Il Superbonus 110% si apre anche per proprietario di un edificio con due abitazioni

Sismabonus e SuperbonusL'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 58 del 27 gennaio 2021 dichiara che potranno fruire del superbonus 110% anche i lavori eseguiti su un edificio composto da due unità immobiliari, una di piena proprietà di un soggetto e l’altra detenuta dallo stesso soggetto a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del padre.

Questa novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha quindi evidenziato che la detrazione è valida per interventi eseguiti su un massimo di quattro unità immobiliari situate in un edificio di proprietà di un unico soggetto
 
Naturalmente, gli interventi che potranno essere valutati per ottenere il Superbonus riguardano il miglioramento sismico, rinforzando le mura, una nuova copertura con orditura portante in legno, la realizzazione di sottofondazioni e altre opere strutturali, nonchè la realizzazione di un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.

La sostituzione dei serramenti rappresenta un intervento autonomo per il quale è possibile fruire dell’ecobonus e pertanto l’intervento è ammesso al superbonus, come intervento trainato, se eseguito congiuntamente agli interventi trainanti e con miglioramento di almeno due classi energetiche o della classe energetica più alta.

In particolare, alla lettera n), dell’articolo 1, comma 66 della Legge di Bilancio 2021, l’Agenzia delle Entarte ha previsto che il superbonus si applichi anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Per questa variazione, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

L'Agenzia indica, inoltre, che il limite massimo di spesa ammesso dal superbonus per lavori antisismici ed energetici sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi con la condizione che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti.


Cambiando l’articolo 119 del Decreto Rilancio, si è esteso il superbonus per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione sia ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Nello stesso articolo della Legge di Bilancio, alla lettera m) viene indicato che, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), cioè i condomìni, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Quindi soltanto agli edifici costituiti in condominio e non a quelli composti da più unità immobiliari di un unico proprietario spettano i 6 mesi in più.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork