Se ci troviamo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, che spese sono soggette alla detrazione del 110%?

RistrutturazioneLa risposta a questa domanda arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate chiarendo eventuali dubbi sulla detrazione fiscaale nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico o di interventi di efficentamento energetico di un edificio con ampliamento.

Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è riportata la definizione di ristrutturazione edilizia, aggiornata con il Decreto Semplificazioni.

Cosa è cambiato?
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, precisati nel Testo Unico, sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Al Comune o altro ente territoriale spetta la qualificazione delle opere edilizie; pe ottenre la detrazione  dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori, deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Le opere devono essere eseguite su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, fatta eccezione la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E mette in chiaro che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Ristrutturazione senza demolizione
Senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso si avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) riguardo le spese riferibili alla parte esistente.

L'Istante potrà quindi usufruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, sempre se l'immobile oggetto di istanza possiede le caratteristiche previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, non potrà utilizzare il sismabonus 110% in quanto i lavori di ristrutturazione per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento sono iniziati nel 2019 e nell'istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.

Ristrutturazione"...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» questo è infatti puntualizzato al comma 3 articolo 3 del 9 gennaio 2020 nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ampliamento volumetrico
In questo caso, la detrazione fa riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una "nuova costruzione".
Gavante del contribuente è mantenere distinte le due tipologie di intervento - ristrutturazione e ampliamento - in termini di fatturazione, o disporre di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che evidenzi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Se invece si fa rifermiento a ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Normativa
Venerdì, 08 Gennaio 2021 16:26

Superbonus 110%: la scadenza slitta al 2022

Superbonus

La Legge di Bilancio 2021 pubblicata il 30 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore da 1° gennaio 2021, prevede una proroga finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attuativo del Next Generation EU.

Il superbonus 110%, infatti, è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 e, per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP), per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Sono prorogate a tutto il 2022 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
 
Requisiti per ottenere l'agevolazione

-Per edifici con unico proprietario:
Vengono chiariti alcuni dubbi rilevati nell'articolo 119 del Decreto Rilancio; in particolare saranno ammessi al superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- Per edifici funzionalmente indipendenti:
Viene chiarito nella Legge di Bilancio il concetto di 'funzionalmente indipendente' cioè una unità immobiliare dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
 
- Coibentazione tetto, unità collabenti, barriere architettoniche:
Gli interventi di coibentazione del tetto sono trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Inoltre, sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap).
La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.
Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
- Colonnine di ricarica auto elettriche:
Per gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ammessi al superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono stabiliti tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare.
Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.

Bonus casa

Per quanto riguiarda i condomini, alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale (l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura) viene aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Riguardo l’obbligo di assicurazione per i professionisti, non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
 
Per l’anno 2021, i Comuni potranno assumere a tempo determinato e parziale per massimo un anno, personale da dedicare al potenziamento degli uffici preposti alle pratiche amministrative relative al superbonus 110%, al fine di svolgere tempestivamente le attività.
 
Anche gli ex-IACP riceveranno 1 milione di euro per l’anno 2021 per far fronte ai costi per le esternalizzazioni delle attività tecniche e professionali.
 
Inoltre viene introdotto l’obbligo, per istituti di credito e altri intermediari finanziari che acquisiscono il credito, di quantificare le parcelle professionali rispettando il principio dell’equo compenso.
Questa norma è contenuta nella Legge di conversione dei Decreti Ristori.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

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Isotex sismabonus

Il Decreto Rilancio introduce detrazioni fiscali del 110% per migliorare l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici.
In data 17 luglio 2020 è stato introdotto un incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico, per interventi di riduzione del rischio sismico e ulteriori interventi (Art. 119 e 121), al fine di dare un sostegno forte e di rilancio all‘economia in generale e all‘edilizia, in particolare.

ISOTEX rispetta i requisiti CAM (DM 11/10/2017) per l’efficientamento energetico e tutte le normative vigenti per la sicurezza sismica degli edifici (NTC 2018) per accedere al Superbonus 110% (Ecobonus e Simabonus).
 
ISOTEX È L’UNICA AZIENDA PRODUTTRICE DI LEGNO CEMENTO CHE HA CERTIFICATO L’INTERA GAMMA DEI PROPRI PRODOTTI CON UNA EPD SPECIFICA PER OGNI PRODOTTO, CONVALIDATA DA ENTE TERZO INDIPENDENTE.

Opportunità per l’isolamento termico
Tra le azioni incentivabili è compreso l’isolamento termico delle strutture opache verticali, orizzontali ed inclinate. L’intervento deve avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari e deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettino i Criteri Ambientali Minimi CAM (DM 11/10/2017).
Per questo incentivo è consentito un limite massimo di spesa pari a 50.000€ per edifici monofamiliari o per unità immobiliari indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, 40.000€ da moltiplicare per il numero di unità immobiliari per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000€ da moltiplicare per il numero di unità immobiliari per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Opportunità per interventi antisismici
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus (quindi anche per demolizione e ricostruzione) con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici.
Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”. Devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio.
Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.

Come funziona
 
Validità
La nuova detrazione al 110% introdotta con l’articolo 119 del DL Rilancio vale per interventi realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP).
 
Quote e ripartizione
Le spese ammesse vengono ripartite in cinque quote annuali di ugual importo, pari ad un totale del 110% delle spese sostenute nel suddetto periodo. La detrazione fiscale spettante può essere trasformata in credito d’imposta e ceduta all’impresa esecutrice dei lavori, che può cedere a sua volta il credito a soggetti terzi compresi istituti di credito ed assicurativi, a fronte dello sconto in fattura pari all’ammontare dell’importo complessivo dei lavori.
 
Estendibilità al 110% degli altri bonus fiscali
Al fine di dare un sostegno forte e di rilancio all‘economia in generale e all‘edilizia, oggetto del bonus sono tutti gli interventi che includono almeno una delle seguenti migliorie o interventi:
- Miglioramento dell’efficienza energetica
- Interventi antisismici
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- Installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 119 e 121).
 
Vincoli/Requisiti
L’intervento di efficientamento energetico può beneficiare del bonus fiscale 110% solo se vengono rispettati i requisiti minimi previsti dal decreto del D.Lgs 90 / 2013 e se viene assicurato il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
 
A chi si rivolge
 
A chi spetta e per quali edifici
-
Ai condomini

- Alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di 2 unità abitative, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio
- Agli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- Alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato
- Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

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Pubblicato in Comunicati stampa

Sismabonus

Il Superbonus 110% è l'agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio per tutte le spese fatturate e pagate dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, per incrementare l’efficienza energetica del costruito (l’Ecobonus) e ridurre il rischio sismico (il Sismabonus).

In ambito antisismico questa è un'agevolazione fiscale che può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo o utilizzati per attività produttive sia dai soggetti passivi IRPEF sia dai soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili.

La misura è riconosciuta a coloro che realizzano lavori di miglioramento sismico di abitazioni, edifici adibiti a uso produttivo e parti comuni di condomini, edifici di categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico) purché ubicati in zone ad alto rischio sismico (1,2,3) e classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Per accedere al bonus la pratica deve essere consegnata insieme alla pratica edilizia e deve includere la seguente documentazione:
- asseverazione di cui all'art.4 del DM 24/2020 - Allegato B del DM Sismabonus,

- relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti pre-intervento,
- relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post-intervento.

Del bonus si può usufruire come detrazione fiscale in sede di denuncia dei redditi del contribuente per 5 quote annuali di pari importo, come sconto dai fornitori dei beni o servizi o come cessione del credito.

GEOSEC

In tale scenario rientrano i gli interventi effettuati con i metodi Geosec, azienda che ha rivoluzionato il panorama del settore di edilizia sismica, migliorando la qualità e l'efficacia delle iniezioni nel terreno. L'azienda dispone di metodologie proprie per il miglioramento sismico delle costruzioni che possono rientrare a pieno titolo nella misura superbonus.

In particolare rientrano nel bonus i seguenti metodi:
- metodo brevettato LIQUEMIT per la Mitigazione del Rischio Liquefazione dei terreni mediante iniezioni di resine eco compatibili. Si tratta di un nuovo geopolimero, rigorosamente testato e certificato da laboratori autorizzati, di elevata qualità prestazionale, perfettamente stabile nel tempo e conforme alle norme Europee vigenti in materia di tutela ambientale, salute ed igiene del lavoro.
- metodi brevettati SEE&SHOOT e SEISMIC DEFENDER per il consolidamento dei terreni e il miglioramento sismico delle costruzioni. Si tratta di un formulato chimico appositamente testato e certificato da laboratori autorizzati, di elevata qualità prestazionale, perfettamente stabile nel tempo e conforme alle norme Europee vigenti.
- metodo di micropalificazione GROUNDFIX per il consolidamento strutturale profondo delle fondazioni. Si tratta di una tecnologia di palificazione attiva, mini invasiva, che si avvale di speciali elementi modulari in acciaio assemblati ed infissi a pressione nel terreno, mediante martinetti idraulici prefissati alla struttura di fondazione originaria con piastre e malte di ancoraggio ad alta resistenza.

GEOSECChi è GEOSEC®
GEOSEC® nasce nei primi anni duemila, con l’obiettivo di analizzare e comprendere il comportamento dei terreni, a seguito di iniezioni di resine espandenti. Fautore di una nuova metodologia per le iniezioni di resina espandente nel terreno, GEOSEC®, rivoluziona in breve tempo il panorama di settore migliorando la qualità e sopratutto l’efficacia delle iniezioni nel terreno, eseguendole in modo mirato e controllato grazie al supporto innovativo di sistemi diagnostici non invasivi capaci di ricostruire – unici nel settore – immagini 4D sequenziali dei terreni sotto alle costruzioni, prima, durante e dopo le iniezioni.
Il metodo GEOSEC® consente di sorvegliare l’intervento nel terreno, così da indirizzare il consolidamento là dove serve, e garantisce una miglior uniformità di stabilizzazione tra terreni cedevoli e non cedevoli, posti al di sotto della medesima costruzione. I risultati e il successo riscontrato negli anni, grazie a migliaia di casi di cedimento definitivamente risolti, hanno permesso a GEOSEC di espandersi progressivamente nel tempo in molti paesi Europei, conquistando con autorevolezza una leadership tecnologica dimostrata con la creazione di valore concreto e miglioramenti significativi nell’industria del consolidamento dei terreni con iniezioni di resine espandenti. Affidabilità riconosciuta anche da diversi gruppi assicurativi internazionali che qualificano le nostre soluzioni con coperture postume decennali.
Successo ancor più consolidato anche con lo sviluppo di ulteriori nuove applicazioni esclusive e brevettate sempre più performanti e precise a beneficio del patrimonio costruito, del territorio, delle Comunità civile e scientifica, con particolar riguardo alla sicurezza sismica. Ecco perché oggi GEOSEC® è il marchio di riferimento nei consolidamenti mirati con iniezioni di resine nel terreno.

 

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Sismabonus

Il sismabonus è la detrazione fiscale IRPEF valida fino al 31 dicembre 2021. Ovvero è un'agevolazione che consente ai contribuenti di ottenere detrazioni fiscali al 110% delle spese sostenute per qualsiasi intervento strutturale. Tuttavia, non vi è nessuna premialità legata al miglioramento della classe sismica.

L'Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI), a tal proposito ha evidenziato le sue perplessità circa numerosi aspetti legati al decreto di legge sul tema.

Per quanto riguarda la premialità legata al miglioramento sismico, scomparendo questa scompare la base del calcolo dell’esposizione economica dello Stato dopo un evento sismico, rendendo antieconomico intervenire in maniera efficace e performante. Inoltre l’eliminazione della classificazione costituisce un grave passo indietro nella sensibilizzazione e crescita della consapevolezza da parte della società nei confronti del rischio sismico.
Per quanto riguarda la scadenza del 31 dicembre 2021, l'ISI la definisce come un grosso impedimento, in quanto esclude dall'agevolazione i lavori sui condomini. Questo perchè non vi saranno le dovute tempistiche per avviare nei condomini l’iter decisionale, progettuale, autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli importi che si vuole portare in detrazione.
Tale decreto inoltre, aggiunge una ulteriore asseverazione in capo al professionista. Questi, oltre a dover sottoscrivere una congruità nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del DPR380/2001 e una sulla classificazione ai sensi dell’allegato B del DM58/2017, dovrà anche aggiungere una sulla congruità di spesa che si sceglie di portare in detrazione.
Infine, l'Associazione si pone l'importante quesito su ciò che accadrà dal 1°gennaio 2022, dal momento che anche il Sismabonus originario andrebbe a decadere, andando ad ipotizzare tre scenari:
• Tutto ritorna al bonus ristrutturazione (o a nessun bonus): ciò renderebbe di fatto inutile questa finestra temporale di poco più di un anno in cui solo pochissimi interventi potranno venire realizzati.
• Viene prorogato il SismaBonus nella sua versione “standard” (70-85%): scenario auspicabile in quanto il mercato stava cominciando a superare lo scoglio iniziale e il volano aveva cominciato a mettersi in moto. In questa prospettiva i pochi mesi del 110% risulterebbero “solo” una confusione intermedia.
• Viene prorogato il SuperBonus al 110%: così si annullerebbe di fatto la premialità e la possibilità da parte dello Stato di decidere in quale maniera contribuire economicamente dopo un evento sismico.

L'associazione conclude queste sue considerazioni osservando come questa potenziale opportunità per un balzo in avanti si sia invece trasformata in un passo indietro.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone, Edilsocialnetwork

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Ecobonus

In attesa che il Decreto Rilancio riceva i decreti attuativi, ecco chi può beneficiare della maxi detrazione e per quali interventi edilizi

Riqualificazione energetica, misure antisismiche, cappotto termico e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono solo alcuni degli interventi incoraggiati dal Decreto Rilancio con il superbonus del 110% per ristrutturare casa. Un incentivo volto a rimettere in moto il settore edilizio e che darà la possibilità a milioni di italiani di apportare migliorie alle proprie abitazioni. In attesa del decreto attuativo, maggiori ragguagli sono arrivati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I beneficiari – I soggetti che potranno usufruire del superbonus 110% sono: le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; i condomini; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per quanto riguarda i condomini, essi devono essere legalmente costituiti (cioè avere almeno due proprietari e due unità immobiliari). In questo modo potranno sempre ottenere le detrazioni fiscali del 110%, anche se all’interno ci siano seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso invece degli edifici unifamiliari l’ecobonus sarà fruibile per le abitazioni principali. Le seconde case dovrebbero essere coperte dalla misura se non di lusso.

Gli interventi – L’articolo 119 del Decreto Rilancio spiega quali sono i lavori che possono accedere al nuovo superbonus. I più importanti vengono definiti interventi trainanti, perché oltre a usufruire di detrazione Irpef e Ires del 110%, se associati ad altri lavori di risparmio energetico “qualificato” o all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, estendono il superbonus 110% anche a questi ultimi. Per accedere agli incentivi i lavori dovranno essere svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Vediamo nello specifico quali sono le migliorie che rientrano nelle detrazioni.

I lavori trainanti – I cosiddetti interventi trainanti sono tre e usufruiscono del superbonus 110%:

1.  Interventi di isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. La spesa massima è di 60mila euro per unità immobiliare dell’edificio.

2.  Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. In questo caso la spesa deve essere al massimo di 30mila euro per unità immobiliare dell’edificio.

3.  Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e di microcogenerazione. Le spese non devono superare i 30mila euro.

Ricarica dei veicoli elettrici – Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche sono uno degli interventi che, se svolti congiuntamente ad almeno uno dei lavori trainanti, ricadono nella detrazione del superbonus. Esse erano già agevolate al 50%, ma se verranno installate insieme agli interventi descritti sopra saranno praticamente gratuite.

Il bonus facciate – Per quanto riguarda il restauro delle facciate degli edifici, come la pulizia o la tinteggiatura esterna, esiste già un bonus del 90%, introdotto con la Legge di Bilancio 2020. Non è previsto nessun aumento dal 90% al 110%, ma chi ha intenzione di effettuare lavori sulle facciate esterne delle abitazioni potrà scegliere se passare al nuovo superbonus. Il meccanismo è sempre lo stesso: per usufruire delle nuove detrazioni bisogna agganciare i lavori a uno degli interventi trainanti. Il passaggio da un’agevolazione all’altra comporta però dei requisiti più stringenti, a cui bisogna fare attenzione. Il “vecchio” bonus facciate del 90% interessa tutti i contribuenti (anche le imprese e le società) e riguarda tutti gli immobili che si trovano in zona A e B. Il superbonus invece, come spiegato prima, si applica alle persone fisiche ma non nell’esercizio d’imprese, arte o professioni; ai condomini e agli Iapc, ma solo per lavori eseguiti sulle prime abitazioni.

Gli infissi – La detrazione fiscale del 110% riguarda ristrutturazioni pesanti e non lavori come il restauro di singoli appartamenti all’interno dei condomini. Usando però il meccanismo degli interventi trainanti, la sostituzione degli infissi potrebbe godere dell’aliquota del 110% se realizzata insieme al cappotto termico. Stesso discorso vale per esempio per la posa in opera di schermature solari, motivo per cui si consiglia a chi avrà la possibilità di attivare uno dei lavori trainanti di valutare e programmare anche altri interventi.

Il sismabonus – Il Decreto Rilancio estende la detrazione del 110% anche agli interventi antisismici per la messa in sicurezza degli edifici svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le abitazioni che possono beneficiare del bonus sono quelle che si trovano sulle zone sismiche 1, 2 e 3, con esclusione della zona 4. In quanto non si tratta di una nuova agevolazione, ma dell’adeguamento dell’aliquota, restano applicabili i precedenti limiti di spesa, cioè 96mila euro per ogni unità immobiliare e una nuova detrazione massima di 105.600 euro per ciascuna unità. Questo tipo di lavori non richiedono l’aggancio agli interventi trainanti per usufruire della detrazione, quindi essi potrebbero essere sempre agevolati, anche nel caso si tratti di seconde abitazioni, come ville al mare. Il dubbio riguarda invece gli immobili adibiti ad attività produttive: pur rientrando nella previsione agevolativa del sismabonus, il nuovo incentivo è concesso alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, articoli e professioni (imprenditori individuali ad esempio). Per questo motivo si attendono comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Impianti fotovoltaici – Superbonus del 110% che spetta anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo. L’unica prerogativa è che siano eseguite congiuntamente agli interventi trainanti o a quelli riguardanti il sismabonus.

Salto di classe energetica – Tutti gli interventi descritti in precedenza devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (Ape) rilasciato da un tecnico abilitato. Questa richiesta andrebbe però chiarita, in quanto l’Ape certifica la prestazione energetica delle singole unità immobiliari e non dell’intero fabbricato. Sembrerebbe quindi che tutte le singole abitazioni debbano certificare il doppio salto di classe energetica o il conseguimento di quella più alta.

Metodi di pagamento – Chi deciderà di avviare i lavori e usufruire del superbonus potrà optare per la detrazione fiscale o per un contributo sotto forma di sconto sul prezzo dovuto all’impresa. Quest’ultima anticiperà il bonus e lo recupererà dal fisco come credito d’imposta. Tale credito potrà in alternativa essere ceduto ad altri soggetti come banche, assicurazioni o altri intermediari abilitati. Un meccanismo, questo, che potrebbe però scoraggiare le piccole imprese edili, che non sempre possono permettersi un mancato incasso per poi risparmiare sulle tasse in futuro. Il rischio è che le aziende decidano di rinunciare ai lavori per non rimetterci.

 

Articolo realizzato in collaborazione con il master biennale in giornalismo della IULM, contenuto a cura di Benny Mirko Procopio.
Fonte RTI Spa

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Venerdì, 17 Gennaio 2020 13:11

Sismabonus, il MIT aggiorna le Linee guida

Bonus ediliziaIl Ministero delle infrastrutture e trasporti ha pubblicato un nuovo decreto che aggiorna le Linee guida sul Sismabonus con alcune specifiche in merito alle modalità di presentazione dell’asseverazione nonché in merito all’applicabilità del Sismabonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione.

Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/01/2020, n. 24 - pubblicato sul sito del Ministero il 15/01/2020 - reca modifiche alle Linee guida tecniche concernenti la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, ai fini dell’applicazione del c.d. “Sismabonus” (Linee guida a loro volta contenute nel D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58).

Le modifiche scaturiscono essenzialmente:
1) dalla necessità di adeguare il D.M. 58/2017 alle disposizioni regionali in materia edilizia, con particolare riferimento alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi: il nuovo comma 3 dell’art. 3 del D.M. 58/2017 specifica che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, con l’asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, va presentato (in allegato alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire) tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori;
2) dalla necessità di adeguare il modello di cui all’Allegato B (Asseverazione del progettista) alle conclusioni dell’Agenzia delle entrate in merito all’applicabilità del Sismabonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione (si vedano in proposito: Sismabonus ammesso per interventi di demolizione e ricostruzione e Sismabonus per intervento di demolizione con ricostruzione su diversa area di sedime).

Nel testo del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/01/2020, n. 24, appaiono tuttavia presenti ancora alcuni piccoli refusi che hanno caratterizzato fin dalla prima versione l’Allegato A del D.M. 58/2017 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico).

Si ricorda che il “Sismabonus” è al momento previsto fino a tutto il 2021.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Bonus ediliziaLe società "in house providing" possono usufruire delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus) realizzati esclusivamente su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Con riferimento alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus), l'Agenzia delle entrate ha fornito il parere n. 393 del 07/10/2019, con il quale chiarisce che tali detrazioni sono fruibili per interventi realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

In particolare, l'applicazione dell'art. 14 del D.L. 63/2013, comma 2-septies, e dell'art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-sexies.1, presuppone l'esistenza di due requisiti
- soggettivo: bisogna essere una società che risponde ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, che sia costituita e operante alla data del 31/12/2013;
- oggettivo: deve trattarsi di interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica, su immobili di proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

In proposito si osserva, inoltre, che l' edilizia residenziale sociale (ERS) nasce con una finalità diversa rispetto all'edilizia residenziale pubblica (ERP). Essa risponde, infatti, ad un progetto più ampio volto a garantire benessere abitativo e integrazione sociale, prevedendo che in un unico complesso vi siano oltre agli alloggi popolari che rispondono alle politiche di un ente pubblico e alloggi privati, i servizi necessari al soddisfacimento delle esigenze primarie e, inoltre, che la selezione degli abitanti avvenga in modo da creare una comunità variegata composta da una quota di giovani, single, anziani, coppie, disabili.

Infine, il parere chiarische che la società istante, in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sugli altri fabbricati locati a terzi, non possa fruire delle detrazioni del cd. sismabonus.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Il governo è al lavoro sul cosiddetto "decreto crescita" che tra le diverse misure, contiene alcune che riguardano da vicino il settore immobiliare.


Nuove risorse per il Fondo di garanzia per la prima casa. Il rifinanziamento ammonta a 200 milioni nel 2019. La norma prevede la riduzione degli accantonamenti a copertura del rischio passando dal 10% all'8% dell'importo garantito.

Bonus per la valorizzazione dell'edilizia.

Le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che acquistano e, entro i successivi 10 anni, demoliscono e ricostruiscono l'edificio potranno beneficiare di diversi incentivi: una tantum di 200 euro per l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale; possibilità di variazione volumetrica e alienazione rispetto al fabbricato preesistente. Dunque, saranno agevolati con l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione, anche con variazione della volumetria, e alla loro alienazione.

Semplificazioni per l'edilizia privata.

Da quanto appreso, in linea generale, saranno velocizzate le autorizzazioni della Soprintendenza per gli interventi sui beni culturali di proprietà privata.Previsti anche rimedi alla giurisprudenza "taglia-palazzi" e l'adeguamento del vincolo storico su palazzi con più di 50 anni.

Sismabonus.

La bozza propone "l'estensione alle zone 2 e 3 del bonus previsto solo per gli edifici in zona 1".In mancanza di chiare specificazioni, probabilmente, dovrebbe trattarsi dell'agevolazione per l'acquisto di case antisismiche, non di quello per la realizzazione dei lavori di adeguamento o miglioramento antisismico. Quest'ultimo è già attivo per le zone classificate a rischio 1, 2 e 3.

Bonus efficienza energetica.

Il decreto prevede l'equiparazione delle ESCo (impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica) ai proprietari degli immobili. Le ESCo, secondo le intenzioni della norma, potrebbero diventare direttamente titolari della detrazione.

Imu sui capannoni.

Aumenterà la deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali delle imprese, attualmente fissata al 40%. La bozza non indica però la misura dell'aumento.

Fonte: condominioweb.com

Pubblicato in Normativa

Ecobonus SismabonusPromuovere la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano spiegando al mondo delle professioni e alle imprese tutte le opportunità e il funzionamento dell’ecobonus e del sismabonus alla luce dell’ultima Legge di Bilancio. È l’obiettivo del ciclo di seminari tecnici gratuiti organizzati da ENEA, in collaborazione con la società Logical Soft, gli ordini professionali e gli atenei presenti sul territorio, che farà tappa in alcune delle principali città italiane tra cui Roma (19 febbraio), Bari (26 marzo), Torino (16 aprile), Cagliari (15 maggio), Padova (4 giugno).
L’iniziativa è nata per tracciare un quadro sintetico e operativo dell’evoluzione normativa e degli strumenti necessari per incrementare le performance energetiche degli edifici e per la loro messa in sicurezza. Nel corso degli incontri verrà presentata “Condomini+ 4.0”, l’applicazione gratuita ENEA sviluppata da Logical Soft per analizzare la vulnerabilità energetico-strutturale degli edifici condominiali e valutarne i consumi energetici e le caratteristiche strutturali, in coerenza con le linee guida per la diagnosi energetica degli edifici pubblici pubblicate in questi giorni dall’Agenzia.
Oltre ad analizzare esempi pratici di miglioramento energetico e di valutazione sismica di edifici esistenti, saranno caricate sul portale dedicato le pratiche destinate all’ENEA in modo da valutare in concreto le opportunità economiche del meccanismo di cessione del credito con soluzioni dirette o con intermediari finanziari.

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