Restauratore di beni culturali: regolamento per le prove di idoneità in G.U.

Beni culturaliIl Regolamento recante le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali è stato adottato con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 112/2019, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242.

Ai fini del conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, il D. Min. Beni e Att. Culturali 10/08/2019, n. 112, pubblicato nella G.U. del 15/10/2019, n. 242, stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo.

Ai sensi del comma 1-quinquies, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, sono riservate a coloro i quali:
- abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali o
- entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter, dell’art. 182, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1, dell’allegato B del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni.

In particolare, il Decreto adotta disposizioni relative ai requisiti di ammissione, alla domanda di partecipazione e modalità di svolgimento delle prove di idoneità, alla composizione ed ai compiti della Commissione, all'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it