Decreto semplificazioni

Con il Decreto Semplificazioni vengono apportate delle modifiche al Testo Unico Edilizia, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie, riducendo anche gli oneri a carico di imprese e di cittadini, assicurando in questo modo il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e promuovendo lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Nell'ambito delle demolizioni e ricostruzioni di edifici il nuovo articolo 2-bis, comma 1-ter afferma che:

"In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti."

Questo significa che mentre ad oggi in caso di ricostruzione post demolizione si può agire in due modi, rispettare le distanze preesistenti, tuttavia conservando l'aria di sedime, il volume e l'altezza della costruzione originaria, oppure “spostare” l'edificio, aumentare volume o altezza, rispettando le prescrizioni sulle distanze vigenti al momento della nuova costruzione; con il nuovo decreto si ottiene una maggiore libertà di modificare nella ricostruzione volumi e dimensioni della sagoma mantenendo le prescrizioni preesistenti.
Di conseguenza, sull'articolo 3, comma 1 lettera d, il DL modifica la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia, includendovi “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.”

Un'altra modifica interessante è la possibilità di modificare i prospetti degli edifici in maniera più semplice e rapida, classificando tali interventi come opere di manutenzione straordinaria. Questo nel caso in cui tali modifiche risultino indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari. Differentemente le modifiche in facciata non legate ad agibilità o accessibilità si qualificano come ristrutturazione edilizia.

Il DL Semplificazioni inoltre, prevede la possibilità di chiedere la proroga della validità dei titoli edilizi, prima che siano decorsi i termini per l’inizio (un anno dal rilascio del titolo) o per la fine dei lavori (tre anni dal rilascio del titolo). Questo significa che il privato può chiedere una proroga dei titoli edilizi attraverso una semplice comunicazione allo sportello unico comunale prima della scadenza dei termini.
Ad oggi tutte le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni sono in corso di revisione presso il Ministero delle Infrastrutture.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Commissione europeaPubblicato nella GUUE del 26/06/2020, n. 203 il Regolamento 878/2020 che modifica le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento UE 18/12/2006, n. 1907.

La scheda di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è un documento che riporta le informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore finale. Tali documenti contengono in particolare tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo delle sostanze e miscele. Le schede consentono infatti:

- al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;

- agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel Regolamento 18/12/2006, n. 1907 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. Regolamento REACH).

OBBLIGO DI REDAZIONE - Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento 1907/2006, la redazione della scheda è obbligatoria, oltrechè per sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento 1272/2008, anche nei seguenti casi:
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del Regolamento 1907/2006;
- sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione ai sensi dell’art. 59 del Regolamento 1907/2006.
- su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti sostanze pericolose nella concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi, oppure per sostanze per le quali sono fissati limiti di esposizione sul luogo di lavoro (vedi Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)).

CONTENUTI - La scheda di dati di sicurezza è composta dalle seguenti sezioni:
1) identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2) identificazione dei pericoli;
3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
4) misure di primo soccorso;
5) misure di lotta antincendio;
6) misure in caso di rilascio accidentale;
7) manipolazione e immagazzinamento;
8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9) proprietà fisiche e chimiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.

AGGIORNAMENTO - Le schede devono essere tempestivamente aggiornate dai fornitori quando siano disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, ovvero nel caso in cui sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione o sia stata imposta una restrizione.

MODALITÀ DI REDAZIONE - Le disposizioni per la compilazione della scheda di sicurezza sono contenute nell’allegato II del Regolamento 1907/2006 ove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla compilazione dettagliata di ogni sezione.

L’allegato II è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 18/06/2020, n. 878, pubblicato nella GUUE 26/06/2020, n. 203. Le nuove prescrizioni si applicano dal 01/01/2021 e le schede di dati di sicurezza non conformi possono continuare ad essere fornite fino al 31/12/2022.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

Servizi tecniciChiarimenti sulla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-economica per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura a professionisti tramite il fatturato correlato ai servizi professionali dallo svolti quale socio di società di ingegneria o componente di un’associazione professionale.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Per partecipare ad affidamenti pubblici di servizi di ingegneria e architettura (progettazione, DL, coordinamento della sicurezza, collaudo, ecc.), gli operatori economici abilitati (professionisti, studi professionali, società tra professionisti, società di ingegneria e relativi raggruppamenti o consorzi stabili), devono essere in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-economica.

REQUISITI DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Detti requisiti - quantificati dalla documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante - possono afferire a quanto segue (Delib. ANAC 417/2019, punto IV.2.2.2),:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando;
b) fatturato specifico concernente servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
c) fatturato per i c.d. “servizi di punta” concernente anch’esso servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
d) organico societario, cioè per i soggetti organizzati in forma societaria il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni;
e) organico dello studio, cioè per i soggetti organizzati in forma di studio professionale il numero di unità di tecnici.
Si rinvia a Affidamento contratti pubblici per servizi di Ingegneria e di Architettura (SIA) per i dettagli.

Professionista socio di società di ingegneria o componente di associazione professionale
Ci si chiede - per la dimostrazione dei requisiti sopra indicati, ed in particolare di quelli attenenti il fatturato, di cui alle lettere a), b) e c) - se il singolo professionista possa fare riferimento alle attività svolte quale socio di una società di ingegneria o quale membro di un’associazione professionale.
A queste domande, l’Autorità di vigilanza ha risposto con Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale socio di una società di ingegneria) e con Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale componente di un’associazione professionale).
I chiarimenti forniti dai due documenti possono essere sintetizzati come segue.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER SOCIETÀ DI INGEGNERIA
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di una società di ingegneria, Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha ritenuto ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico e dei servizi di punta mediante le attività svolte quale socio di una società di ingegneria, a condizione che:
- il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche;
- il professionista abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata, per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale.
La medesima Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha viceversa ritenuto non opportuno esprimere valutazioni circa la possibilità di dimostrare il requisito del fatturato globale.
Si rinvia peraltro a quanto in seguito indicato dalla successiva Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, che invece si è espressa sul requisito in oggetto per il professionista membro di un’associazione professionale (vedi paragrafo successivo). Tali successive conclusioni potrebbero essere applicabili per analogia.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di un’associazione professionale, Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, ha ritenuto:
- ammissibile la dimostrazione del fatturato globale mediante il fatturato correlato ai servizi svolti quale componente di un’associazione professionale. A tale scopo, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, ANAC ritiene “opportuna” l’adozione di un atto con il quale si procede all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso invece in cui l’associazione continui ad operare, all’attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico mediante le attività svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbiasottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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CompravenditaL’inadempimento dell’obbligo di uno dei promittenti venditori di stipulare il contratto definitivo di compravendita del bene in comproprietà può comportare la risoluzione del contratto preliminare e l’obbligo di restituzione del doppio della caparra anche per il venditore che invece abbia prestato il consenso alla vendita.

Nel caso di specie si trattava della compravendita di un fabbricato e di un terreno in comproprietà. Il promissario acquirente pretendeva la risoluzione del contratto preliminare per mancata stipula del contratto definitivo imputabile ad uno solo dei promittenti venditori.
La Corte d’Appello, in applicazione del principio secondo il quale i promittenti alienanti sono obbligati a prestare il consenso necessario al trasferimento del bene ritenuto un unicum inscindibile, riteneva entrambi i venditori responsabili, salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni al soggetto che di fatto non aveva consentito la stipula.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza C. Cass. civ. 18/02/2020, n. 4013, ha precisato che l'obbligazione è indivisibile ai sensi dell'art. 1316, Cod. civ. quando ha ad oggetto una cosa o un fatto che non è, oggettivamente, suscettibile di divisione per sua natura o per il modo soggettivo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Pertanto, nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l'unitarietà della prestazione.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi confermando la condanna di entrambi i venditori al pagamento in solido del doppio della caparra, anche se l’inadempimento del debitore era di fatto imputabile ad uno solo dei contraenti.

 

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SubappaltoSecondo il TAR Lazio, il limite del 40 per cento previsto per il subappalto dal D.L. Sblocca cantieri non è in contrasto con le norme europee e il suo superamento determina l’esclusione dalla gara.

FATTISPECIE
Un RTI era stato escluso da una gara bandita dalla Camera dei deputati per l'affidamento dei servizi di monitoraggio di contratti ICT (ovvero i contratti che riguardano servizi informatici, prodotti, soluzioni o servizi digitali). Dagli atti di gara emergeva che il raggruppamento avrebbe demandato una parte della prestazione a contenuto professionale (compresa la funzione di Direttore tecnico) ad altri soggetti tramite contratti di lavoro autonomo. La Stazione appaltante riteneva che il ricorso a lavoratori autonomi per lo svolgimento durante tutto il periodo di vigenza dell’appalto di una rilevante parte delle attività contrattuali fosse inquadrabile nell’istituto del subappalto e che, nel caso di specie, risultava superato il limite del 30 per cento previsto dall’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016. Il RTI proponeva ricorso sostenendo tra l’altro l’inapplicabilità del limite percentuale al subappalto sulla base delle recenti sentenze della Corte di giustizia UE (C. Giustizia UE 26/09/2019, C-63/18 e C. Giustizia UE 27/11/2019, C-402/18) che ne hanno dichiarato l’incompatibilità con il diritto europeo (vedi Limiti quantitativi al subappalto: incompatibilità con il diritto europeo e Subappalto: incompatibile con diritto UE anche il limite del ribasso al subappaltatore).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Tale limite è stato aumentato al 40 per cento fino al 31/12/2020 dall’art. 1, comma 18 del D.L. 18/04/2019, n. 32 - D.L. Sbocca cantieri (conv. dalla L. 14/06/2019, n. 55).

LEGITTIMITÀ DEL LIMITE DEL 40 PER CENTO
Il TAR Lazio-Roma 24/04/2020, n. 4183 ha confermato l’esclusione del RTI respingendo le argomentazioni addotte anche con riferimento alle sentenze europee da quest’ultimo richiamate.
Secondo i giudici infatti la Corte di giustizia, con tali pronunce, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30 per cento dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori.
La Corte ha infatti riconosciuto che il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo, che può giustificare una restrizione alle norme fondamentali e ai principi generali dell’Unione europea che si applicano nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, nel considerare in contrasto con le Direttive comunitarie il limite fissato al 30 per cento, non ha escluso invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo.

Pertanto, ha proseguito il TAR, non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40 per cento delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019.

Nel caso di specie il raggruppamento ricorrente era stato quindi legittimamente escluso dalla procedura di gara in quanto aveva demandato a contratti di lavoro autonomo una quota delle attività contrattuali molto superiore non solo al limite del 30 per cento di cui al previgente testo dell’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, ma anche all’attuale soglia del 40 per cento previsto dal D.L. Sblocca cantieri.

LAVORO AUTONOMO E SUBAPPALTO
Infine va evidenziato che la sentenza in discorso assume particolare rilevanza anche in quanto riconosce che il ricorso al lavoro autonomo è configurabile come subappalto, chiarendone le condizioni di ammissibilità.

In proposito il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016 deve essere qualificato come subappalto, ai fini delle norme sui contratti pubblici, qualunque tipo di contratto che intercorra tra l'appaltatore e un terzo in virtù del quale talune delle prestazioni appaltate non siano eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì mediante la manodopera prestata da soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone l'esigenza che siano qualificati e in regola con i requisiti di ordine generale. Non sussiste subappalto quindi soltanto laddove le prestazioni siano eseguite dall'appaltatore in proprio, tramite la propria organizzazione imprenditoriale. In tale contesto il ricorso al lavoro autonomo, pur se consentito, è subordinato dal Codice, al fine di evitare un uso elusivo delle norme poste in materia del subappalto, all’individuazione specifica del contenuto delle attività da svolgere; ciò in quanto l’affidamento di parte delle mansioni a lavoratore autonomo implica lo svolgimento delle stesse da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’appaltatore e non nella stessa stabilmente incardinato, come un lavoratore dipendente.

 

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CostruireIl Consiglio di Stato fornisce interessanti chiarimenti sulle conseguenze del superamento dei termini di efficacia del permesso di costruire nel caso in cui i fatti che hanno ritardato il completamento dei lavori siano conosciuti dall’Amministrazione.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente si opponeva al rigetto dell’istanza di sospensione del termine d’esecuzione e completamento dei lavori di costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica.
Il rigetto era motivato dal fatto che il ricorrente non aveva provveduto ad informare tempestivamente il Comune dei fatti che avevano determinato la sospensione dei lavori, né aveva anteriormente alla scadenza del titolo presentato un’istanza di proroga. Veniva pertanto ritenuta necessaria la sanatoria delle opere realizzate successivamente alla scadenza, nonostante non fosse stato emanato un provvedimento formale di decadenza.
Il ricorrente sosteneva la piena conoscenza da parte del Comune dei motivi che avevano determinato il ritardo e che pertanto non era necessaria alcuna comunicazione al Comune.

TERMINI DI EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Il medesimo articolo dispone la decadenza del titolo edilizio per l’ipotesi di inosservanza dei suddetti termini, salva la richiesta di proroga il cui positivo riscontro, peraltro, è subordinato al ricorrere di specifici presupposti tra i quali rientra il sopraggiungere di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire.

RILEVANZA DEI FATTI SOPRAVVENUTI
In proposito il Consiglio di Stato, con la sentenza 01/04/2020, n. 2206, ha richiamato l’orientamento secondo il quale i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (cfr. C. Stato 10/08/2007, n. 4423).

Ciò posto, tuttavia, qualora per circostanze, oggettivamente riscontrate, l’Amministrazione abbia avuto piena cognizione dei fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori, la tardiva presentazione dell’istanza di proroga non comporta ex se la declaratoria di decadenza del titolo edilizio.

In tal caso quindi l’Amministrazione, “anziché trincerarsi dietro lo schermo formale dell’assenza di previa comunicazione”, ha l’onere di verificare l’effettiva incidenza dei fatti, di cui era già a conoscenza, sull’esecuzione delle opere oggetto di concessione edilizia.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA
I giudici hanno inoltre ritenuto che l’omessa tempestiva adozione del provvedimento di decadenza, stante la sua natura dichiarativa, comporta sul piano tecnico giuridico che non si è prodotto l’effetto (performativo) ad esso riconnesso dall’ordinamento di settore, ossia:
- non è stata tempestivamente accertata e certificata l’inefficacia giuridica del titolo edilizio;
- non è stata riscontrata, con l’effetto di certezza pubblica richiesto dalla legge, la decadenza dello stesso.
Ne consegue il generarsi del legittimo affidamento sulla persistente efficacia del titolo che costituisce un’ulteriore ed autonoma posizione giuridica tutelata.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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ANACA causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020.

L’art. 1, comma 67, della L. 23/12/2005, n. 266 prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento (di cui all’art. 1, comma 65, della L. 266/2005) determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Con la Delibera ANAC del 01/04/2020, n. 289, a causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito indicati:
- le stazioni appaltanti di cui alla lett. o), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- gli operatori economici, di cui alla lett. p), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Ecobonus ENEASono attivi dal 25/03/2020 i portali per l'invio all'ENEA dei dati concernenti gli interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus), per il c.d. "Bonus facciate" e per quelli di ristrutturazione che conseguano anche un risparmio energetico, per i quali si intende usufruire delle agevolazioni fiscali.

Per l’invio della documentazione dei dati relativi agli interventi conclusi nel 2020, sono disponibili i siti:
- https://ecobonus2020.enea.it, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica e per il c.d. "Bonus facciate";
- https://bonuscasa2020.enea.it, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Vedi:
- Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)
- Bonus facciate: interventi ammessi, beneficiari, importo dell’agevolazione
- Bonus facciate, casi dubbi: individuazione zona urbanistica, intervento di isolamento a cappotto
- Bonus facciate: maggioranze condominiali per l’approvazione degli interventi

La trasmissione della documentazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a prescindere dalla data dei pagamenti. Se invece l’intervento non richiede la presentazione al Comune della fine lavori, la data può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che compila la scheda informativa, mentre non è considerata valida l’autocertificazione da parte del contribuente (Risoluzione Agenzia entrate 11/09/2007, n. 244/E; Circolare Agenzia entrate 23/04/2010, n. 21/E, risposta 3.1).
In caso di lavori terminati tra il 01/01/2020 e il 25/03/2020, il termine dei 90 giorni decorre dal 25/03/2020.

Si ricorda che nessun documento deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal momento che il D. Leg.vo 175/2014 (c.d. “decreto sulle semplificazioni fiscali”) ha infatti cancellato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.

 

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CantiereL’ANAC, in relazione all’emergenza sanitaria in atto ed in risposta alla richiesta di General SOA, ammette un ampliamento del periodo di sospensione della procedura per chiarimenti o integrazioni documentali consentito dalle norme.

Nel dettaglio, il Comunicato ANAC 04/03/2010 (testo allegato) chiarisce che per i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, la sospensione dell’istruttoria di massimo 90 giorni per chiarimenti e integrazioni documentali consentita dall’art. 76 del D.P.R. 207/2010, comma 3, possa ulteriormente estendersi fino ad un massimo di 150 giorni.

Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, in relazione alle quali le SOA dovranno valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari.

Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.

Si noti che il Comunicato ANAC - emesso il 4 marzo e quindi in data antecedente al completo “lockdown” del Paese disposto con i successivi decreti in data 10 e 12 marzo - fa riferimento solo alle zone c.d. “rosse” inizialmente previste. A seguito dei successivi sviluppi si ritiene tuttavia che quanto indicato si possa estendere alle imprese situate su tutto il territorio nazionale.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Crediti ediliziÈ stata pubblicata sul BURV 10/03/2020, n. 30 la D.G.R. Veneto n. 263 del 2020 recante le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi e i criteri attuativi e le modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione.

La Delib. G.R. Veneto 02/03/2020, n. 263 contiene i criteri per l’omogenea applicazione dei crediti edilizi nel territorio regionale e detta le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione. Il provvedimento detta, altresì, una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione prevedendo in particolare:
- i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, i crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d’uso;
- le modalità applicative e i termini da osservarsi per l’iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lett. e) del comma 5, dell’articolo 17 della L.R. Veneto 23/04/2004, n. 11, nonché le modalità e i termini per la cancellazione;
- le modalità per accertare il completamento dell’intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;
- i criteri operativi da osservare da parte dei Comuni per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 della L.R. Veneto 14/2019.

Il provvedimento è articolato in tre parti:
- la prima, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. Veneto 14/2017 (lettera d)) contiene misure applicative ed operative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi;
- la seconda, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della L.R. Veneto 14/2019 (lettera b)) detta i criteri attuativi e le modalità operative per attribuire crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- la terza, che si riferisce ad entrambe le sezioni di crediti edilizi, prevede le modalità applicative per l'iscrizione e la cancellazione dei crediti nel RECRED.
La deliberazione è composta sia da disposizioni cogenti con valore precettivo (es. tenuta del RECRED), sia da contenuti dal valore didascalico od esemplificativo che i Comuni, nella loro autonomia, potranno liberamente recepire o dai quali, viceversa, motivatamente discostarsi per dettare un’autonoma disciplina (es. metodo di stima dei crediti edilizi da rinaturalizzazione).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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