Sicurezza antincendio

Analisi degli aspetti innovativi dei due decreti in corso di emanazione che rivedono i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e i requisiti dei docenti; le modalità per la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Due distinti decreti del Ministro dell’interno, in corso di emanazione, si propongono di regolamentare, in attuazione dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 3:
1) i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, comprensivi dei criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, nonché dei requisiti dei docenti per i suddetti corsi di formazione e aggiornamento;
2) i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nonché i requisiti e le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.
I due decreti - consultabili in allegato in bozza - sono stati esaminati dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) in data 11/02/2020 e sono ora sottoposti a consultazione pubblica.
Di seguito alcuni dettagli e indicazioni.

SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA E IN ESERCIZIO - Il provvedimento si applica ai “luoghi di lavoro” come definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008, e detta in primo luogo criteri per la gestione delle emergenze, oltre a definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera f); gli artt. 5-7 del D. Min. Interno 10/03/1998 medesimo. Risulteranno altresì superati gli Allegati VII, VIII e IX del D. Min. Interno 10/03/1998.
Quando deve essere predisposto il piano di emergenza. Risulta rilevante la nuova definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Corsi di formazione degli addetti antincendio, requisiti dei docenti. Innovativa anche la definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini del corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio. Vengono in primo luogo distinte tre categorie di docenti:
1) docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica;
2) docenti per la sola parte teorica;
3) docenti per la sola parte pratica.
Sono in particolare qualificati i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza come docenti in materia antincendio (in ambito teorico e/o pratico a seconda della categoria di riferimento), di almeno 90 ore;
- frequenza di un corso di formazione per docenti, erogato dal Corpo nazionale dei VV.F. in base alle indicazioni contenute nell’Allegato V al decreto in oggetto (28 ore per i docenti della sola parte pratica; 48 ore per i docenti della sola parte teorica; 60 ore, di cui 12 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti);
- iscrizione agli elenchi ministeriali dei “Professionisti antincendio”, ai sensi del D.M. 05/08/2011 (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio);
- personale cessato dal servizio presso il Corpo nazionale dei VV.F. con almeno 10 anni di esperienza (nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per i docenti della sola parte pratica; nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento per gli altri casi).
Inoltre, i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’Allegato V (8 ore per i docenti della sola parte pratica; 12 ore per i docenti della sola parte teorica; 16 ore, di cui 4 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti).

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Il provvedimento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera e); l’Allegato VI del D. Min. Interno 10/03/1998.
Occorre in primo luogo dare conto di una sovrapposizione con la normativa in vigore, dal momento che gli “impianti di protezione antincendio” risultano già contemplati dal D.M. 37/2008, che a sua volta reca disposizioni concernenti l’installazione e la manutenzione degli impianti all’interno degli edifici (vedi Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)).
Manutenzione e controllo periodico. L’Allegato I al decreto in bozza reca l’elenco delle norme e delle specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, come da tabella di seguito riportata (vedi anche Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 5/7 - Impianti tecnologici).

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione

Estintori

UNI 9994-1

Reti di idranti

UNI 19779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845

Impianti sprinkler

UNI EN 12845

Impianti di rivelazione e allarme incendio

UNI 11224

Sistemi di evacuazione fumo e calore

UNI 9494-3

Sistemi a pressione differenziale

UNI EN 12101-6

Sistemi a polvere

UNI EN 12416-2

Sistemi a schiuma

UNI EN 13565-2

Sistemi spray ad acqua

UNI CEN/TS 14816

Sistema estinguente ad aerosol condensato

UNI ISO 15779

Sistemi a riduzione di ossigeno

UNI EN 16750

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco

UNI 11473

Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso

UNI 11280


Qualificazione dei tecnici manutentori. Il decreto in bozza stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati con le modalità stabilite nell’Allegato II, il quale a sua volta definisce:
- compiti e attività del tecnico manutentore qualificato;
- conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato;
- contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Si prevede altresì che la qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei VV.F. in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento innanzi a un'apposita commissione esaminatrice.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Sicurezza edificiIl Decreto Milleproroghe prevede il differimento al 15/05/2020 del termine per la richiesta dei contributi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È altresì prorogato al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare dei contributi.

L'art. 1, comma 10-septies, del Decreto Milleproroghe (recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica - D.L. 162/2019, il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato dal Senato il 26/02/2020) proroga:
- dal 15/01/2020 al 15/05/2020 il termine per le richieste di contributo, previsto dall’art. 1, comma 52 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- e dal 28/02/2020 al 30/06/2020 il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo, di cui all’art. 1, comma 53 della L. 160/2019.

Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15/01/2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

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L’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), comma 51, prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della L. 160/2019, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo (entro il 15/05/2020 per il 2020).
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.

Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 160/2019, l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento (entro il 30/06/2020 per il 2020) tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019 ha approvato la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.

 

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Titolo edilizioIl Consiglio di Stato ha affermato che in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima.

FATTISPECIE
L’appellato aveva acquistato un locale sottotetto all’interno di un fabbricato sito in Livorno e aveva presentato al Comune domanda di condono edilizio per aver realizzato abusivamente, nell’area del predetto sottotetto, un bagno, un ripostiglio ed un angolo cottura.

I competenti uffici del Comune di Livorno respingevano la richiesta di rilascio di condono edilizio a causa della mancata corrispondenza tra lo stato di fatto relativo all’ultima concessione edilizia sul fabbricato e quello indicato come antecedente all’intervento abusivo.

L’appellato proponeva ricorso avverso il diniego di condono edilizio e impugnava anche la disposta demolizione delle opere abusive. Le censure nei confronti del provvedimento di diniego si concentravano sulla rilevanza attribuita dagli uffici comunali, al fine di negare il rilascio del titolo in sanatoria, all’asserita discrasia tra quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono e quanto emergeva dall’ultima rilevazione planimetrica disponibile presso gli uffici del Comune, allegata al titolo edilizio in variante.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Con riferimento alla discrasia (costituita dalla discordanza tra dato letterale e segno grafico) tra quanto descritto nella relazione tecnica e ciò che era rappresentato graficamente nella tavola progettuale, il TAR riteneva che tale contrasto era superabile per il principio secondo il quale va data preferenza al dato letterale contenuto nella relazione piuttosto che al segno grafico illustrato nel progetto.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR e rilevato che il giudice di primo grado si era limitato, correttamente, a richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo.

Con riferimento al processo di formazione del singolo titolo edilizio, la Sent. C. Stato 10/12/2019, n. 8390 ha infatti affermato che il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell'opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali.

In caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.

Secondo il Consiglio di Stato, tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi.

 

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Barriere architettonicheIl Consiglio di Stato ha chiarito che gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche si possono effettuare anche sugli immobili vincolati e la relativa autorizzazione può essere negata solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, l’amministratore del Condominio di uno stabile aveva inoltrato al Sindaco la domanda di rilascio dell’autorizzazione edilizia per la costruzione alla quota di 7,95 metri di un ballatoio in struttura metallica di smonto all’impianto dell’ascensore, da realizzarsi in corrispondenza del secondo piano dello stabile medesimo e la cui autorizzazione all’installazione era stata contestualmente richiesta.

Nell’istanza si precisava che la realizzazione dell’anzidetto ballatoio risultava indispensabile per il superamento della rampa di scale da parte di una condomina, la quale, essendo portatrice di handicap, aveva chiesto la realizzazione delle opere previste dalla L. 09/01/1989, n. 13, recante Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Essendo lo stabile vincolato, venne acquisito il parere della Commissione edilizia comunale integrata, che espresse parere favorevole all’installazione dell’ascensore ma contrario alla realizzazione del predetto ballatoio, suggerendo di superare la barriera architettonica costituita dalla rampa di scale mediante l’installazione di un apposito mezzo meccanico dedicato ai portatori di handicap. Tale parere della Commissione venne confermato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e ambientali di Napoli.

L’autorizzazione edilizia comunale, relativa alla sola installazione dell’ascensore e recante l’esplicita prescrizione di non realizzare anche il predetto ballatoio, non venne impugnata nella parte recante tale divieto, il quale venne peraltro violato mediante la realizzazione del manufatto.

Il condominio chiese quindi il rilascio di un’autorizzazione edilizia in sanatoria per la realizzazione del ballatoio predetto e con ulteriore istanza integrò la pratica edilizia in corso con la richiesta di installare a quota 13,26 metri un ulteriore ballatoio per le necessità di altro condomino portatore di handicap.

La Commissione edilizia comunale integrata si espresse in senso negativo sulle due richieste, richiamandosi anche al proprio precedente parere.

PRINCIPI DI DIRITTO
In punto di diritto, la Sent. C. Stato 14/01/2020, n. 355 ha precisato che:
- la speciale disciplina di favore contenuta nella L. 09/01/1989, n. 13, si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie;
- ai sensi di tale legge, infatti, i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall’intera collettività e viene imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili;
- secondo l’art. 4, della L. 09/01/1989, n. 13, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato;
- il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato;
- l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico soltanto in casi eccezionali.

CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato, in conformità con le statuizioni del TAR, ha dunque ritenuto che il sopradescritto e alquanto rigoroso onere motivazionale non è stato adempiuto, posto che: la Commissione edilizia integrata si era limitata ad affermare nel parere, in via del tutto generica, che mediante la realizzazione dei due ballatoi “si configurerebbe un’ulteriore alterazione della facciata laterale dello stabile”; nel precedente parere, la stessa Commissione aveva espresso parere negativo senza peraltro esprimersi in ordine all’asserito pregiudizio per l’estetica della facciata dello stabile, limitandosi unicamente a prospettare la soluzione alternativa dell’installazione di un “opportuno mezzo meccanico posto all’interno”; in modo ancor più breviloquente la Soprintendenza per i Beni architettonici e artistici di Napoli, nella propria nota aveva aderito alla già di per sé carente motivazione espressa dalla Commissione edilizia integrata limitandosi ad affermare che la stessa era comunque congruente rispetto ad una “migliore tutela del sito”.
Puntualmente dunque il giudice di primo grado aveva colto l’intrinseco difetto motivazionale di tutti e tre tali atti rispetto al precetto di legge, posto che in nessuno di essi è stato enunciato un qualsivoglia riferimento a quanto esplicitamente e puntualmente chiesto dalla disposizione di legge.

Tali innegabili carenze dispiegano i propri effetti vizianti sul provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità e quindi sulla susseguente ingiunzione a demolire emanata dallo stesso Comune, che risulta pertanto illegittima.

 

 

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Ritenute appaltiIl Decreto Fiscale, convertito in legge dalla L. 157/2019, reca una serie di misure per contrastare l’omesso versamento delle ritenute fiscali in materia di appalti e subappalti. Tali misure si applicano a decorrere dal 01/01/2020.

L’art. 4 del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, convertito in legge con la L. 19/12/2019, n. 157, pubblicata nella G.U. del 24/12/2019, n. 301) introduce l’art. 17-bis nel D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241, il quale stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Inoltre, il nuovo articolo 17-bis, del D. Leg.vo 241/1997, specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all’obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.

Si introduce poi l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa) nel caso di mancato adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Sono previste alcune deroghe alla disciplina descritta, per le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che provino la sussistenza di determinati requisiti.

L'art. 17-bis, comma 8, del D. Leg.vo 241/1997, prevede infine che per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

 

 

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Decreto MilleprorogheIl Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) è stato pubblicato nella G.U. del 31/12/2019, n. 305 ed è in vigore da tale data.

Il D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. del 31/12/2019 ed in vigore da tale data, provvede alla proroga e alla definizione di termini in scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Sono disposte, tra l'altro, proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di competenza di alcuni ministeri, di sviluppo economico, di infrastrutture e trasporti e di interventi emergenziali.

Sono adottate inoltre disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature, nonché misure in materia di innovazione tecnologica.

Si segnala infine che l’art. 10 del D.L. 30/12/2019, n. 162 ha prorogato per il 2020 (la precedente proroga per il 2019 era stata effettuata con l’art. 1, comma 68, della L. 30/12/2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019) le agevolazioni introdotte nel 2018 (art. 1 della L. 205/2017, comma 12) consistenti in una detrazione dall’Irpef pari al 36% delle spese sostenute, entro il limite massimo di spesa di 5.000 Euro (detrazione massima 1.800 Euro), per interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Aumento volumetriaIl TAR Lazio-Roma 14/11/2019, n. 13055 fornisce un utile riepilogo dei principi giurisprudenziali in tema di interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo edilizio.

FATTISPECIE
Nel caso di specie la ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune che aveva rilevato la realizzazione di lavori abusivi in totale difformità dalla concessione edilizia. In particolare si trattava della edificazione di un manufatto ad uso residenziale e di un altro con destinazione agricola, di un piano interrato eseguito come seminterrato con maggiore superficie e volumetria residenziale e il mutamento della destinazione d’uso di un garage e di un locale per gli attrezzi agricoli; tutto ciò per consentire il migliore e concreto utilizzo dei luoghi anche da parte di una persona affetta da una malattia invalidante.
A tale ultimo riguardo la ricorrente sosteneva che lo stato di malattia dovrebbe autorizzare interventi edilizi anche in deroga agli strumenti urbanistici, a maggior ragione quando le modifiche abbiano solo riflessi interni e non riguardino categorie diverse ed autonome.

VARIAZIONI ESSENZIALI E DIFFORMITÀ PARZIALE
Il TAR, ritenendo in primo luogo infondate le deduzioni della ricorrente volte a sminuire l’abuso con la considerazione parziale ed atomistica dei singoli interventi, che invece vanno considerati nel loro complesso, ha richiamato i seguenti orientamenti giurisprudenziali in materia:

- in tema di abusi edilizi si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; si configura per contro la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera;

- in caso di realizzazione di una volumetria maggiore rispetto a quella assentita si configura un'ipotesi di variazione essenziale, ai sensi dell'art. 32, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), soprattutto ove questa abbia determinato un incremento percentuale superiore a quello di tolleranza del 2% previsto dall'art. 34, D.P.R. 380/2001, comma 2-ter. È legittima pertanto l'applicazione della sanzione demolitoria che l'art. 31, D.P.R. 380/2001, comma 2, riconnette non solo agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, ma anche a quelli realizzati con "variazioni essenziali" determinate ai sensi del richiamato art. 32;

- il provvedimento che ingiunge la demolizione è un atto sostanzialmente dovuto che, pertanto, soprattutto in presenza di un abuso rientrante nella disciplina dell’art. 31, D.P.R. 380/2001, non richiede una particolare motivazione oltre alla chiara indicazione delle opere abusive; per la costante giurisprudenza non è di ostacolo alla sua emanazione neppure il decorso di un periodo di tempo anche consistente dalla commissione dell'abuso.

ABUSO PER NECESSITÀ
Infine il TAR, proprio sulla base della considerazione che la repressione dell’abuso in questione non costituiva attività discrezionale della P.A. ma attività del tutto vincolata, ha affermato che le primarie esigenze di tutela della salute e della necessità di abbattimento delle barriere architettoniche non possono giustificare opere eseguite in totale difformità da quanto assentito con il titolo edilizio, in assenza di una richiesta di permesso di costruire in variante. Di conseguenza non assume alcuna rilevanza la possibilità di deroga alla disciplina urbanistica ai fini della necessità dall’abbattimento delle barriere architettoniche, non dovendo l’amministrazione, in presenza di opere edilizie eseguite in assenza di titolo edilizio o in difformità totale dall’assentito, accertare il profilo sostanziale della conformità o meno delle opere alla disciplina urbanistica, ma dovendosi limitare ad evidenziare la sussistenza degli abusi eseguiti sine titulo.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Fondo salva opereCon Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 19/12/2019, sono stati fissati nuovi termini per la presentazione delle istanze, la trasmissione delle certificazioni ed il riparto delle risorse relative alle annualità 2019 e 2020 del Fondo salva opere.

I. L'art. 47, comma 1-bis, del D.L. 34/2019 prevede che, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva opere”.

Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario:
- delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000;
- delle gare di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

II. Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/11/2019, n. 144, ha adottato il Regolamento che disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva opere, istituito in applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, dell'art. 47, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), come convertito dalla L. 28/06/2019, n. 58.

In particolare, il Decreto disciplina la procedura di accesso alle risorse del Fondo e le modalità di erogazione delle risorse.

I soggetti aventi diritto chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all’amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all’Allegato A al Decreto. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore, del contraente generale o dell’affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell’istanza.

I soggetti ai quali è presentata l’istanza, certificano l’importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenuti a farne richiesta. La certificazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato B al Decreto, è trasmessa al Ministero e all’istante dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata.

III. Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 19/12/2019, ha ridefinito la tempistica per la presentazione delle istanze, la trasmissione delle certificazioni ed il riparto delle risorse relative alle annualità 2019 e 2020 del Fondo salva opere.

In particolare, per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del D.L. 34/2019, e relativamente alle risorse stanziate per l'anno 2019:
- i creditori presentano, entro il 24/01/2020, l'istanza di accesso alle risorse del Fondo;
- le amministrazioni aggiudicatrici alle quali è presentata l’istanza, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 14/02/2020;
- è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 06/03/2020.

In relazione alle risorse destinate per l'anno 2020 dall'articolo 47, comma 1-quinquies, del D.L. 34/2019, la Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell' istanza per l'anno 2019, predispone il piano di ripartizione entro il 01/04/2020.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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VerandaIl Consiglio di Stato ha ritenuto che una veranda attrezzata esterna, stabilmente destinata ad estensione del locale interno in ogni periodo dell’anno, a causa della sua consistenza e funzione comporta una rilevante trasformazione edilizia del territorio. Pertanto deve essere qualificata come nuova opera e necessita del permesso di costruire.

FATTISPECIE
Il Comune di Treviolo (BG) aveva intimato al ricorrente, ai sensi dell’art. 31, del D.P.R. 380/2001, la demolizione del manufatto antistante il suo immobile adibito ad enoteca con servizio di ristorazione, ove erano collocati tavolini e sedie utilizzati per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto realizzato in assenza di titolo edilizio (permesso di costruire).

Il manufatto abusivo è descritto dall’amministrazione come “una struttura autonoma che costituisce, delimita e arreda uno spazio per il ristoro all’aperto, annesso al locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa […] adibita a dehors permanente semichiuso, realizzato con elementi in legno (montanti, travi e travetti), avente dimensioni esterne di m 13,55 X 8,60 (superficie lorda mq 116,53). La struttura si regge su n. 12 montanti in legno 12 X 12 annegati in n. 10 botti riempite di calcestruzzo (…) ed è riparata dagli agenti atmosferici con telo plastificato affrancato ai travetti mediante legacci. L’ambiente è munito di impianto elettrico per alimentare ventilatori, lampade scaldanti, impianto di diffusione stereofonica; il pavimento è costituito da lastre di legno composite, sostenute e livellate da graticci. In definitiva la struttura è semichiusa lateralmente da tende in tessuto e tende saliscendi plastificate a delimitazione dell’ambito, poggia su suolo pavimentato, non è ancorata, ma ha caratteri di solidità”. Tale manufatto risultava inoltre mantenuto in loco e utilizzato da più di 7 anni.

Il ricorrente, aveva contestato la legittimità dell’ordinanza di demolizione del manufatto e del successivo diniego di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, in quanto sosteneva che: il dehors non era una struttura autonoma e utilizzabile indipendentemente rispetto all’enoteca; non aveva carattere permanente, poiché facilmente amovibile; non era munito di solaio ma solo di un telo per il riparo degli avventori dalle intemperie, non era chiuso su tutti i lati ed era privo di riscaldamento.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. TAR. Lombardia Brescia 18/11/2019, n. 990 ha precisato che:
- l’asserita "facile amovibilità" nonché la mancanza di impianto di riscaldamento non costituiscono elementi idonei a conferire al dehors le caratteristiche di un'opera precaria, se tale struttura non ha un utilizzo contingente e limitato nel tempo, ma è destinata a soddisfare bisogni duraturi e non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione;
- va esclusa, inoltre, l’asserita valenza puramente pertinenziale del manufatto, in relazione al suo stretto collegamento con l’edificio principale, se, per il suo impatto volumetrico, la veranda attrezzata incide significativamente e in modo permanente sull'assetto edilizio dell’edificio, del quale amplia la superficie e la volumetria utile.

CONCLUSIONI
Il Tribunale ha quindi concluso che il ricorrente aveva creato un autonomo organismo edilizio di rilevanti dimensioni, stabilmente destinato ad estensione del locale interno in ogni periodo dell’anno; il quale pertanto, a causa della sua consistenza e funzione, deve essere qualificato come nuova opera, comportando una rilevante trasformazione edilizia del territorio.



Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Normativa

Infrastrutture stradaliPubblicata nella GUUE 26/11/2019, n. L 305 la Direttiva 2019/1936 che modifica la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione delle sicurezza delle infrastrutture stradali.

La Direttiva apporta numerose modifiche alla Direttiva 2008/96/CE, attuata in Italia dal D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35, con lo scopo di ridurre sensibilmente gli incidenti stradali attraverso una migliore progettazione e manutenzione di strade, gallerie e ponti, e di garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T e sulla rete di autostrade e strade principali nell’Unione. Le nuove disposizioni contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati a livello europeo di diminuire il numero di vittime della strada e avvicinarsi all’azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050.

Tra le principali novità si segnala:
- l’estensione del campo di applicazione della Direttiva 2008/96/CE alle autostrade e alle altre strade principali dell’Unione oltre la rete transeuropea di trasporto (TEN-T);
- l’introduzione dell’obbligo per Stati membri di effettuare ispezioni periodiche e la valutazione della sicurezza stradale almeno ogni cinque anni;
- l’obbligo di tenere sempre in considerazione le esigenze dei pedoni, dei ciclisti e degli altri utenti vulnerabili (non motorizzati) della strada nelle procedure di gestione della sicurezza stradale;
- il miglioramento della segnaletica stradale;
- l’accessibilità al pubblico delle specifiche tecniche relative alla sicurezza per gli appalti pubblici svolti nel settore dell’infrastruttura stradale.

La Direttiva entra in vigore il 16/12/2019 e dovrà essere recepita entro il 17/12/2021.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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