Acustica ComuniDefiniti i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ad opera del D.M. 15/04/2019, n. 105, emanato ai sensi dell’art. 7 della Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995).

Il D.M. D.M. 15/04/2019, n. 105 (la cui emanazione è stata segnalata sulla G.U. 06/08/2019, n. 183), disciplina i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La relazione sullo stato acustico dei Comuni è prevista dall’art. 7 della L. 26/10/1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), comma 5, ai sensi del quale, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune, entro il 31/03/2020 e successivamente ogni 5 anni.

L’approvazione del decreto recante i contenuti della suddetta relazione quinquennale è prevista dall’art. 27 del D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42, comma 2. Si ricorda che il menzionato D. Leg.vo 42/2017 ha tra l’altro modificato sul punto in questione la L. 447/1995; prima della modifica, l’art. 7 della L. 447/1995, al comma 5, prevedeva che la relazione venisse predisposta con frequenza biennale e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

La relazione è prevista anche per consentire alla Regione di valutare la necessità di inserire i suddetti Comuni tra gli agglomerati che, ai sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo 194/2005, sono oggetto delle mappe acustiche strategiche (aree urbane, individuate dalla Regione o Provincia autonoma competente, costituite da uno o più centri abitati contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti).

Sono esentati dalla presentazione della relazione i Comuni già individuati ai fini di cui sopra dalle Regioni.

In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai Comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla L. 447/1995, è data priorità ai Comuni che ottemperano all’obbligo di adozione della relazione sullo stato acustico di cui sopra e ai Comuni individuati dalla Regione o dalla Provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche (si veda l’art. 7 della L. 447/1995).

 

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Progetto edileSussiste la responsabilità del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori che non abbia avvisato il committente della necessità di presentare la comunicazione di fine lavori.

E’ stata portata alla cognizione dei giudici una fattispecie in cui un professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori, disinteressandosi dell’epilogo del mandato, non aveva inoltrato la dichiarazione di fine lavori entro la scadenza della DIA (ora SCIA), né aveva avvisato il committente dell’obbligo della sua presentazione. Inoltre il professionista aveva certificato la regolarità delle opere trascurando di considerare la situazione che a causa di tali omissioni si era realizzata.

I giudici del merito, prima, e la Corte di Cassazione (ordinanza 18/06/2019, n. 16288), poi, hanno definito il giudizio affermando la sussistenza della responsabilità del professionista in quanto così facendo egli risultava avere:

- violato gli obblighi informativi a proprio carico;

- certificato la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori è stato pertanto condannato al pagamento dei danni conseguenti al comportamento sopra descritto, danni consistenti nei costi per sanare i lavori realizzati e nella limitazione alla commerciabilità delle opere realizzate fintanto che la sanatoria non fosse intervenuta (nella fattispecie le opere assentite tramite regolare titolo abilitativo erano state realizzate solo in parte per decisione del committente col risultato che, mancando una comunicazione di fine lavori trasmessa durante il periodo d’efficacia del titolo medesimo, esse risultavano irregolari perché eseguite sulla base di un titolo abilitativo nel frattempo venuto meno per decorrenza del termine finale d’efficacia).

La Corte di Cassazione ha chiarito inoltre che:

- le comunicazioni di inizio e fine lavori hanno lo scopo di agevolare l'accertamento, da parte dell'amministrazione comunale, dell'inizio e del completamento dell'intervento edilizio nei termini e consentire una tempestiva verifica sull'attività posta in essere. Tali comunicazioni non rappresentano, quindi, una semplice formalità amministrativa, bensì costituiscono un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposti dagli artt. 27 e segg. del D.P.R. 380/2001;

- la mancanza della presentazione del modulo di fine lavori determina l’impossibilità di accertare la regolarità del bene immobile ai fini della sua commerciabilità.

 


Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Piazza del Serramento InnovativoLa Piazza del Serramento Innovativo è l’area speciale di SAIE Bari 2019 (Nuova Fiera del Levante 24 – 26 ottobre) dedicata alle eccellenze della filiera del serramento, dove un intenso programma di workshop, seminari specialistici e presentazioni commerciali, strutturato grazie alla collaborazione con professionisti ed esperti di settore, fornirà ai partecipanti gli strumenti per interpretare le ultime indicazioni di mercato, con riferimento a 3 temi principali, quali trasparenze, isolamento e digitalizzazione.

L’obiettivo è quello di mettere a conoscenza degli attori della filiera le ultime evoluzioni e le prossime tendenze del mercato, al fine di usare tali informazioni come concreti strumenti di crescita tecnica e/o di sviluppo commerciale, individuando nuove opportunità professionali e imprenditoriali.

Sul tema digitalizzazione del serramento, o più precisamente trasformazione tecnologica e digitale, durante SAIE Bari saranno previsti focus sulle opportunità fiscali offerte dal pacchetto “IMPRESA 4.0”, che illustreranno in maniera organica e sinergica strumenti consolidati (IPERAMMORTAMENTO e CREDITO DI IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO) e misure più recenti (VOUCHER INNOVATION MANAGER e CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0).

Il pacchetto “IMPRESA 4.0” è una straordinaria occasione per le imprese che intendono fare concretamente innovazione, sia di prodotto che di processo, contenente varie misure per abbattere significativamente i costi di investimento.

Sempre in tema di digitalizzazione, ma con un orientamento più tecnico, ogni giorno di fiera sarà previsto un incontro specialistico sulla progettazione BIM nel settore dei serramenti, con la presentazione di casi pratici riguardanti il controllo, la gestione cronologica e la computazione dinamica, attuati tramite lo sviluppo di plug-in specifici.

La trasformazione digitale che negli ultimi anni sta interessando il mondo delle costruzioni, si sta realizzando (anche) tramite lo sviluppo del paradigma BIM, trasformando le modalità di relazione tra gli attori della filiera (serramentista, progettista, impresa e P.A.). Il mondo dei serramenti non è esente da questa rivoluzione e un‘azienda può decidere di subire il processo adattandosi progressivamente agli obblighi imposti dalla metodologia oppure governarlo per sfruttarne la leva competitiva.

Circa il tema relativo alle trasparenze, saranno previsti per ogni giorno di SAIE Bari 2019, due differenti seminari di approfondimento su argomenti quali i vetri basso emissivi e selettivi ed i vetri di sicurezza, con particolare attenzione al tema delle rotture per shock termico ed ai difetti nel vetro e nelle vetrate isolanti, anche in relazione alla responsabilità degli attori coinvolti nel processo di posa in opera (UNI 10818).

In tema di isolamento, particolare attenzione verrà posta al ruolo delle vetrazioni, con approfondimenti sui più comuni errori di progettazione per evitare il surriscaldamento dei locali e sul contributo del serramento circa l’isolamento acustico di facciata.

Il tema della corretta scelta e progettazione delle vetrazioni risulta oggi un argomento decisamente rilevante, vista l’attuale tendenza dell’architettura moderna nel prediligere finestrature sempre più grandi, per le quali la conoscenza delle prestazioni termoacustiche del vetro selezionato risulta determinante sia da un punto di vista commerciale che in relazione alla prevenzione di possibili contenziosi futuri.


Tipologia di visitatori coinvolti

Serramentisti, Progettisti, Tecnici specializzati, Impiantisti, Installatori, Architetti, Geometri, Imprese Edili, Applicatori, BIM Manager, Ingegneri, Direttori Lavori, Distributori, Grossisti, Pubbliche Amministrazioni, Amministratori di Condominio

Informazioni ulteriori sulla Piazza del Serramento Innovativo a SAIE BARI 2019 e il programma convegni delle sessioni posso essere consultate qui https://www.saiebari.it/it/piazza-serramento-innovativo/

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Cappotto di qualitàIl Sistema a Cappotto, comunemente noto anche come cappotto termico o ETICS (External Thermal Insulation Composite System), è la misura in assoluto più efficace per l’isolamento termico dell’involucro edilizio, sia in estate che in inverno.
Questa affermazione è valida solo se, nella realizzazione dell’intervento, vengono rispettate le tre regole fondamentali definite da Cortexa, un progetto associativo nato nel 2007 e che racchiude i più importanti Produttori di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto impegnati nella diffusione delle conoscenze sul cappotto di qualità:

  1. la scelta di Sistemi a Cappotto forniti e certificati come kit dai produttori, dotati di certificato ETA004 e di marcatura CE di sistema: ciò significa selezionare Sistemi certificati come tali, e quindi testati per garantire le migliori prestazioni in combinazione tra loro. Questa azione mette al riparo committenti, imprese, progettisti e applicatori da danni/malfunzionamenti causati dall’assemblaggio di materiali non idonei per il Sistema di Isolamento Termico a Cappotto o di materiali non in grado di garantire le migliori prestazioni in combinazione tra loro;
  2. la scelta di avvalersi di progettisti esperti in materia di Cappotto Termico: la progettazione dell’isolamento dell’involucro edilizio va affidata a esperti in materia di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto, che conoscano e seguano la norma UNI/TR 11715:2018, contenente il rapporto tecnico sulla “Progettazione e posa in opera di sistemi di isolamento termico a cappotto”. Questi requisiti proteggono committenti e investitori da eventuali problemi nella realizzazione del progetto;
    la scelta di avvalersi di posatori specializzati ed esperti: partendo dal presupposto che anche il miglior sistema, se posato male, non garantisce prestazioni energetiche e durata eccellenti, per la corretta posa del cappotto termico è necessario avvalersi di posatori le cui conoscenze, abilità e competenze siano certificate secondo la norma UNI 11716:2018.

Quali sono i componenti del cappotto termico, secondo i criteri di qualità Cortexa?

Una delle caratteristiche che permette ad un cappotto termico di poter essere definito eccellente è, come spiegato in precedenza, il fatto di essere certificato come kit secondo ETAG004 e con marcatura CE di sistema, ovvero costituito da materiali studiati e testati per lavorare assieme e garantire le migliori prestazioni in combinazione tra loro. Nonostante il Sistema a Cappotto sia un metodo di isolamento termico utilizzato da parecchi anni, non sempre tra progettisti, imprese,  installatori e in particolar modo privati, c’è sufficiente chiarezza in merito alla corretta scelta e applicazione del sistema e dei materiali che lo compongono:

  • malta collante: permette l’adesione del Sistema Isolante al supporto su cui viene applicato;
  • pannello isolante: garantisce le caratteristiche isolanti richieste;
  • tasselli di fissaggio: garantiscono il corretto ancoraggio del Sistema e la tenuta alle forze di depressione del vento;
  • intonaco di base;
  • rete d’armatura: realizzata in tessuto di fibra di vetro, contribuisce a conferire resistenza al sistema contribuendo all’assorbimento delle tensioni;
  • intonaco di base;
  • primer: è necessario per ottimizzare il pH del rasante, l’assorbimento e la resa colore del rivestimento;
  • rivestimento a spessore per cappotto: fornisce maggiore resistenza del Sistema agli urti e agli agenti atmosferici, oltre a conferire la finitura estetica desiderata per l’edificio. Per il buon funzionamento del sistema è inoltre necessario scegliere una finitura con indice di riflessione alla luce superiore a 20;
  • accessori per il cappotto termico: ad esempio gli angolari, i profili per raccordi e bordi, i giunti di dilatazione e i profili per la zoccolatura completano il sistema e la cura dei suoi dettagli.

 

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Esame pittore edileL’esame per il pittore edile, questo sconosciuto! Tantissime sono le segnalazioni di professionisti imbianchini dubbiosi e preoccupati su quali siano gli argomenti da conoscere per passare con successo l’esame che qualifica la professione del pittore edile. Va anzitutto detto che chi pratica la professione da anni dovrebbe già padroneggiare tutti gli argomenti senza difficoltà, in particolare quelli che ruotano intorno alle burocrazie (permessi occupazione luogo pubblico, ecc) che sono argomenti che nell’esame di qualsiasi schema di certificazione non mancheranno.

Va anzitutto detto che non esistono corsi obbligatori, o tanto meno corsi in grado di garantire al 100% di passare con successo l’esame. FEL proporrà dei pacchetti formativi di base che daranno le nozioni utili per passare l’esame. Esistono anche alcune bibliografie valide, che aiutano a risolvere dubbi, ma nessun libro potrà mai sostituire l’esperienza accumulata in anni di lavoro, e che è la vera garanzia di passare con successo l’esame. Va detto anche che non tutti possono accedere all’esame: la norma ribadisce che ci sono requisiti minimi: primo requisito, per alcuni scontato ma non banale, è la conoscenza della lingua italiana. Questo aspetto è reso obbligatorio perché è importante che il candidato sia in grado di leggere una scheda tecnica in maniera completa e soddisfacente. Altro aspetto vincolante è che il candidato abbia fatto almeno 4 anni di esperienza professionale. In alternativa a quest’ultimo aspetto deve aver affrontato un corso di formazione specifico (come quelli di Accademia FEL) seguito da un periodo di praticantato di almeno un anno.

 

Scopri di più consultando il sito FEL - Edilizia Leggera

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Strutture mobiliLa Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale è necessario il permesso di costruire per l'installazione su un terreno di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.


Nel caso in esame, la Corte di Appello di Palermo aveva confermato la condanna della committente e proprietaria (ai sensi della lett. b), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 95 del D.P.R. 380/2001) per aver eseguito lavori di collocazione di una casa mobile modulare su un terreno di 1.200 mq sito nel Comune di Agrigento e, in relazione alle opere descritte ricadenti in zona sismica, aver omesso di fornire il prescritto preavviso allo sportello unico per l'edilizia.

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, sul terreno di proprietà dell'imputata era stato posizionato un prefabbricato modulare di 42 mq. - in parte poggiato su carrello, in parte fissato al terreno attraverso tubi telescopi - articolato in due unità abitative arredate, con ingressi distinti, dotate la prima di cucina, bagno e una camera da letto e la seconda di una cucina, due camere da letto e un vano adibito a bagno; all'esterno, il manufatto presentava una terrazza con parapetti in metalli a protezione e un'area pavimentata con mattoni autobloccanti.

I giudici di merito avevano dunque logicamente desunto che l'opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo, come tra l'altro dimostrato dal fatto che dal momento dell'installazione de fabbricato (settembre 2014) fino al giugno 2015 la casa mobile era rimasta in maniera stabile e perdurante sul fondo dell'imputata.

La Sent. C. Cass. pen. 28/08/2019, n. 36481, in proposito, ha ribadito che è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

Di conseguenza, poiché l’opera in questione si configurava come intervento di nuova costruzione ai sensi della lett. e), dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, in quanto tale subordinato a permesso di costruire, è stata confermata la condanna della proprietaria per l'installazione di una casa mobile in zona sismica, in assenza del permesso di costruire e dell’avviso allo sportello unico per l’edilizia.

***
Si ricorda che la lett. e.5, dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 definisce intervento di nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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IstatSono stati pubblicati gli aggiornamenti dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) di luglio 2019 e dei costi di costruzione di manufatti edilizi di giugno 2019.

- Indice prezzi al consumo FOI luglio 2019: 102,7

- Rivalutazione annuale affitti 100% su luglio 2018: + 0,2
- Rivalutazione annuale affitti 75% su luglio 2018: + 0,150

- Rivalutazione biennale affitti 100% su luglio 2017: + 1,7
- Rivalutazione biennale affitti 75% su luglio 2017: + 1,275

- Rivalutazione TFR luglio 2019: + 1,315744

- Costo di costruzione fabbricato residenziale giugno 2019: 102,6
- Costo di costruzione tronco stradale in galleria giugno 2019: 101,8
- Costo di costruzione tronco stradale non in galleria dicembre 2018: 102,0 (L’Istat ha comunicato che a partire dai dati del mese di gennaio 2019 si continua il rilascio dell’indice generale del costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria; mentre l’informazione relativa alle altre tipologie di tratto stradale non è più diffusa.)

Per tutti gli altri aggiornamenti, tabelle con serie storiche complete, esempi di calcolo e spiegazioni sull'utilizzo, con il calcolatore si rimanda a:

http://www.legislazionetecnica.it/rubrica/indici-istat
dove è disponibile il CALCOLATORE ONLINE per rivalutazioni monetarie, aggiornamento canoni di locazione, rivalutazione trattamento di fine rapporto, variazione di costi di costruzione di manufatti edilizi, rivalutazione ed interessi su somme dovute per crediti personali e professionali.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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Giovedì, 29 Agosto 2019 21:34

Usi ed impiego della lastra per rotatorie

Lastra per rotatorieUn prodotto estremamente versatile che permette la realizzazione di isole rotatorie in conformità con il codice della strada ed i dettami richiesti per le rotatorie con necessaria fascia di sormonto. L'elemento monolitico permette la posa diretta in opera senza ulteriore lavorazione accessoria grazie al dimensionamento specifico sul raggio di curvatura. In tal modo se le quote dell'isola sono state già stabilite si può vedere messa in opera e in servizio una rotatoria in meno di 8 ore senza dover necessariamente interrompere il traffico veicolare. Tra le foto ve ne sono alcune dove l'amministrazione committente ha optato proprio per tale motivo alla soluzione del manufatto lastra rotatorie. Inoltre, stante la notevole diminuzione della manodopera necessaria per la posa in opera, il costo complessivo dell'opera inizialmente comparabile ed equivalente alla normale posa in opera, molto spesso addirittura è stato inferiore a quanto computato. Questa soluzione efficiente in termini economici e di posa in opera è stata sposata da molte amministrazioni su tutto il territorio nazionale.

 

Produttore: Giorni Oscar Prefabbricati

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Normativa antincendio scuoleIl D.L. 28/06/2019, n. 59 - convertito con modifiche dalla L. 08/08/2019, n. 81, pubblicata nella G.U. del 12/08/2019, n. 188 - ha prorogato, rispettivamente al 31/12/2021 e 31/12/2019, il termine di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture adibite a scuole e ad asili nido, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

L'art. 4-bis del D.L. 28/06/2019, n. 59, convertito in legge dalla L. 08/08/2019, n. 81, prevede che, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
All’attuazione del piano straordinario si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021.

Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi, è stato modificato l'art. 4 del D.L. 30/12/2016, n. 244, commi 2 e 2-bis, e prorogati:
- dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto;
- dal 31/12/2018 al 31/12/2019, il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Min. Interno 16/07/2014.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Prevenzione incendiCon Decreto del ministero dell'interno pubblicato nella G.U. del 12/07/2019, n. 162 è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Allo scopo di aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi intervenuti, nonché di porre rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, il D. Min. Interno 02/07/2019, in vigore dal 13/07/2019, ha sostituito integralmente l'Allegato del D. Min. Interno 28/02/2014, recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

La regola tecnica è suddivisa in due Titoli:
Titolo I, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise tra disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (Capo I) e disposizioni applicabili alle attività esistenti (Capo II);
Titolo II, contenente il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio” per la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell’insediamento.

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal citato D. Min. Interno 28/02/2014, ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il D. Min. Interno 02/07/2019 non comporta adempimenti.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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