CAM: Isotex è l’unica azienda produttrice di blocchi e solai in legno cemento certificata per i bonus

Isotex sismabonus

Il Decreto Rilancio introduce detrazioni fiscali del 110% per migliorare l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici.
In data 17 luglio 2020 è stato introdotto un incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico, per interventi di riduzione del rischio sismico e ulteriori interventi (Art. 119 e 121), al fine di dare un sostegno forte e di rilancio all‘economia in generale e all‘edilizia, in particolare.

ISOTEX rispetta i requisiti CAM (DM 11/10/2017) per l’efficientamento energetico e tutte le normative vigenti per la sicurezza sismica degli edifici (NTC 2018) per accedere al Superbonus 110% (Ecobonus e Simabonus).
 
ISOTEX È L’UNICA AZIENDA PRODUTTRICE DI LEGNO CEMENTO CHE HA CERTIFICATO L’INTERA GAMMA DEI PROPRI PRODOTTI CON UNA EPD SPECIFICA PER OGNI PRODOTTO, CONVALIDATA DA ENTE TERZO INDIPENDENTE.

Opportunità per l’isolamento termico
Tra le azioni incentivabili è compreso l’isolamento termico delle strutture opache verticali, orizzontali ed inclinate. L’intervento deve avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari e deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettino i Criteri Ambientali Minimi CAM (DM 11/10/2017).
Per questo incentivo è consentito un limite massimo di spesa pari a 50.000€ per edifici monofamiliari o per unità immobiliari indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, 40.000€ da moltiplicare per il numero di unità immobiliari per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000€ da moltiplicare per il numero di unità immobiliari per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Opportunità per interventi antisismici
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus (quindi anche per demolizione e ricostruzione) con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici.
Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”. Devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio.
Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.

Come funziona
 
Validità
La nuova detrazione al 110% introdotta con l’articolo 119 del DL Rilancio vale per interventi realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP).
 
Quote e ripartizione
Le spese ammesse vengono ripartite in cinque quote annuali di ugual importo, pari ad un totale del 110% delle spese sostenute nel suddetto periodo. La detrazione fiscale spettante può essere trasformata in credito d’imposta e ceduta all’impresa esecutrice dei lavori, che può cedere a sua volta il credito a soggetti terzi compresi istituti di credito ed assicurativi, a fronte dello sconto in fattura pari all’ammontare dell’importo complessivo dei lavori.
 
Estendibilità al 110% degli altri bonus fiscali
Al fine di dare un sostegno forte e di rilancio all‘economia in generale e all‘edilizia, oggetto del bonus sono tutti gli interventi che includono almeno una delle seguenti migliorie o interventi:
- Miglioramento dell’efficienza energetica
- Interventi antisismici
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- Installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 119 e 121).
 
Vincoli/Requisiti
L’intervento di efficientamento energetico può beneficiare del bonus fiscale 110% solo se vengono rispettati i requisiti minimi previsti dal decreto del D.Lgs 90 / 2013 e se viene assicurato il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
 
A chi si rivolge
 
A chi spetta e per quali edifici
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Ai condomini

- Alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di 2 unità abitative, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio
- Agli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- Alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato
- Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

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