Il Superbonus 110% si apre anche per proprietario di un edificio con due abitazioni
L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 58 del 27 gennaio 2021 dichiara che potranno fruire del superbonus 110% anche i lavori eseguiti su un edificio composto da due unità immobiliari, una di piena proprietà di un soggetto e l’altra detenuta dallo stesso soggetto a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del padre.
Questa novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha quindi evidenziato che la detrazione è valida per interventi eseguiti su un massimo di quattro unità immobiliari situate in un edificio di proprietà di un unico soggetto
Naturalmente, gli interventi che potranno essere valutati per ottenere il Superbonus riguardano il miglioramento sismico, rinforzando le mura, una nuova copertura con orditura portante in legno, la realizzazione di sottofondazioni e altre opere strutturali, nonchè la realizzazione di un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.
La sostituzione dei serramenti rappresenta un intervento autonomo per il quale è possibile fruire dell’ecobonus e pertanto l’intervento è ammesso al superbonus, come intervento trainato, se eseguito congiuntamente agli interventi trainanti e con miglioramento di almeno due classi energetiche o della classe energetica più alta.
In particolare, alla lettera n), dell’articolo 1, comma 66 della Legge di Bilancio 2021, l’Agenzia delle Entarte ha previsto che il superbonus si applichi anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Per questa variazione, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.
L'Agenzia indica, inoltre, che il limite massimo di spesa ammesso dal superbonus per lavori antisismici ed energetici sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi con la condizione che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti.
Cambiando l’articolo 119 del Decreto Rilancio, si è esteso il superbonus per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione sia ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Nello stesso articolo della Legge di Bilancio, alla lettera m) viene indicato che, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), cioè i condomìni, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Quindi soltanto agli edifici costituiti in condominio e non a quelli composti da più unità immobiliari di un unico proprietario spettano i 6 mesi in più.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork
Cappotto termico e Ecobonus 110%: cosa c'è da sapere
Come calcolare la superficie disperdente ai fini della realizzazione del cappotto termico?
Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva la risposta a queste domanda attraverso le nuove FAQ sul Superbonus 110%.
Il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.
Questo è quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Il calcolo della detrazione viene effettuato su un ammontare complessivo delle spese (sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) da 30.000 a 50.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo.
Gli interventi che non raggiungono il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio possono comunque beneficiare dell’Ecobonus cappotto termico, come previsto dalla Manovra 2020.
L’Ecobonus, infatti, prevede la detrazione Irpef o Ires destinata a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, privati e imprese, che possiedono l’immobile oggetto di intervento ( proprietari, titolari diritto reale sull'immobile, condòmini, inquilini, comodari) e che effettuano lavori inerenti alla riqualificazione e al risparmio energetico di edifici esistenti: tra questi rientra l’applicazione del Sistema a Cappotto.
Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte, per un massimo di spesa da 40.000 euro a 136.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, da dividere in 10 rate annuali di pari importo.
Le aliquote di detrazione previste per l’Ecobonus variano a seconda se i lavori vengono svolti su singole unità immobiliari, con uno sconto del 65% per le spese sostenute entro il 31 gennaio 2020, o sulle parti comuni degli edifici condominiali, con uno sconto del 70% o 75% con una spesa massima di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
Per accedere all’Ecobonus entro 90 giorni dal termine dei lavori, debbano essere trasmessi all’ENEA i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork
Superbonus 110%, quando le quote non fruite passano agli eredi?
L'Agenzia delle Entrate, ha spiegato su Fisco Oggi cosa accade alle quote del Superbonus 110% non fruite in caso di decesso del richiedente e avente diritto, e quando e quali condizioni bisogna seguire per passare tali quote agli eredi.
Cosi come accade per le altre detrazioni fiscali, riguardanti la riqualificazione edilizia e l'efficientamento energetico, è possibile trasferire il diritto di detrazione del Superbonus ad un erede in caso di decesso. Tuttavia per fare in modo che il beneficio si trasmetta per intero agli eredi, questi deve conservare la detenzione materiale e diretta del bene, così come è enunciato nell'articolo 9 del Decreto Requisiti Tecnici.
Se il bene dovesse essere affittato o concesso in comodato d'uso gli eredi perderebbero il diritto all'agevolazione fiscale.
Sempre nell'Articolo 9 del Decreto Requisiti Tecnici è specificato che se l'immobile, sul quale sono stati realizzati interventi agevolati, dovesse essere venduto o donato le restanti quote di detrazione non utilizzate passerebbero all'acquirente. Questo non avviene solo nel caso in cui le parti si accordino diversamente.
Per quanto concerne invece gli interventi eseguiti da inquilini o da comodatari, quindi non direttamente dal proprietario di un immobile, questi sono tutelati dalle norme che regolano le detrazioni. È stabilito infatti che questi continuino ad usufruire dall'agevolazione anche al termine del contratto di affitto o comodato.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Superbonus 110%, il lastrico solare appartenente ad un solo condomino è un intervento trainate
L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello 499/2020, spiega che la realizzazione di un lastrico solare ad uso esclusivo di un solo condomino è considerabile intervento trainante ai fine della detrazione fiscale se rispetta alcune condizioni.
Il caso in esame riguarda la richiesta di realizzazione di un intervento di isolamento termico del lastrico solare e l'installazione di un impianto solare fotovoltaico. Per la realizzazione dei suddetti interventi il condomino avrebbe chiesto autorizzazione all'assemblea condominiale e sostenuto l'intera spesa. Per tale motivo il condomino si è rivolto all'Agenzia delle entrate per sapere se egli avesse diritto alla detrazione del 110% su tutta la spesa pagata, a chi intestare le fatture e se potesse optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
L'Agenzia ha dunque ricordato che l'uso esclusivo da parte di un condomino del lastrico solare o di una parte di esso, comporta da parte di questi il carico di un terzo delle spese di riparazione. Nel caso in esame avendo deciso di sostenere per intero le spese del lastrico, l'Agenzia ha affermato che è possibile fruire del Superbonus per il totale delle spese. Considerando comunque che la spesa massima sulla quale va calcolata la detrazione non deve essere superiore a 380 mila euro.
Per quanto concerne invece la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro.
Tuttavia per accedere alla detrazione fiscale devono essere rispettate alcune condizioni. L'intervento infatti deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio.
L'agenzia per quanto riguarda le fatture e i bonifici relativi all’isolamento del lastrico solare, afferma che queste devono essere intestate al condominio, in quanto interventi effettuati su parti comuni. Invece, per le spese relative all'installazione dell'impianto fotovoltaico, queste saranno intestate direttamente al condomino.
L'agenzia conclude affermando che il condomino può decidere di usufruire della detrazione tramite sconto in fattura o della cessione del credito, per entrambe le tipologie di intervento.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Ristrutturazioni, è possibile avere lo sconto in fattura e la cessione del credito?
L'agenzia delle Entrate ha specificato, rispondendo ad un quesito su Fisco Oggi, che è possibile scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia. Per spiegare il perché è stato ripercorso l'intera normativa sulle detrazioni fiscali, fino alle ultima novità.
Con il Decreto Rilancio è stato introdotta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale, dello sconto immediato in fattura o della cessione del credito, attraverso il Superbonus 11%. Tale detrazione è fruibile oltre che per gli interventi di efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico, anche per:
lavori di recupero delle parti comuni degli edifici residenziali e delle singole unità immobiliari;
lavori agevolati con l'Ecobonus o il Sismabonus;
lavori di recupero o restauro delle facciate attraverso il Bonus facciate;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per gli interventi di ristrutturazione, il Decreto Rilancio consente dunque lo sconto in fattura po la cessione del credito per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tali interventi devono risultare effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. La detrazione è inoltre valida anche sugli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.
L'Agenzia delle Entrate ha dunque spiegato che tali detrazioni non sono accessibili in caso di acquisto di un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. Infatti tale caso non è presente nell'elenco di lavori peri i quali è possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per chi acquista un immobile ristrutturato tuttavia è possibile richiedere ed usufruire della detrazione fiscale diretta.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Energia: ENEA presenta i rapporti annuali su efficienza energetica e detrazioni fiscali
Giovedì 15 ottobre ENEA presenta il 9° Rapporto annuale sull’efficienza energetica e l’11° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ecobonus e bonus casa).
In primo piano anche gli obiettivi e le prospettive del nuovo meccanismo del superbonus al 110%. Negli ultimi 10 anni gli interventi di riqualificazione energetica hanno generato circa 39 miliardi di euro di investimenti e 270 mila posti di lavoro diretti ogni anno.
Tra i partecipanti all’evento, che si svolgerà esclusivamente in modalità online, il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, l’amministratore delegato del GSE, Roberto Moneta, e il presidente dell’ENEA, Federico Testa.
La presentazione dei due rapporti sarà trasmessa in diretta streaming con partecipazione libera (previa registrazione).
Fonte: ENEA
DM Requisiti Tecnici: come asseverare la regolarità dei lavori per ottenere le detrazioni
Nel nuovo Decreto Requisiti tecnici sono enunciate tutte le procedure che i professionisti devono seguire per asseverare la regolarità dei lavori.
Il DM spiega dunque, le procedure che i professionisti devono seguire per certificare la regolarità degli interventi di efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate. Ovvero per tutti gli interventi che possono usufruire degli agevolamenti fiscali Ecobonus, Superbonus 110% e al Bonus Facciate.
Le procedure da effettuare per asseverare il rispetto dei requisiti per accedere alle agevolazioni variano in base al tipo di intervento da realizzare o realizzato. Per ogni intervento infatti, il professionista deve asseverare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi, come presente negli allegati del DM.
Tutte le disposizioni e i requisiti tecnici previsti da tale decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le precedenti disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze.
Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, non più per la sola spesa complessiva, ma anche per le spese unitarie al metro quadro delle opere. Inoltre, il provvedimento stabilisce che, per gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale e che prevedono la redazione dell'asseverazione, i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Inoltre, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Per gli interventi per i quali è possibile sostituire l'asseverazione con una dichiarazione del fornitore o dell'installatore l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto.
Una volta redatta l'asseverazione da parte del tecnico competente, questi deve inviarla online all'Enea. Le asseverazioni possono essere redatte e trasmesse come previsto dal DM Asseverazioni, utilizzando i modelli allegati nel decreto.
Nella documentazione, oltre all'asseverazione devono essere allegati una dichiarazione da parte del tecnico, in cui specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Gli Ecobonus 110% sono validi anche per imprese e partite Iva?
Sei titolare di un impresa oppure un libero professionista? Scopri in quali casi puoi beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.
Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio. Grazie all’approvazione di queste ingenti detrazioni fiscali finalmente è possibile dare il via ai lavori di riqualificazione energetica. Lavori che da molto tempo oramai in diversi di voi avevano in programma di fare.
Anche gli imprenditori ed i liberi professionisti attendevano con ansia l’approvazione di queste misure di rilancio per l’edilizia e per il settore della riqualificazione energetica. Tuttavia, nelle liste dei beneficiari degli Ecobonus sembrano non rientrare imprenditori e titolari di una partita Iva.
“Ma quindi è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”
Se ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti, ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.
Cerchiamo quindi di spiegare approfonditamente questa questione.
I beneficiari degli ecobonus 110%
Prima di scoprire se gli ecobonus sono usufruibili anche da imprese e P.Iva, facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.
Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.
Ecobonus per imprese e partite IVA
La formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa che le imprese o i liberi professionisti la cui attività ha sede in un immobile che si trova all’interno di un condominio possono usufruire degli ecobonus 110%.
Facciamo un esempio pratico: Il signor Mario Rossi ha un ufficio al piano terra di un condominio in cui svolge la sua attività. Il condominio in cui si trova l’ufficio del signor Mario Rossi decide di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti). In questo caso il signor Mario può quindi decidere di sostenere degli interventi “trainati” all’interno del suo immobile e beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.
Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.
Le risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus
E’ stata infatti la stessa AdE, tramite la risoluzione 303/2008 a limitare l’applicabilità dell’agevolazione escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi di efficientamento energetico.
Con la Risoluzione 340/2008 invece, sempre l’AdE, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa.
Questo perché il DL Rilancio avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.
L’intervento della Corte Suprema di Cassazione
Tuttavia, non molto tempo fa, è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione con una serie di sentenze di parere diverso da quello dell’Agenzia delle Entrate.
Tramite queste sentenze ha stabilito che lo scopo della legge è comunque quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale. Tali interventi infatti possono, sempre secondo la Corte Suprema, tutelare l’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Infatti, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.
Conclusioni
La sentenza della Corte Suprema rappresenta quindi un importante passo avanti in materia degli ecobonus 110%. Tanto che la Agenzia delle Entrate ha dovuto ampliare la platea dei beneficiari allineandosi a quanto stabilito dalla Corte suprema.
In particolare nella Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate si ammette la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:
• Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
• Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.
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Sconto in fattura e cessione del credito, quando sono concessi?
L'Agenzia delle Entrate spiega quando, secondo quanto prescritto dal Decreto Rilancio (Legge 77/2020), è possibile richiedere lo sconto immediato in fattura o scegliere la cessione del credito.
Il Decreto infatti prevede tali servizi non solo per gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, ma anche per quelli rientranti nell'ecobonus tradizionale, nel bonus ristrutturazioni e nel bonus facciate.
Nel dettaglio, è possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi agevolati con il superbonus 110%, quali: interventi di isolamento termico, ad esempio l'istallazione di un cappotto termico, in condominio o sulle case singole; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, in condominio o nelle case singole; adozione di misure antisismiche, già agevolate con il sismabonus; acquisto di case antisismiche, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, a seguito di interventi di demolizione di interi edifici e ricostruzione con criteri antisismici da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che devono vendere gli immobili entro 18 mesi dalla fine dei lavori; installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, e relativi sistemi di accumulo, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o di miglioramento sismico e installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica.
Per quanto concerne le altre agevolazioni fiscali invece, è previsto lo sconto in fattura e la cessione del credito per:
• interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati con il bonus ristrutturazioni;
• interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’articolo 14 del DL 63/2013, agevolati con l’ecobonus tradizionale;
• interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, agevolati con il bonus facciate;
• l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, non effettuata congiuntamente agli interventi trainanti agevolati con il superbonus 110%;
• l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici non effettuata congiuntamente agli interventi trainanti agevolati con il superbonus 110%.
Tali opzioni saranno esercitate solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021, in base al ciascun stato di avanzamento dei lavori. Questi non possono essere più di due per ciascun intervento e il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento. Il secondo ad almeno il 60%.
Inoltre il credito corrispondente al superbonus può essere ceduto ai fornitori di beni e servizi necessari per la realizzazione delle lavorazioni o ad altri soggetti.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Superbonus 110%, gli appartamenti in condominio come possono ottenerlo?
Il superbonus 110%, istituito dal Decreto Rilancio a seguito dell'emergenza Covid19, mira ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica. In questo senso anche gli appartamenti di un condominio possono ottenere tale incentivo, ma solo se gli interventi di riqualificazione degli stessi avvenga congiuntamente con uno degli “interventi trainanti”.
Ma quali sono gli interventi trainanti?
L'Agenzia delle Entrate spiega, rispondendo ad una Faq, che gli interventi trainanti, ovvero necessari per accedere alla detrazione del 110% e che prevedono alcuni requisiti minimi, sono:
• L'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• Interventi antisismici.
Per ottenere dunque il superbonus 110% anche per gli interventi di efficientamento energetico realizzati nei singoli appartamenti è necessario affiancare tali lavori con almeno uno degli interventi trainanti. L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi di interventi previsti dall'ecobonus, sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, come l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi si potrà godere della detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopracitati.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork