Sismabonus e SuperbonusL'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 58 del 27 gennaio 2021 dichiara che potranno fruire del superbonus 110% anche i lavori eseguiti su un edificio composto da due unità immobiliari, una di piena proprietà di un soggetto e l’altra detenuta dallo stesso soggetto a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del padre.

Questa novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha quindi evidenziato che la detrazione è valida per interventi eseguiti su un massimo di quattro unità immobiliari situate in un edificio di proprietà di un unico soggetto
 
Naturalmente, gli interventi che potranno essere valutati per ottenere il Superbonus riguardano il miglioramento sismico, rinforzando le mura, una nuova copertura con orditura portante in legno, la realizzazione di sottofondazioni e altre opere strutturali, nonchè la realizzazione di un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.

La sostituzione dei serramenti rappresenta un intervento autonomo per il quale è possibile fruire dell’ecobonus e pertanto l’intervento è ammesso al superbonus, come intervento trainato, se eseguito congiuntamente agli interventi trainanti e con miglioramento di almeno due classi energetiche o della classe energetica più alta.

In particolare, alla lettera n), dell’articolo 1, comma 66 della Legge di Bilancio 2021, l’Agenzia delle Entarte ha previsto che il superbonus si applichi anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Per questa variazione, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

L'Agenzia indica, inoltre, che il limite massimo di spesa ammesso dal superbonus per lavori antisismici ed energetici sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi con la condizione che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti.


Cambiando l’articolo 119 del Decreto Rilancio, si è esteso il superbonus per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione sia ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Nello stesso articolo della Legge di Bilancio, alla lettera m) viene indicato che, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), cioè i condomìni, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Quindi soltanto agli edifici costituiti in condominio e non a quelli composti da più unità immobiliari di un unico proprietario spettano i 6 mesi in più.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Normativa
Venerdì, 29 Gennaio 2021 16:49

Edilizia scolastica: stanziati 1,5 miliardi

Edilizia scolastica

Diverse sono le novità introdotte nella Manovra di BIlancio 2021 riguardanti l'edilizia scolastica: in primo luogo, sono stati previsti 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni del piano triennale, 2021, 2022 e 2023, quindi 1 milione di euro in più per ogni anno rispetto all'anno scorso.

Dopo diversi anni, al centro dell'attenzione politica sono tornati organi di grande importanza, tra cui ospedali, edilizia e la scuola; questo è stato possibile, strano a dirsi, anche grazie alla pandemia Covid-19 che ha fatto emergere ancora di più questi settori e attraverso la Manovra 2021 ha ben deciso di agevolarli.

I fondi stanziati infatti, sono destinati a interventi più urgenti, e soprattutto alle zone con maggiore rischio sismico.

Inoltre, il Decreto Scuola, entrato in vigore nel giugno 2020, è stato rinnovato anche per tutto il 2021, al fine di accelerare il più possibile tutti gli interventi legati all’edilizia scolastica.
I poteri conferiti ai sindaci e ai presidenti provinciali, riguraderanno la promozione di accordi e conferenze, l'approvazione di progetti e avvio ai lavori( sempre dopo il consenso dei Presidenti di Regione) e la risoluzione di impedimenti che ostacolano l’esecuzione dei lavori.

Altro provvedimento riguarda i 40 milioni stanziati per la costruzione di scuole innovative nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Questi fondi saranno destinati alla costruzione ex-novo di nuove scuole innovative, dotate di strumenti digitalizzati e sistemi innovativi.

L'obiettivo è agevolare le aree più svantaggiate d’Italia, e impedire quindi lo spopolamento in queste zone. La Manovra prevede una clausola a riguardo, infatti l’agevolazione per la costruzione di scuole innovative potrà essere richiesta dai Comuni che non superano i 5.000 abitanti, appartenenti alle Regioni indicate.

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina dichiara che “...ci sono nuovi interventi e stanziamenti, che vanno tutti nell’ottica di offrire sempre maggiore qualità a studentesse e studenti”.

Oltre all'edilizia, i temi a livello scolastico affrontati e sovvenzionati sono diversi:

- Piano pluriennale di immissione in ruolo di 25 mila docenti di sostegno, accompagnato da appositi fondi per la formazione degli insegnanti sui temi dell’inclusione e per l’acquisto di ulteriori ausili didattici. Il concorso sarà bandito ogni due anni e le graduatorie potranno essere integrate e aggiornato sulla base dei nuovi titoli conseguiti nel frattempo dai candidati già presenti in graduatoria;

- Previsti 30 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per garantire il corretto svolgimento degli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021 secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti;

- Per il 2020/2021 il numero minimo di 600 studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, che le scuole devono raggiungere per avere un proprio dirigente scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene abbassato rispettivamente a 500 e 300 studenti. Una misura per dare ad un numero maggiore di scuole un proprio capo di istituto ed un Dsga a tempo pieno;

- Previsti 40 milioni per la digitalizzazione, insieme a ulteriori risorse per potenziare l’azione amministrativa e didattica nelle scuole, con l’impiego degli animatori digitali e delle nuove tecnologie. Stanziati inoltre, 20 milioni di euro per concedere per un anno agli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, un dispositivo mobile dotato di connettività o un bonus del medesimo valore;

- 1.000 docenti in più per il potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia e stanziamento aggiuntivo di 60 milioni per la fascia 0-6 anni;

- 20 milioni in più nel Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. Vengono incrementati di 55 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 i fondi per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

- Piano nazionale di ricerca, della durata di 12 mesi, per il contrasto alla povertà educativa, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca e finanziato con 2 milioni per il 2021;

- Fondo da 3 milioni per ampliare l’offerta formativa nei Licei musicali, con l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e sui nuovi linguaggi musicali;

- 25,8 milioni di euro stanziati nel 2021 da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute nell’anno scolastico 2019/2020;

- Previsti 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, introdotte per dare supporto a docenti e personale nell’uso di laboratori e tecnologie;

- Vengono restituite al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale le competenze attualmente condivise con il Ministero dell’Istruzione.

- Aumentata la quota di idonei nelle graduatorie del concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi;

- Prevista la trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici ex Lsu;

- Prorogate al 28 febbraio 2021 le disposizioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori fragili e stanziati 53,9 milioni per la sostituzione di questi lavoratori.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Pergolato

Quando si parla di pergolato o porticato ci si riferisce a "opere edilizie minori": in questa categoria appartengono appunto pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture, porticati, ecc.
Definire queste opere esclusivamente come "minori" non è prettamente corretto inquanto dipende da tanti fattori che determinano una serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche.
In questi casi, si procede interpellando il tribunale che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà dare una defizione appropriata all'opera.

Il caso sotto esame riguarda un titolare di un'attività di ristorazione che per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare smontabile, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Allo scadere dei lavori però ha chiesto di riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata, sospendendo l'efficacia della SCIA.
Successivamente, alcuni tecnici del Comune, dopo un sopralluogo, hanno inviato un'ordinanza di demolizione, con ripristino dei luoghi e sanzione pecuniaria.
Per il Comune si trattava infatti di "intervento di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.

Il titolare dell'attività di ristorazione ha fatto ricorso al TAR, lamentando tra le altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso la sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale affronta il ricorso presentato.

Le osservazioni del Comune
I tecnici del Comune che hanno effettuato il sopralluogo, con le dovute misurazioni dell'opera, hanno dichiarato che si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento", secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Secondo alcuni giudici, il manufatto presenta "caratteristiche intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio".

Queste osservazioni si discostano da quanto dichiarato nella presentazione della SCIA, dove era stato descritto come"un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".

Inoltre, i giudici precisano la differenza tra pergolato e tettoia:
- il pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire";
- la tettoia non è altro che un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile; questo è soggetto al rilascio del permesso di costruire.
Aggiungono infine che si parla di "nuova costruzione" anche quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Bisogna, quindi, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio.

Ultima contestazione fatta dal Comune riguarda la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che ricade in zona sismica.
"La normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto": questo è quanto dichiarato dai giudici.

In conclusione, nella sentenza viene precisato che "sebbene l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori".

Il proprietario dell'attività commerciale dovrà quindi demolire il manufatto mentre i giudici hanno annullato la sanzione pecuniaria.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Normativa
Venerdì, 22 Gennaio 2021 18:15

Google Earth: prova degli abusi edilizi

Mappa

Con la sentenza 37611/2020, la Cassazione ha dichiarato che Google Earth può essere utilizzato per provare la presenza di un abuso edilizio e risalire alla data della sua realizzazione.
La documentazione fotografica rappresenta quindi un indizio che, insieme ad altri elementi, può rappresentare una vera e propria prova dell'abuso realizzato.

Viene però precisato dal TAR Sardegna, sez. II, sent. 31 gennaio 2018, n. 54 che «i rilevamenti tratti da Google Earth prodotti in giudizio non possano costituire, di per sé ed in assenza di più circostanziati elementi, documenti idonei allo scopo di indicare la data di realizzazione di un abuso».

Ricordiamo inoltre che con la sentenza 1604/2018, il Tar Calabria ha affermato che i fotogrammi del programma Google Earth costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale.
Grazie a questo strumento è stato possibile scoprire che le opere edilizie abusive erano state realizzate dopo la domanda di sanatoria edilizia.
 Nel caso esaminato dal TAR Calabria, il proprietario di un immobile aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della Legge 47/1985. Il Comune aveva quindi rilasciato la concessione edilizia in sanatoria, ma l’aveva poi annullata dopo lo svolgimento di analisi successive, ordinando anche la demolizione delle opere realizzate.
Per ottenere ottenere il condono in base alla legge del 1985, l’opera doveva essere ultimata entro il 1° ottobre 1983. Dopo le varie indagini e grazie anche al contributo di Google Earth, era invece emerso che alcune opere erano state realizzate dopo il 2001.
 
In questo caso il Comune ha esercitato il proprio potere di autotutela, ritirando l’atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse; inoltre i giudici hanno confermato la revoca del titolo abilitativo e l’ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente.

Ritornando all'ultima sentenza della Cassazione, i giudici si sono pronunciati sul ricorso presentato dai proprietari di un terreno, che erano stati condannati per aver realizzato una piscina in muratura senza aver ottenuto il permesso di costruire.
 
La controparte dichiara infatti che non era stata effettuata nessuna istruttoria e le uniche prove erano delle immagini provenienti da Google Earth, strumento che, a loro avviso, era privo di rilevanza giuridica e non consentiva di valutare l’usura dei materiali, la data effettiva di realizzazione del manufatto e l’eventuale prescrizione del reato.
 
I giudici hanno respinto le motivazioni dei ricorrenti spiegando che i proprietari dimoravano nell’immobile interessato dai lavori senza aver dimostrato la propria contrarietà alla realizzazione della piscina. Per questo motivo la Cassazione li ha identificati come committenti delle opere.
Inoltre la Cassazione ha sottolineato che grava sull’imputato l’onere di allegare le prove da cui si possa desumere una diversa data di realizzazione dell’opera.
 
Per concludere, la Cassazione sulla base di queste due prove ha confermato la condanna a carico dei due proprietari.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Come realizzare una costruzione NZEB con Isotex, normative, vantaggi, EPD, confronto tra tipologie costruttive

Edifici NZEB IsotexProdurre un sistema costruttivo che permetta di realizzare edifici il cui consumo energetico è quasi pari a zero è una delle mission di Isotex.

In che modo i componenti Isotex intervengono in una costruzione NZEB?
Le caratteristiche di un “edificio a energia quasi zero”, ovvero NZEB, in Italia sono stabilite dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la realizzazione di nuovi edifici NZEB è necessario ricorrere a soluzioni innovative sia per i componenti che per i sistemi, a partire dall’involucro edilizio sino alla combinazione ottimale degli impianti. La normativa non impone scelte o limiti, quindi non ci sono casistiche predefinite per la realizzazione di un edificio NZEB. La progettazione deve tener conto di vari equilibri e combinazioni di materiali e di tecnologie, di fattori climatici e ambientali. Ovviamente l’involucro costituisce una parte molto rilevante nella creazione di questi equilibri e Isotex ha tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze delle diverse zone climatiche e tipologie di edifici.

Quale ruolo giocano i prodotti Isotex nella definizione di una costruzione NZEB?
Poiché gli edifici NZEB devono essere efficacemente isolati e senza ponti termici il ricorso al sistema ISOTEX risponde già da solo a questa fondamentale esigenza. Grazie alla massa importante delle pareti riempite di calcestruzzo, abbiamo una elevata inerzia termica che consente in inverno di massimizzare l’accumulo di calore all’interno della parete e con l’isolamento termico dei blocchi garantire il mantenimento delle temperature confortevoli all’interno senza ricorso a consumi elevati per il riscaldamento. Per lo stesso motivo, l’isolamento performante e la massa del calcestruzzo assicurano il mantenimento di un clima fresco in estate.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo dei prodotti Isotex nella bioedilizia e nelle costruzioni NZEB?
Gli NZEB sono edifici ad elevatissime prestazioni che coniugano la riduzione dei consumi e degli impatti nocivi sull’ambiente e i prodotti ISOTEX sono esattamente concepiti in quest’ottica.

Nel 2017, in collaborazione con ANIT, è stato realizzato un importante studio approfondito per le “Valutazione energetiche di edifici di nuova costruzione in relazione alla classificazione energetica e Nzeb”.

La certificazione EPD cosa comporta, quali vantaggi apporta?
La Dichiarazione Ambientale del Prodotto EPD è un documento informativo che fornisce dati quantitativi sul profilo ambientale di un prodotto, basandosi su una valutazione di ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA) per la quantificazione degli impatti ambientali, considerando quindi gli impatti non legati solamente al processo produttivo, ma anche agli impatti che si generano all’inizio e alla fine dello stesso. La certificazione EPD non definisce dei valori limite di accettabilità per gli indicatori d’impatto, ma ha l’obiettivo di fornire in maniera trasparente quali sono gli impatti ambientali associati al prodotto analizzato.

Essendo una etichetta ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla ISO 14025, l’EPD è il tipo di certificazione richiesta anche dal D.M. 11 ottobre 2017 riguardante i C.A.M. obbligatori per gli appalti pubblici ed ora richiamati anche dal recente Decreto Legge n. 34: “Decreto rilancio”, che introduce vari incentivi per interventi di efficientamento energetico e/o sismico degli edifici. Quindi, i prodotti ISOTEX hanno tutte le credenziali per poter accedere ai diversi incentivi ed essere utilizzati per l’edilizia pubblica.

Bioedilizia

Si tratta di una certificazione diffusa o è un plus di Isotex?
Isotex ha realizzato la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) per offrire la massima trasparenza sugli impatti ambientali associati ad ogni singolo prodotto. Questo prima che fossero emanati i decreti relativi ai “bonus” fiscali. Già dal 2006 ISOTEX aveva ottenuto da ANAB-ICEA il Certificato di conformità per la Bioedilizia, basato anch’esso sull’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) dei prodotti. ISOTEX è sempre stata la prima ad avere le attestazioni delle caratteristiche dei propri prodotti, proprio perché gli aspetti ambientali e di sostenibilità sono sempre stati tra i suoi principali obiettivi. È bastato attestare quello che già era stato posto in essere. Adesso sono le normative che inducono molti a rincorrere questo tipo di certificazione.

I componenti Isotex sono ideali per la bioedilizia; perché questo tipo di costruzione è vantaggiosa?
La moderna architettura, oggi è molto più attenta all’ambiente. Gli studi di progettazione più prestigiosi sono alla costante ricerca di tecniche costruttive innovative che possano coniugare un minor impatto ambientale a strutture comunque molto performanti e resistenti.

Gli edifici realizzati secondo criteri ecosostenibili possono ridurre, in maniera significativa, gli impatti negativi sull’ambiente per cui la scelta di materiali e metodi costruttivi migliorativi rispetto a quelli tradizionalmente in uso sta divenendo inderogabile e consente di mantenere una posizione privilegiata nel mercato dell’edilizia in virtù della riduzione dei costi e dei consumi sia da parte dei produttori che degli utilizzatori finali nell’ottica di crescita sostenibile che ISOTEX® ha sempre perseguito nello sviluppo dei propri prodotti.

La casa in bioedilizia deve essere una casa progettata e realizzata per avere impatti ambientali minimi e nello stesso tempo offrire tutti i vantaggi di comfort, di risparmio energetico e di sicurezza. Con Isotex possiamo soddisfare tutti questi aspetti. Infatti i suoi componenti fondamentali sono legno e cemento Portland.

Cosa c’è di più sostenibile del legno? ISOTEX utilizza legno di recupero, quindi a “zero” impatto ambientale, e con un processo del tutto naturale lo rende “mineralizzato” e pertanto inerte agli attacchi di muffe, insetti, fuoco. Inoltre il sistema costruttivo in legno cemento Isotex, proprio grazie al processo di mineralizzazione del legno, non necessita di alcuna manutenzione nel tempo. Tutti i vantaggi del legno senza alcuno dei suoi punti deboli.

Il cemento Portland è una delle varianti più sostenibili. Il cemento è il materiale più utilizzato in edilizia. Nel metodo costruttivo Isotex vengono sfruttate al meglio tutte le sue potenzialità: conferisce resistenza e durata al legno cemento, completa la struttura con il getto di calcestruzzo in cantiere per cui gli edifici sono garantiti anche sotto il profilo della sicurezza sismica. Il sistema costruttivo ISOTEX si integra perfettamente con i principi fondamentali della costruzione eco sostenibile e ne coniuga le eccellenze con le esigenze normative, ma soprattutto con il benessere di chi ama vivere in edifici sani, sicuri ed energeticamente equilibrati.

Cosa distingue Isotex dai suoi competitor?
ISOTEX pone la massima attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla salubrità e sicurezza delle persone in tutte le fasi connesse al processo produttivo sin dall’insediamento del primo stabilimento produttivo, nel 1985. Essendo la prima azienda italiana che ha introdotto il sistema costruttivo in blocchi cassero di legno cemento, la prima nota distintiva è senz’altro la lungimiranza. Sin dagli esordi infatti, ISOTEX ha creduto in un prodotto al tempo stesso ecologico e performante sotto tutti gli aspetti. L’azienda ha perseguito con costanza gli obiettivi di salubrità, sicurezza, risparmio energetico e confort abitativo, cercando sempre di anticipare i tempi e proponendo al mercato prodotti sempre all’avanguardia.

 

Scopri le soluzioni Isotex su EdilBIM e richiedi la documentazione tecnica

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Se ci troviamo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, che spese sono soggette alla detrazione del 110%?

RistrutturazioneLa risposta a questa domanda arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate chiarendo eventuali dubbi sulla detrazione fiscaale nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico o di interventi di efficentamento energetico di un edificio con ampliamento.

Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è riportata la definizione di ristrutturazione edilizia, aggiornata con il Decreto Semplificazioni.

Cosa è cambiato?
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, precisati nel Testo Unico, sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Al Comune o altro ente territoriale spetta la qualificazione delle opere edilizie; pe ottenre la detrazione  dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori, deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Le opere devono essere eseguite su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, fatta eccezione la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E mette in chiaro che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Ristrutturazione senza demolizione
Senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso si avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) riguardo le spese riferibili alla parte esistente.

L'Istante potrà quindi usufruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, sempre se l'immobile oggetto di istanza possiede le caratteristiche previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, non potrà utilizzare il sismabonus 110% in quanto i lavori di ristrutturazione per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento sono iniziati nel 2019 e nell'istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.

Ristrutturazione"...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» questo è infatti puntualizzato al comma 3 articolo 3 del 9 gennaio 2020 nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ampliamento volumetrico
In questo caso, la detrazione fa riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una "nuova costruzione".
Gavante del contribuente è mantenere distinte le due tipologie di intervento - ristrutturazione e ampliamento - in termini di fatturazione, o disporre di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che evidenzi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Se invece si fa rifermiento a ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Normativa

Sanatoria edilizia

Abusi edilizi, sanatoria edilizia sono termini molto frequenti e comuni nel territorio italiano, tanto che la stessa normativa edilizia (il DPR n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia) ne dedica un intero capo (Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, Capo II - Sanzioni).
Si tratta di una vera e propria difformità di progetto (appunto l'abuso edilizio), alcune delle quali possono essere regolarizzare anche dopo, altre invece che portano a:
- l'ordine di demolizione;
- sanzione pecuniaria (quando, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile).

Tralasciando il caso della lottizzazione abusiva (art. 30 del Testo Unico Edilizia), il DPR n. 380/2001 prevede 3 casi di abuso edilizio:
- intervento eseguito in assenza di permesso di costruire (o altro titolo edilizio);
- intervento eseguito in totale difformità dal permesso di costruire (o altro titolo edilizio);
- intervento eseguito con variazioni essenziali.

L'intervento eseguito in totale difformità dal permesso di costruire comporta la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Edificio

Invece, per l'intervento eseguito con variazioni essenziali, il DPR n. 380/2001 dedica l'intero articolo 32 che definisce variazioni essenziali al progetto approvato quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
- mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti);
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Il nuovo art. 34-bis sulle tolleranze costruttive prevede:
- il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo;
- Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
- Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

Tralasciando i condoni edilizi mediante i quali è stato possibile ottenere la regolarità di immobili edificati in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia, il Testo Unico Edilizia prevede 2 articoli per ottenere la c.d. sanatoria edilizia:

l'art. 36 (L) - Accertamento di conformità
l'art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità

L'accertamento di conformità è una procedura che prevede l'ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria se l’intervento edilizio, benché realizzato in assenza di autorizzazioni, risulti evere una doppia conformità, cioè conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Questo è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) del DPR n. 380/2001. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Nel caso di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se lo stesso risulta possedere la doppia conformità, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile.
La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 44 del Testo Unico Edilizia.

Il permesso di costruire rilasciato a seguito di accertamento di conformità estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Venerdì, 08 Gennaio 2021 16:01

Come ristrutturare un edificio storico

Restauro edifici storici

Il patrimonio edilizio storico è da un bene prezioso; è parte dell’identità culturale di un paese e va preservato.
Come la maggior parte delle costruzioni realizzate prima dell’avvento delle più recenti normative, però, gli edifici storici non sono adeguati a rispondere alle più moderne esigenze di comfort abitativo.

Per ristruttursre edifici di valore bisogna eseguire un’attenta valutazione e una progettazione accurata, inquanto eseguire opportuni interventi spesso è complesso anche a causa dei vincoli di tutela.
Sono infatti necessarie valutazioni ponderate e una progettazione accurata per gli interventi di riqualificazione, soprattutto quando si parla di impianti.

La necessità di installare nuove soluzioni impiantistiche in un edificio storico nasce dal bisogno di renderlo fruibile e adeguato alle esigenze moderne.
Indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio storico, i principali interventi che si devono eseguire a livello impiantistico riguardano:
- l'impianto elettrico, per questioni di sicurezza;
- l'impianto idrico sanitario, per questioni di igiene;
- l'impianto per la climatizzazione;
- altre applicazioni, come la ventilazione e l'antincendio.

L’approccio corretto quando si interviene su un edificio storico è sempre quello che prevede un’analisi dettagliata dello stato di fatto e delle esigenze, valutando la soluzione migliore (e compatibile) per l’edificio in questione. Infatti è necessario rispettare l’estetica e la natura dell’edificio, considerando in modo opportuno tutti i vincoli architettonici presenti.

Normativa antincendio
Impianto elettrico:
Per garantire una maggiore sicurezza, la CEI ha emanato una specifica norma, ovvero la CEI 64-15 per gli impianti elettrici negli edifici pregevoli per valenza storica e/o artistica.
Obiettivo è fornire precise indicazioni per quei casi in cui non è possibile rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza ed impianti elettrici a causa di vincoli architettonici; infatti la norma la norma non va applicate agli edifici storici in genere, ma solo a quelli vincolati dalla Soprintendenza.
Vengono quindi fornite dalla norma le indicazioni in ambito di protezione dai sovraccarichi, misure antincendio, sistemi per cui è previsto il sistema di sicurezza e condizioni di illuminamento per la sicurezza delle persone, anche in caso di evacuazione.

Impianti per la climatizzazione:
Per quanto riguarda le soluzioni impiantistiche di riscaldamento e raffrescamento, invece, sono da prendere in considerazione gli aspetti relativi al comfort e al consumo energetico.
Gli edifici storici generalmente non si caratterizzano per buone prestazioni a livello energetico, con assenza di isolamento, infissi vecchi e grossi spazi da riscaldare. Questo provoca contemporaneamente un elevato consumo energetico e difficoltà a garantire il comfort interno.
Infatti, la scelta del sistema per il riscaldamento viene fatta sia sulla base dell’esistente, in relazione alla geometria e alla tipologia di edificio, sia sulla base di eventuali impianti già presenti.
Un impianto per il riscaldamento, infatti, si compone di un generatore, ma anche di una rete di distribuzione e un sistema di emissione. Tra le parti più critiche sicuramente ci sono le canne fumarie, se richieste dall’impianto come nel caso di una caldaia a condensazione e la realizzazione ex novo di un sistema di tubi per la distribuzione del calore.
Non richiedono la predisposizione di canne fumarie, né l’allaccio alla rete del gas, le pompe di calore ad aria però possono presentare un’unità esterna, visibile sulla facciata e quindi non sempre possibile da installare.
Per non intaccare l’integrità dell’edificio, in molti casi si opta per delle tubazioni a vista, che si distaccano nettamente dall’esistente, senza però comprometterlo in alcun modo.
Altri sistemi per la distribuzione, ad esempio, prevedono la realizzazione di appositi battiscopa attrezzati in cui scorrono delle tubazioni per la climatizzazione e che spesso fungono anche da sistema di emissione del calore.
I pannelli radianti a pavimento, invece, hanno il limite di prevedere la rimozione o copertura dei pavimenti esistenti, per cui l’intervento deve essere attentamente valutato.
In molti edifici storici adibiti a luoghi pubblici, come musei o biblioteche, si è optato per dei sistemi di riscaldamento ad aria. Questi sistemi, che generalmente racchiudono in una macchina tutte le funzionalità (freddo/caldo) hanno lo svantaggio di muovere polvere e di provocare sbalzi termici più repentini e importanti, talvolta dannosi per le strutture esistenti.

Impianti antincendio negli edifici storici:
Per quanto riguarda la predisposizione degli impianti antincendio negli edifici storici, nella maggior parte dei casi non si riescono ad applicare i sistemi di protezione passiva, che prevedono interventi come la realizzazione di barriere antincendio o di strutture resistenti al fuoco, come muri e porte tagliafuoco.
Per questo, si tratta per lo più di predisporre i dovuti sistemi di protezione attiva, da scegliere e installare considerando le caratteristiche dell’edificio e l’impatto che potrebbero avere sulla struttura, sui materiali e sugli oggetti presenti.
Per regolare la difficoltà di far convivere il rispetto dei vincoli architettonici con la necessità di garantire la massima sicurezza per le persone, sono state predisposte specifiche normative. Il DM n.569 del 20/05/1992 racchiude le “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”. Vi sono poi specifiche normative che forniscono ulteriori indicazioni, ma in relazione all’attività che si svolge in un dato edificio.
In molti casi, però, l’adeguamento alle norme vigenti risulta pressoché impossibile senza violare i vincoli per la tutela. Per questo motivo, è stata introdotta la “FSE – Fire Safety Engineering”, che prevede l’applicazione di un approccio ingegneristico al tema dell’antincendio basato su una reale simulazione del pericolo.

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Edilizia & Materiali

Come calcolare la superficie disperdente ai fini della realizzazione del cappotto termico?
Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva la risposta a queste domanda attraverso le nuove FAQ sul Superbonus 110%.

Cappotto termicoIl Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.

Questo è quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Il calcolo della detrazione viene effettuato su un ammontare complessivo delle spese (sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) da 30.000 a 50.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo.

Gli interventi che non raggiungono il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio possono comunque beneficiare dell’Ecobonus cappotto termico, come previsto dalla Manovra 2020.

EcobonusL’Ecobonus, infatti, prevede la detrazione Irpef o Ires destinata a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, privati e imprese, che possiedono l’immobile oggetto di intervento ( proprietari, titolari diritto reale sull'immobile, condòmini, inquilini, comodari) e che effettuano lavori inerenti alla riqualificazione e al risparmio energetico di edifici esistenti: tra questi rientra l’applicazione del Sistema a Cappotto.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte, per un massimo di spesa da 40.000 euro a 136.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, da dividere in 10 rate annuali di pari importo.

Le aliquote di detrazione previste per l’Ecobonus variano a seconda se i lavori vengono svolti su singole unità immobiliari, con uno sconto del 65% per le spese sostenute entro il 31 gennaio 2020, o sulle parti comuni degli edifici condominiali, con uno sconto del 70% o 75% con una spesa massima di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Per accedere all’Ecobonus entro 90 giorni dal termine dei lavori, debbano essere trasmessi all’ENEA i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.

Cappotto termico abitazione

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Edilizia & Materiali
Sabato, 19 Dicembre 2020 02:22

SAIE, 4 valide ragioni per esporre

SAIE Bari 2021

4 valide ragioni per esporre (lo dicono gli espositori dell’ultima edizione)


Esporre a SAIE BARI 2021 è l’occasione per incontrare il mercato dell'edilizia e dell’impiantistica.

Partecipare entrando a far parte della nostra community di espositori significa:
- Incontrare professionisti del settore e acquisire nuovi contatti commerciali;
- Promuovere le proprie soluzioni nell’ottica del superbonus 110% e degli altri incentivi previsti;
- Dare nuova visibilità al proprio brand nel mercato nazionale e nei paesi del bacino del mediterraneo;
- Presentare novità di prodotto e  tecnologie emergenti dedicate all’innovazione per l’ambiente costruito.


Esperienze e feedback degli espositori sulla precedente edizione della fiera:
- 95% si dichiara soddisfatto della partecipazione
- 90% dichiara di aver incontrato visitatori qualificati per il proprio business
- 82% consiglierebbe la partecipazione alla fiera ad un collega e/o aziende dello stesso settore

Pubblicato in Comunicati stampa
Pagina 1 di 32