SicurezzaCon il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18/09/2019, n. 58 è stato adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori.

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18/09/2019, n. 58, ha adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I, del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011 e dell’art. 82, comma 2 del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

Il Decreto prevede:
- che le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011;
- qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- a seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell’iscrizione nell’elenco, o la cancellazione nei casi di particolare gravità;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti previsti dal D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Difetti operaIn tema di difetti dell’opera, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e fonte di una nuova obbligazione, che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la domanda con la quale si chiedeva la condanna della società appaltatrice al risarcimento dei danni, consistenti nelle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi dell'abitazione.

Gli attori esponevano che, dopo un anno dall'acquisto, avevano constatato la presenza di crepe al muro, rotture di piastrelle del pavimento e difettosa chiusura delle porte. La ditta appaltatrice era intervenuta ed aveva eseguito degli interventi per rimuovere i vizi che, tuttavia, si erano ripresentati nel 2004, ma, nonostante l'ulteriore contestazione, la società convenuta si era rifiutata di intervenire. La corte territoriale, aveva dichiarato prescritta la domanda per tardiva denuncia dei vizi, avvenuta oltre il termine biennale di cui all'art. 1667 del Codice civile.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, l'Ord. C. Cass. civ. 10/09/2019, n. 22580 ha richiamato un orientamento consolidato, secondo il quale l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che rientrano nella nozione di gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudichino in modo apprezzabile il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile, come i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile, nell'impianto idrico o nella presenza di infiltrazioni ed umidità.

CONCLUSIONI
La Corte di Cassazione ha dunque cassato la sentenza di appello poiché la corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo dichiarato prescritto il diritto dei committenti, sulla base del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 1667 c.c. (in quanto erano decorsi 4 anni dalla consegna), omettendo di accertare se vi fosse stato riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore.

Inoltre, il giudice d'appello aveva errato nell'escludere che le crepe al muro, la rottura di piastrelle, il distacco del pavimento dalla parete perimetrale e la difettosa chiusura delle porte, non costituissero gravi difetti dell'appartamento, mentre, invece, essi pregiudicavano in modo grave la funzionalità dell'immobile.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Giovedì, 19 Settembre 2019 11:49

Metalli duraturi per sistemi di posa innovativi

Metalli duraturi per sistemi di posa innovativiLa flessibilità del metallo sta nella ricchezza del suo impiego, nell’infinita possibilità che il suo utilizzo gli consente di avere; Planium propone i metalli per rivestimenti e superfici uniche, soffermandosi sulle caratteristiche fisiche di questi, attenta come sempre a un discorso di sostenibilità ambientale.

In parallelo alle finiture Planium ha studiato nuovi sistemi di posa innovativi ed ecosostenibili, per proporre una valida alternativa alle installazioni tradizionali a colla; tra questi, uno dei più rilevanti è il pavimento autoposante, che può essere posto anche al di sopra di una superficie già esistente, non solo direttamente su massetto. Il guadagno risiede nel fatto che non è necessario smantellare la superficie preesistente, che può essere quindi preservata: un punto questo a vantaggio del rispetto dell’ambiente; il pavimento autoposante è adagiato tra l’altro senza l’utilizzo di stucchi e di colle, totalmente a secco e l’installazione è perciò da subito calpestabile, non rilascia nell’ambiente sostanze nocive. Altro punto di forza dettato dalla flessibilità è nel carattere di reversibilità, che è consentita dal sistema di posa con cui è progettato il pavimento; Planium ne adotta di differenti: quella magnetica, oppure ad aggancio meccanico tra piastrelle, o ancora tramite appoggio - la più veloce - o infine col metodo “one-click”. Alla reversibilità si accompagna anche la rapidità: l’autoposante stesso, all’occorrenza, può essere alzato e ricollocato velocemente in modo puntuale a seconda della necessità. Altrettanto innovativo ma più complesso rispetto agli altri prodotti Planium, Modulo Radiante, progettato una decina d’anni fa, migliorato ciclicamente dalla continua ricerca e sviluppo, e abbinabile a diversi tipi di finitura - è sopraelevato, stilisticamente unico, atto a offrire il massimo confort perché primo pavimento radiante con impianto idronico caldo/freddo integrato, sempre nell’attenzione agli aspetti di basso consumo e alte rese.

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SAIE BariNotizie positive sul fronte occupazione per il settore edilizia. Secondo i dati elaborati da Senaf  in occasione di SAIE Bari, la nuova edizione della fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0 (24-26 ottobre 2019, Nuova Fiera del Levante di Bari), tra agosto e ottobre sono 91.780 i lavoratori previsti in entrata. Le indicazioni positive sono confermate anche dalla prima edizione dell’Osservatorio SAIE, che racconta lo stato di salute delle aziende di produzione e distribuzione di prodotti/servizi per l’edilizia nel primo semestre 2019, approfondendo anche le previsioni per i prossimi sei mesi. Dall’indagine emerge che, nel 2018, il 34% delle imprese ha visto crescere la propria forza lavoro rispetto all’anno precedente. Il numero di addetti è rimasto poi complessivamente stabile per il 56% degli intervistati, mentre solo il 10% ha registrato un calo. C’è ottimismo per il 2019: il 42% degli imprenditori si aspetta un incremento del personale entro fine anno, mentre il 48% crede che non subirà grossi cambiamenti. Nonostante le buone intenzioni, dagli imprenditori arriva comunque un segnale chiaro rivolto alle amministrazioni, con il 77% che ritiene critico il costo della forza lavoro.

Quali saranno le figure professionali maggiormente richieste nel secondo semestre 2019? Al primo posto gli impiegati (marketing, amministrazione, commerciale ed altre aree), con il 39%. Seguono gli operai altamente specializzati (22%) e gli operai non specializzati (21%). Ambiti anche gli specialisti digital / BIM (10%), oltre ai manager/quadri (6%). La nuova sfida dell’edilizia riguarda proprio la digitalizzazione. Quasi 8 aziende su 10 ritengono di aver intrapreso un percorso di trasformazione digitale, mentre solo il 22% è ancorato ai vecchi standard.

Le nuove sfide del mercato richiedono, infatti, nuove professionalità. Per trovarle le aziende si indirizzano verso agenzie di ricerca del personale (57%), università (35%), inserzioni (27%), Istituti tecnici (21%), società di consulenza (17%), concorrenti (15%), uffici di collocamento (14%), istituti e scuole professionali (9%).
E per valorizzare il capitale umano? Il 44% delle aziende ritiene essenziali i servizi dedicati al personale (career steps, ecc.), mentre per il 40% la strategia vincente è investire in formazione.

A proposito di formazione, quanto investono le aziende? Il 92% delle aziende dichiara di puntare su questo aspetto. Il 27% sostiene, in particolare, di aver investito in formazione “fino a 10 ore”, il 35% “da 11 a 20 ore”, il 18% “da 21 a 30 ore”, il 3% “da 31 a 40 ore” e il 9% “oltre le 40 ore. Fa riflettere, in questo senso, come siano decisamente più soddisfatti delle performance aziendali gli imprenditori che dedicano un numero di ore maggiore alla formazione dei propri dipendenti (ad esempio, il 69% di chi investe oltre 40 ore lavorative è felice dell’andamento economico della propria azienda, contro il 31% di chi investe fino a 10 ore).

“Innovazione, formazione e trasformazione digitale sono temi centrali per l’edilizia e sarebbe sbagliato analizzarle separatamente” commenta Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE Bari. “Nuove tecnologie creano nuove competenze, che a loro volta generano nuovi posti di lavoro. La ripresa del settore delle costruzioni, come emerso dall’Osservatorio SAIE, passa proprio da qui. SAIE Bari vuole essere il catalizzatore del percorso di trasformazione in atto. Un’occasione unica per mostrare le eccellenze del comparto attraverso iniziative speciali e ad un format fortemente innovativo, ma anche un luogo di confronto e di crescita per le imprese, grazie soprattutto agli eventi formativi volti a rafforzare conoscenze e competenze tecnico-professionali.”

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Diagnosi sismica a Saie

SAIE BARI, in programma dal 24 al 26 ottobre 2019 presso la Nuova Fiera del Levante, prevedrà la realizzazione dell’area speciale “Piazza diagnosi energetica e sismica in pratica” in cui i visitatori potranno partecipare ad una serie di laboratori pratici sul tema della diagnosi energetica e della diagnosi strutturale condotti dai tecnici ENEA e Logical Soft. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire un quadro sintetico ed operativo dell’evoluzione normativa e degli strumenti necessari per incrementare le performance energetiche degli edifici e per realizzare gli interventi di messa in sicurezza, così da poter cogliere le opportunità di Ecobonus e Sismabonus.
 
La Piazza diagnosi energetica e sismica si articolerà in 15 laboratori che si terranno nei tre giorni di SAIE Bari e si inseriscono a pieno titolo nel ciclo di incontri tecnici ad alto valore scientifico denominato “FORMAZIONE IN CLASSE A” che ENEA e Logical Soft stanno proponendo nelle principali università italiane.
 
I laboratori vedranno la partecipazione di docenti e tecnici affermati nel campo energetico e strutturale, tra cui:

Pietro Stefanizzi, Professore Associato di Fisica Tecnica Ambientale del Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura
Patrizia Aversa, ENEA - Dipartimento Sostenibilità Dei Sistemi Produttivi e Territoriali C.R. Brindisi
Domenico Magri, ENEA - Laboratorio efficienza energetica negli Edifici e Sviluppo Urbano (DUEE-SPS-ESU)
Giovanni Elmo, ENEA - Laboratorio efficienza energetica negli Edifici e Sviluppo Urbano (DUEE-SPS-ESU)
Alberto Boriani, Responsabile della formazione Logical Soft
Giacomo Buffarini, ENEA - Laboratorio Tecnologie per la Dinamica delle Strutture e la Prevenzione del Rischio Sismico e Idrogeologico
Simone Tirinato, Ricerca e Sviluppo Logical Soft
Domenico Matera, ENEA - Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza energetica (UTEE)
 
Il biglietto gratuito, per gli operatori del settore, per accedere alla Fiera senza code alla reception può essere richiesto registrandosi qui: https://www.saiebari.it/it/accredito/
Informazioni ulteriori e il programma della Piazza diagnosi energetica e sismica sono consultabili qui http://www.saiebari.it/it/piazza-diagnosi-energetica-e-sismica-in-pratica/

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Affidamento appalti pubbliciIn tema di appalti pubblici, il Consiglio di Stato si è pronunciato sui criteri per la valutazione del risarcimento del danno subito da un’impresa che non ha potuto partecipare ad una gara a causa di illegittimo ricorso alla trattativa privata da parte della pubblica amministrazione.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, erano state annullate le determinazioni dirigenziali con cui il Comune di Casoria aveva affidato direttamente il servizio triennale di elaborazione informatica e notificazione dei verbali relativi alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

Il giudizio era stato promosso dal precedente gestore del servizio, che aveva contestato l’affidamento diretto lamentando la mancata indizione di una procedura ad evidenza pubblica che le avrebbe dato l’opportunità di proseguire nell’attività e poi, con distinto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo partenopeo, aveva invocato il risarcimento dei danni subiti.

La controversia attiene esclusivamente alla quantificazione del pregiudizio, correlato alla illegittima determinazione assunta dal Comune di Casoria di sottrarre al confronto concorrenziale la commessa, ledendo, per un verso, le potenziali aspettative dell’appellante - quale operatore di settore - alla relativa ed eventuale aggiudicazione e, per altro verso, pregiudicandone la posizione economica correlata alla qualità di gestore uscente, che avrebbe - come tale - verisimilmente protratto l’attività negoziale, ove l’amministrazione non avesse optato per l’illegittimo affidamento diretto a gestore terzo.

PRINCIPI ENUNCIATI E CONCLUSIONI
In proposito, la Sent. C. Stato 29/07/2019, n. 5307 ha affermato che, in materia di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo ricorso alla trattativa privata, poiché non c'è stata gara, non è possibile una valutazione prognostica e virtuale sull'esito di una procedura comparativa mai svolta; non è possibile prevedere, in particolare, quali e quante offerte sarebbero state presentate, quale offerta avrebbe presentato l'impresa che chiede il risarcimento, e se tale offerta sarebbe stata, o meno, vittoriosa.
Pertanto, quando ad un operatore è preclusa in radice la partecipazione ad una gara (di talché non sia possibile dimostrare, ex post, né la certezza della sua vittoria, né la certezza della non vittoria), la sola situazione soggettiva tutelabile è la chance, e cioè l'astratta possibilità di un esito favorevole.

Nella specie, il danno subito dall’appellante poteva essere ragionevolmente ancorato solo alla perdita degli utili correlati alla prospettica continuazione dei rapporti in essere per il periodo residuo considerato.

Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che in tali situazioni, si è talvolta ritenuto di utilizzare il criterio per cui il quantum del risarcimento per equivalente vada determinato ipotizzando, in via di medie e di presunzioni, quale sarebbe stato il numero di partecipanti alla gara se gara vi fosse stata (sulla base dei dati relativi a gare simili indette dal medesimo ente) e dividendo l'utile d'impresa (quantificato in via forfettaria) per il numero di partecipanti: il quoziente ottenuto costituisce, in tale prospettiva, la misura del danno risarcibile.

Ma nel caso di specie, la mancata allegazione di dati utilizzabili allo scopo, ha reso inutilizzabile tale criterio e necessario il ricorso alla logica equitativa.

Appariva, in effetti, corretto, nella concreta situazione esaminata, ancorare il pregiudizio subito dalla appellante alla impossibilità (riconnessa alla illegittima scelta di procedere alla scelta di un altro contraente) di continuare, quale gestore uscente, il servizio in corso di erogazione: e ciò in quanto - in assenza di ogni elemento idoneo a prefigurare le ipotetiche condizioni di un eventuale confronto concorrenziale, ormai precluso - la condotta serbata dall’amministrazione si è, di fatto, risolta, nella sottrazione dell’utile derivante dalla continuazione del rapporto in essere.

Il Consiglio di Stato ha perciò condiviso la scelta di liquidare il danno, nella misura del 2% dell’importo erogato dal Comune di Casoria all’appellante nell’ultimo triennio precedente l’affidamento, trattandosi dello stesso servizio e di condizioni economiche sostanzialmente analoghe a quelle in precedenza applicate dalla stessa ricorrente.


Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Installazione gazeboPer l’installazione di un gazebo in un’area sottoposta ad un vincolo di interesse storico è necessaria l’autorizzazione del soprintendente.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, un gestore di attività di somministrazione di alimenti e bevande, aveva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico antistante il suo esercizio, dove si trovava un gazebo.
Il comune di Caserta, sul presupposto che la strada fosse vincolata, ai sensi della lett. g), dell’art 10, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004, aveva richiesto parere alla competente Soprintendenza, che lo aveva espresso in termini negativi, e aveva conseguentemente adottato l’ordinanza di rimozione poi impugnata.

A seguito della richiesta di annullamento di tale ordinanza, il comune aveva ribadito l’esistenza del vincolo di interesse storico sull’area, posta la vicinanza ai giardini della Reggia di Caserta e sostenuto che l'installazione di un chiosco prefabbricato, come quello oggetto della controversia, rientrava nel novero delle trasformazioni edilizie per le quali è richiesto il preventivo rilascio di un apposito titolo edilizio.
Inoltre, dopo aver richiamato l’art. 21, comma 4, D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, ai sensi del quale “[...] l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione del soprintendente”, il comune aveva affermato che, quale ente proprietario del bene, era impossibilitato al rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, senza il preventivo parere dell’autorità ministeriale.

CONCLUSIONI
Quanto alla necessità di preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza, il Tribunale amministrativo della Campania, ha rilevato che la via oggetto di controversia era compresa nella perimetrazione del centro di interesse storico, attesa la sua contiguità con la Reggia di Caserta e, su tale area, era stato apposto un gazebo senza ottenere la preventiva autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

La Sent. TAR. Campania Napoli 18/07/2019, n. 3965 ha poi ricordato che:
- per giurisprudenza consolidata i gazebo vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico
- è necessario il rispetto della disciplina a cui l’area risulta assoggettata
- la presenza di vincoli impone il rilascio del preventivo parere della Soprintendenza.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Condono edilizioLa Corte di Cassazione ribadisce la differenza tra sanatoria edilizia e condono, affermando che quest’ultimo non richiede la sussistenza del requisito della doppia conformità.

Come è noto, ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, il responsabile dell'abuso può ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Tale articolo impone quindi la cosiddetta "doppia conformità", che costituisce anche il presupposto per l’estinzione del reato prevista dall’art. 45, comma 3, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie il Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di alcune opere abusive oggetto di condono ex art. 39 della Legge 724/1994 - assentito con provvedimento del Comune previo parere favorevole di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza - per il mancato accertamento della doppia conformità.

Al riguardo la Corte di Cassazione, sez. pen., 12/09/2019, n. 37659, ha specificato che la doppia conformità è requisito per la sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001, ma non del condono ai sensi dell'art. 39, L. 724/1994. Ed infatti, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36, D.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Viceversa, per il condono edilizio, a differenza di quanto previsto per la sanatoria edilizia di cui al suddetto art. 36, D.P.R. 380/2001, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione.

Sulla base di tale presupposto la Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del Tribunale con rinvio per un nuovo esame della questione.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Wavin Orbia

Un “ImpactMark” innovativo e primo nel suo genere, prende il posto del logo tradizionale, come rappresentazione mutevole e dinamica del reale impatto sulle persone, sul pianeta e sul profitto

Mexichem, S.A.B. de C.V. (MEXCHEM), leader mondiale in prodotti speciali e soluzioni innovative, oggi ha raggiunto un ulteriore traguardo nel suo processo di trasformazione “human-centered”, svelando il suo nuovo nome societario, Orbia, e il suo impegno per il suo scopo: to advance life around the world. Insieme al nuovo approccio mirato, Orbia introduce un nuovo ed innovativo concetto di logo, l’ImpactMark. Tutto ciò riflette un processo, lungo un anno, per trasformare l'azienda in un'organizzazione orientata al futuro, centrata sull'uomo, risaltando il lavoro che i suoi cinque business groups stanno realizzando per affrontare le sfide che definiscono il modo in cui le persone vivono e prosperano oggi e come lo faranno in futuro. Orbia sarà quotata nella Borsa Messicana come ORBIA.

Il nuovo nome e la nuova strategia aziendale di lungo periodo di Orbia, posizionano l’azienda in modo da poter rispondere alle opportunità globali per assicurare la sicurezza alimentare, ridurre la scarsità idrica, reiventare il futuro delle città e delle abitazioni, connettere le comunità di tutto il mondo a infrastrutture globali di dati ed espandere l’accesso alla salute e al benessere con materiali avanzati attraverso l’innovazione e la customer-centricity, elevando il continuo impegno dell’azienda per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità in tutto il mondo. Le industrie chimica, mineraria e manifatturiera continueranno ad essere parti importanti dell’attività complessiva di Orbia, ma il cambiamento di nome riflette un’espressione più inclusiva ed ampia dell’impatto dell’azienda in tutto il mondo.

Orbia sta anche creando l’ImpactMark – una misura mutevole dell’aderenza dell’azienda nel lungo periodo alla salute finanziaria, alla sostenibilità ambientale e al progresso sociale. Tracciato su una griglia circolare, l’ImpactMark misura il progresso relativo a 6 fattori relazionati a persone, pianeta e profitto. Sarà aggiornato tutti gli anni per mostrare gli ultimi dati, presentando i progressi compiuti nel tempo verso gli ambiziosi obiettivi dell’azienda.

“Orbia sta adottando un approccio a lungo termine per esprimere la crescita della compagnia in riferimento all’impatto della stessa sulle persone, sul pianeta e sul profitto” afferma Daniel Martínez-Valle, CEO di Orbia.  “La nostra strategia si concentra su una crescita organica, guidata da un forte focus sul cliente e sulla massimizzazione del ROIC. Crediamo che continuando a far evolvere la nostra impresa, creeremo un incredibile valore per i nostri investitori, per i nostri clienti e per le comunità che gravitano intorno a noi, ispirando, allo stesso tempo, altri a fare lo stesso.”

La storia decennale di Orbia è cominciata come produttore di commodities e attraverso investimenti ed una crescita strategica, è diventata un leader globale nell’industria dei polimeri, dei materiali e delle infrastrutture. Oggi, Orbia è un’azienda globale, che opera in più di 40 paesi, commercia in più di 110 nazioni e impiega più di 22.000 persone in tutto il mondo. Le sedi centrali dell’azienda – a Città del Messico, Boston, Amsterdam e Tel Aviv – riflettono la natura globale dei clienti che l’azienda serve e delle sfide che affronta.

La transizione, che include un nuovo nome, nuovi sito web, visual brand e l’ImpactMark dinamico al posto di un logo statico saranno immediatamente effettivi e verranno implementati in tutti i prodotti e servizi dell’azienda durante il 2019. Alcuni brand commerciali tra quelli dei business groups verranno anch’essi aggiornati. Per maggiori informazioni, visitate www.orbia.com.


A proposito di Orbia:
Orbia (MV: MEXCHEM*) è una comunità di imprese legate da un focus collettivo per garantire sicurezza alimentare, ridurre la scarsità idrica, reinventare il futuro delle città e delle abitazioni, connettere comunità ad infrastrutture di dati ed aumentare l’accesso alla salute e al benessere con materiali avanzati. I business groups di Orbia includono Agricoltura di Precisione, Costruzioni ed Infrastrutture, Fluoro, Soluzioni Polimeriche e Data Communications, che insieme perseguono soluzioni sistematiche per le sfide globali. Un leader globale in prodotti speciali e soluzioni innovative in molteplici settori dell’industria e del commercio, dall’agricoltura alle infrastrutture, dalle telecomunicazioni alla salute e altro ancora, Orbia possiede attività commerciali in più di 100 paesi e operazioni in 41, con quartier generali a Città del Messico, Boston, Amsterdam e Tel Aviv.

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CassazioneLa sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, un condominio citava in giudizio un privato innanzi il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare l'illegittimità di due manufatti da egli realizzati sul terrazzo di copertura del fabbricato condominiale prospiciente la sua proprietà individuale, sul presupposto che essi fossero vietati sia dal regolamento condominiale che dall'art. 1127 del Codice civile e per sentir condannare il convenuto all'eliminazione di dette costruzioni.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e condannava il convenuto alla demolizione delle tettoie, ritenendole contrarie al regolamento condominiale vigente e vietate dall'art. 1127 del Codice civile, in quanto arrecanti pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio, essendo parzialmente visibili dall'esterno ed in contrasto con gli elementi tipologici del fabbricato ricavato da una villa padronale del 1800. Non assumendo inoltre rilievo la circostanza che gli altri condomini avessero già alterato l'aspetto del fabbricato con la costruzione di verande o altro.

PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 29/07/2019, n. 20423 ha confermato la sentenza del Tribunale (già confermata dalla Corte di Appello) e richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti come nuova costruzione; comporta inoltre il pagamento della relativa indennità non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.



Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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