EdiliziaCon la conversione in legge del D.L. 18/2020 sono introdotte importanti indicazioni sui termini di validità di permessi di costruire, SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, termini di inizio e fine lavori, convenzioni di lottizzazione, ecc.

Il Senato ha approvato la conversione in legge del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), che ora è in attesa di ratifica finale da parte della Camera.

L’art. 103 del D.L. 18/2020 - che è stato a sua volta modificato dall’art. 37 del D.L. 23/2020 - reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto. (si vedano in proposito: Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi; Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: proroga al 15 maggio).

Nell’ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotti all’art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
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Termini di validità e decadenza permesso di costruire. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, di cui all’art. 15 del D.P.R: 380/2001, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità. I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. I termini autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

Ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. Il medesimo termine di cui sopra si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Convenzioni di lottizzazione. I termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, sono prorogati di novanta giorni.

Altre tipologie di convenzioni e termini diversi. La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis.

Contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edilizi. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal il 31/01/2020 e fino al 31/07/2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Basilica S. Andrea Mantova

La Basilica di S. Andrea Apostolo in Mantova è stata la protagonista di un complesso intervento di recupero della copertura, sia della navata principale, sia delle cappelle laterali. Oggi la reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù ha un nuovo tetto: sicuro, impermeabile e ventilato, grazie anche al contributo di AERtetto.

Basilica S. Andrea Mantova


Leon Battista Alberti l’aveva progettata secondo i dettami rinascimentali; da sempre la Basilica di S. Andrea Apostolo è il cuore religioso di una città unica, protagonista della storia d’Italia e chiamata quest’anno a rivivere, seppur in parte, gli antichi fasti dei Gonzaga con la nomina a Capitale Italiana della Cultura per il 2016. Anche per farsi trovare pronta a quest’appuntamento, S. Andrea aveva bisogno di un deciso intervento sulla copertura, di un nuovo tetto, sicuro, performante, capace di mantenere le proprie caratteristiche inalterate nel tempo ed AERetto ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.


Il progetto di manutenzione straordinaria delle coperture di navata e cappelle laterali aveva l’obiettivo di impermeabilizzare il tetto, creando un nuovo sistema che prevedesse l’aerazione sotto il manto in coppi e che potesse garantire una maggior durabilità, sia della guaina, che dei coppi, oltre al fissaggio meccanico degli stessi.
Completato l’intervento di impermeabilizzazione è stato riposizionato il manto di copertura, utilizzando i coppi coperta di recupero preesistenti ed integrandoli con elementi nuovi, posizionati a canale, analoghi per forma, materiale e colore. I coppi sono stati posati con sovrapposizione di almeno 9 cm, utilizzando i Piedini AERcoppo®, di rialzo e bloccaggio per i coppi canale, ed i ganci in acciaio inox per i coppi coperta di recupero.

Il progetto di manutenzione straordinaria delle coperture di navata e cappelle laterali aveva l’obiettivo di impermeabilizzare il tetto, creando un nuovo sistema che prevedesse l’aerazione sotto il manto in coppi e che potesse garantire una maggior durabilità, sia della guaina, che dei coppi, oltre al fissaggio meccanico degli stessi.
Completato l’intervento di impermeabilizzazione è stato riposizionato il manto di copertura, utilizzando i coppi coperta di recupero preesistenti ed integrandoli con elementi nuovi, posizionati a canale, analoghi per forma, materiale e colore. I coppi sono stati posati con sovrapposizione di almeno 9 cm, utilizzando i Piedini AERcoppo®, di rialzo e bloccaggio per i coppi canale, ed i ganci in acciaio inox per i coppi coperta di recupero.

Basilica S. Andrea Mantova

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Deumidificazione Dry Wall System

La deumidificazione dell’umidità di risalita risulta essere un intervento particolarmente delicato. Se non fatto correttamente, infatti, l’umidità continuerà a risalire le murature per effetto della capillarità, con le conseguenze del caso. Ecco perché le deumidificazioni dei muri devono essere realizzate da specialisti deumidificatori, con esperienza professionale.


Deumidificazione umidità di risalita in villa privata: la situazione dell’edificio

Una squadra di operatori è al lavoro per deumidificare i muri di una villa privata, ubicata nell’Agro Romano (Roma). L’edificio, in mattoni, è particolarmente segnato dall’umidità di risalita: presenta sui muri perimetrali intonaco gonfiato o in alcuni punti totalmente deteriorato. Inoltre, sulla zoccolatura esterna sono evidenti i segni del distacco, provocato dall’umidità di risalita.


Deumidificazione umidità di risalita in villa privata: l’intervento con barriera chimica deumidificante

L’intervento di deumidificazione dell’umidità di risalita consiste nel forare l’intero perimetro dell’abitazione, a circa 35/40 centimetri da terra e con interasse tra un foro e l’altro pari a 10 centimetri. In ogni foro poi si posizionano packer in nylon multiforo (valvole di non ritorno) alle quali si connetterà una pistola che, con la pressione di una pompa, inietterà nel muro l’idrorepellente Dws 1000. L’iniezione a pressione consentirà di imbibire tutta la sezione del muro compromesso dall’umidità di risalita, creando una barriera chimica che bloccherà il fenomeno della risalita per capillarità dell’umidità. Per sempre.

 


Deumidificazione umidità di risalita in villa privata: la differenza Dry Wall System

L’importanza dell’intervento di deumidificazione dipende dalla specializzazione degli operatori deumidificatori, dal materiale impiegato e dai prodotti. Dry Wall System, a differenza della maggior parte degli applicatori, utilizza propri materiali e propri prodotti, dai packer da iniezione alle pompe, fino alle resine deumidificanti per creare la barriera chimica (Dws 1000). Questo permette a Dry Wall System di svolgere deumidificazioni a regola d’arte, senza problematiche, garantendone la durabilità per anni. Dry Wall System rifornisce anche le migliori aziende applicatrici, altamente specializzate (e selezionate), in tutta Italia e all’estero.

Dry Wall System si occupa di:

  • Soluzioni all’umidità di risalita
  • Interventi risolutivi all’umidità di risalita
  • Barriera chimica per l’umidità di risalita nei muri
  • Deumidificazione degli edifici
  • Deumidificazioni in tutta Italia
  • Forniture di materiali, apparecchiature e prodotti deumidificanti
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BalconiLa Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito alla ripartizione delle spese condominiali, con particolare riferimento alle spese per la manutenzione dei balconi aggettanti.

Con la sentenza del 12/03/2020, n. 7042, la Suprema Corte si è pronunciata nell’ambito di una fattispecie in cui una condomina chiedeva di essere esonerata dalle spese relative al rifacimento dei balconi dei condomini di una scala e la condanna del Condominio a restituirle le somme già pagate per i balconi di proprietà degli altri partecipanti al condominio. Nella specie la delibera condominiale gravava i proprietari dei singoli balconi delle spese per la ripavimentazione degli stessi ma ripartiva tra i vari condomini le restanti spese per la complessiva manutenzione dei balconi medesimi.

MANUTENZIONE DEI BALCONI
Al riguardo i giudici, accogliendo il ricorso, hanno ribadito che in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell'appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Pertanto, con riferimento ai balconi:
- vanno ripartite le spese relative ai soli beni comuni, intendendosi per tali i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole;
- sono a carico esclusivo del proprietario e non vanno pertanto ripartite le spese relative alla pavimentazione, alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto.

NULLITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE
La Corte ha inoltre precisato che l'assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni. Pertanto, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, viene ritenuta nulla la deliberazione che disponga, appunto, in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione.

Inoltre alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421, Cod. civ., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d'appello o di cassazione, il potere di rilevarne d'ufficio la nullità. Una deliberazione assembleare di ripartizione tra i condomini delle spese di manutenzione dei balconi di proprietà esclusiva non vale, pertanto, a scongiurare la pretesa di ripetizione di quanto si assume indebitamente versato al condominio a tale titolo.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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InfrastrutturePubblicato il quarto elenco che identifica i progetti di interesse comune (PIC) delle infrastrutture energetiche transeuropee.

L’elenco dei progetti di interesse comune (Projects of common interest - PIC) è stato istituito dal Regolamento 17/04/2013, n. 347 (Regolamento TEN-E), recante gli orientamenti per la definizione di infrastrutture energetiche transeuropee che assicurino il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e l'interconnessione delle reti. L’elenco ha cadenza biennale ed è contenuto nell’allegato VII del predetto Regolamento. In particolare si tratta di progetti necessari per la realizzazione di corridoi geografici strategici prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio.

L’allegato VII al Regolamento 347/2013 è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 31/10/2019, n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 11/03/2020, n. 74, il quale ha quindi definito il quarto elenco dei progetti di interesse comune (PIC).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Infrastrutture stradaliPubblicata nella GUUE 26/11/2019, n. L 305 la Direttiva 2019/1936 che modifica la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione delle sicurezza delle infrastrutture stradali.

La Direttiva apporta numerose modifiche alla Direttiva 2008/96/CE, attuata in Italia dal D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35, con lo scopo di ridurre sensibilmente gli incidenti stradali attraverso una migliore progettazione e manutenzione di strade, gallerie e ponti, e di garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T e sulla rete di autostrade e strade principali nell’Unione. Le nuove disposizioni contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati a livello europeo di diminuire il numero di vittime della strada e avvicinarsi all’azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050.

Tra le principali novità si segnala:
- l’estensione del campo di applicazione della Direttiva 2008/96/CE alle autostrade e alle altre strade principali dell’Unione oltre la rete transeuropea di trasporto (TEN-T);
- l’introduzione dell’obbligo per Stati membri di effettuare ispezioni periodiche e la valutazione della sicurezza stradale almeno ogni cinque anni;
- l’obbligo di tenere sempre in considerazione le esigenze dei pedoni, dei ciclisti e degli altri utenti vulnerabili (non motorizzati) della strada nelle procedure di gestione della sicurezza stradale;
- il miglioramento della segnaletica stradale;
- l’accessibilità al pubblico delle specifiche tecniche relative alla sicurezza per gli appalti pubblici svolti nel settore dell’infrastruttura stradale.

La Direttiva entra in vigore il 16/12/2019 e dovrà essere recepita entro il 17/12/2021.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Scala internaLa costruzione di una scala interna che collega due piani di un immobile originariamente separati costituisce reato se tale intervento non è previsto nella SCIA relativa ai lavori di accorpamento delle due preesistenti unità immobiliari.

FATTISPECIE
La proprietaria di un immobile sito in San Gimignano, presentava una s.c.i.a. in forza della quale eseguiva lavori di fusione di due preesistenti unità immobiliari; nell'esecuzione di tali lavori, veniva altresì realizzata, senza che fosse prevista nella s.c.i.a., una scala interna che collegava il piano terra al primo piano dell'immobile, composta da 15 gradini, della larghezza di mt. 0,80.

I profili di illegittimità dell'opera erano stati individuati sia nel fatto che la scala interna non era contemplata nella s.c.i.a., sia nella circostanza che la larghezza dei gradini della scala era inferiore di 20 cm. di quella minima di 1 mt.

PRINCIPI DI DIRITTO
La scala in esame era stata eseguita nell'ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private di proprietà dell'imputata, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.

In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 10/10/2019, n. 41598 ha affermato che la voce n. 30 del Glossario delle opere realizzabili in regime di attività di edilizia libera (approvato con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018) concerne l'eliminazione delle barriere architettoniche, essendo cioè consentita, tra l'altro, l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di rampe che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Non è riferibile a tale voce una scala eseguita nell'ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.

Ne discende l’esclusione della configurabilità dell’opera tra quelle realizzabili in regime di attività di edilizia libera e la coerente conclusione della sentenza impugnata circa la configurabiilità astratta della fattispecie ex art. 44, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001, essendo stata realizzata un'opera non prevista nel titolo abilitativo.

Inoltre, stante la violazione dello strumento normativo comunale, il mancato rispetto della larghezza minima dei gradini è stato ritenuto idoneo a integrare la contravvenzione di cui all'art. 44 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001.

Tuttavia, pur avendo ribadito la configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e ciò anche in ragione della natura colposa della fattispecie, il giudice è pervenuto all'assoluzione dell'imputata, qualificando la sua condotta come occasionale e particolarmente tenue, in considerazione della tipologia e della modesta entità dell'opera in questione, eseguita peraltro nel contesto di lavori comunque previamente assentiti nella loro portata principale; per cui, pur potendo l'opera, stante la riscontrata violazione dimensionale, arrecare potenzialmente un pregiudizio alla tutela del territorio determinando situazioni di pericolo, tuttavia l'offesa in concreto è stata ritenuta qualificabile in termini di particolare tenuità, e ciò anche alla luce del fatto che si trattava di una scala interna di modesto impatto, inidonea peraltro a incidere su altrui proprietà.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pertinenze urbanisticheLe pertinenze possono essere qualificate come tali solo se consistono in opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il ricorrente realizzava, senza titolo, un manufatto edilizio di mq. 18,29, con altezza interna di ml. 2,10 e volume complessivo di mc. 38,41, suddiviso in due parti. La costruzione era ubicata all’interno del cortile di proprietà, a ridosso del muro di recinzione e destinata a ricovero dell’autoclave e del serbatoio a servizio del complesso residenziale.

Al fine di regolarizzare l’edificazione, il ricorrente presentava, al Comune di San Benedetto del Tronto, istanza di sanatoria che veniva respinta sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l’intervento ricadeva in zona soggetta a vincolo paesistico;
- l’entità dell’intervento risultava eccessiva per poterlo considerare una pertinenza.

PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI
In proposito, la Sent. TAR. Marche 23/09/2019, n. 593 ha richiamato la giurisprudenza ormai consolidata, secondo la quale la qualifica di pertinenza urbanistico-edilizia va riconosciuta soltanto ad opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica.

Di conseguenza, il Tribunale, rilevato che si trattava di un manufatto di oltre mq.18, cioè di dimensioni planimetriche equivalenti a due camere da letto singole; ha ritenuto che si trattasse di un vero e proprio ampliamento di cui non veniva fornita alcuna particolare giustificazione tecnica ineludibile, poiché risultava verosimile, anche in base alla comune esperienza, che l’impianto di autoclave (praticamente una pompa) potesse limitarsi ad occupare spazi modesti all’interno di cantine o garage o anche all’esterno sotto piccole tettoie all’uopo dedicate.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Cappotto di qualitàIl Sistema a Cappotto, comunemente noto anche come cappotto termico o ETICS (External Thermal Insulation Composite System), è la misura in assoluto più efficace per l’isolamento termico dell’involucro edilizio, sia in estate che in inverno.
Questa affermazione è valida solo se, nella realizzazione dell’intervento, vengono rispettate le tre regole fondamentali definite da Cortexa, un progetto associativo nato nel 2007 e che racchiude i più importanti Produttori di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto impegnati nella diffusione delle conoscenze sul cappotto di qualità:

  1. la scelta di Sistemi a Cappotto forniti e certificati come kit dai produttori, dotati di certificato ETA004 e di marcatura CE di sistema: ciò significa selezionare Sistemi certificati come tali, e quindi testati per garantire le migliori prestazioni in combinazione tra loro. Questa azione mette al riparo committenti, imprese, progettisti e applicatori da danni/malfunzionamenti causati dall’assemblaggio di materiali non idonei per il Sistema di Isolamento Termico a Cappotto o di materiali non in grado di garantire le migliori prestazioni in combinazione tra loro;
  2. la scelta di avvalersi di progettisti esperti in materia di Cappotto Termico: la progettazione dell’isolamento dell’involucro edilizio va affidata a esperti in materia di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto, che conoscano e seguano la norma UNI/TR 11715:2018, contenente il rapporto tecnico sulla “Progettazione e posa in opera di sistemi di isolamento termico a cappotto”. Questi requisiti proteggono committenti e investitori da eventuali problemi nella realizzazione del progetto;
    la scelta di avvalersi di posatori specializzati ed esperti: partendo dal presupposto che anche il miglior sistema, se posato male, non garantisce prestazioni energetiche e durata eccellenti, per la corretta posa del cappotto termico è necessario avvalersi di posatori le cui conoscenze, abilità e competenze siano certificate secondo la norma UNI 11716:2018.

Quali sono i componenti del cappotto termico, secondo i criteri di qualità Cortexa?

Una delle caratteristiche che permette ad un cappotto termico di poter essere definito eccellente è, come spiegato in precedenza, il fatto di essere certificato come kit secondo ETAG004 e con marcatura CE di sistema, ovvero costituito da materiali studiati e testati per lavorare assieme e garantire le migliori prestazioni in combinazione tra loro. Nonostante il Sistema a Cappotto sia un metodo di isolamento termico utilizzato da parecchi anni, non sempre tra progettisti, imprese,  installatori e in particolar modo privati, c’è sufficiente chiarezza in merito alla corretta scelta e applicazione del sistema e dei materiali che lo compongono:

  • malta collante: permette l’adesione del Sistema Isolante al supporto su cui viene applicato;
  • pannello isolante: garantisce le caratteristiche isolanti richieste;
  • tasselli di fissaggio: garantiscono il corretto ancoraggio del Sistema e la tenuta alle forze di depressione del vento;
  • intonaco di base;
  • rete d’armatura: realizzata in tessuto di fibra di vetro, contribuisce a conferire resistenza al sistema contribuendo all’assorbimento delle tensioni;
  • intonaco di base;
  • primer: è necessario per ottimizzare il pH del rasante, l’assorbimento e la resa colore del rivestimento;
  • rivestimento a spessore per cappotto: fornisce maggiore resistenza del Sistema agli urti e agli agenti atmosferici, oltre a conferire la finitura estetica desiderata per l’edificio. Per il buon funzionamento del sistema è inoltre necessario scegliere una finitura con indice di riflessione alla luce superiore a 20;
  • accessori per il cappotto termico: ad esempio gli angolari, i profili per raccordi e bordi, i giunti di dilatazione e i profili per la zoccolatura completano il sistema e la cura dei suoi dettagli.

 

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