La nuova edizione di SAIE Bologna si terrà dal 21 al 24 ottobre 2020 presso BolognaFiere, ripartendo dai tre pilastri del costruire: edilizia, progettazione, impianti. Quattro le aree tematiche che ospiteranno esposizioni, workshop, convegni, attività formative e dimostrative.

SAIE Bologna presentazione


La filiera delle costruzioni cresce, ma con percentuali ancora limitate e dinamiche diverse, per comparto dell’edilizia e per settore industriale. Conta l’export, l’innovazione e il reale funzionamento degli incentivi.
Dopo aver archiviato il 2018 con un incremento del valore economico del +1,7%, le stime per il 2019 indicano una ulteriore crescita del +2,3% e per il 2020 del +1,7%. Un settore, quello delle costruzioni, di vitale importanza per l’economia del Paese, che vede quasi 736.700 imprese attive e che occupa 1.490.000 persone (dato primi 9 mesi 2018).
A trainare il comparto è sempre la riqualificazione degli immobili residenziali e del terziario. Dopo il minimo storico del 2013 le compravendite di case hanno registrato una costante crescita, arrivando nel 2019 a una stima di 603mila transazioni (+4,1% sul 2018 e del +54% sul 2013). Se le ristrutturazioni si stima abbiano generato un valore economico pari a 47 mld di euro, con una crescita nel 2019 del +0,7%, sono le nuove costruzioni a crescere di più, con 17,5 mld di euro e +5,4%, spinta dell’andamento positivo del mercato immobiliare.
Per il 2020 un ulteriore contributo può arrivare dagli incentivi e dalle detrazioni del bonus casa previsti dal Governo per la riqualificazione degli immobili (Bonus Facciate, Ecobonus, Sismabonus, ecc.).

Per quanto riguarda i singoli comparti delle costruzioni, emergono però alcune differenze: il settore macchine per l’edilizia, trainato da Industria 4.0, registra nel 2018 un incremento del valore economico del +3,5% rispetto all’anno precedente, con una stima del +20% nel 2019; il settore delle piastrelle dopo un -3,1% nel 2018 vede una previsione del -3,3% nel 2019; quello dei laterizi segna un -5,8% nel 2018 ma con un +4% nel 2019; per il commercio di materiali da costruzione si stima una crescita del +4% nel 2019, l’elettrotecnica e l’elettronica del +1%, la meccanica variaimpianti del +1% e l’ingegneria del +3%.

Sono questi alcuni risultati presentati da Federcostruzioni - sulla base dei rapporti economici della Federazioni iscritte - in occasione della conferenza stampa della nuova edizione di SAIE, la fiera delle costruzioni che si terrà dal 21 al 24 ottobre 2020 a BolognaFiere. Una manifestazione completamente rinnovata che riparte dai tre pilastri del mondo delle costruzioni - edilizia, progettazione, impianti - e che vuole rispondere alle esigenze dei professionisti del settore e sostenere il loro percorso di ripresa economica. Proprio per questo, SAIE ha anticipato e va incontro alla progettualità del Governo sia per quanto riguarda l’ambiente, la sostenibilità e l’efficientamento energetico sia in merito all’estetica del territorio.

Questi temi rappresentano il cuore della manifestazione, che si articolerà in quattro macro aree: Progettazione e Digitalizzazione; Edilizia; Impianti; Servizi. Ognuna di queste risponderà in modo concreto alle esigenze degli operatori, fornendo un’accurata parte espositiva e attività formative caratterizzate da dimostrazioni, workshop e convegni. Le trasformazioni avvenute nel mondo delle costruzioni hanno spostato, inoltre, l’accento sull’integrazione edificio impianto. Secondo le nuove norme sull’efficientamento energetico, infatti, ogni elemento costruito deve essere visto in maniera integrata per creare un processo fluido e senza interruzioni, con notevole impatto sull’ottimizzazione dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione di tutti gli edifici. Si tratta di un concetto fondamentale per il futuro della filiera e che sarà, insieme all’innovazione tecnologica, grande protagonista della nuova edizione di SAIE.

"L'innovazione tecnologica ha cambiato il volto delle costruzioni, proiettando la filiera in un futuro pieno di opportunità che solo gli imprenditori più preparati potranno intercettare – ha dichiarato Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove e Senaf – Negli ultimi anni la velocità con cui nascono e si sviluppano le nuove tecnologie ha avuto un’incredibile accelerazione, rendendo a volte complicato per gli addetti ai lavori conoscerle, interpretarle e utilizzarle. Con la nuova edizione bolognese, SAIE si rinnova, e lo fa proprio con l'obiettivo di promuovere l'innovazione a tutti i livelli, dai prodotti, alle tecnologie e ai servizi, mettendo anche in mostra le eccellenze del settore. Una manifestazione che coinvolge il mondo delle costruzioni a 360° e che vuole dare un aiuto concreto alle aziende nel loro percorso di sviluppo e riportare in alto il saper fare e costruire italiano anche per la difesa del “bello” del nostro territorio e dell’efficienza."

"Negli anni i governi che si sono avvicendati hanno istituito una serie di strumenti per sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano – commenta Federica Brancaccio, Presidente di Federcostruzioni –. Mancano però la certezza sulla continuità dei provvedimenti e una disciplina omogenea che ne semplifichi e velocizzi l'attuazione. Per questo Federcostruzioni ha presentato una serie di proposte alle istituzioni per aiutare il settore, che riguardano, ad esempio, il comparto del residenziale pubblico.”

“Il ruolo trainante dell’edilizia per l’economia del Paese – ha dichiarato Antonio Bruzzone, Direttore generale BolognaFiere spa – richiede, da parte degli organizzatori fieristici e, più in generale del Sistema fieristico, grande attenzione. È fondamentale che ogni fiera dedicata a uno specifico ambito della filiera di questo strategico comparto, offra agli operatori e ai professionisti del settore, un’ampia panoramica di quanto in termini di innovazione interessa i materiali, le soluzioni e le tecnologie applicabili. SAIE 2020 sarà l’occasione per guardare al futuro delle costruzioni promuovendo l’innovazione e una nuova cultura del costruito che metta in primo piano sia nei progetti di riqualificazione dell’esistente, sia per le nuove realizzazioni, la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica.”

"Il comune di Milano, ma anche il resto del territorio, mostra una fase di forte dinamismo del mercato delle costruzioni – afferma Edoardo De Albertis, Vice Presidente di Assimpredil Ance –. Ma è necessario lavorare per accompagnare le imprese verso nuovi e più competitivi modelli di produzione e di business e per questo sono fondamentali fiere di qualità come il SAIE."

Tutte le informazioni sulla fiera sul portale www.saiebologna.it

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DemolizioneLa Corte di Cassazione ha ribadito che la mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente di sospendere l'ordine di demolizione, il quale può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con esso.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo (già oggetto di richiesta di condono), seguito ad una sentenza definitiva della Pretura di Marcianise.

La Sent. C. Cass. pen. 12/02/2020, n. 5540, ha ribadito in proposito che la mera proposizione di un ricorso in sede amministrativa non consente, di sospendere l'ordine di demolizione. Infatti, per la sospensione deve sussistere una concreta attualità e una prognosi rapida e favorevole di accoglimento e di incompatibilità (della soluzione amministrativa) con l'ordine di demolizione.

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione.

La Suprema Corte ha pertanto respinto il ricorso rilevando inoltre che la domanda di condono risultava presentata dopo la scadenza dei 90 giorni dalle ingiunzioni alla demolizione del Comune, che hanno di diritto comportato l'acquisizione al patrimonio del Comune del bene immobile abusivo non demolito nei termini. Mancava, conseguentemente, qualsiasi interesse alla definizione della demolizione per un bene non più di proprietà dei ricorrente in quanto acquisito al patrimonio del Comune.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Titolo edilizioIl Consiglio di Stato ha affermato che in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima.

FATTISPECIE
L’appellato aveva acquistato un locale sottotetto all’interno di un fabbricato sito in Livorno e aveva presentato al Comune domanda di condono edilizio per aver realizzato abusivamente, nell’area del predetto sottotetto, un bagno, un ripostiglio ed un angolo cottura.

I competenti uffici del Comune di Livorno respingevano la richiesta di rilascio di condono edilizio a causa della mancata corrispondenza tra lo stato di fatto relativo all’ultima concessione edilizia sul fabbricato e quello indicato come antecedente all’intervento abusivo.

L’appellato proponeva ricorso avverso il diniego di condono edilizio e impugnava anche la disposta demolizione delle opere abusive. Le censure nei confronti del provvedimento di diniego si concentravano sulla rilevanza attribuita dagli uffici comunali, al fine di negare il rilascio del titolo in sanatoria, all’asserita discrasia tra quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono e quanto emergeva dall’ultima rilevazione planimetrica disponibile presso gli uffici del Comune, allegata al titolo edilizio in variante.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Con riferimento alla discrasia (costituita dalla discordanza tra dato letterale e segno grafico) tra quanto descritto nella relazione tecnica e ciò che era rappresentato graficamente nella tavola progettuale, il TAR riteneva che tale contrasto era superabile per il principio secondo il quale va data preferenza al dato letterale contenuto nella relazione piuttosto che al segno grafico illustrato nel progetto.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR e rilevato che il giudice di primo grado si era limitato, correttamente, a richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo.

Con riferimento al processo di formazione del singolo titolo edilizio, la Sent. C. Stato 10/12/2019, n. 8390 ha infatti affermato che il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell'opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali.

In caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.

Secondo il Consiglio di Stato, tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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FLIR ispezione termica

FLIR MR277 incorpora una termocamera, un igrometro e la tecnologia di imaging dinamico multi-spettrale FLIR per risolvere rapidamente i problemi di umidità


FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha presentato il sistema per ispezioni edili FLIR MR277, il primo misuratore di umidità di FLIR Systems con funzionalità IGM™ (Infrared Guided Measurement) dotato anche di tecnologia di imaging dinamico multi-spettrale MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging). Questo misuratore di umidità all-in-one con termocamera incorporata consente, grazie ad una visione completa delle aree problematiche attraverso l’immagine termica IGM ed i dettagli visivi, di individuare rapidamente l'umidità, le fughe d'aria e le carenze di isolamento.
Progettato per i professionisti di risanamento, ristrutturazione e gestione di immobili, FLIR MR277 è uno strumento avanzato che include le funzioni necessarie per identificare, diagnosticare, correggere e documentare i problemi di umidità e dell'involucro edilizio. IGM sfrutta la potenza del sensore termografico FLIR Lepton® per guidare visivamente l'utilizzatore direttamente all'origine dei problemi dell'edificio. Una volta individuato il problema, il sensore senza puntali incorporato consente il rilevamento rapido e non invasivo dell'umidità. Le misure e le immagini possono essere caricate direttamente presso il cantiere su dispositivi mobili che utilizzano l'app mobile FLIR Tools®, grazie alla funzionalità Bluetooth® integrata che abilita la connessione via METERLiNK®. I periti potranno diagnosticare e documentare facilmente i problemi con rapporti di ispezione completi da condividere con i propri clienti.
MR277 è dotato di un display brillante, il 50% più grande dei precedenti misuratori di umidità FLIR, che facilita l'identificazione visiva delle aree problematiche e consente di visualizzare contemporaneamente più parametri, tra cui i livelli di umidità, il punto di rugiada e la pressione di vapore. FLIR MSX sfrutta il sistema di ripresa multi-spettro, per aggiungere i dettagli visivi, come contorni, scritte e motivi, al termogramma completo. MR277 può visualizzare e registrare immagini MSX, termiche e visive, memorizzando fino a 15.000 immagini nella memoria interna.
MR277 include una sonda a puntali rimovibile MR02 e un sensore senza puntali integrato, per verificare la presenza di umidità ed eseguire con un unico strumento misurazioni accurate. In questo strumento è compreso anche l'igrometro MR13, un sensore di umidità e temperatura che misura l'umidità relativa ed è intercambiabile sul campo, riducendo al minimo i tempi di inattività, per aiutare i professionisti a completare rapidamente il lavoro in loco.
FLIR MR277 con sonda a puntale rimovibile MR02 e igrometro intercambiabile MR13 è ora disponibile per l'acquisto a 1.299 Euro presso i distributori autorizzati FLIR e online nel negozio FLIR.

Per ulteriori informazioni sulla FLIR MR277, visitate www.flir.com/mr277.

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Fontana delle RaneProgetto di recupero della Fontana  delle Rane in Roma al centro di Piazza Mincio nel quartiere Coppedé.

Per risolvere il cedimento differenziale verticale del terreno di fondazione,  è stata adottata la tecnologia brevettata GEOSEC mediante iniezione di resine espandenti controllate in time lapse da diagnostica ripetitiva geoelettrica in foro 4D. I lavori sono iniziati in primavera e le iniezioni sono state spinte sino a circa 8 metri di profondità per consolidare in modo permanente il volume significativo della fondazione. Stabilizzata e messa in sicurezza la struttura, proprio in questi giorni sono ripartiti i lavori di restauro del monumento che rappresenta per tutto il quartiere e per la città di Roma un angolo magico di cultura e arte molto amato dai cittadini romani. A darne notizia i media (TG3 Lazio – RAI, Repubblica.it) ma anche e sopratutto la sindaca di Roma Virginia Raggi con un suo post dedicato che ha voluto così presentare lo stato dei lavori alla cittadinanza.

Guarda il video integrale dell’intervento presso la fontana: VIDEO INTERVENTO.

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Consiglio di StatoLa conoscenza di elementi economici nella fase della valutazione dell'offerta tecnica condiziona la Commissione di gara, compromettendo la garanzia di imparzialità della valutazione.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava di una procedura per l’affidamento in concessione, di durata trentennale, di due farmacie di proprietà comunale. La ricorrente era stata esclusa dalla gara perché nella sua offerta tecnica erano contenute le indicazioni relative, oltre al canone iniziale, ai canoni annui, fissi e variabili, nonché i ricavi e i costi, per merci, personale, servizi, locazione, oneri di concessione, oneri diversi e ammortamenti, relativi ai tre anni di gestione.

Al riguardo il Consiglio di Stato, sentenza 09/01/2020, n. 167 ha fornito un interessante riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali sul principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale.

FONDAMENTO E FINALITÀ
Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. Tale principio costituisce, dunque, presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.

REGOLE E APPLICAZIONE
Il principio si declina in una triplice regola, per cui:
a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione;
b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa);
c) l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica.

Tali regole operative trovano applicazione nei soli in casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade, appunto, solo laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell’offerta) e, dunque, soltanto allorché il criterio di aggiudicazione (che ingloba entrambi i profili) sia quello della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ELEMENTI ECONOMICI AMMESSI NELL’OFFERTA TECNICA
Il divieto di commistione, peraltro, non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara. In particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara. Conseguentemente:
- è stata ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il “prezzo” dell’appalto;
- è stato escluso che la commistione di elementi dell'offerta tecnica con quella economica possa arrecare un pregiudizio al principio di segretezza delle offerte quando gli elementi di quest'ultima anticipati nella prima abbiano carattere del tutto marginale rispetto alla base d'asta ribassabile o se gli stessi siano inscindibili dagli aspetti di carattere qualitativo da esporre in sede di offerta tecnica.

GARANZIA DI IMPARZIALITÀ DELLA COMMISSIONE DI GARA
In conclusione il Consiglio di Stato, nel confermare la legittimità della sanzione espulsiva, ha ribadito che la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell'offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell'offerta economica, appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell'operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Muro di contenimentoIl Consiglio di Stato ha ribadito che è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un’opera che trasforma in modo durevole l’assetto edilizio del territorio e dunque qualificabile come intervento di nuova costruzione.

FATTISPECIE
La sentenza del TAR Lazio impugnata riguardava il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con la quale si era ingiunto di sospendere i lavori e demolire un muro di contenimento di altezza variabile da mt. 1,50 a mt. 2,50 e lungo mt. 8 circa, interessante una superficie di mq. 16, eretto abusivamente in zona “Centro storico”, in San Felice Circeo; zona soggetta a vincolo panoramico e paesaggistico e nella quale il P.R.G. consentiva solo il risanamento igienico ed il restauro conservativo e non anche la realizzazione di nuove opere, comportanti la trasformazione dello stato dei luoghi.

L’appellante sosteneva che l’opera, consistente in un muro di contenimento che si sarebbe reso necessario nel corso di lavori di manutenzione della fossa settica della sua abitazione, sarebbe stata prettamente funzionale alla costruzione principale e, per la sua natura di opera pertinenziale, non avrebbe necessitato del permesso di costruire.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Il TAR aveva osservato che il muro realizzato non poteva essere qualificato come un intervento di risanamento igienico né di restauro conservativo di volumi esistenti e, per altro verso, che la edificazione di un muro di contenimento costituisce un’opera di carattere permanente che richiede la concessione edilizia, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.

Secondo la Sent. C. Stato 09/01/2020, n. 212 la sentenza appellata è conforme alla consolidata giurisprudenza in materia, sia amministrativa che penale, che ha espresso i seguenti principi:
- il muro di cinta o di contenimento è struttura che - differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà - non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato;
- il concetto di nuova costruzione è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora delle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi;
- in materia edilizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Barriere architettonicheIl Consiglio di Stato ha chiarito che gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche si possono effettuare anche sugli immobili vincolati e la relativa autorizzazione può essere negata solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, l’amministratore del Condominio di uno stabile aveva inoltrato al Sindaco la domanda di rilascio dell’autorizzazione edilizia per la costruzione alla quota di 7,95 metri di un ballatoio in struttura metallica di smonto all’impianto dell’ascensore, da realizzarsi in corrispondenza del secondo piano dello stabile medesimo e la cui autorizzazione all’installazione era stata contestualmente richiesta.

Nell’istanza si precisava che la realizzazione dell’anzidetto ballatoio risultava indispensabile per il superamento della rampa di scale da parte di una condomina, la quale, essendo portatrice di handicap, aveva chiesto la realizzazione delle opere previste dalla L. 09/01/1989, n. 13, recante Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Essendo lo stabile vincolato, venne acquisito il parere della Commissione edilizia comunale integrata, che espresse parere favorevole all’installazione dell’ascensore ma contrario alla realizzazione del predetto ballatoio, suggerendo di superare la barriera architettonica costituita dalla rampa di scale mediante l’installazione di un apposito mezzo meccanico dedicato ai portatori di handicap. Tale parere della Commissione venne confermato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e ambientali di Napoli.

L’autorizzazione edilizia comunale, relativa alla sola installazione dell’ascensore e recante l’esplicita prescrizione di non realizzare anche il predetto ballatoio, non venne impugnata nella parte recante tale divieto, il quale venne peraltro violato mediante la realizzazione del manufatto.

Il condominio chiese quindi il rilascio di un’autorizzazione edilizia in sanatoria per la realizzazione del ballatoio predetto e con ulteriore istanza integrò la pratica edilizia in corso con la richiesta di installare a quota 13,26 metri un ulteriore ballatoio per le necessità di altro condomino portatore di handicap.

La Commissione edilizia comunale integrata si espresse in senso negativo sulle due richieste, richiamandosi anche al proprio precedente parere.

PRINCIPI DI DIRITTO
In punto di diritto, la Sent. C. Stato 14/01/2020, n. 355 ha precisato che:
- la speciale disciplina di favore contenuta nella L. 09/01/1989, n. 13, si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie;
- ai sensi di tale legge, infatti, i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall’intera collettività e viene imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili;
- secondo l’art. 4, della L. 09/01/1989, n. 13, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato;
- il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato;
- l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico soltanto in casi eccezionali.

CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato, in conformità con le statuizioni del TAR, ha dunque ritenuto che il sopradescritto e alquanto rigoroso onere motivazionale non è stato adempiuto, posto che: la Commissione edilizia integrata si era limitata ad affermare nel parere, in via del tutto generica, che mediante la realizzazione dei due ballatoi “si configurerebbe un’ulteriore alterazione della facciata laterale dello stabile”; nel precedente parere, la stessa Commissione aveva espresso parere negativo senza peraltro esprimersi in ordine all’asserito pregiudizio per l’estetica della facciata dello stabile, limitandosi unicamente a prospettare la soluzione alternativa dell’installazione di un “opportuno mezzo meccanico posto all’interno”; in modo ancor più breviloquente la Soprintendenza per i Beni architettonici e artistici di Napoli, nella propria nota aveva aderito alla già di per sé carente motivazione espressa dalla Commissione edilizia integrata limitandosi ad affermare che la stessa era comunque congruente rispetto ad una “migliore tutela del sito”.
Puntualmente dunque il giudice di primo grado aveva colto l’intrinseco difetto motivazionale di tutti e tre tali atti rispetto al precetto di legge, posto che in nessuno di essi è stato enunciato un qualsivoglia riferimento a quanto esplicitamente e puntualmente chiesto dalla disposizione di legge.

Tali innegabili carenze dispiegano i propri effetti vizianti sul provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità e quindi sulla susseguente ingiunzione a demolire emanata dallo stesso Comune, che risulta pertanto illegittima.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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DemolizioneLa Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 13/01/2020, n. 844, fornisce un interessante riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali sul c.d. abuso per necessità, dai quali emerge che il diritto all'abitazione è comunque subordinato al rispetto della normativa urbanistica nazionale.

FATTISPECIE
Nella fattispecie il ricorrente si opponeva all’ordine di demolizione di una parte di un immobile nel quale vivevano due famiglie, adducendo l'indisponibilità di un altro diverso alloggio nonché delle necessarie risorse economiche per garantirsi un'altra abitazione. Il ricorrente, invocando l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo (riguardante il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla casa), sosteneva che la demolizione avrebbe violato il diritto alla tutela dell’abitazione in quanto, riguardando la parte più consistente dell’immobile, avrebbe privato di fatto le persone che vi abitavano del diritto di disporre di un’abitazione rispondente alle condizioni minime di tutela della dignità umana.

ORIENTAMENTI SUL DIRITTO ALL’ABITAZIONE
Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza 844/2020, ha richiamato gli orientamenti sul tema sviluppati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dalla giurisprudenza italiana, secondo i quali l'interesse dell'ordinamento nazionale è quello di abbattere l'immobile abusivamente realizzato, ripristinando l'ordine giuridico violato e garantendo il rispetto delle disposizioni urbanistiche applicabili. La demolizione quindi configurerebbe una legittima sanzione ripristinatoria, e l'interesse con essa perseguito deve ritenersi prevalente sul diritto all’abitazione dell'immobile abusivamente realizzato.

La giurisprudenza ha escluso inoltre che la demolizione dell'opera abusiva possa legittimamente avvenire solo ove il condannato abbia a disposizione un alloggio alternativo, ovvero qualora a ciò abbia provveduto lo Stato, non potendosi riconoscere un diritto assoluto all'inviolabilità del domicilio e, dunque, dell'abitazione, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva.

Ciò che invece è stato ritenuto indefettibile dai giudici europei è una valutazione, caso per caso, finalizzata al bilanciamento del diritto del singolo alla tutela dell'abitazione e dell'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di un regolare titolo abilitativo, ossia in altri termini gli interessi tutelati mediante la concreta applicazione della normativa in materia edilizia e territorio.
Ne consegue che l'eventuale violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, va verificata sotto il profilo della proporzionalità dell’ordine di demolizione rispetto alle condizioni personali e familiari dei destinatari della sanzione.

CONCLUSIONI
Alla luce dei suesposti orientamenti, la Corte ha affermato che:
- l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo (CEDU);
- il diritto all'abitazione non può essere qualificato come assoluto, dovendo lo stesso essere comparato con l'interesse della collettività all'effettiva applicazione della normativa in materia edilizia;
- l'ordine di demolizione non costituisce una sanzione penale, bensì una misura funzionalmente diretta al ripristino dello status quo ante, la cui non esecuzione è limitata ad ipotesi specificamente individuate dal legislatore (come la c.d. fiscalizzazione ex art. 34, D.P.R. 380/2001);
- nel caso di specie la demolizione ordinata non poteva essere considerata sproporzionata rispetto all'interesse del singolo, tenuto conto che la stessa riguardava unicamente una porzione dell'opera (ossia un suo ampliamento) e non l'immobile nella sua interezza.

FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO
Infine, secondo i giudici, al caso di specie non era neppure applicabile l’art. 34, D.P.R. 380/2001 (che prevede la possibilità di sostituire la rimozione della porzione abusiva dell'immobile con una sanzione pecuniaria nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per la restante parte), in quanto:
- il consulente tecnico non aveva fornito dati scientificamente attendibili idonei a dimostrare l’effettiva incidenza della demolizione parziale sull’intero immobile;
- l’opera abusiva realizzata non risultava solo difforme parzialmente dal titolo abilitativo, ma difettava totalmente del necessario permesso di costruire.

Al riguardo è stato infatti precisato che la disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito, né autorizza il completamento delle opere realizzate, venendo le parti abusive tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione di conservazione di quelle realizzate legittimamente.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Diligenza professionaleBreve approfondimento sui concetti di “diligenza”, “colpa” e “colpa grave” nello svolgimento dell’attività dei professionisti, finalizzato a chiarire quali fattispecie di errore possono essere coperti da una polizza di RC professionale, con rimandi a sentenze di Cassazione.

Abbiamo introdotto in precedenti contributi il tema dell’assicurazione professionale, parlando in particolare di quando i professionisti siano obbligati a stipularne una e delle conseguenze in caso di mancanza (si vedano: L’assicurazione RC professionale, ratio dell’obbligo e conseguenze della mancanza e Quando è obbligatorio attivare la polizza RC professionale).

Ritorniamo sul tema dell’assicurazione professionale per fornire alcune indicazioni in merito a quali siano gli “errori” professionali che possono essere oggetto di risarcimento, con riguardo alla c.d. “diligenza” del professionista ed ai concetti di “colpa”, “colpa grave” e “dolo”.

LA “DILIGENZA” DEL PROFESSIONISTA - Sia il Codice civile che i Codici deontologici delle varie categorie impongono al professionista di svolgere il proprio lavoro con “diligenza”. Questo concetto, già non facile da concretizzare e delimitare, si declina tuttavia in maniera diversa, nel rapporto tra cliente e professionista, rispetto ad un normale rapporto di obbligazione tra privati.
Infatti, se di norma l’ordinamento giuridico richiede di usare la diligenza “del buon padre di famiglia” (art. 1176 del Codice civile, comma 1) - da intendersi come la cura volenterosa e scrupolosa mediamente richiesta per l’esecuzione di un’obbligazione - nel caso del professionista, in virtù delle speciali conoscenze e competenze tecniche che gli si richiedono, la diligenza diventa “professionale”, detta anche “specifica” oppure “diligentia quam in concreto” perché riferita ad un’attività specifica e ben individuata.
In altri termini, possiamo dire che, per il professionista, la diligenza si declina in termini di utilizzo di “perizia”, intesa quest’ultima come il complesso di cognizioni tecniche e professionali acquisite con lo studio e l’esperienza ed espresse dal livello medio della categoria d’appartenenza, tali da consentire di eseguire la prestazione secondo la c.d. “regola dell’arte”.

L’ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA COLPA NELL’ERRORE PROFESSIONALE - Pertanto, nel caso del professionista, è in base al suddetto concetto di diligenza professionale che occorrerà valutare se un eventuale errore professionale sia commesso con “colpa” (negligenza, imprudenza, imperizia) o “colpa grave” (grossolana mancanza di diligenza, con evidente scostamento dalle regole di prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare).
Nell’ambito di una polizza di assicurazione per RC professionale:
- i danni derivanti da “colpa” del professionista sono risarcibili;
- i danni derivanti da “colpa grave” sono anch’essi risarcibili, e possono rimanere esclusi soltanto in presenza di espresse clausole limitative del rischio.
È ovvio che i danni derivanti da “dolo” (intenzionalità di causare il danno) non sono risarcibili.

Alla luce di quanto sopra, il professionista risponde del danno solamente qualora non abbia usato - con colpa o colpa grave - la diligenza richiesta per l’esecuzione dell’attività specifica (con onere probatorio a carico del richiedente il risarcimento), mentre l’inadempimento non è imputabile quando il professionista dimostri il diligente impegno.
Peraltro, ai sensi dell’art. 2236 del Codice civile, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di “speciale difficoltà” (anche questi da intendere ovviamente in relazione alla “perizia” del professionista), il prestatore d’opera risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave.

A proposito del fatto che di norma la polizza deve coprire anche le fattispecie di colpa grave, si segnala Cass. 25/09/2019, n. 23948, secondo cui - nell’assicurazione della responsabilità civile - fondamento dell’obbligazione di risarcire il danno, a norma dell’art. 1917 del Codice civile, comma 1, è l’imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, anche grave, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (contrariamente a quanto accade invece nell’assicurazione per danni, nella quale sono normalmente esclusi dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave).
Anche secondo Cass. 26/07/2019, n. 20305, l’assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa denominazione e natura, importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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