Nuovi materiali ediliziaUtilizzare gli scarti dell’industria siderurgica e del cemento per ‘immagazzinare’ anidride carbonica e, contemporaneamente, produrre materiali di qualità e a basso costo da impiegare in edilizia e nella cantieristica stradale. È questa una delle nuove frontiere della ricerca ENEA nel campo della separazione, riutilizzo e confinamento della CO2 (CCUS - carbon capture, utilization and storage), che sarà testata nell’impianto pilota ZECOMIX presso il Centro ENEA Casaccia (Roma). Anche grazie a queste attività ZECOMIX è stato inserito come infrastruttura di ricerca nel progetto europeo ‘ECCSELERATE’, finanziato con circa 3,5 milioni dall’Unione europea nell’ambito del programma Horizon2020. Oltre a ENEA, gli altri partner italiani del progetto sono Sotacarbo, Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - e Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) che coordina il nodo italiano della rete europea di laboratori specializzati in ricerca su cattura e sequestro di CO2 (CCS).

“L’obiettivo è di rendere il processo di decarbonizzazione di industrie come acciaierie e cementifici economicamente vantaggioso e circolare. I loro scarti non andranno più a finire in discarica ma serviranno a catturare la CO2 prodotta. E una volta esaurita la loro capacità di stoccare anidride carbonica, questi ‘nuovi’ materiali saranno reimmessi nei processi industriali stessi per la produzione di cemento e di acciaio, o utilizzati come inerti per fondi stradali”, spiega Stefano Stendardo, ricercatore ENEA del Laboratorio di Ingegneria dei processi e dei sistemi per l’energia.

Tra i settori di interesse c’è l’industria siderurgica che potrebbe trasformare le sue scorie in materie prime riutilizzabili per la produzione di cemento, calcestruzzo e malte oppure per manufatti, sottofondi e manti stradali. Con notevoli vantaggi sia a livello ambientale che economico, perché vengono utilizzati scarti di produzione, ma anche per la qualità dei nuovi materiali che mostrano caratteristiche chimiche e fisiche migliorate fatti reagire con la CO2”.

“Ci aspettiamo i risultati più promettenti dagli scarti siderurgici. La sola produzione di acciaio da ciclo integrale, escludendo la fase iniziale di produzione di ghisa, genera ogni anno, a livello mondiale, circa 126 milioni di tonnellate di scorie che, con le nostre tecnologie, potrebbero stoccare da 6 a 9 milioni di tonnellate di CO2 e produrre nuova materia prima”, sottolinea Stendardo.

Ma gli ambiti di applicazione non finiscono qui. La cattura e il sequestro della CO2 tramite carbonatazione potrebbero infatti essere impiegate anche nel trattamento di altri tipi di scarti come le ceneri e le scorie prodotte dalla combustione di carbone e dalla termovalorizzazione di rifiuti urbani e i residui di costruzioni e demolizioni.

Scarti industriali a parte, nell’infrastruttura ZECOMIX si studieranno anche altre possibilità di riuso dell’anidride carbonica come ad esempio e la produzione di combustibili come metanolo e kerosene. Inizialmente le emissioni provenienti dalle centrali elettriche a combustibili fossili, gli scarichi di cementifici e di altre fabbriche potrebbero essere la principale sorgente di CO2. In prospettiva, potrebbe essere impiegata anche la CO2 catturata dall’atmosfera stessa (la cosiddetta ‘Direct Air Capture’) o quella naturale per produrre ‘combustibili da carbonio non-fossile’, come già sperimentato in Islanda.

Secondo i dati dell’International Energy Agency (IEA), oggi le infrastrutture CCS catturano in tutto il mondo oltre 35 milioni di tonnellate CO2 l’anno, equivalenti alle emissioni annuali dell’Irlanda. Nel prossimo decennio, la IEA ritiene necessario aumentare di 20 volte i tassi annuali di cattura di CO2 dalle centrali elettriche e dalle industrie.

Prestazione energeticaPubblicato il D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48 che recepisce la Direttiva 844/2018/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia. Nel Decreto: obbligo di inserire la data del sopralluogo nell’Attestato di prestazione energetica, nuovi requisiti per l’integrazione negli edifici delle infrastrutture per i veicoli elettrici e altre rilevanti novità.

È stato pubblicato nella G.U. 10/06/2020, n. 146, il D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48 che attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844 (vedi Nuove norme UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (Dir. 2018/844)) e apporta significative modifiche al D. Leg.vo 192/2005 al fine di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Tra le numerose modifiche si segnalano in questa sede le disposizioni che riguardano alcuni aspetti ritenuti di particolare interesse (per altre indicazioni generali vedi anche Prestazione energetica nell’edilizia: schema del Decreto attuativo della Dir. 844/2018/UE).

DEFINIZIONI - Il D. Leg.vo 48/2020 interviene sulle definizioni prevedendo, tra l’altro, che:
- per impianto termico deve intendersi l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- per sistema tecnico per l'edilizia deve intendersi l’apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

REQUISITI, RICARICA DEI VEICOLI - Viene modificato l’art. 4 del D. Leg.vo 192/2005 per introdurre nuovi obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano, a determinate condizioni, gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, e consistono nell’installazione sia di un numero minimo di punti di ricarica, sia di infrastrutture di canalizzazione che consentano l’installazione successiva di ulteriori punti di ricarica.

EDIFICI COLLABENTI - Nel D. Leg.vo 48/2020 è inoltre prevista espressamente l’esclusione dal campo di applicazione del D. Leg.vo 192/2005 degli edifici dichiarati inagibili o collabenti.

APE, RELAZIONE TECNICA - Si segnala infine che il nuovo provvedimento stabilisce che:

- l’Attestato di prestazione energetica - APE deve obbligatoriamente contenere anche la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato (modifica all’art. 6, D. Leg.vo 192/2005);

- la valutazione di fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza nei nuovi edifici e negli edifici soggetti a ristrutturazione importante deve obbligatoriamente essere effettuata in fase di progettazione (modifica all’art. 8, D. Leg.vo 192/2005).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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IsotexI tristi eventi che sono accaduti quest’anno e che ci hanno costretto in casa per la quasi totalità del nostro tempo, hanno evidenziato con forza quanto sia importante per il nostro benessere e per la nostra salute che il luogo dove abitiamo sia salubre e confortevole.

Anche prima di questa emergenza, le stime riportavano che mediamente una persona passasse l’80-90% del suo tempo in luoghi chiusi: uffici, fabbriche, abitazioni…Quindi costruire edifici, per prima cosa rispettosi della nostra salute, e poi rispettosi anche dell’ambiente deve essere assolutamente prioritario.

La nostra azienda ha lavorato costantemente per perseguire questo obiettivo, mettendo a punto un metodo costruttivo che garantisse un elevato comfort abitativo unito a un ingente risparmio energetico che permette un grande risparmio di risorse e quindi un minor inquinamento ambientale.

INERZIA TERMICA: FRESCO D’ESTATE E CALDO D’INVERNO, RISPARMIANDO
Grazie alla struttura e ai materiali dei nostri blocchi e solai in legno cemento, le case costruite in Isotex hanno un’inerzia termica eccezionale in grado di ridurre al minimo, all’interno dell’abitazione, la variazione di temperatura che si ha abitualmente durante l’arco della giornata. Questa caratteristica permette di mantenere costante la temperatura all’interno dell’abitazione sia in inverno che in estate riducendo moltissimo i consumi per riscaldamento e raffrescamento. Inoltre le pareti in blocchi Isotex sono state testate alla impermeabilità dell’aria e alla permeabilità al vapore con ottimi risultati. Questo significa che non ci sono né fuoriuscite di aria dalle pareti, con dispersioni di calore, né la formazione di condensa e di muffe.


ISOLAMENTO ACUSTICO IN CLASSE I°
Inoltre la tecnologia Isotex propone prodotti e soluzioni tecniche all’avanguardia per isolare gli ambienti dai rumori. L’abbinamento calcestruzzo e legno cemento, che forma la parete portante Isotex, è studiata per assorbire rumori a diverse frequenze in quanto il legno cemento è un materiale fibroso e il calcestruzzo assicura massa. Grazie a queste particolari caratteristiche, con le soluzioni e i prodotti Isotex, si raggiunge la Classe I che è la migliore prestazione che si può raggiungere in termini di insonorizzazione delle pareti (isolamento acustico).

Comfort Isotex


ECOSOSTENIBILITÀ E MATERIALI NATURALI
Ultima cosa, ma non meno importante, chi sceglie Isotex ha scelto di rispettare l’ambiente. Infatti architettura sostenibile ed ecologia sono aspetti fondamentali per Isotex. I nostri prodotti sono progettati seguendo i principi della bioedilizia: materie prime naturali e di qualità, un processo produttivo a basso impatto ecologico per ottenere un prodotto che favorisce la salute dell’uomo e del nostro pianeta.

Sostenibilità

Pubblicato in Comunicati stampa

CantieriCon Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22/05/2020, n. 26, è stato aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini.

Ai sensi della lett. d), dell’art. 97, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, deve essere esclusa dalla gara di appalto l’offerta che risulti anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in apposite tabelle previste dall’art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016.

Il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, è determinato nelle tabelle allegate al Il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 22/05/2020, n. 26, le quali rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto (i.e. il 22/05/2020).

Il costo del lavoro determinato ai sensi del Decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Varie

Consiglio di StatoIl Consiglio di Stato specifica le condizioni per la deroga al principio di suddivisione in lotti dell’appalto pubblico e i limiti di legittimità della clausola di territorialità.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato si trattava di una procedura per affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari mediante termodistruzione prodotti presso le sedi di un’Azienda sanitaria locale. Il ricorrente contestava:
- la scissione in due distinte procedure delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti da un lato, e di smaltimento degli stessi dall’altro;
- la clausola contenuta nel disciplinare di gara che imponeva il possesso di un impianto di smaltimento dei rifiuti in un determinato ambito territoriale.

DEROGABILITÀ DEL PRINCIPIO DI SUDDIVISIONE IN LOTTI
Con la sentenza 06/04/2020, n. 2293, il Consiglio di Stato ha ribadito che in materia di appalti pubblici è principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese.

Tale principio, come recepito all'art. 51, D. Leg.vo 50/2016, non costituisce una regola inderogabile e consente alla Stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza della quale vi è violazione in caso di previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territoriali incongrui.
Il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di una scelta discrezionale della Stazione appaltante funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Nel ribadire tali principi il Consiglio di Stato ha peraltro rilevato che nel caso di specie il frazionamento riguardava non già la suddivisione in distinti lotti della medesima attività, bensì la previsione di due diverse gare in relazione a differenti attività afferenti il ciclo dei rifiuti sanitari. Tale scelta è stata ritenuta insindacabile sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza, avendo la Stazione appaltante motivato congruamente le ragioni che, in concreto e con riferimento allo specifico contesto, avevano indotto a preferire la scelta della differenziazione nella gestione del servizio, e dunque a bandire due distinte gare.

LIMITI DI LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI TERRITORIALITÀ
Con riferimento alle c.d. clausole di territorialità, la sentenza in discorso ha indicato i limiti entro i quali simili clausole possono considerarsi legittime, legati non solo all’estensione territoriale, ma anche alla natura dell’adempimento richiesto (quale condizione per la partecipazione alla gara, e non per la stipula del contratto).

È stato infatti affermato che può ritenersi legittima la clausola territoriale che richieda al concorrente aggiudicatario definitivo il possesso di un locale in un determinato ambito territoriale come condizione per la stipulazione del contratto.

Viceversa la clausola in parola risulta illegittima nel caso in cui richieda a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente e già al momento della domanda, la disponibilità di un locale localizzato nel ristretto ambito comunale, in quanto di fatto impone a carico dei medesimi un onere economico e organizzativo che potrebbe risultare ultroneo e sproporzionato, obbligandoli a sostenere i connessi investimenti per il reperimento degli immobili idonei in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa.

Sulla base di tali principi è stata ritenuta legittima la clausola territoriale contenuta nel disciplinare di gara che prevedeva l'obbligo per l’aggiudicataria di possedere un impianto finale di smaltimento nell'ambito di tre Regioni.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Normativa

ANACL'ANAC ha pubblicato indicazioni per l'effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione ed una proposta di intervento normativo per consentire il ricorso alle procedure semplificate e d'urgenza fino al 31/12/2020.

I. Proposte ANAC per l'effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione
Con il documento pubblicato dall'ANAC il 27/05/2020, quest'ultima fornisce un quadro ricognitivo della normativa e delle problematiche in essere, individuando possibili strategie, azioni e strumenti in grado di semplificare la gestione degli appalti, rimuovendo gli ostacoli che oggi impediscono la piena digitalizzazione e una trasparenza semplificata ed efficace.

Linee strategiche di intervento: nella prima parte del documento si richiama l’attenzione sulla necessità di avviare azioni volte a consentire al sistema degli appalti pubblici italiano di arrivare preparato alle scadenze previste dal legislatore europeo relative alla digitalizzazione delle procedure per gli affidamenti pubblici, attraverso strategie, azioni e interventi normativi da attuare con diversi step.
Si segnala inoltre che il Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50) contiene già diverse norme che spingono verso la digitalizzazione, la cui attuazione comporterebbe un salto di qualità in termini di efficienza e semplificazione dell’intero sistema degli appalti. Poiché circa 1/3 delle gare oggi viene ancora svolto in modalità cartacea, si rileva un elevato potenziale per digitalizzare e semplificare il sistema degli appalti anche rispetto alle fasi a monte e a valle della gara (ovvero programmazione ed esecuzione), che ancora sono lontane da una vera digitalizzazione delle procedure.

La digitalizzazione dei contratti pubblici: la seconda parte del documento affronta il tema della digitalizzazione, guardando alle azioni e alle modifiche normative necessarie per la sua realizzazione. L'ANAC segnala che il Codice dei contratti pubblici prevede varie norme in materia di digitalizzazione, anche se non perfettamente coordinate tra loro, e per raggiungere lo scopo della digitalizzazione dei contratti occorre un complesso di interventi - sia attuativi delle norme già esistenti sia modificativi delle norme in vigore - finalizzati a prevedere, incentivare e utilizzare piattaforme telematiche con determinati standard di qualità e interoperabilità.

La trasparenza dei contratti pubblici: la terza parte illustra i profili della trasparenza e gli interventi, anche normativi, per limitarne gli oneri amministrativi e favorire una effettiva trasparenza attraverso la digitalizzazione. Parallelamente all’obiettivo della digitalizzazione, è opinione dell’ANAC che anche la trasparenza nel settore debba in generale riguardare tutti gli atti inerenti gli appalti lungo il loro ciclo di vita, dalla programmazione/progettazione fino al collaudo e al pagamento delle prestazioni. L’innalzamento dei livelli di trasparenza nel settore è funzionale alla limitazione e alla prevenzione di fenomeni corruttivi, ma più in generale ai principi di disponibilità e accessibilità degli atti e dei documenti a cittadini e istituzioni, anche in funzione di controllo sociale e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La completa digitalizzazione delle procedure di acquisto, ivi compresa la fase esecutiva, assicurerebbe la produzione di dati nativi digitali e l’immediata trasparenza di tutte le fasi del rapporto contrattuale. Il modello a cui tendere è pertanto quello in cui tutte le informazioni inerenti i contratti pubblici confluiscano nella piattaforma dell’ANAC. Anche nella prospettiva dell’auspicato processo di digitalizzazione, risulta necessaria la rivisitazione delle norme sulla trasparenza amministrativa nei contratti pubblici per razionalizzare e eliminare duplicazioni e asimmetrie di fonti normative, concependo un unico corpus normativo sulla trasparenza, contenente le varie norme oggi vigenti sui contratti sparse in più testi.

Proposta per le verifiche rapide post-aggiudicazione: la quarta parte del documento illustra una proposta di verifica rapida dei requisiti di aggiudicazione. In particolare, secondo l'ANAC, in attesa di avviare la banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, si potrebbe rapidamente attuare una proposta che ha l’obiettivo di semplificare e ridurre notevolmente i tempi di verifica dei requisiti generali nelle procedure di gara ove risulti aggiudicatario un operatore economico già verificato positivamente in una procedura di gara antecedente entro un intervallo di tempo prestabilito (ad esempio, 6 mesi), mediante il ricorso alle informazioni e ai documenti disponibili tramite il sistema AVCPass.

Digitalizzazione e trasparenza nella qualificazione delle stazioni appaltanti: la parte quinta conclude il documento affrontando più in dettaglio il tema delle competenze necessarie per l’attuazione della piena digitalizzazione nella prospettiva della qualificazione delle stazioni appaltanti.
Secondo l'ANAC prevedere che gli acquisti più complessi, solitamente di numero notevolmente inferiore rispetto a quelli ripetitivi e standardizzati, vengano svolti soltanto da soggetti dotati delle competenze necessarie, rappresenta un’importante semplificazione del sistema, consentendo di interrompere la rincorsa a continue modifiche normative. Si suggerisce un sistema che preveda tra i requisiti per la qualificazione alcuni elementi imprescindibili, anche per i soggetti che oggi sono qualificati di diritto. Tra i requisiti obbligatori dovrebbero essere ricompresi la disponibilità e l’utilizzo corrente di piattaforme telematiche, interoperabili con i sistemi dall’ANAC per assicurare l’automatica trasmissione di atti, dati e informazioni alla BDNCP a fini conoscitivi e di trasparenza. Inoltre, la stazione appaltante che aspira alla qualificazione dovrebbe dimostrare di avere a disposizione, oltre al personale tecnico e amministrativo per la gestione dei contratti per i quali intende qualificarsi, specifiche competenze informatiche per la corretta gestione delle piattaforme in uso.  

II. Proposta di intervento normativo per consentire il ricorso alle procedure semplificate e d'urgenza fino al 31/12/2020
Con il Documento illustrativo e il Vademecum (si veda Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: Vademecum Anac per affidamenti rapidi) l’ANAC ha chiarito come siano a disposizione delle stazioni appaltanti disposizioni (contenute nel Codice dei contratti pubblici) che consentono l’accelerazione e la semplificazione nello svolgimento delle procedure di gara. L'ANAC, con il documento del 01/06/2020, intende fornire supporto per l’adeguato ricorso agli strumenti emergenziali.
Tenuto conto che la maggiore criticità nel ricorso agli stessi risiede nell’individuazione, da parte delle stazioni appaltanti, della motivazione sulla base della quale legittimare l’affidamento diretto o la procedura negoziata senza bando, si forniscono alcune indicazioni desumibili dal quadro normativo e dai dati in possesso dell’ANAC stessa.
In particolare, la motivazione da parte delle stazioni appaltanti potrebbe poggiare su due elementi: uno temporale (che non dovrebbe superare la data del 31/12/2020) ed uno sostanziale afferente all’oggetto dell’affidamento (quali manutenzioni, lavori di ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, iInterventi sulla rete viaria, approvvigionamenti nel settore informatico e sanitario e relativi al sistema dei trasporti).
L'ANAC suggerisce poi l’adozione di una specifica norma di legge, che espressamente autorizzi le stazioni appaltanti a motivare il ricorso alle procedure di urgenza e emergenza previste dal Codice dei contratti pubblici fino al 31/12/2020.
L'ANAC ricorda inoltre che il ricorso alle procedure di emergenza non può comunque comportare l’inosservanza delle seguenti condizioni: la necessaria verifica del possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico affidatario del contratto; la verifica antimafia; la tracciabilità degli atti compiuti (a fini di controlli successivi, a campione); la tracciabilità dei flussi finanziari; la necessaria autorizzazione per l’utilizzazione di imprese subappaltatrici; la possibilità di controlli successivi, a campione, sui prezzi praticati; la piena trasparenza, attraverso la pubblicazione sul sito dell’amministrazione, di tutti gli atti adottati, anche relativi alla fase di esecuzione del contratto.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Normativa

Palazzo SpadaIl Consiglio di Stato si pronuncia sulla sanatoria per un intervento di demolizione e ricostruzione con una modesta modifica della sagoma e della volumetria inferiore al limite di tolleranza del 2%.

Nella fattispecie era stata presentata una SCIA per la ristrutturazione di due fabbricati rurali preesistenti. I lavori erano stati sospesi perché, a seguito di sopralluogo, risultava che erano stati effettuati lavori di demolizione e di successiva ricostruzione con un lieve incremento sia della volumetria che della sagoma. Il ricorrente presentava quindi un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 che veniva rifiutata sulla base dell’accertamento di modifiche della volumetria e della sagoma.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 26/03/2020, n. 2113, ha in primo luogo ricordato che ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), nel testo modificato dall'art. 30 del D.L. 21/06/2013, n. 69, rientrano nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia (soggetti a SCIA) anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, senza che sia più necessario che rimanga immutata anche la sagoma (tranne che per gli edifici vincolati, per i quali resta il vincolo del rispetto della sagoma dell’edificio preesistente).

Con riferimento alla modifica della volumetria, il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 34, D.P.R. 380/2001, comma 2-ter, con il quale il legislatore ha introdotto una soglia di rilevanza minima delle variazioni rispetto al titolo edilizio. Tale soglia riguarda quegli scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati un illecito edilizio, quali le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.

Sulla base di tali normative i giudici hanno ritenuto illegittimo il diniego della sanatoria in quanto dalla documentazione presentata dall’appellante risultava un modesto aumento della sagoma (quantificata nel 2,66%) e una modifica della volumetria inferiore al margine di tolleranza del 2% previsto dal citato comma 2-ter dell’art. 34, D.P.R. 380/2001.

Quanto in particolare alla modifica della sagoma, il Consiglio l’ha ritenuta “di misura non rilevante”, e quindi non tale da giustificare il diniego della sanatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Edilizia & Materiali

DL RilancioDisposta una serie di misure transitorie che comprendono la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA, l’obbligo di adottare entro 30 giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni e semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.

L’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria. Dette misure si affiancano a quelle già contenute nell’art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), aventi invece un’efficacia più generalizzata e per i quali si rinvia a:
- Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi
- Permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e altri regimi: le misure adottate con il D.L. Cura Italia

MISURE TRANSITORIE - Alcune misure hanno un’efficacia limitata al 31/12/2020 (comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020) e riguardano in sintesi quanto segue.

Lettera a) L’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare - nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni - le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

Lettera b) La limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi adottati in relazione all’emergenza Covid-19, al termine di 3 mesi decorrenti dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso, in deroga all’art. 21-nonies della L. 241/1990.

Lettera c) La fissazione di un termine di tre mesi entro il quale la P.A. può intervenire, con poteri inibitori, repressivi e conformativi, sulle attività in relazione all’emergenza Covid-19 avviate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e seguenti.

Lettera d) La limitazione della possibilità per le P.A. di esercitare il potere di revoca in autotutela solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenuto. La disposizione, oltre ad avere efficacia temporale limitata (come le altre disposizioni del comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020, si applica fino al 31/12/2020), riguarda solo i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza Covid-19.

Lettera e) La previsione che nei casi in cui la normativa generale prevede meccanismi di silenzio-assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro 30 giorni dal formarsi del silenzio. Le ipotesi richiamate dalla norma riguardano:
- i casi in cui, ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/1990, comma 2, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni;
- i casi di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, commi 4 e 5;
- i casi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, comma 7.

Lettera f) La previsione, in via generale, che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali.
Nella relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame si sottolinea che l’intervento della lettera f) “liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività culturali e del paesaggio”.
La lettera f) definisce nello specifico detti interventi come opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e stabilisce che si proceda, attraverso una comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del D.P.R 380/2001).
La CILA in questione deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 del D.P.R. 445/2000), attestante che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si specifica inoltre che tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 Testo unico dell’edilizia (attività di edilizia libera), in quanto quest’ultimi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa.

MISURE PERMANENTI - Un secondo gruppo di disposizioni introdotte dall’art. 264 del D.L. 34/2020 modifica alcune norme del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevedendo un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Con ulteriori modifiche al D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Si dispone infine che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle P.A.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Cassa Edile Awards

SAIE 2020: BolognaFiere 14 -17 OTTOBRE 2020
La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti

 


A SAIE 2020 la seconda edizione di CASSA EDILE AWARDS
 
Nella cornice di SAIE (BolognaFiere, 14 – 17 Ottobre 2020) si svolgerà la seconda edizione di Cassa Edile Awards, il premio che il sistema delle casse edili riconosce annualmente alle imprese, lavoratori e consulenti ambasciatori di valori positivi per il sistema bilaterale delle Costruzioni. Il successo e l’attenzione suscitati dalla prima edizione hanno reso questo secondo appuntamento ancora più sentito e partecipato, grazie al coinvolgimento attivo della CNCE nell’organizzazione e l’aumento annunciato dei candidati per ricevere il premio più originale, innovativo ed ambito nell’ambito dell’edilizia. Obiettivo del premio, anche per questa edizione, è contribuire al consolidamento etico del settore attraverso la valorizzazione delle storie di chi opera lealmente e nel rispetto delle regole.

 

Scopri di più sul sito SAIE

Pubblicato in Comunicati stampa

Cappotto termicoDal mese di marzo è stata recepita la Direttiva Europea 2018/844, che impone ai nuovi edifici costruiti nei Paesi dell’Unione Europe di essere a energia quasi zero (NZEB: Near Zero Emission Buildings). In pratica le nuove strutture dovranno essere costruite in modo da presentare un fabbisogno energetico molto basso, da coprire con energia proveniente da fonti rinnovabili. Questa misura è stata presa per contrastare l’inquinamento dell’aria da polveri sottili, cui contribuisce anche il riscaldamento degli edifici.

L’utilizzo in edilizia di manufatti e sistemi in EPS, polistirene espanso sinterizzato, facilita il raggiungimento di questo obiettivo e le aziende iscritte ad AIPE, Associazione Italiana Polistirene Espanso, producono i manufatti utilizzabili per realizzare edifici nZEB, in diverse parti dell’edificio, in particolare tetto e pareti.

Il tetto è un elemento veramente importante nel bilancio termico di un edificio. Il calore, infatti, tende a muoversi verso l’alto e oltre un terzo dell’energia si disperde attraverso una copertura mal isolata. Se questa, al contrario, è ben protetta, permette non solamente un elevato comfort abitativo, ma anche un buon risparmio energetico: la richiesta di combustibile è minore, le emissioni di biossido di carbonio sono inferiori e si riducono i costi di riscaldamento.

Il tetto a falde termoisolato, attraverso l’impiego di lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato, può costituire un sistema in grado di fornire risposte valide ed economiche. Chiamato anche “a copertura discontinua”, il tetto a falde termoisolato è costituito da un insieme di strati ed elementi funzionali che soddisfano i requisiti della copertura. Può presentare o meno uno strato di ventilazione. Nel primo caso la copertura regola anche il comportamento termoigrometrico; nel secondo controlla solo la trasmissione del calore.

Cappotto termico

Le coperture possono essere anche di tipo continuo. Si tratta in questo caso di un sistema costituito da diversi strati che ha la funzione di assicurare la tenuta all’acqua. Le coperture continue sono essenziali soprattutto nei tetti piani, cioè con un’inclinazione inferiore al 5%.

L’EPS, sotto forma di lastre, viene impiegato anche nelle pareti verticali esterne e interne, per la sua capacità di isolare sia da un punto di vista termico, che acustico.  Nell’isolamento delle pareti, l’EPS può essere impiegato da solo o come parte integrante di sistemi più complessi, quali il capotto (ETICS) e il sistema ICF-SAAD (Insulated Concrete Forms – Sistemi Ad Armatura Diffusa).

Parlando di cappotto, oltre l’80% degli edifici dotati di cappotto utilizza l’EPS come materiale isolante. Questo manufatto è disciplinato da diverse norme tecniche che ne sanciscono le proprietà e caratteristiche tecniche.

I sistemi ICF-SAAD, invece, sono caratterizzati da una struttura a setti portanti in cemento armato, isolati con “casseri a rimanere” in polistirene espanso. Essi coniugano la resistenza meccanica del calcestruzzo gettato in opera con la capacità di isolamento termico dell’EPS, posto sia sulla faccia interna che su quella esterna del fabbricato. Questi sistemi, oltre ad isolare termicamente, permettono di realizzare strutture monolitiche altamente performanti grazie alla sinergia tra la resistenza alla compressione del calcestruzzo e alla trazione dell’acciaio. Questo garantisce una grande affidabilità strutturale anche in condizioni limite, come le sollecitazioni improvvise, violente e imprevedibili che si sviluppano durante il sisma. Gli edifici realizzati con questo sistema, infatti, rispondono adeguatamente alla legislazione nazionale vigente in materia.

 

Fonte: FEL - Edilizia Leggera

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