoli abilitativi da richiedere per lo spostamento di tramezzi e l'aumento volumetrico, e quali sanzioni vanno applicate in caso di violazioni.




Nel caso esaminato, l'imputato aveva realizzato una serie di opere abusive su un edificio di sua proprietà. Tra gli abusi edilizi realizzati vi sono una diversa distribuzione interna dell'appartamento e un aumento volumetrico dello stesso.
I giudici in sentenza hanno spiegato che per la realizzazione della diversa distribuzione degli ambienti interni all'abitazione, attraverso lo spostamento o eliminazione di tramezzatura, purché non comprenda parti strutturali, non si rende necessaria la demolizione e il ripristino della situazione preesistente. Essendo questo un intervento di manutenzione straordinaria è soggetto alla presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA. Il mancato adempimento alla stesura di tale titolo dunque prevede un sanzionamento tramite multa di mille euro, riducibile a due terzi se la comunicazione perviene in corso di esecuzione dell'intervento.
Per quanto concerne l'ampliamento volumetrico del caso in esame, avvenuto mediante l'avanzamento della tamponatura del locale igienico, i giudici l'hanno qualificato quale variante non essenziale al progetto originario. Questo poiché l'articolo 34 comma 2-ter del Testo Unico all'epoca vigente tollerava delle violazioni entro il 2% delle misure progettuali.
Attualmente con le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, il Testo Unico prevede che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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L'agenzia delle Entrate ha specificato, rispondendo ad un quesito su Fisco Oggi, che è possibile scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia. Per spiegare il perché è stato ripercorso l'intera normativa sulle detrazioni fiscali, fino alle ultima novità.

RistrutturazioniCon il Decreto Rilancio è stato introdotta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale, dello sconto immediato in fattura o della cessione del credito, attraverso il Superbonus 11%. Tale detrazione è fruibile oltre che per gli interventi di efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico, anche per:
lavori di recupero delle parti comuni degli edifici residenziali e delle singole unità immobiliari;
lavori agevolati con l'Ecobonus o il Sismabonus;
lavori di recupero o restauro delle facciate attraverso il Bonus facciate;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Per gli interventi di ristrutturazione, il Decreto Rilancio consente dunque lo sconto in fattura po la cessione del credito per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tali interventi devono risultare effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. La detrazione è inoltre valida anche sugli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,  risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.
L'Agenzia delle Entrate ha dunque spiegato che tali detrazioni non sono accessibili in caso di acquisto di un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. Infatti tale caso non è presente nell'elenco di lavori peri i quali è possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per chi acquista un immobile ristrutturato tuttavia è possibile richiedere ed usufruire della detrazione fiscale diretta.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Nella sentenza 1291/2020 il Tar Campania ha dichiarato che le costruzioni illegittime vanno rimosse e il Comune non ha alcun obbligo di comunicarle l'avvio della demolizione.

Ruspe demolizione
Il caso di cui si è occupato il Tar Campania riguarda il contenzioso tra il Comune di Montecorice e un privato, proprietario di un abuso edilizio. Il Comune aveva dunque imposto la demolizione di tale abuso e il proprietario aveva fatto ricorso a tale procedimento poiché non era stato anticipatamente comunicato l'avvio del provvedimento e che le opere ritenute abusive sarebbero comprese nel glossario degli interventi di edilizia libera.
Il Tar si è dunque espresso a favore del Comune di Montecorice, il quale essendo soggetto a vincolo paesaggistico rende tutti gli interventi non conservativi soggetti a rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Nel caso in esame tali interventi sono la realizzazione di una tettoia aggiunta al corpo edilizio originario e di un rivestimento in pietra  e  mattoni  della  facciata  esterna  dell’edificio.
Quindi, nonostante tali interventi non richiedano urbanisticamente il permesso di costruire, costituisco abuso edilizio poiché privi di autorizzazione paesaggistica, comportando quindi la sanzione demolitoria.
Inoltre, il Tar afferma che tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, quali atti vincolati, non richiedono alcuna valutazione alla demolizione.
In conclusione, mancando l’autorizzazione paesaggistica, nessuna allegazione in sede procedimentale da parte del proprietario, diversa dall’esibizione di detto titolo, avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento, con la conseguenza che l’omessa comunicazione del procedimento di demolizione non produce effetti invalidanti sul provvedimento impugnato.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Al convegno inaugurale anticipati i dati dell’Osservatorio SAIE: nonostante il Covid-19 abbia avuto un impatto sull’86% delle aziende, gli imprenditori non perdono la fiducia e sono pronti a ripartire. Per l’ANCE, il Superbonus 110% può avere una ricaduta diretta sul settore di 6 mld di euro e oltre 20 mld di euro sull’economia del Paese. Per Federcostruzioni è urgente un piano strategico di rigenerazione delle città, che finalizzi gli investimenti pubblici e privati alle mutate esigenze dell’abitare.


Dopo aver archiviato il 2019 con un leggero segno positivo, lo stop dettato dal Covid-19 ha messo a dura prova l’intera filiera delle costruzioni, composta da quasi 740mila aziende attive, con un impatto sulle performance dell’86% delle imprese di produzione, distribuzione e servizi per il settore delle costruzioni. Nonostante questo, le imprese del settore non perdono la fiducia e cercano nuove strade per il rilancio: ben il 34% dichiara infatti, di essere già tornato alla normalità e il 28% conta di farlo entro 6 mesi. Se da un lato oltre sei aziende su dieci (62%) ha registrato un calo dei ricavi, la fiducia delle imprese cresce quando si pensa al futuro, con il 55% degli intervistati che prevede un incremento nel giro d’affari del settore nei prossimi tre anni (solo l’11% pensa che possa esserci un peggioramento). Anche il livello di fiducia a livello generale della filiera edile è alto (43%) o medio (48%).
Cosa chiedono gli imprenditori? Tra le varie misure possibili per favorire la spinta del settore, le imprese indicano soprattutto gli incentivi governativi (55%), la semplificazione della burocrazia (45%), lo sblocco dei cantieri (44%), l’abbassamento del cuneo fiscale (33%) e un piano di investimenti per l’edilizia pubblica (29%). Gli incentivi sono, dunque, al primo posto per la ripartenza, e questo perché a trainare il comparto è sempre la riqualificazione degli immobili residenziali. Tra gli incentivi più efficaci vengono indicati il bonus ristrutturazione (dal 59% delle imprese) seguito dall’Ecobonus (58%) e dal Superbonus 110% (56%).

Sono questi alcuni risultati emersi dall’Osservatorio SAIE, realizzato da Senaf su un panel di aziende di produzione, distribuzione e servizi per il settore delle costruzioni, e anticipati oggi in occasione del convegno inaugurale di SAIE – RIPARTI ITALIA, la fiera delle costruzioni in corso a BolognaFiere fino al 17 ottobre. Al convegno, organizzato da SAIE e Federcostruzioni, dal titolo “Confortevole, Sicuro, Sostenibile, Economico e Connesso: le esigenze del nuovo abitare - Come l’emergenza COVID-19 ha cambiato le esigenze dell’abitare” hanno partecipato tra gli altri, Paola De Micheli -Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti-, Federica Brancaccio -Presidente di Federcostruzioni-, Gabriele Buia -Presidente di ANCE-, Virginio Merola -Sindaco di Bologna-, Gianpiero Calzolari -Presidente Bolognafiere -, e Ivo Nardella - Presidente di Senaf e Gruppo Tecniche Nuove.  
Un momento in cui il settore ha fatto il punto con istituzioni, associazioni, aziende e professionisti su temi importanti come quello dell’abitare e del rinnovamento di un patrimonio immobiliare caratterizzato da abitazioni vecchie (il 74,1% degli edifici residenziali è stato costruito prima del 1981) ed energivore (il loro fabbisogno termico medio è circa quattro volte superiore alla media degli edifici costruiti secondo le recenti normative sull’efficienza energetica).

“Il mondo delle costruzioni sta dando prova di grande resilienza e fiducia -afferma Ivo Nardella, Presidente Gruppo editoriale Tecniche Nuove e Senaf, la società che organizza SAIE- La filiera edile è vitale per l’economia del Paese ed è necessario, adesso, spingere sull’acceleratore per concretizzare i sacrifici fatti finora. Come dimostrano i dati dell’Osservatorio SAIE le imprese sono, nonostante tutto, ottimiste per il futuro ma occorre risolvere tutti quei problemi che bloccano il potenziale del settore: iter burocratici lunghi, fisco, incertezza normativa. Gli incentivi rappresentano una delle possibili soluzioni e siamo convinti che a SAIE, il dialogo tra istituzioni, associazioni, imprese e professionisti farà nascere tante nuove idee per la ripartenza. Esattamente come in occasione della sottoscrizione della Carta delle Costruzioni e dell’Edilizia, promossa da SAIE e condivisa dalle principali istituzioni e associazioni del sistema edile: una voce unica per superare l’emergenza e guardare al futuro con una visione strategica a lungo termine. Si tratta di un’opportunità da non perdere concretizzando tutte quelle riforme che negli ultimi 50 anni sono state rimandate, puntando sulla modernizzazione, innovazione, semplificazione del processo normativo, istituzionale e realizzativo.”

“Il superbonus del 110% rappresenta un’occasione unica per avviare un grande piano di messa in sicurezza e efficientamento energetico degli edifici –afferma Gabriele Buia, Presidente di ANCE– Una misura che tra l’altro può contribuire a rilanciare concretamente l’economia se si considera che il suo impatto per il primo anno è di almeno 6 miliardi di ricadute dirette sul settore, che diventano oltre 20 tenendo conto che ogni euro investito in costruzioni ne attiva altri 3,5 grazie alla lunga filiera che ne fa parte. Una sfida importante che deve coinvolgere da vicino tutte le professionalità e le competenze del settore, a partire da momenti di condivisione e confronto come SAIE.”

"Federcostruzioni collabora fin dalla sua nascita con SAIE, riconoscendone il valore assoluto per la diffusione dell’innovazione all’interno del mondo delle costruzioni – dichiara Federica Brancaccio, presidente di Federcostruzioni–  È con SAIE Bari che abbiamo lanciato l’esigenza un grande piano di edilizia residenziale pubblica, stile INA-Casa del dopoguerra. Un piano che faccia da stimolo al rinnovo dell’intero patrimonio immobiliare italiano, del valore di 5.350 miliardi di euro. Nella nostra ricerca appena completata abbiamo intervistato alcuni player del mondo immobiliare, tra cui Scenari Immobiliari e Casa.it, da cui emerge che le abitazioni in Italia rappresentano circa il 78% della superficie totale degli immobili e oltre l'80% del valore dello stock totale. La quota del patrimonio residenziale detenuto dalle famiglie oggi rappresenta, inoltre, il 93% del valore residenziale complessivo, di cui l'82% relativo alle unità usate come prima abitazione o seconde case, mentre l'11% è costituito da abitazioni che le famiglie usano come investimento o attività di locazione. Il restante 7% dei proprietari si divide fra imprese e pubblico con una leggera prevalenza delle prime sul secondo. Un patrimonio immobiliare vecchio, tenendo conto che, secondo dati ISTAT, il 63,8% delle abitazioni in Italia è stato costruito prima del 1971 e il 74,1% degli edifici prima del 1981 e pertanto non risponde, nominalmente, a criteri validi di sicurezza sismica ne di efficienza energetica. Dopo un anno, portiamo a SAIE - RIPARTI ITALIA a Bologna un nuovo contributo su questo tema, su come dovranno cambiare le nostre abitazioni e città per adattarsi alle nuove esigenze dei cittadini e dell’ambiente, una ricerca utile per chi opera nel settore per meglio comprendere i nuovi trend del mercato, e per chi ha un ruolo nel governo del Paese e dei territori, per adattare le strategie e il quadro regolatorio, facendo leva sulle  risorse che saranno messe in gioco con il Recovery Fund e sulle soluzioni innovative che la digitalizzazione offre: abbiamo realizzato venti interviste a altrettanti esperti di settore, con pareri che oggi, rispetto a quando abbiamo avviato questo progetto, sono arricchiti da un’informazione in più: come cambia l’esigenza dell’abitare a cavallo dell’esperienza COVID. Un lavoro che non finisce con questa prima indagine, e che proseguirà nei prossimi mesi possibilmente anche con sperimentazioni in alcuni comparti dell’edilizia.”

“L’edilizia è uno dei settori trainanti dell’economia – dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere – un settore in cui devono confluire strategie e investimenti per un rilancio dei lavori che consenta l’avvio di un importante piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare del nostro Paese in chiave, soprattutto, di efficientamento energetico. Da sempre SAIE è l’occasione in cui le principali associazioni di categoria e professionali sfruttano per una riflessione sullo stato dell’arte del settore e per tracciare piani di sviluppo a medio e lungo termine. Oggi questo confronto diviene ancora più centrale, nel momento in cui il nostro Paese è impegnato a un rilancio globale dell’economia a seguito dell’emergenza pandemia che ha colpito pesantemente ogni ambito produttivo e che ci impone una riflessione sull’esigenza di pensare a un futuro in chiave sostenibile. In questo scenario l’edilizia avrà un ruolo centrale in termini di impatto economico e ambientale e SAIE conferma il suo ruolo di piattaforma sull’innovazione edilizia”.

Pubblicato in Comunicati stampa

Possiedi un immobile con più unità immobiliari accatastate distintamente? L’inquilino del tuo appartamento può beneficiare del superbonus 110%? Cosa succede nel caso di successione o di vendita dell’immobile e delle sue unità abitative? Scopri chi in questi casi può beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.

Valore Energia

Quando si parla del superbonus 110% non si può fare a meno di avere a che fare con tantissimi dubbi e domande. Se da un lato la normativa non è affatto chiara, dall’altro anche i casi particolari sono numerosissimi, anche se magari alcuni di questi presentano diversi punti in comune con altri.
Uno dei casi che sicuramente riguarda moltissimi chiarimenti è quello riguardante l’edificio di un unico proprietario ma con unità abitative accatastate distintamente. Un edificio di questo tipo,  può beneficiare del superbonus 110%? Oppure, l’inquilino può beneficiare del superbonus 110%? Ed ancora, cosa succede nel caso di successione e vendita dell’immobile e delle sue unità abitative?
Valore Energia, forte del suo know-how accumulato durante la loro esperienza pluriennale del settore ha cercato di rispondere a queste domande in questo approfondimento.

Requisiti per il superbonus 110
Prima di iniziare la nostra disamina dobbiamo tenere in considerazione che si può beneficiare del superbonus in questione anche nel caso di una singola unità immobiliare. D’altronde il superbonus al 110% viene fornito soprattutto al proprietario, quindi alla persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, ancor prima che all’unità abitativa o a coloro che lo abitano.
A questo si aggiunge anche un altro requisito che bisogna rispettare per poter usufruire del bonus in questione. Parliamo del miglioramento di almeno due classi energetiche: se i lavori edili eseguiti non rispettano questo criterio, semplicemente non sarà possibile avvalersi del superbonus in questione.
Messa in una maniera ancora più semplice, tutti gli edifici su cui si vuole applicare il superbonus devono necessariamente rispettare entrambi i requisiti definiti.
Infine, come ovvio che sia, entrambi i requisiti devono essere dimostrabili. Per questo è necessario che il proprietario si munisca delle attestazioni di prestazione energetica ed asseverazioni varie.

Unità abitative distinte ma di un unico proprietario o dei suoi familiari
Ma cosa succede nel caso in cui l’edificio è completamente di proprietà di una persona oppure dei suoi familiari, quindi in comproprietà, anche se presenta unità abitative distinte?
Nel caso in cui l’edificio sia di proprietà “monofamiliare” o di una sola persona, non si può usufruire del Superbonus. Questo perché verrebbe a mancare il requisito fondamentale per la costituzione di un condominio. A questo proposito il paragrafo 1.1 della circolare dell’Agenzia n. 24/E dell’8 agosto 2020, specifica infatti che la maxi-detrazione “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Cosa avviene per gli immobili con unità abitative in affitto?
Stando a quanto conferma il Fisco, anche tramite la Guida dell’Agenzia delle entrate rilasciata a Luglio di questo anno, l‘inquilino può usare il superbonus pur non essendo proprietario dell’immobile. Per farlo però dovrà ottenere l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di riqualificazione energetica da parte del proprietario.
Ad esempio, qualora il proprietario usasse il superbonus su altre due unità abitative, egli perderebbe il diritto di usarlo su di un terzo edificio. A quel punto però potrebbe farlo l’inquilino: in questo caso ovviamente i soggetti che fanno uso dell’agevolazione in questione sarebbero differenti.
Inoltre, qualora gli inquilini volessero prendere parte allo svolgimento dei lavori edili, potrebbero farlo insieme al proprietario e avere comunque il diritto al superbonus al 110%.

Cosa succede nel caso di successione e vendita dell’immobile e delle sue unità abitative?
Il caso di successione e vendita dell’immobile è sicuramente uno dei più interessanti e particolari.
Sia per quanto concerne la vendita dell’immobile, che per tutto ciò che riguarda la successione patrimoniale, vengono sempre applicate le regole per le detrazioni edilizie. Quindi, se il proprietario dell’immobile morisse, il diritto di usufruire del superbonus fiscale si trasmetterebbe per intero al suo diretto erede, ma solo nel caso in cui questi possa usufruire del bene (all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 e circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).
Invece, qualora l’immobile passasse di proprietà, il diritto alla detrazione passerebbe, per intero o solo per una piccola parte, all’acquirente, salvo accordo diverso tra le parti stipulato in sede notarile.
Il Fisco ha sottolineato che si tratta di una regola applicata in tutti i casi relativi al passaggio di proprietà dell’immobile e non solamente alla sua vendita. Gli accordi diversi tra le parti che effettuano la compravendita devono essere previsti in sede di trasferimento di proprietà e confermati notarilmente. Altrimenti verranno applicate le regole comuni relative al trasferimento di proprietà e ai diritti relativi al superbonus al 110%.

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Pubblicato in Comunicati stampa
Sabato, 10 Ottobre 2020 09:15

Gita al Faro con le unità MB Crusher

Con due unità MB Crusher al lavoro sull’isola francese di Ouessat un’azienda elimina il problema di acquisto e trasporto dei materiali.

Isola francese Ouessat
Ouessant è un isola francese a forma di chela di granchio, la più all’ovest di Bretagna, famosa per le sue scogliere e i suoi fari. E’ sempre stata un’isola difficile da raggiungere, basta pensare che il primo battello a vapore arrivò sull’isola solo nel 1880.

Oggi i collegamenti sono decisamente più fluidi, ma pur sempre complessi come per tutte le isole.  
Fino a poco tempo fa anche il materiale per le costruzioni e per i lavori stradali arriva dalla terraferma, per nave o aereo. Questo incideva parecchio sui costi di trasporto, e quindi sui costi di tutte le lavorazioni dei cantieri.

Ora le cose sembrano essere cambiate, in particolare da quando l’azienda Jean-Jacques Perhirin, di Kéranchas, ha acquistato due macchine di MB Crusher: la benna frantumatrice BF70.2 e la vagliante MB-S14 e le ha usate per riciclare i detriti in loco, prodursi il materiale da soli e allo stesso tempo salvaguardare il territorio.
Non solo, poter riciclare il materiale direttamente sull’isola ha risolto un problema molto importante: le vecchie cave locali sono ormai sature e lo stoccaggio dei rifiuti da estrazione diventa ingestibile proprio perché limitato.

Ora all’ombra di uno dei più potenti fari al mondo – il Faro  Crèac'h, 53 metri di altezza e in piedi dal 1863 – le due unità MB Crusher consento all’azienda di recuperare materiale di demolizione e  risparmiare sui costi di acquisizione e trasporto.
Montata su un Hitachi 170W, la benna frantoio BF70.2 frantuma mattoni e cemento, che non sono più considerati rifiuti: con le attrezzature giuste possono infatti essere lavorati sul posto e trasformati in materiale di qualità.
Con il frantoio e la vagliante di MB Crusher – entrambi installati ai loro escavatori - la società Jean-Jacques Perhirin evita il costo di importazione degli aggregati via mare, risparmia le risorse naturali del posto e diventa autonoma nella preparazione dei proprio materiali.

 

BF70.2 - Hitachi 170W


Con la vagliante ripuliscono e selezionano la parte fina dei detriti, con il frantoio a mascelle riducono i pezzi più grandi. Et voilà, ecco pronto  in poco tempo materiale per sottofondi, pavimentazioni, fondamenta.  Benna frantoio e benna vagliante MB Crusher, due macchinari che permettono di ottenere un prodotto di qualità dallo scarto.
Due problemi risolti. Una macchina operatrice e un solo operatore al lavoro. Un completo centro di riciclaggio disponibile in ogni cantiere.

E ora abbiamo anche il tempo di gustarci il panorama e farci una bella gita al faro:
Video https://vimeo.com/447396697

 

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Nel nuovo Decreto Requisiti tecnici sono enunciate tutte le procedure che i professionisti devono seguire per asseverare la regolarità dei lavori.

Decreto requisiti tecnici asseverazioniIl DM spiega dunque, le procedure che i professionisti devono seguire per certificare la regolarità degli interventi di efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate. Ovvero per tutti gli interventi che possono usufruire degli agevolamenti fiscali Ecobonus, Superbonus 110% e al Bonus Facciate.
Le procedure da effettuare per asseverare il rispetto dei requisiti per accedere alle agevolazioni variano in base al tipo di intervento da realizzare o realizzato. Per ogni intervento infatti, il professionista deve asseverare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi, come presente negli allegati del DM.
Tutte le disposizioni e i requisiti tecnici previsti da tale decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le precedenti disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze.
Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, non più per la sola spesa complessiva, ma anche per le spese unitarie al metro quadro delle opere. Inoltre, il provvedimento stabilisce che, per gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale e che prevedono la redazione dell'asseverazione, i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Inoltre, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Per gli interventi per i quali è possibile sostituire l'asseverazione con una dichiarazione del fornitore o dell'installatore l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto.
Una volta redatta l'asseverazione da parte del tecnico competente, questi deve inviarla online all'Enea. Le asseverazioni possono essere redatte e trasmesse come previsto dal DM Asseverazioni, utilizzando i modelli allegati nel decreto.

Nella documentazione, oltre all'asseverazione devono essere allegati una  dichiarazione da parte del tecnico, in cui specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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