Se ci troviamo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, che spese sono soggette alla detrazione del 110%?

RistrutturazioneLa risposta a questa domanda arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate chiarendo eventuali dubbi sulla detrazione fiscaale nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico o di interventi di efficentamento energetico di un edificio con ampliamento.

Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è riportata la definizione di ristrutturazione edilizia, aggiornata con il Decreto Semplificazioni.

Cosa è cambiato?
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, precisati nel Testo Unico, sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Al Comune o altro ente territoriale spetta la qualificazione delle opere edilizie; pe ottenre la detrazione  dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori, deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Le opere devono essere eseguite su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, fatta eccezione la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E mette in chiaro che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Ristrutturazione senza demolizione
Senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso si avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) riguardo le spese riferibili alla parte esistente.

L'Istante potrà quindi usufruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, sempre se l'immobile oggetto di istanza possiede le caratteristiche previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, non potrà utilizzare il sismabonus 110% in quanto i lavori di ristrutturazione per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento sono iniziati nel 2019 e nell'istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.

Ristrutturazione"...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» questo è infatti puntualizzato al comma 3 articolo 3 del 9 gennaio 2020 nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ampliamento volumetrico
In questo caso, la detrazione fa riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una "nuova costruzione".
Gavante del contribuente è mantenere distinte le due tipologie di intervento - ristrutturazione e ampliamento - in termini di fatturazione, o disporre di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che evidenzi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Se invece si fa rifermiento a ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Normativa
Venerdì, 08 Gennaio 2021 16:01

Come ristrutturare un edificio storico

Restauro edifici storici

Il patrimonio edilizio storico è da un bene prezioso; è parte dell’identità culturale di un paese e va preservato.
Come la maggior parte delle costruzioni realizzate prima dell’avvento delle più recenti normative, però, gli edifici storici non sono adeguati a rispondere alle più moderne esigenze di comfort abitativo.

Per ristruttursre edifici di valore bisogna eseguire un’attenta valutazione e una progettazione accurata, inquanto eseguire opportuni interventi spesso è complesso anche a causa dei vincoli di tutela.
Sono infatti necessarie valutazioni ponderate e una progettazione accurata per gli interventi di riqualificazione, soprattutto quando si parla di impianti.

La necessità di installare nuove soluzioni impiantistiche in un edificio storico nasce dal bisogno di renderlo fruibile e adeguato alle esigenze moderne.
Indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio storico, i principali interventi che si devono eseguire a livello impiantistico riguardano:
- l'impianto elettrico, per questioni di sicurezza;
- l'impianto idrico sanitario, per questioni di igiene;
- l'impianto per la climatizzazione;
- altre applicazioni, come la ventilazione e l'antincendio.

L’approccio corretto quando si interviene su un edificio storico è sempre quello che prevede un’analisi dettagliata dello stato di fatto e delle esigenze, valutando la soluzione migliore (e compatibile) per l’edificio in questione. Infatti è necessario rispettare l’estetica e la natura dell’edificio, considerando in modo opportuno tutti i vincoli architettonici presenti.

Normativa antincendio
Impianto elettrico:
Per garantire una maggiore sicurezza, la CEI ha emanato una specifica norma, ovvero la CEI 64-15 per gli impianti elettrici negli edifici pregevoli per valenza storica e/o artistica.
Obiettivo è fornire precise indicazioni per quei casi in cui non è possibile rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza ed impianti elettrici a causa di vincoli architettonici; infatti la norma la norma non va applicate agli edifici storici in genere, ma solo a quelli vincolati dalla Soprintendenza.
Vengono quindi fornite dalla norma le indicazioni in ambito di protezione dai sovraccarichi, misure antincendio, sistemi per cui è previsto il sistema di sicurezza e condizioni di illuminamento per la sicurezza delle persone, anche in caso di evacuazione.

Impianti per la climatizzazione:
Per quanto riguarda le soluzioni impiantistiche di riscaldamento e raffrescamento, invece, sono da prendere in considerazione gli aspetti relativi al comfort e al consumo energetico.
Gli edifici storici generalmente non si caratterizzano per buone prestazioni a livello energetico, con assenza di isolamento, infissi vecchi e grossi spazi da riscaldare. Questo provoca contemporaneamente un elevato consumo energetico e difficoltà a garantire il comfort interno.
Infatti, la scelta del sistema per il riscaldamento viene fatta sia sulla base dell’esistente, in relazione alla geometria e alla tipologia di edificio, sia sulla base di eventuali impianti già presenti.
Un impianto per il riscaldamento, infatti, si compone di un generatore, ma anche di una rete di distribuzione e un sistema di emissione. Tra le parti più critiche sicuramente ci sono le canne fumarie, se richieste dall’impianto come nel caso di una caldaia a condensazione e la realizzazione ex novo di un sistema di tubi per la distribuzione del calore.
Non richiedono la predisposizione di canne fumarie, né l’allaccio alla rete del gas, le pompe di calore ad aria però possono presentare un’unità esterna, visibile sulla facciata e quindi non sempre possibile da installare.
Per non intaccare l’integrità dell’edificio, in molti casi si opta per delle tubazioni a vista, che si distaccano nettamente dall’esistente, senza però comprometterlo in alcun modo.
Altri sistemi per la distribuzione, ad esempio, prevedono la realizzazione di appositi battiscopa attrezzati in cui scorrono delle tubazioni per la climatizzazione e che spesso fungono anche da sistema di emissione del calore.
I pannelli radianti a pavimento, invece, hanno il limite di prevedere la rimozione o copertura dei pavimenti esistenti, per cui l’intervento deve essere attentamente valutato.
In molti edifici storici adibiti a luoghi pubblici, come musei o biblioteche, si è optato per dei sistemi di riscaldamento ad aria. Questi sistemi, che generalmente racchiudono in una macchina tutte le funzionalità (freddo/caldo) hanno lo svantaggio di muovere polvere e di provocare sbalzi termici più repentini e importanti, talvolta dannosi per le strutture esistenti.

Impianti antincendio negli edifici storici:
Per quanto riguarda la predisposizione degli impianti antincendio negli edifici storici, nella maggior parte dei casi non si riescono ad applicare i sistemi di protezione passiva, che prevedono interventi come la realizzazione di barriere antincendio o di strutture resistenti al fuoco, come muri e porte tagliafuoco.
Per questo, si tratta per lo più di predisporre i dovuti sistemi di protezione attiva, da scegliere e installare considerando le caratteristiche dell’edificio e l’impatto che potrebbero avere sulla struttura, sui materiali e sugli oggetti presenti.
Per regolare la difficoltà di far convivere il rispetto dei vincoli architettonici con la necessità di garantire la massima sicurezza per le persone, sono state predisposte specifiche normative. Il DM n.569 del 20/05/1992 racchiude le “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”. Vi sono poi specifiche normative che forniscono ulteriori indicazioni, ma in relazione all’attività che si svolge in un dato edificio.
In molti casi, però, l’adeguamento alle norme vigenti risulta pressoché impossibile senza violare i vincoli per la tutela. Per questo motivo, è stata introdotta la “FSE – Fire Safety Engineering”, che prevede l’applicazione di un approccio ingegneristico al tema dell’antincendio basato su una reale simulazione del pericolo.

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

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Semplificare il processo di esecuzione delle opere pubbliche: dalla Regione disponibilità all’accoglimento degli emendamenti

La Sicilia motore nazionale per il rilancio dei lavori pubblici e della libera professione dell’area tecnica

Cimino e La Mendola


Semplificare l’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, rilanciando la centralità del progetto.
E’ questo il messaggio emerso dall’evento webinar, svoltosi ieri pomeriggio, organizzato dall’Ordine degli architetti di Agrigento, con la collaborazione del Consiglio nazionale degli architetti e con il patrocinio di Cresme, Regione Siciliana, Rete delle professioni tecniche Sicilia, Ance Sicilia e Fondazione Architetti per il Mediterraneo (Amf). Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, e  i saluti del presidente della Fondazione Amf di Agrigento, Pietro Fiaccabrino e del presidente della Consulta regionale degli architetti, Pino Falzea, si sono susseguiti gli interventi del vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti Rino La Mendola; del direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini; del provveditore delle opere pubbliche in Sicilia e Calabria, Gianluca Ievolella; del presidente dell’Ordine regionale dei geologi, in rappresentanza della Rete delle professioni tecniche, Giuseppe Collura; del presidente della Rete delle professioni tecniche, Elvira Restivo; del vicepresidente di Ance Sicilia, Giuseppe Ricciardello; coordinati magistralmente dall’inviato del giornale La Sicilia Mario Barresi.

Il dibattito ha ruotato attorno agli emendamenti, proposti dalla Rete delle professioni tecniche al Governo regionale finalizzati a introdurre, nel testo attuale della L.R.12/2011, le modifiche necessarie per semplificare l’intero iter di esecuzione delle opere pubbliche: dalla programmazione al collaudo dei lavori, non trascurando la fase di progettazione, di verifica e di approvazione dei progetti e di collaudo dei lavori.
Durante l’evento sono stati presentati anche i dati raccolti dall’Osservatorio nazionale sui servizi di architettura e ingegneria (Onsai 2020) in riferimento all’anno in corso dai quali si evince, nonostante la notevole crisi determinata dalla pandemia, un notevole incremento dei concorsi di progettazione e, più in generale, degli affidamenti di Servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti.
“Siamo sorpresi, ma al tempo stesso compiaciuti - afferma Rino La Mendola - nel rilevare che i dati Onsai 2020 evidenziano un aumento percentuale degli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti pari al 17,1 per cento. Tale percentuale assume in Sicilia la dimensione ancora più sorprendente di +88,7 per cento rispetto all’anno precedente. In un momento di piena crisi economica, dunque, la Sicilia si conferma, nei confronti del resto del Paese, quale motore per il rilancio dei lavori pubblici e della libera professione dell’area tecnica”.

“L’inversione di tendenza – commenta Alfonso Cimino - è stata certamente alimentata in Sicilia dall’adozione, da parte della Regione, con decreto dell’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, dei bandi tipo per i concorsi di progettazione e per gli affidamenti di Servizi di architettura e ingegneria. Bandi tipo che costituiscono, per le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, un importante strumento per semplificare e accelerare i concorsi di progettazione e gli affidamenti di servizi ai liberi professionisti e quindi alle cosiddette “partite Iva” che sono in notevole sofferenza per effetto della oramai dilagante crisi economica che sta investendo il Paese e, in particolare, la nostra terra.”

Nel corso del webinar è intervenuto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, che ha condiviso la necessità di accelerare l’iter di esecuzione delle opere pubbliche, mostrando ampia disponibilità all’auspicato accoglimento degli emendamenti alla L.R.12/2011, proposti dalla Rete delle Professioni Tecniche. Nella seconda sessione dei lavori è stato presentato il funzionamento della piattaforma Onsai 2020, in uso a tutti gli Ordini degli architetti e ai professionisti, illustrato da Mercedes Tascedda del Cresme, e si è aperto un dibattito con i professionisti partecipanti al convegno coordinati dal presidente dell’Ordine degli architetti di Enna e responsabile del dipartimento Lavori pubblici della Consulta regionale degli architetti, Antonio Rizza.

ProgettoIl Consiglio di Stato, tramite la sentenza 5354/2020, chiarisce quali sono gli opportuni titoli abilitativi da richiedere per lo spostamento di tramezzi e l'aumento volumetrico, e quali sanzioni vanno applicate in caso di violazioni.




Nel caso esaminato, l'imputato aveva realizzato una serie di opere abusive su un edificio di sua proprietà. Tra gli abusi edilizi realizzati vi sono una diversa distribuzione interna dell'appartamento e un aumento volumetrico dello stesso.
I giudici in sentenza hanno spiegato che per la realizzazione della diversa distribuzione degli ambienti interni all'abitazione, attraverso lo spostamento o eliminazione di tramezzatura, purché non comprenda parti strutturali, non si rende necessaria la demolizione e il ripristino della situazione preesistente. Essendo questo un intervento di manutenzione straordinaria è soggetto alla presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA. Il mancato adempimento alla stesura di tale titolo dunque prevede un sanzionamento tramite multa di mille euro, riducibile a due terzi se la comunicazione perviene in corso di esecuzione dell'intervento.
Per quanto concerne l'ampliamento volumetrico del caso in esame, avvenuto mediante l'avanzamento della tamponatura del locale igienico, i giudici l'hanno qualificato quale variante non essenziale al progetto originario. Questo poiché l'articolo 34 comma 2-ter del Testo Unico all'epoca vigente tollerava delle violazioni entro il 2% delle misure progettuali.
Attualmente con le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, il Testo Unico prevede che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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L'agenzia delle Entrate ha specificato, rispondendo ad un quesito su Fisco Oggi, che è possibile scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia. Per spiegare il perché è stato ripercorso l'intera normativa sulle detrazioni fiscali, fino alle ultima novità.

RistrutturazioniCon il Decreto Rilancio è stato introdotta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale, dello sconto immediato in fattura o della cessione del credito, attraverso il Superbonus 11%. Tale detrazione è fruibile oltre che per gli interventi di efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico, anche per:
lavori di recupero delle parti comuni degli edifici residenziali e delle singole unità immobiliari;
lavori agevolati con l'Ecobonus o il Sismabonus;
lavori di recupero o restauro delle facciate attraverso il Bonus facciate;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Per gli interventi di ristrutturazione, il Decreto Rilancio consente dunque lo sconto in fattura po la cessione del credito per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tali interventi devono risultare effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. La detrazione è inoltre valida anche sugli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,  risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.
L'Agenzia delle Entrate ha dunque spiegato che tali detrazioni non sono accessibili in caso di acquisto di un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. Infatti tale caso non è presente nell'elenco di lavori peri i quali è possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per chi acquista un immobile ristrutturato tuttavia è possibile richiedere ed usufruire della detrazione fiscale diretta.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Si è avviata la videoconferenza della Commissione Ambiente del Senato per l'istituzione di un Fondo da 500 milioni di euro annui per le spese di rigenerazione urbana.

Rigenerazione urbana

Tali fondi saranno dunque destinati per le spese di progettazione, gli studi fattibilità e la realizzazione dei relativi lavori per la rigenerazione urbana. Nel disegno di legge di rilevante importanza risultano essere il riuso delle aree già urbanizzate, la limitazione al consumo di suolo, la riduzione dei consumi e l'adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.
Per far si che la rigenerazione urbana avvenga i singoli Comuni dovranno elaborare dei Piani Comunali, in conformità con quanto emanato dai Piani Nazionali. Per i Comuni che non abbiano le risorse per effettuare gli interventi richiesti dal Piano, la progettazione di questi avverrà tramite concorso di progettazione o concorso di idee. Tali concorsi saranno suddivisi in due livelli, il primo per permettere l'acquisizione dell'idea progettuale, il secondo per ottenere il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Il Fondo di 500 milioni messo a disposizione dal disegno di legge decorrerà dall'anno 2020 fino all'anno 2039 e saranno destinate ogni anno a distinte attività, quali:
• rimborso di spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana;
• finanziamento delle spese per la redazione degli studi di fattibilità;
• finanziamento delle opere di rigenerazione urbana;
• finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue;
• ristrutturazione del patrimonio pubblico esistente.

Per quanto concerne le Regioni, queste dovranno adottare una serie di iniziative per il recupero di edifici esistenti, la delocalizzazione di edifici, il cambio di destinazione d'uso e la demolizione di edifici.
Per agevolare le amministrazioni il disegno di legge prevede delle deroghe sulle altezze massime consentite, sulle distanze minime e previa valutazione urbanistica, una riduzione della dotazione obbligatoria dei parcheggi delle unità immobiliari fino al 10%.
Per il controllo delle operazioni di rigenerazione urbana verrà istituita una cabina di regia nazionale, formata da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell’economia e delle finanze, delle Regioni e Province Autonome.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Nonostante la normativa sia ben chiara sulla distinzione tra interventi trainanti e trainati vi sono ancora dubbi a riguardo. Molti professionisti e privati infatti, hanno rivolto i propri dubbi sulla collocazione di lavori su edifici dotati di impianto termico invernale all’ENEA.

Una serie di Faq ha mostrato il bisogno di fare chiarezza sulla possibilità di realizzare più interventi contemporaneamente sullo stesso edificio e sulla definizione di impianto termico.

Per il primo quesito è stato chiesto un chiarimento sulla possibilità di realizzare più di un intervento trainante contemporaneamente. A tale proposito l’ENEA ha spiegato che ciò è possibile. Infatti, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E afferma che nel caso di realizzazione di più di un intervento trainante, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi.

Una volta chiaro che gli interventi realizzati su edifici dotati dell’impianto di climatizzazione invernale siano soggetti all’Ecobonus e al Superbonus, i professionisti hanno chiesto all’ENEA di esplicitare cosa realmente si intende per impianto di climatizzazione invernale. A questo proposito L’ENEA ha ricordato la modifica alla definizione di impianto termico del D.lgs.48/2020, la quale afferma essere:
"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"

Dunque, per ottenere le detrazioni l’impianto di climatizzazione invernale, dove si deve realizzare l’intervento, deve essere fisso e funzionante o riattivabile, tramite intervento di manutenzione, cosi come anche riportato nella Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Sabato, 10 Ottobre 2020 09:15

Gita al Faro con le unità MB Crusher

Con due unità MB Crusher al lavoro sull’isola francese di Ouessat un’azienda elimina il problema di acquisto e trasporto dei materiali.

Isola francese Ouessat
Ouessant è un isola francese a forma di chela di granchio, la più all’ovest di Bretagna, famosa per le sue scogliere e i suoi fari. E’ sempre stata un’isola difficile da raggiungere, basta pensare che il primo battello a vapore arrivò sull’isola solo nel 1880.

Oggi i collegamenti sono decisamente più fluidi, ma pur sempre complessi come per tutte le isole.  
Fino a poco tempo fa anche il materiale per le costruzioni e per i lavori stradali arriva dalla terraferma, per nave o aereo. Questo incideva parecchio sui costi di trasporto, e quindi sui costi di tutte le lavorazioni dei cantieri.

Ora le cose sembrano essere cambiate, in particolare da quando l’azienda Jean-Jacques Perhirin, di Kéranchas, ha acquistato due macchine di MB Crusher: la benna frantumatrice BF70.2 e la vagliante MB-S14 e le ha usate per riciclare i detriti in loco, prodursi il materiale da soli e allo stesso tempo salvaguardare il territorio.
Non solo, poter riciclare il materiale direttamente sull’isola ha risolto un problema molto importante: le vecchie cave locali sono ormai sature e lo stoccaggio dei rifiuti da estrazione diventa ingestibile proprio perché limitato.

Ora all’ombra di uno dei più potenti fari al mondo – il Faro  Crèac'h, 53 metri di altezza e in piedi dal 1863 – le due unità MB Crusher consento all’azienda di recuperare materiale di demolizione e  risparmiare sui costi di acquisizione e trasporto.
Montata su un Hitachi 170W, la benna frantoio BF70.2 frantuma mattoni e cemento, che non sono più considerati rifiuti: con le attrezzature giuste possono infatti essere lavorati sul posto e trasformati in materiale di qualità.
Con il frantoio e la vagliante di MB Crusher – entrambi installati ai loro escavatori - la società Jean-Jacques Perhirin evita il costo di importazione degli aggregati via mare, risparmia le risorse naturali del posto e diventa autonoma nella preparazione dei proprio materiali.

 

BF70.2 - Hitachi 170W


Con la vagliante ripuliscono e selezionano la parte fina dei detriti, con il frantoio a mascelle riducono i pezzi più grandi. Et voilà, ecco pronto  in poco tempo materiale per sottofondi, pavimentazioni, fondamenta.  Benna frantoio e benna vagliante MB Crusher, due macchinari che permettono di ottenere un prodotto di qualità dallo scarto.
Due problemi risolti. Una macchina operatrice e un solo operatore al lavoro. Un completo centro di riciclaggio disponibile in ogni cantiere.

E ora abbiamo anche il tempo di gustarci il panorama e farci una bella gita al faro:
Video https://vimeo.com/447396697

 

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Nel nuovo Decreto Requisiti tecnici sono enunciate tutte le procedure che i professionisti devono seguire per asseverare la regolarità dei lavori.

Decreto requisiti tecnici asseverazioniIl DM spiega dunque, le procedure che i professionisti devono seguire per certificare la regolarità degli interventi di efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate. Ovvero per tutti gli interventi che possono usufruire degli agevolamenti fiscali Ecobonus, Superbonus 110% e al Bonus Facciate.
Le procedure da effettuare per asseverare il rispetto dei requisiti per accedere alle agevolazioni variano in base al tipo di intervento da realizzare o realizzato. Per ogni intervento infatti, il professionista deve asseverare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi, come presente negli allegati del DM.
Tutte le disposizioni e i requisiti tecnici previsti da tale decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le precedenti disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze.
Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, non più per la sola spesa complessiva, ma anche per le spese unitarie al metro quadro delle opere. Inoltre, il provvedimento stabilisce che, per gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale e che prevedono la redazione dell'asseverazione, i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Inoltre, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Per gli interventi per i quali è possibile sostituire l'asseverazione con una dichiarazione del fornitore o dell'installatore l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto.
Una volta redatta l'asseverazione da parte del tecnico competente, questi deve inviarla online all'Enea. Le asseverazioni possono essere redatte e trasmesse come previsto dal DM Asseverazioni, utilizzando i modelli allegati nel decreto.

Nella documentazione, oltre all'asseverazione devono essere allegati una  dichiarazione da parte del tecnico, in cui specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Il Ministero dell'Istruzione ha stanziato 320 milioni di euro alle Regioni per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico nelle scuole.

Scuola

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato così pubblicato il DM 72/2020 che ripartisce l'importo complessivo di euro 320.000.000,00 per interventi di edilizia scolastica. Questo è suddiviso tra  le  regioni  per  il  finanziamento  di interventi di edilizia  scolastica  ricompresi  nella  programmazione triennale nazionale 2018-20 del primo piano di interventi. Tale primo piano, per l'ammontare di 510 milioni di euro, è stato finanziato a maggio scorso.

La suddivisione dei fondi tra le regioni è:
Abruzzo:             11.032.723,63 euro
Basilicata:             6.104.688,36 euro
Calabria:             17.318.854,84 euro
Campania:              32.190.459,87 euro
Emilia Romagna:         20.387.478,91 euro
Friuli Venezia Giulia:    7.928.822,04 euro
Lazio:                26.385.648,73 euro
Liguria:             7.126.559,83 euro
Lombardia:             41.989.804,22 euro
Marche:            10.008.774,78 euro
Molise            3.3913512,46 euro
Piemonte:            21.513.653,32 euro
Puglia:             21.174.884,04 euro
Sardegna:             11.003.081,24 euro
Sicilia:             29.459.756,29 euro
Toscana:            19.515.775,86 euro
Umbria:             7.106.115,90 euro
Valle d'Aosta:         1.715.804,16 euro
Veneto:             24.645.601,52 euro

Gli enti locali sono dunque, autorizzati ad avviare le procedure di  gara  per  l'affidamento  dei  successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Il  termine entro il quale devono essere  affidati  i  lavori  è stabilito per gli interventi il cui importo  lavori  è  inferiore  alla soglia di rilevanza comunitaria è di dodici  mesi  decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero entro settembre 2021; e per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria è di diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero entro marzo 2022.
Le risorse assegnate ad ogni Regione possono essere revocate nel caso di mancato rispetto dei termini o qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse  finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del  presente decreto.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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