Ecobonus, bonus facciate e ristrutturazioni 2020: apertura portali ENEA

Ecobonus ENEASono attivi dal 25/03/2020 i portali per l'invio all'ENEA dei dati concernenti gli interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus), per il c.d. "Bonus facciate" e per quelli di ristrutturazione che conseguano anche un risparmio energetico, per i quali si intende usufruire delle agevolazioni fiscali.

Per l’invio della documentazione dei dati relativi agli interventi conclusi nel 2020, sono disponibili i siti:
- https://ecobonus2020.enea.it, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica e per il c.d. "Bonus facciate";
- https://bonuscasa2020.enea.it, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Vedi:
- Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)
- Bonus facciate: interventi ammessi, beneficiari, importo dell’agevolazione
- Bonus facciate, casi dubbi: individuazione zona urbanistica, intervento di isolamento a cappotto
- Bonus facciate: maggioranze condominiali per l’approvazione degli interventi

La trasmissione della documentazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a prescindere dalla data dei pagamenti. Se invece l’intervento non richiede la presentazione al Comune della fine lavori, la data può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che compila la scheda informativa, mentre non è considerata valida l’autocertificazione da parte del contribuente (Risoluzione Agenzia entrate 11/09/2007, n. 244/E; Circolare Agenzia entrate 23/04/2010, n. 21/E, risposta 3.1).
In caso di lavori terminati tra il 01/01/2020 e il 25/03/2020, il termine dei 90 giorni decorre dal 25/03/2020.

Si ricorda che nessun documento deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal momento che il D. Leg.vo 175/2014 (c.d. “decreto sulle semplificazioni fiscali”) ha infatti cancellato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it