Calcolo volumetriaCome è noto l'art. 3 del D.M. 02/04/1968, n. 1444 impone che ad ogni abitante siano assicurati mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile, pari a circa 80 mc "vuoto per pieno", eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc "vuoto per pieno") per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, etc.).

Secondo il Consiglio di Stato il c.d. criterio del “vuoto per pieno” (ossia il volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più basso e la copertura, misurato all'esterno) richiamato dal suddetto art. 3 riguarda la volumetria complessiva lorda di una costruzione e, in linea di principio, non esclude alcuno spazio e/o superficie. L’unico temperamento ad esso è costituito dalla nozione di “volume tecnico”, espressione con la quale si fa riferimento esclusivamente a quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all'interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale.

Al riguardo i giudici, nel ribadire che soltanto i locali tecnici sono esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile, hanno richiamato, tra l'altro, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31/01/1973, recante la “Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici”, secondo la quale devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

 

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

InfrastruttureIn materia di infrastrutture, il DDL bilancio 2020 prevede una serie di misure finalizzate ad incrementare le risorse assegnate a comuni, province, città metropolitane e regioni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio.

L'art. 8 del disegno di Legge di bilancio 2020 (bozza del 02/11/2019), tra l'altro,

- prevede per gli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico - ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - e sviluppo territoriale sostenibile - ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- modifica la disciplina, già recata dalla Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), relativa alla concessione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi ed includere tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici;
- istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per in comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- prevede l'assegnazione ai comuni di contributi al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- prevede la concessione di contributi aggiuntivi destinati a province e città metropolitane, per il periodo 2018-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole;
- incrementa le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Inoltre, l'art. 66 del DDL bilancio 2020 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, per il finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

PergotendaIl Consiglio di Stato ha ritenuto che la pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante e non necessità dunque di titolo abilitativo.

FATTISPECIE
La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso l’ordine di demolizione degli interventi abusivi consistenti nella realizzazione di una pergotenda ritraibile di m 9 per m 4,30 di altezza variabile da m 2,60 a m 2,25 circa, comandata elettricamente, tamponata su due lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 14/10/2019, n. 6979 ha ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.

Infatti, la pergotenda - la cui opera principale è la tenda e non l’intelaiatura - è un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione.

La sentenza richiama anche l’allegato al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018, avente ad oggetto il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera.

CONCLUSIONI
Nel caso di specie, dunque, l’appello è stato ritenuto fondato sotto il profilo concernente la qualificazione degli abusi in contestazione.

Infatti, il Consiglio di Stato ha concluso che la tenda, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Infine, con riferimento al fatto che il terrazzo risultava arredato con tavoli e sedie da giardino e sono stati installati due climatizzatori, la sentenza ha rilevato che in termini di delimitazione della nozione di pergotenda, con i caratteri predetti risulterebbero incompatibili i condizionatori e\o i climatizzatori, di cui, peraltro, nel caso di specie la p.a., premessa l’irrilevanza di ingombro edilizio, non ne ha accertato e dimostrato l’allaccio ed il funzionamento.
Se quindi nel caso di specie non risultano provati l’allaccio ed il funzionamento dei climatizzatori, in linea generale va precisato come sia evidente che gli stessi apparecchi, laddove funzionanti, darebbero vita ad uno spazio destinato ad un utilizzo ben più ampio e continuativo rispetto alla nozione di transitorietà e precarietà della vera e propria pergotenda.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Innovation ManagerCon Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 06/11/2019 è stato approvato l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI.

Con riferimento alla misura agevolativa per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, con Decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del 06/11/2019 è stato approvato l’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.
Tale elenco è stato istituito ai sensi del Decreto del MISE del 07/05/2019 e formato sulla base delle informazioni fornite dagli istanti (con le le modalità e i termini per la presentazione delle domande previsti dal Decreto del MISE del 29/07/2019), e può essere aggiornato o riaperto, in considerazione delle esigenze connesse all’attuazione dello strumento agevolativo e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
Inoltre, il Ministero si riserva di modificare l’elenco sulla base di controlli, ovvero a seguito di istanza di parte.
Infine, si precisa che l’elenco si intende valido ai fini delle agevolazioni e non rappresenta, per i soggetti ivi iscritti, titolo qualificante per finalità ad esse estranee.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Varie

ANACIl Comunicato dell'ANAC del 23/10/2019 (depositato il 04/11/2019) segnala le clausole del Bando tipo n. 1, sull'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture sopra soglia con OEV, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici modificate dal DL Sblocca cantieri.

L’ANAC con Delib. ANAC 22/11/2017, n. 1228, ha approvato il Bando-tipo n. 1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto del quadro normativo allora vigente e degli orientamenti giurisprudenziali espressi.
Successivamente è stato emanato il D.L. 32/2019, convertito con la L. 14/06/2019, n. 55, che ha modificato diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, richiamate dal citato Bando-tipo.
La riforma avviata dal D.L. 32/2019 deve essere completata mediante l’adozione del regolamento unico di attuazione del D. Leg.vo 50/2016.

Nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l’attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, il Comunicato segnala le clausole del citato bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni sopra richiamate.

Si precisa, inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, di cui alla Delib. ANAC 1096/2016, contenuto nel predetto bando, si intende effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Le osservazioni sulle clausole del Bando-tipo n. 1/2017, valgono anche per le clausole del Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia comunitaria, approvato con Delib. ANAC 10/01/2018, n. 2, e per quelle del Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000 euro, approvato con Delib. ANAC 31/07/2018, n. 723, che si conformano al Bando-tipo n. 1/2017.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Varie

Prevenzione incendiEntra in vigore dal 01/11/2019 il D.M. 18/10/2019, che apporta profonde modifiche al D.M. 03/08/2015, il Codice di prevenzione incendi (c.d. “Regola Tecnica Orizzontale”, RTO).

Con il D.M. 18/10/2019 prosegue il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali, tramite la sostituzione integrale di alcune sezioni dell’Allegato I al Codice, contenuto nel D.M. 03/08/2015 (del testo precedente rimangono in pratica solamente le RTV aggiunte successivamente alla prima stesura (V.4 - Uffici; V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere; V.6 - Attività di autorimessa; V.7 - Attività scolastiche; V.8 - Attività commerciali).

Si ricorda che dal 20/10/2019 è entrato in vigore anche il D.M. 12/04/2019, ha previsto l'eliminazione del c.d. “doppio binario” per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, rendendo pertanto la normativa “prestazionale” di cui al Codice di prevenzione incendi da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.
Si veda in proposito Progettazione antincendio, abolizione doppio binario: Circolare dei VV.F. con tabella riepilogativa, con i chiarimenti recati dalla Circolare 15/10/2019, n. 15406.



Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Divisione comproprietàLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esaminato il caso in cui due o più comproprietari immobiliari desiderino dividersi le rispettive quote di un immobile abusivo, anche quando tali quote siano loro derivate da successione ereditaria.

Cass. S.U. 07/10/2019, n. 25021, ha esaminato l’interessante e molto dibattuta questione di diritto riguardante la validità degli atti di divisione di una comunione (o comproprietà) immobiliare concernente un immobile abusivo, nel caso ordinario e nel caso in cui la comunione si sia formata in seguito a una successione ereditaria.

NORMATIVA SULLA NULLITÀ DEGLI ATTI CONCERNENTI IMMOBILI ABUSIVI - La normativa in materia è contenuta:
1) nell’art. 46 del D.P.R. 380/2001 (che a sua volta riproduce quasi fedelmente il pregresso art. 17 della L. 47/1985), il quale al comma 1 dispone che gli atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali sono nulli, e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria;
2) nell’art. 40 della L. 47/1985, il quale al comma 2 dispone che gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali sono nulli, e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli estremi della concessione o della concessione in sanatoria, o se non venga allegata copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione (fanno eccezione gli atti relativi a opere iniziate prima del 02/09/1967, per le quali in luogo della suddetta documentazione può essere prodotta una autodichiarazione).
Entrambe le disposizioni sopra citate escludono dal proprio campo di applicazione gli atti aventi a oggetto diritti reali di garanzia (es. ipoteca) o aventi a oggetto servitù.

NULLITÀ PARZIALE (DIFFORMITÀ DELL’IMMOBILE DAL TITOLO EDILIZIO) - In primo luogo occorre ricordare le acquisizioni giurisprudenziali in base alle quali la nullità sancita dall’art. 46 del D.P.R. 380/2001 e dall’art. 40 della L. 47/1985 è volta a sanzionare unicamente la mancata inclusione negli atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile.
La nullità non si applica pertanto agli atti (che siano di compravendita, trasferimento, costituzione o scioglimento di diritti reali) in cui vi sia un titolo edilizio - esistente realmente e riferibile all’immobile in atto - ma l’immobile sia stato realizzato in difformità dal titolo stesso (c.d. “nullità parziale”, si veda in proposito Cass. S.U., 22/03/2019, n. 8230; vedi anche Compravendita di immobile abusivo: condizioni di validità).

NULLITÀ DELL’ATTO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - Venendo alle conclusioni raggiunte da Cass. S.U. 07/10/2019, n. 25021, la pronuncia ha ritenuto che:
1) anche l’art. 40 della L. 47/1985, seppure non menzioni espressamente gli atti di scioglimento della comunione come fa invece l’art. 46 del D.P.R. 380/2001, si applica a tali atti, e pertanto la sanzione della nullità colpisce anche gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore del TU edilizia, in vigenza della L. 47/1985.
2) la nullità in questione concernente gli atti di scioglimento della comunione è applicabile tanto agli atti concernenti la comunione ordinaria che a quelli concernenti la comunione formatasi a seguito di successione ereditaria (c.d. “comunione ereditaria”), dal momento che anche questi possono essere assimilati all’interno della categoria degli atti “inter vivos” contemplati da entrambe le norme in discorso. - Deve in conseguenza considerarsi superata la giurisprudenza secondo cui la nullità prevista dall'art. 17 della L. 47/1985, ora trasposto nell'art. 46 del D.P.R. 380/2001, per gli atti aventi ad oggetto immobili privi di concessione edificatoria (compresi quelli di “scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti”) non si applichi alla divisione ereditaria quale atto conclusivo della vicenda successoria (ad esempio: Cass. 28/11/2001, n. 15133).

Conseguenza: il giudice non può disporre la divisione di immobile abusivo. Come diretta conseguenza dei principi sopra illustrati consegue che il giudice non può disporre lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria che sia) di un fabbricato o porzione di fabbricato mancante della documentazione che attesti la regolarità edilizia. Pertanto, qualora la divisione sia stata comunque disposta, la nullità può essere fatta rilevare d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (si vedano anche in proposito: Cass. 24/06/2011, n. 13969; Cass. 11/11/2009, n. 23825).

L’indivisibilità non colpisce il resto dell’asse ereditario. Cass. S.U. 07/10/2019, n. 25021, ha inoltre ritenuto che la nullità in discussione non colpisca gli altri beni costituenti l’asse ereditario. Pertanto, anche se nell’asse ereditario sono presenti immobili abusivi, ciascun coerede ha diritto di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.

L’indivisibilità non colpisce gli atti nell’ambito di esproprio o procedura concorsuale. Infine, Cass. S.U. 07/10/2019, n. 25021, ha ritenuto che sia l’art. 46 del D.P.R. 380/2001 che l’art. 40 della L. 47/1985 non colpiscano la divisione dell'edificio abusivo, di cui il debitore sia comproprietario pro quota, da disporsi nell'ambito del processo di espropriazione individuale o del procedimento fallimentare o di altra procedura concorsuale.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Prevenzione incendiEntra in vigore il 20/10/2019 il Decreto del Ministero dell'interno che apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, al fine di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi.

Il D. Min. Interno 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, apporta importanti modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015.

Si prevede l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

In particolare, il nuovo art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015 prevede che le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi (cd. "regola tecnica orizzontale", RTO), si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis per le attività individuate ai seguenti punti di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151: 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni; 71; 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Inoltre, le RTO si applicano alle attività sopra elencate di nuova realizzazione.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività sopra elencate esistenti, le RTO si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le RTO possono essere comunque di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

***

Si ricorda che è in via di approvazione lo Schema di decreto ministeriale di aggiornamento del D. Min. Interno 03/08/2015, il quale scaturisce dal monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento delle norme tecniche stesse, con riferimento in particolare alle seguenti sezioni:
- Sezione G – Generalità; Sezione S - Strategia antincendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali: capitoli V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive) e V.3 (Vani degli ascensori);
- Sezione M - Metodi.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

Beni culturaliIl Regolamento recante le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali è stato adottato con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 112/2019, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242.

Ai fini del conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, il D. Min. Beni e Att. Culturali 10/08/2019, n. 112, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242, stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo.

Ai sensi del comma 1-quinquies, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, sono riservate a coloro i quali:
- abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali o
- entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1, dell’allegato B del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni.

In particolare, il Decreto adotta disposizioni relative ai requisiti di ammissione, alla domanda di partecipazione e modalità di svolgimento delle prove di idoneità, alla composizione ed ai compiti della Commissione, all'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Architettura

Permesso di costruireIn caso di decadenza del permesso di costruire per il superamento dei termini previsti per il completamento della costruzione, non è possibile apportare variazioni al progetto né realizzare la parte non eseguita dell’opera; per completare la costruzione è necessario un nuovo titolo edilizio.

FATTISPECIE E CONTESTO NORMATIVO
Nel caso di specie, era stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, che aveva accolto il ricorso proposto dal vicino avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Reggio Calabria nel 2007 in variante al permesso di costruire del 1997, per la realizzazione di un fabbricato di 5 piani fuori terra oggetto di un provvedimento di “rinnovo” del 2005.

Il parametro normativo per la definizione di varianti cd. essenziali che comportano il rilascio di un nuovo titolo edilizio è costituito dall’art. 32 del D.P.R. 380/2001; mentre l’art 15 del D.P.R. 380/2001 prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. Inoltre, la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 25/09/2019, n. 6424 ha ricordato la differenza tra variante in senso proprio e variante essenziale:
- la variante in senso proprio al titolo edilizio comporta modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione; pertanto rimangono i termini di efficacia originari del titolo abilitativo e si deve ritenere, pena la violazione della disciplina relativa ai termini di efficacia del titolo edilizio, che la variante non essenziale non possa comunque più intervenire quando siano già scaduti i termini originari;
- mentre la variante essenziale, caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario, sulla base dei parametri indicati dall'art. 32 del D.P.R. 380/2001 costituisce un permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario; in questo caso valgono i nuovi termini indicati nel nuovo titolo.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che la decadenza del permesso di costruire, intervenuta per il superamento dei termini previsti per la realizzazione della costruzione, comporta la impossibilità di realizzare la parte non eseguita dell’opera a suo tempo assentita, e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire. Pertanto, una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere, sottoponendosi ad un nuovo iter procedimentale, volto sia a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni urbanistiche vigenti nell’attualità, sia, se del caso a provvedere al ricalcolo del contributo di costruzione.

CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che risultasse evidente dalla documentazione agli atti di causa e dalla relazione del consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado che il permesso di costruire del 2007 fosse del tutto autonomo dal precedente. Ciò risultava in fatto sia dalla nuova istruttoria effettuata dall’Amministrazione sia dalle sostanziali modifiche di sagoma, di prospetti e di cubatura introdotte rispetto al progetto originario.

Nella fattispecie concreta, la configurabilità di una variante era esclusa anche dalla circostanza che la concessione edilizia rilasciata il 30 gennaio 1997 (che prevedeva i termini di 12 mesi per l’inizio dei lavori e di 36 mesi per l’ultimazione dalla data del rilascio) era scaduta senza che fossero mai stati completati i lavori né concessa una proroga prima della scadenza del titolo, aveva quindi perso efficacia il 30 gennaio 2000.
L’immobile non era stato realizzato nel termine previsto dall’originario titolo edilizio; infatti l’atto del 22 novembre 2005 di “voltura e rinnovo” della concessione aveva fatto riferimento, quale presupposto per la sua adozione, “al ritardo sulle lavorazioni dovuto alla particolare complessità delle opere geotecniche”; a tale data, quindi, i lavori non erano ancora terminati.

Pertanto, la disciplina dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 comporta che a seguito della concessione edilizia del 30 gennaio 1997, scaduta senza che fosse presentata alcuna richiesta di proroga prima della scadenza, in alcun modo si potesse configurare una variante; né, in difetto di proroga tempestiva, avrebbero potuto essere salvati gli effetti di un titolo edilizio già scaduto.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il titolo edilizio del 1997, per il quale non era stata richiesta alcuna proroga nei termini di efficacia, era scaduto alla data del 30 gennaio 2000. Il provvedimento “di voltura e rinnovo” del 22 novembre 2005 non poteva che essere qualificato come una proroga, ma priva di effetti in quanto intervenuta su un titolo edilizio già scaduto. Il permesso di costruire dell’8 ottobre 2007 era quindi un nuovo titolo edilizio autonomamente impugnabile.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Edilizia & Materiali