Giovedì, 10 Ottobre 2019 18:31

Tecnored anche agli Uffizi a Firenze

Tecnored per la Galleria degli Uffizi

Tecnored, dopo la proficua collaborazione con il Comune di Verona per il restauro del balcone di Romeo e Giulietta, è riuscita a conquistare anche Firenze. Infatti gli Uffizi sono stati deumidificati e protetti con il DryKit e le Boiacche Antisaline.

L’umidità da risalita capillare è un fenomeno del tutto naturale e colpisce qualsiasi edificio le cui fondamenta posino direttamente sul terreno. L’umidità viene “risucchiata” fino a 2,5/3 metri d’altezza rispetto al piano campagna e progressivamente danneggia e sgretola sia gli intonaci che la struttura muraria.

Nessuna sorpresa quindi che questo problema abbia interessato anche il piano terra della Galleria degli Uffizi, palazzo commissionato da Cosimo I de’ Medici al Vasari nel 1560 circa. Nato come sede per gli uffici di tredici importanti Magistrature che regolavano l’amministrazione dello Stato Mediceo per la cui costruzione fù scelto un terreno affacciato sull’Arno.

L’approfondito intervento di risanamento è stato eseguito nel settembre del 2018 utilizzando l’azione combinata della barriera idrofobizzante DryKit e delle Boiacche Antisaline della Tecnored di Verona.

Commissionato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Turismo e dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato ha richiesto circa un mese per l’effettiva esecuzione dei lavori e 6 mesi per una perfetta asciugatura a fronte di 165,73 metri quadrati di muratura trattati in sezione.

Un metro quadro equivale a 2 metri lineari di muratura con spessore di 50 centimetri ecc.

Pubblicato in Comunicati stampa

Agevolazioni prima casaL’Agenzia delle entrate chiarisce che non è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa in caso di possesso di un altro immobile, neppure se quest’ultimo è concesso in locazione.

Con l’Interpello 10/09/2019, n. 378, l’amministrazione finanziaria ha esaminato la possibilità o meno di usufruire delle agevolazioni c.d. “prima casa” (Guida alla "Cedolare secca" sulle locazioni) in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, ma concesso in locazione.

Tra i vari requisiti per usufruire delle agevolazioni è previsto che il soggetto acquirente dichiari:
1) di non essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio dello stesso comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
2) di non essere titolare (neanche pro quota) di altro immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” su tutto il territorio nazionale (si veda peraltro quanto verrà illustrato più avanti nel paragrafo dedicato alle successioni o donazioni a proposito della possibile reiterazione delle agevolazioni in caso di successione o donazione agevolata seguita da acquisto a titolo oneroso).

Riguardo al punto 1), la giurisprudenza ritiene che ricorra il requisito per l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio il quale, tuttavia, non sia concretamente idoneo - ad esempio perché inagibile oppure perché oggettivamente inidoneo per dimensioni e caratteristiche complessive - a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della famiglia.
L’apprezzamento di tali caratteristiche sarà eventualmente rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice (Cass. 08/01/2010, n. 100; Cass. 11564/2006; Cass. 17938/2003; Cass. 10935/2003; Cass. 6492/2003; Cass. 2418/2003).

Tuttavia, in base all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, non può attribuirsi rilevanza ad un concetto di “inidoneità” collegato ad una indisponibilità “giuridica” di carattere meramente temporaneo, e comunque dipendente dalla volontà del soggetto, come ad esempio nel caso di immobile indisponibile perché dato in locazione.
Una diversa interpretazione, infatti, si ritiene che non trovi riscontro nel disposto normativo secondo cui l’acquirente deve dichiarare in atto “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”.

Alle medesime conclusioni l'Agenzia era già pervenuta con Risoluzione 20/08/2010, n. 86/E e Risoluzione 01/08/2017, n. 107/E.

Si segnala peraltro che in senso contrario a tale orientamento si è espressa Cass. 27/07/2018, n. 19989 (consultabile in allegato), nella quale si afferma che “l’agevolazione spetta anche all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa”.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Permesso di costruireIn caso di decadenza del permesso di costruire per il superamento dei termini previsti per il completamento della costruzione, non è possibile apportare variazioni al progetto né realizzare la parte non eseguita dell’opera; per completare la costruzione è necessario un nuovo titolo edilizio.

FATTISPECIE E CONTESTO NORMATIVO
Nel caso di specie, era stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, che aveva accolto il ricorso proposto dal vicino avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Reggio Calabria nel 2007 in variante al permesso di costruire del 1997, per la realizzazione di un fabbricato di 5 piani fuori terra oggetto di un provvedimento di “rinnovo” del 2005.

Il parametro normativo per la definizione di varianti cd. essenziali che comportano il rilascio di un nuovo titolo edilizio è costituito dall’art. 32 del D.P.R. 380/2001; mentre l’art 15 del D.P.R. 380/2001 prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. Inoltre, la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 25/09/2019, n. 6424 ha ricordato la differenza tra variante in senso proprio e variante essenziale:
- la variante in senso proprio al titolo edilizio comporta modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione; pertanto rimangono i termini di efficacia originari del titolo abilitativo e si deve ritenere, pena la violazione della disciplina relativa ai termini di efficacia del titolo edilizio, che la variante non essenziale non possa comunque più intervenire quando siano già scaduti i termini originari;
- mentre la variante essenziale, caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario, sulla base dei parametri indicati dall'art. 32 del D.P.R. 380/2001 costituisce un permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario; in questo caso valgono i nuovi termini indicati nel nuovo titolo.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che la decadenza del permesso di costruire, intervenuta per il superamento dei termini previsti per la realizzazione della costruzione, comporta la impossibilità di realizzare la parte non eseguita dell’opera a suo tempo assentita, e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire. Pertanto, una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere, sottoponendosi ad un nuovo iter procedimentale, volto sia a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni urbanistiche vigenti nell’attualità, sia, se del caso a provvedere al ricalcolo del contributo di costruzione.

CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che risultasse evidente dalla documentazione agli atti di causa e dalla relazione del consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado che il permesso di costruire del 2007 fosse del tutto autonomo dal precedente. Ciò risultava in fatto sia dalla nuova istruttoria effettuata dall’Amministrazione sia dalle sostanziali modifiche di sagoma, di prospetti e di cubatura introdotte rispetto al progetto originario.

Nella fattispecie concreta, la configurabilità di una variante era esclusa anche dalla circostanza che la concessione edilizia rilasciata il 30 gennaio 1997 (che prevedeva i termini di 12 mesi per l’inizio dei lavori e di 36 mesi per l’ultimazione dalla data del rilascio) era scaduta senza che fossero mai stati completati i lavori né concessa una proroga prima della scadenza del titolo, aveva quindi perso efficacia il 30 gennaio 2000.
L’immobile non era stato realizzato nel termine previsto dall’originario titolo edilizio; infatti l’atto del 22 novembre 2005 di “voltura e rinnovo” della concessione aveva fatto riferimento, quale presupposto per la sua adozione, “al ritardo sulle lavorazioni dovuto alla particolare complessità delle opere geotecniche”; a tale data, quindi, i lavori non erano ancora terminati.

Pertanto, la disciplina dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 comporta che a seguito della concessione edilizia del 30 gennaio 1997, scaduta senza che fosse presentata alcuna richiesta di proroga prima della scadenza, in alcun modo si potesse configurare una variante; né, in difetto di proroga tempestiva, avrebbero potuto essere salvati gli effetti di un titolo edilizio già scaduto.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il titolo edilizio del 1997, per il quale non era stata richiesta alcuna proroga nei termini di efficacia, era scaduto alla data del 30 gennaio 2000. Il provvedimento “di voltura e rinnovo” del 22 novembre 2005 non poteva che essere qualificato come una proroga, ma priva di effetti in quanto intervenuta su un titolo edilizio già scaduto. Il permesso di costruire dell’8 ottobre 2007 era quindi un nuovo titolo edilizio autonomamente impugnabile.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Bonus ediliziaLe società "in house providing" possono usufruire delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus) realizzati esclusivamente su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Con riferimento alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus), l'Agenzia delle entrate ha fornito il parere n. 393 del 07/10/2019, con il quale chiarisce che tali detrazioni sono fruibili per interventi realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

In particolare, l'applicazione dell'art. 14 del D.L. 63/2013, comma 2-septies, e dell'art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-sexies.1, presuppone l'esistenza di due requisiti
- soggettivo: bisogna essere una società che risponde ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, che sia costituita e operante alla data del 31/12/2013;
- oggettivo: deve trattarsi di interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica, su immobili di proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

In proposito si osserva, inoltre, che l' edilizia residenziale sociale (ERS) nasce con una finalità diversa rispetto all'edilizia residenziale pubblica (ERP). Essa risponde, infatti, ad un progetto più ampio volto a garantire benessere abitativo e integrazione sociale, prevedendo che in un unico complesso vi siano oltre agli alloggi popolari che rispondono alle politiche di un ente pubblico e alloggi privati, i servizi necessari al soddisfacimento delle esigenze primarie e, inoltre, che la selezione degli abitanti avvenga in modo da creare una comunità variegata composta da una quota di giovani, single, anziani, coppie, disabili.

Infine, il parere chiarische che la società istante, in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sugli altri fabbricati locati a terzi, non possa fruire delle detrazioni del cd. sismabonus.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Forte del successo della prima edizione, torna il 20 ottobre la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

Un’iniziativa nata per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese, territorio straordinario ma anche molto “fragile” in quanto ad alto rischio sismico.

Anche quest’anno, la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica parte dalle piazze per arrivare direttamente nelle case dei Cittadini.

Il 20 ottobre in centinaia di punti informativi (oltre 500 lo scorso anno), organizzati dagli Ordini territoriali nelle piazze delle principali città italiane, Architetti e Ingegneri esperti in materia incontreranno i cittadini per spiegare loro in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni previste dal legislatore (Sisma Bonus/Eco Bonus) per migliorare la sicurezza delle abitazioni.
Ma anche per far conoscere il programma di “prevenzione attiva” Diamoci una Scossa! che il successivo mese di novembre, Mese della prevenzione sismica, vedrà impegnati migliaia di professionisti.

Come nella precedente edizione, per tutto il mese, Architetti e Ingegneri, consapevoli del valore sociale dell'iniziativa e del proprio ruolo, svolgeranno visite tecniche informative presso le abitazioni dei cittadini che, senza alcun onere, ne avranno fatto richiesta fornendo loro una prima indicazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo a costi quasi zero.


La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica si svolge quest’anno l’ultimo giorno della settimana della Protezione civile della quale costituisce naturale chiusura.

Ma sarà anche preceduta da centinaia di eventi che a livello territoriale promuoveranno, con il contributo e la partecipazione degli Ordini professionali, delle istituzioni locali e dei partner del progetto, una cultura della prevenzione sismica nel nostro Paese.

Nei prossimi giorni l’iniziativa sarà comunicata ai Professionisti dagli Ordini di appartenenza attraverso un’informativa che ne specificherà le modalità di adesione.

 

 

Fonte Inarcassa

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Restauro edificiLa Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulle differenze tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.


FATTISPECIE
Nel caso in esame, Il Tribunale di Agrigento, veniva adito per l'annullamento del decreto con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un complesso immobiliare in relazione ai reati di cui alla lett. c), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/01, art. 181 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 e art. 734 del Codice penale, ritenuti integrati attraverso la realizzazione sul predetto complesso, con modifica di destinazione d'uso da residenza ad utilizzo turistico ricettivo, di plurimi interventi edili di nuova costruzione e ristrutturazione ed effettuati in assenza di permesso di costruire ovvero in forza di provvedimenti autorizzativi da considerare illegittimi.

Il Tribunale accoglieva il riesame annullando il decreto, su rilievo dell'intervenuta realizzazione di un legittimo intervento di generale ristrutturazione del complesso, effettuato sulla base di regolari titoli concessori ed autorizzatori.

Avverso il predetto decreto proponeva ricorso il PM poiché il Tribunale, nella parte in cui sembrava sostenere che l'intervento in esame integrava un'attività di restauro conservativo, non avrebbe tenuto conto delle emergenze istruttorie che illustravano l'intervenuta realizzazione di una complessiva attività di trasformazione urbanistico-edilizia del complesso immobiliare in esame, con modifica d'uso, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e di vincolo.

Si trattava in particolare della realizzazione di un ampio parcheggio, previi significativi sbancamenti, terrazzamenti, camminamenti e scalinate, di una fontana e di una piscina, tutti in grado di alterare il paesaggio originario; oltre a nuove costruzioni in corso, destinate a integrare un "museo delle carrozze", un gazebo, un locale "servizio gazebo" ed il corpo denominato "ingresso al Parco". Ancora, la realizzazione in luogo di un preesistente "giardino all'italiana" di una piazza pavimentata priva di essenze arboree con sottostante locale seminterrato destinato, in variante, a "centro benessere" con annessi servizi igienici e tecnici, che integrava un imponente intervento nel cuore del complesso monumentale, ovvero tra il corpo A (residenziale) e il corpo B (amministrazione), qualificabile in termini di nuova costruzione, tale da avere trasformato irreversibilmente un'area destinata a giardino secondo apposito schema planimetrico.

In tale quadro, di non configurabilità di interventi di restauro e risanamento conservativo, si ponevano gli interventi correlati o strumentali a quelli sopra sintetizzati, quali la demolizione dei due magazzini con sostituzione con un'unica struttura a due piani, rivestita con un muro coronato da merlatura, lo svuotamento di fondazioni del corpo amministrazione, per ricavarne camere di albergo, l'innalzamento di un tetto per ricavare un piano da adibire a struttura ricettiva, la creazione di nuove scale e percorsi interni anche sotterranei, lo sventramento della cisterna per creare un bagno turco, le demolizioni e ricostruzioni in genere e il rifacimento di parti dirute; con questi ultimi interventi, peraltro su bene vincolato, non qualificabili, quali "integrazioni architettoniche" imposte per rifare elementi parzialmente o totalmente distrutti, bensì integranti opere di ristrutturazione o nuove costruzioni.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 18/09/2019, n. 38611 fornisce importanti chiarimenti con riferimento alle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, nonché alle differenze tra tali interventi.

Ristrutturazione edilizia “leggera” e “pesante”
Solo gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nella lett. c), dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 richiedono il permesso di costruire, essendo sufficiente per gli altri la s.c.i.a. Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, individuati come quelli che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica. Al contrario, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del permesso di costruire.

Restauro e risanamento conservativo
In materia edilizia, la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”, il quale impone che non possono essere mutati:
- la “qualificazione tipologica” del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- gli “elementi formali” (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso;
- gli “elementi strutturali”, cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio.
Da quanto esposto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre dedotto il principio della finalità di conservazione come caratteristico degli interventi di recupero e risanamento conservativo, così sottolineando la necessità che sia inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno.

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Gli interventi edilizi che alterino anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi non si configurano come manutenzione straordinaria (né come restauro o risanamento conservativo), ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, che è pertanto ravvisabile nella modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell'edificio anche per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente: infatti anche in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
Differentemente dalla ristrutturazione, gli interventi di restauro e risanamento conservativo non possono modificare in modo particolarmente pregnante l'assetto edilizio preesistente, consentendo soltanto variazioni d'uso “compatibili” con l'edificio conservato.

Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione
Mentre gli interventi di restauro e risanamento conservativo non contemplano aumenti di volumetria, essi sono possibili in sede di ristrutturazione; tuttavia le “modifiche volumetriche” previste dall'art. 10 del D.P.R. 380/2001 per le attività di ristrutturazione edilizia devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria. Ciò in quanto, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Pertinenze urbanisticheLe pertinenze possono essere qualificate come tali solo se consistono in opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il ricorrente realizzava, senza titolo, un manufatto edilizio di mq. 18,29, con altezza interna di ml. 2,10 e volume complessivo di mc. 38,41, suddiviso in due parti. La costruzione era ubicata all’interno del cortile di proprietà, a ridosso del muro di recinzione e destinata a ricovero dell’autoclave e del serbatoio a servizio del complesso residenziale.

Al fine di regolarizzare l’edificazione, il ricorrente presentava, al Comune di San Benedetto del Tronto, istanza di sanatoria che veniva respinta sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l’intervento ricadeva in zona soggetta a vincolo paesistico;
- l’entità dell’intervento risultava eccessiva per poterlo considerare una pertinenza.

PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI
In proposito, la Sent. TAR. Marche 23/09/2019, n. 593 ha richiamato la giurisprudenza ormai consolidata, secondo la quale la qualifica di pertinenza urbanistico-edilizia va riconosciuta soltanto ad opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica.

Di conseguenza, il Tribunale, rilevato che si trattava di un manufatto di oltre mq.18, cioè di dimensioni planimetriche equivalenti a due camere da letto singole; ha ritenuto che si trattasse di un vero e proprio ampliamento di cui non veniva fornita alcuna particolare giustificazione tecnica ineludibile, poiché risultava verosimile, anche in base alla comune esperienza, che l’impianto di autoclave (praticamente una pompa) potesse limitarsi ad occupare spazi modesti all’interno di cantine o garage o anche all’esterno sotto piccole tettoie all’uopo dedicate.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Attestazione SOAIl Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha ribadito che l’avvalimento dell’attestazione di qualificazione per i lavori pubblici (attestazione SOA) non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante.

AVVALIMENTO DI GARANZIA E AVVALIMENTO TECNICO - La pronuncia TAR. Trentino Alto Adige 02/10/2019, n. 121, ha preventivamente richiamato la distinzione tra:
- avvalimento c.d. “di garanzia”, che ha ad oggetto i requisiti di carattere economico-finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico e che ricorre nel caso in cui l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata la propria solidità economica e finanziaria;
- avvalimento c.d. “operativo” o “tecnico”, che ha invece ad oggetto i requisiti di capacità tecnico-professionale e che ricorre nel caso in cui l’ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto.
L’avvalimento di garanzia non comporta che il relativo contratto si riferisca alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l’impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale. Diversamente, nell’avvalimento tecnico sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto.
Si richiama in proposito anche C. Stato 28/02/2018, n. 1216.

AVVALIMENTO DELL’ATTESTAZIONE SOA - L’attestazione SOA non si connota quale mero requisito di ordine economico-finanziario, ma ai sensi dell’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, è riferita anche alle capacità tecniche e professionali dell’impresa. Pertanto, la qualificazione dell’avvalimento in questione come di mera garanzia (quindi non comportante l’obbligo di specificazione nel relativo contratto delle risorse messe a disposizione) deve essere esclusa, con la conseguenza che l’indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto è necessaria a pena di esclusione quando l’avvalimento riguarda l’attestazione SOA, che viene rilasciata previa verifica della complessiva capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell’impresa.
Il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dell’attestazione SOA non accompagnato da un contratto che indichi specificamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dell’ausiliata non consente che la stazione appaltante possa confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona esecuzione del servizio. In altre parole, l’avvalimento dell’attestazione SOA non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante.
Questa conclusione è in linea con la prevalente giurisprudenza. Si citano a titolo di esempio: C. Stato 16/05/2017, n. 2316; C. Stato 12/05/2017, n. 2226; C. Stato 23/02/2017, n. 852.

OGGETTO DELL’AVVALIMENTO NON DETERMINATO MA DETERMINABILE - La pronuncia in oggetto TAR. Trentino Alto Adige 02/10/2019, n. 121, ha inoltre richiamato la precedente C. Stato Ad. Plen. 04/11/2016, n. 23, secondo la quale non si configura la nullità del contratto di avvalimento nel caso in cui una parte dell’oggetto, pur non essendo puntualmente determinato, sia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, ritenuta peraltro non applicabile al caso specifico nel quale non solo una parte, ma l’intero oggetto del contratto non è risultato agevolmente determinabile, visto che il contratto non individuava in alcun modo risorse e attrezzature messe a disposizione.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Giovedì, 26 Settembre 2019 17:17

Digitalizzazione per il settore delle costruzioni

Digitalizzazione costruzioni

SAIE BARI, in programma dal 24 al 26 ottobre 2019 presso la Nuova Fiera del Levante, prevedrà varie iniziative dedicate al tema della trasformazione del settore delle costruzioni attraverso la digitalizzazione, le tecnologie e l’innovazione.
Una specifica e rappresentativa area espositiva, piazze tematiche dimostrative e convegni mostreranno come la digitalizzazione si sta sempre più integrando al comparto, offrendo soluzioni efficaci in tutte le fasi del processo di gestione di progetti di opera privata e pubblica.
In fiera troverai: BIM; Strumenti di rilievo e misura; Realtà aumentata; strumenti, sistemi e applicazioni; Software tecnici, software di progettazione, controllo e gestione.
Tra le varie iniziative in programma, segnaliamo in evidenza: l’ARENA AIST, uno spazio organizzato da AIST – ASSOCIAZIONE ITALIANA SOFTWARE TECNICO in cui il visitatore potrà partecipare ad approfondimenti dedicati a:
- rinforzo strutturale, progettazione strutturale parametrica, analisi strutturale, tecniche di intervento su edifici in muratura in zona sismica;
- progettazione e dimensionamento step-by-step dei componenti principali di impianti termosanitari;
- il BIM per la pubblica amministrazione;
- l’evoluzione della progettazione energetica degli edifici alla luce delle nuove normative.

Il biglietto gratuito, valido per gli operatori del settore, può essere richiesto registrandosi qui: https://www.saiebari.it/it/accredito/
Informazioni ulteriori e il programma delle iniziative speciali di SAIE BARI sono consultabili qui https://www.saiebari.it/it/iniziative-speciali/

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BiomattoneUn “biomattone” in materiale composito a basso impatto ambientale, ideale per un clima caldo temperato come il nostro, in grado di mantenere in casa una temperatura media di 26 gradi in estate evitando così il ricorso alla climatizzazione. È uno dei risultati dello studio condotto da ENEA e Politecnico di Milano nell’ambito del progetto “Riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti: direzione nZEB”, finanziato dalla Ricerca di Sistema Elettrico del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ricavato da una miscela di calce e canapulo, lo ‘scarto’ legnoso della canapa, il materiale abbina alte prestazioni energetiche, traspirabilità, ottime capacità isolanti, protezione dall’umidità e comfort. Oltre alla valutazione delle prestazioni ambientali del “calcecanapulo” mediante l’analisi del ciclo di vita (LCA), i ricercatori hanno effettuato dapprima prove in laboratorio in camera climatica a 23° e a 35° e successivamente anche una campagna di misure “in situ”, in Sicilia e in Veneto, su edifici realizzati con le stesse tecnologie.

Costruire e riqualificare il patrimonio edilizio nazionale in un’ottica green potrebbe migliorare l’efficienza energetica nell’edilizia dei paesi a clima caldo-temperato, caratterizzati dall’elevato fabbisogno di energia nei periodi estivi, e far risparmiare il 50% di energia: in questo contesto gli edifici svolgono un ruolo chiave in quanto sono responsabili di buona parte del consumo energetico nazionale. secondo studi ENEA, infatti, i consumi energetici delle abitazioni in Italia sono responsabili del 45% delle emissioni di CO2.

“Lo studio ha evidenziato nel complesso un bilancio ambientale molto positivo per quanto riguarda l’impronta di carbonio: in pratica la parete in blocchi in calcecanapulo funziona come un sistema in grado di sottrarre CO2 dall’atmosfera e tenerla bloccata per un tempo sufficientemente lungo”, sottolinea Giovanni Dotelli del Politecnico di Milano. “Inoltre dai primi dati sperimentali emerge la buona performance termoigrometrica della parete che, indipendentemente dalle oscillazioni di umidità e temperatura esterne, si assesta su valori interni constanti, senza l’utilizzo di condizionatori e per l’intero periodo di misura effettuato nei mesi più caldi”, aggiunge Patrizia Aversa, del Centro Ricerche ENEA di Brindisi.

Per definire e calibrare modelli matematici in grado di prevedere il comportamento termoigrometrico di edifici in condizioni climatiche reali, i risultati della sperimentazione sono stati poi confrontati con quelli ottenuti attraverso le simulazioni numeriche.

“Per il mercato italiano dell’edilizia, l’introduzione delle normative in ambito energetico[1] ha rappresentato un forte stimolo a innovare materiali e componenti per garantire prestazioni più elevate in linea con i nuovi standard”, spiega Vincenza Luprano, ricercatrice del Centro Ricerche ENEA di Brindisi. “La canapa, come materiale naturale, e i suoi sottoprodotti agricoli, hanno un ruolo importante per la nascita di nuove filiere, incentivate anche da leggi nazionali, per l’ampia disponibilità sul territorio e per il basso impatto del ciclo produttivo sull’ambiente, in un’ottica di economia circolare”, aggiunge Luprano.

I risultati di questa ricerca sono stati recentemente presentati al convegno internazionale Resilient Built Environment for Sustainable Mediterranean Countries (SBE 2019) organizzato dal Politecnico di Milano in collaborazione con le organizzazioni internazionali International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), International Initiative for a Sustainable Built Environment (IISBE), United Nations Environment Programme (UNEnvironment) e International Federation  of Consulting Engineers (FIDIC).

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