Sabato, 12 Settembre 2020 12:42

L'asso del cantiere in alta quota

Una benna Frantoio BF120.4 impiegata nei lavori di creazione di un bacino di stoccaggio idrico tra le Alpi austriache

Benna frantoio MB CrusherQuando parliamo di Austria subito ci vengono in mente montagne innevate, baite e vallate di straordinaria bellezza.
Ci troviamo infatti nel cuore delle Alpi, nella località sciistica di Gosau Hintertal, che d’inverno si popola di turisti alla  ricerca di scenari mozzafiato da godersi tra una discesa sugli scii e una risalita in vetta.
 
Le aziende locali si preparano alla stagione sciistica già dall’estate, prevendento tutti i lavori per la messa in funzione di strutture e impianti. L’unica grande incognita, ma anche la protagonista indiscussa dello scenario invernale, rimane sempre lei, la neve.

Che cosa succederebbe, infatti, se i primi fiocchi tardassero ad arrivare?
Evento raro, in Austria, ma da prevedere, in modo da non essere colti impreparati. E’ proprio per questo motivo che gli addetti ai settore spesso costruiscono bacini idrici per l’innevamento artificiale. E così ha fatto la Dachstein Turismus AG – l’azienda turistica locale - realizzando a 1000 metri di altezza un bacino artificiale per gli impianti sciistici di Gosau- Zwueselalm e Annaberg-Zwieselalm .
L’infrastruttura serve proprio a questo: a creare la neve, quando la neve non c’è. E garantire così la funzionalità dell’impianto stesso.

A prendere in carico lavoro, la ditta Karl Pitzer GmbH, che ha raccolto la sfida di:
rimuovere 120.000 metri cubi di materiale
costruire 22 metri di argini
utilizzare 54.000 metri cubi di materiale per realizzare il bacino.
Ma le sfide, in alta montagna sono all’ordine del giorno.

Grazie a un parco macchine all’altezza del lavoro, e forte dell’esperienza in ambito alpino, la ditta si è messa all’opera con ben 9 escavatori tra le 30 e 60 tonnellate, 5 camion da carico, 1 frantoio con vagliatura, un rullo, un bulldozer e un telescopico.

E un asso nella manica, il frantoio mobile MB Cruher modello BF120.4, montato su escavatore Liebehrr936. Il frantoio MB è stato utilizzato per completare alcuni lavori che altrimenti gli altri macchinari non avrebbero potuto eseguire, sia per la difficoltà di lavorazione sia perché già impiegati per altri scopi.
Lavori di dettaglio, ma non per questo meno importanti, anzi: ad esempio, la benna frantoio ha frantumato la pietra calcarea usata poi come sottofondo per la viabilità stessa del cantiere e come materiale di drenaggio per la creazione del bacino di stoccaggio.

L’attrezzatura MB Crusher ci ha permesso di finire i lavori più in fretta e non avere tempi morti in cantiere – commentano dall’azienda - non solo, abbiamo anche risparmiato sull’acquisto di ghiaia, praticamente ce la siamo prodotti da soli direttamente in cantiere”.

Grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi ad ogni tipologia di applicazione, materiale e luogo, la Benna Frantoio MB è stata il lasciapassare per la riuscita dei lavori e ha permesso alla ditta di avere una soluzione pronta in cantiere per tutte le necessità di frantumazione che via via si presentavano.

Un vero asso nella manica, che per tutte queste ragioni ha contribuito significativamente alla conclusione del cantiere  in tempo per la sua messa in opera nel Novembre 2019.

Il frantoio a mascelle BF120.4 è un’attrezzatura adatta ad ogni marca di escavatore a partire dalle 30 tonnellate. Permette la scelta della granulometria in uscita, grazie alla facile regolazione delle mascelle che si può ottenere direttamente in cantiere e in modo pratico e veloce.

E’ la soluzione facile  per  ottenere materiale frantumato di ottima qualità e subito utilizzabile per qualsiasi esigenza.

 

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Farsi strada in montagna, nei mezzo dei boschi diventa a volte un’impresa quasi impossibile.
Se non ci sono già sentieri segnati è invece impossibile.
Spesso poi l’unico mezzo di trasporto sono….le proprie gambe. Però quanta soddisfazione c’è nel raggiungere la vetta o comunque qualsiasi posto impervio?
Proviamo ora a pensare agli interventi per la realizzazione o manutenzione delle strade forestali e alla difficoltà che hanno molte aziende a raggiungere i cantieri con i mezzi, a contenere quindi i costi e anche a non rovinare o alterare la natura. Ma certi lavori non possono essere rimandati, spesso sono necessari sia per evitare pericoli come frane o cedimenti oppure per consentire alla stagione turistica di aprire.
Per questo poter contare su macchine versatili, facili e veloci da usare è fondamentale.
Le unità MB Crusher spianano letteralmente la strada alle aziende che le utilizzano: si installano alle macchine operatrici già presenti in cantiere – quindi non serve arrovellarsi per trasportare altri macchinari ingombranti in loco – si manovrano direttamente dalla cabina dell’escavatore e si adattano a seconda del lavoro da fare.

MB Crusher

QUANDO LA STRADA MANCA...
Arrivare a destinazione è il primo scoglio e la prima spesa da preventivare soprattutto se si tratta di raggiungere luoghi isolati, con vie d’accesso difficili o addirittura nulle, come accade in montagna. I grandi macchinari necessitano di trasporti speciali, che risultano difficili e costosi per questo genere di contesti. Con la benna frantoio MB Crusher diventa tutto più facile, anche solo per il fatto che per funzionare e frantumare il materiale basta installarla alla macchina operatrice già presente in cantiere.

Così ha fatto l’ente forestale statunitense in Nevada, che per realizzare il sottofondo delle linee tagliafuoco ha utilizzato il Frantoio mobile MB Crusher per riciclare granito e pietre di fiume del luogo. In questo modo si sono azzerate le spese di trasporto del materiale: una scelta che, vista su larga scala, ha portato il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti a un risparmio di milioni di dollari l’anno sul trasporto degli inerti, tutti riutilizzati sul posto.

Lo stesso è successo in Serbia, dove l’ente statale Srbija Sume – che lavora unicamente per la realizzazione e manutenzione delle strade forestali – sta utilizzando una frantoio a mascelle BF90.3 sul suo escavatore. L’unità MB Crusher frantuma il basalto che sarà poi direttamente utilizzato in loco con sottofondo di nuove strade o per la manutenzione e sistemazione di quelle già esistenti.

La stessa scelta è stata fatta un’azienda italiana per realizzare la suggestiva stradina turistica che conduce in un bosco dell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Con il Frantoio mobile BF90.3 ha frantumato sasso e pietra naturale gestendo la differente durezza dei materiali in modo facile e veloce. Tutto si è svolto sul posto, con il massimo rendimento. Stessa cosa in Friuli Venezia Giulia, dove una benna frantoio più grande, la BF120.4 ha lavorato in cantiere per la realizzazione di una strada di montagna. Un posto quasi impossibile da raggiungere.

Ma in montagna non si va solo per camminare. D’inverno la neve trasforma molti paesi in rinomate località sciistiche. Le piste – le strade degli sciatori! - devono essere preparate con largo anticipo, quindi più tempo si risparmia nella realizzazione meglio è. In Austria una benna frantoio BF120.4 ha seguito passo passo il tracciato delle piste da sci in costruzione frantumando la pietra calcarea del luogo per utilizzarla come sottofondo.

Separare e gestire i materiali di scavo è il secondo punto critico nella realizzazione delle strade forestali: di solito la soluzione adottata è movimentare il materiale con i camion su e giù per la montagna. Con le unità Mb Crusher tutto questo andirivieni non è più necessario. Le benne vagliatrici MB Crusher raggiungono qualsiasi cantiere e direttamente sul posto selezionano il materiale di scavo.

In una cantiere nei boschi Canadesi il vantaggio è stato addirittura doppio: per realizzare una stradina di collegamento nella zona residenziale è stato utilizzato materiale selezionato – terra e sassi – da una benna vagliante MB-S10 direttamente sul posto. Eliminate quindi le spese di acquisto e trasporto del materiale e tutela dell’ambiente, in quanto è stato riutilizzato il materiale stesso del luogo.

QUANDO LA STRADA DEVE ESSERE LIBERATA...
Spesso le strade forestali devono essere liberate di gran fretta da tronchi, rami e detriti portati in carreggiata dagli eventi atmosferici.
Tutti ricordano la tempesta che si è abbattuta nel 2018 in Italia, in Trentino Alto Adige e Veneto, provocando enormi danni al patrimonio forestale della zona. Per rimuovere i tronchi e alberi interi dalle strade sono state utilizzate le pinze MB Crusher: con la loro specifica capacità di maneggiare materiali molto diversi tra loro sia nella sostanza che nella forma, le Pinze MB si gestiscono agevolmente e sono perfette per movimentare con potenza e precisione ogni genere di elemento.

Non solo tronchi, spesso le strade di montagna devono essere liberate dalla vegetazione e dalle ramaglie che crescono ai lati e impediscono il passaggio. Con le Pinze MB Crusher tutto diventa più semplice, basta installarle su una macchina operatrice, dotarle se necessario dei diversi accessori e iniziare a lavorare.

Le applicazioni dei cantieri in ogni parte del mondo dimostrano che i macchinari MB Crusher rappresentano un’opportunità per tutto il comparto agricolo e forestale, sempre alle prese con luoghi inaccessibili, elevati costi di operatività e un’attenzione particolare all’ambiente.
Agiscono sul posto, ovunque sia, frantumano il materiale di scavo, lo selezionano e lo rendono subito disponibile per altre applicazioni o per essere rivenduto. Movimentano ogni genere di materiale con grande agilità e duttilità e non necessitano di essere inviate in centri specializzati per la manutenzione, che può essere gestita in cantiere senza fermi macchina gravosi.

Non c’è dubbio, i macchinari MB Crusher sono i partner ideali delle imprese forestali che vogliono fare… molta strada!

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Lavori scarpata

Questo sì che è un lavoro a regola d’arte!

In Friuli Venezia-Giulia, nel pieno dell’emergenza Covid-19, la Protezione Civile deve intervenire per sistemare un muro di contenimento danneggiato di una scarpata.
Il lavoro deve essere fatto tempestivamente e in fretta, nonostante le restrizioni del lockdown, perché il rischio di cedimento della scarpata metterebbe in pericolo l’intera vallata, una zona montana delle Valli del Natisone.
Il lavori sono stati affidati alla ditta G.M. Scavi e Miniscavi di Grudina Morris, molto conosciuti sia in Friuli che in altre Regioni per i loro lavori di opere miste, definiti in molte occasioni come vere e proprie opere d’arte paesaggistica.

La scelta dell’opera mista
Il tipo di opera scelta per risolvere questo lavoro di contenimento è caduta su una mista legname e pietra. Scelta ovvia, per molte ragioni: non è legata a vincoli ambientali, non deturpa l’aspetto paesaggistico della vallata, è più veloce da terminare rispetto ai muri di cemento armato, ma soprattutto è l’unico modo possibile di operare visto l’importante dislivello.

Le difficoltà in ogni caso sono molte, soprattutto durante il periodo di lockdown; per questo il sig. Grudina, titolare dell’impresa, ha scelto di lavorare con due macchinari MB Crusher, una benna frantumatrice MB-C50 e una benna vagliatrice MB-S10.
‘’Splendide attrezzature – racconta - ogni giorno ci rendiamo conto che abbiamo fatto veramente bene ad acquistarle. Abbiamo ottimizzato tantissimo il tempo e ovviamente risparmiato tanti soldi’.’

Parola chiave di questo cantiere è quindi ottimizzare il tempo, finire in fretta: si tratta di una questione di sicurezza, il vecchio murio marcio deve essere sostituito subito. Fretta però che non significa approssimazione, ma lavori fatti a regola d’arte.  La sfida è complessa.

Primo problema
Ottimizzare tutto il materiale presente in cantiere. Per il drenaggio, infatti, serve tanto materiale, pulito e di qualità, in modo che l’acqua non ristagni e non crei altri danni.
Per prima cosa quindi si procede con la fase di scavo dell’opera da sostituire. Poi si rimuovono i tronchi marci del precedente muro e quindi tutto il ghiaino. Per far questo si deve risalire la scarpata in 4 fasi, con un dislivello di ben 15 metri orizzontali e 30 metri verticali.

Secondo problema
Anche recuperandolo tutto, il ghiaino già presente in loco non basta per finire l’opera. Bisogna recuperarne altro. E qui arriva il problema. Per fare arrivare i camion con l’aggregato da Cividal del Friuli ci vuole almeno un’ora di strada, l’ultimo tratto è tutto sterrato. Come se non bastasse, per raggiungere il cantiere si deve passare sopra a un bellissimo ponticello che attraversa un torrente e che né camion né escavatori grossi possono attraversare. Bisognerebbe quindi scaricare il materiale a 150 metri di distanza da dove serve, poi portarlo a destinazione con una mini pala. “E così avanti e indietro, mezzo cubo alla volta – sottolina Grudina – e per il drenaggio ne serve tanto, quindi i tempi aumentano notevolmente e con loro i costi! Il costo di questa fase è elevatissimo, ma il materiale di ottima qualità è necessario per la buona uscita del lavoro”.



La soluzione
“Abbiamo scelto il frantoio e la vagliante MB Crusher proprio per evitare questi alti costo di trasporto e movimentazione della ghiaia e evitando anche i costi di acquisizione del materiale.

Come hanno fatto in pratica?
La benna vagliante è stata usata per selezionare e pulire il materiale di risulta dello scavo, recuperandolo tutto. La benna frantoio invece ha frantumato le pietre già presenti sul posto. Poi di nuovo con la vagliante è stato possibile ottenere ciottoli puliti, selezionati a 4-8 cm per un drenaggio a regola d’arte. Anche la parte fine di risulta dalla vagliatura è stata riutilizzata per fare il manto di stabilizzato.

Le due macchine più piccole di casa MB Crusher, il frantoio mobile a mascelle MB-C50 per escavatori dai 50 ai 80 quintali, e la benna vagliatrice MB-S10 per macchine operatrici dai 40 ai 90 quintali, hanno superato ogni aspettativa.


Il lavoro è stato fatto in pochissimo tempo, con un risparmio notevole di risorse.
Un lavoro ben fatto con semplicità. A regola d’arte!

 

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Agevolazioni fiscali

L'Agenzia delle Entrate spiega quando, secondo quanto prescritto dal Decreto Rilancio (Legge 77/2020), è possibile richiedere lo sconto immediato in fattura o scegliere la cessione del credito.

Il Decreto infatti prevede tali servizi non solo per gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, ma anche per quelli rientranti nell'ecobonus tradizionale, nel bonus ristrutturazioni e nel bonus facciate.
Nel dettaglio, è possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi agevolati con il superbonus 110%, quali: interventi di isolamento termico, ad esempio l'istallazione di un cappotto termico, in condominio o sulle case singole; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, in condominio o nelle case singole; adozione di misure antisismiche, già agevolate con il sismabonus; acquisto di case antisismiche, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, a seguito di interventi di demolizione di interi edifici e ricostruzione con criteri antisismici da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che devono vendere gli immobili entro 18 mesi dalla fine dei lavori;  installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, e relativi sistemi di accumulo, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o di miglioramento sismico e  installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica.

Per quanto concerne le altre agevolazioni fiscali invece, è previsto lo sconto in fattura e la cessione del credito per:
• interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati con il bonus ristrutturazioni;
• interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’articolo 14 del DL 63/2013, agevolati con l’ecobonus tradizionale;
• interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, agevolati con il bonus facciate;
• l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, non effettuata congiuntamente agli interventi trainanti agevolati con il superbonus 110%;
• l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici non effettuata congiuntamente agli interventi trainanti agevolati con il superbonus 110%.

Tali opzioni saranno esercitate solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021, in base al ciascun stato di avanzamento dei lavori. Questi non possono essere più di due per ciascun intervento e il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento. Il secondo ad almeno il 60%.
Inoltre il credito corrispondente al superbonus può essere ceduto ai fornitori di beni e servizi necessari per la realizzazione delle lavorazioni o ad altri soggetti.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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L’Agenzia del Demanio, in data 06 luglio 2020, ha pubblicato la gara, con procedura aperta, per i lavori di restauro, risanamento e rifunzionalizzazione di Palazzo Fondi Genzano a Napoli con metodo BIM e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11-10-2017.
Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è per offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per una base d'asta d'appalto pari a 791,656,21 euro, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Palazzo FondiIl bando prevede l'aggiornamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione dei lavori e il Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione.
Sono da ritenersi prestazioni principali gli interventi di restauro di edifici di interesse storico-artistico, mentre le prestazioni secondarie sono costituite da attività afferenti i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico.
La durata massima dei servizi relativi all’aggiornamento  della  Progettazione  Definitiva, Progettazione Esecutiva e all’eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento stabilita dall'Agenzia del Demanio è di 105 giorni. La tempistica d'appalto dei lavori, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stimata a 480 giorni. Per  ciascuna  fase  il  Direttore  di  esecuzione  del  contratto procederà  a  comunicare l’avvio della singola prestazione mediante invito formale. Dalla ricezione dell'invito decorrono i termini indicati per le specifiche prestazioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattuali sarà applicabile una penale pari all’1 per mille  del  corrispettivo  contrattuale,  e  comunque  non  superiore  al  10%  dell’importo contrattuale.
I soggetti ammessi a partecipare alla gara, in forma singola e associata, sono:
• liberi  professionisti;
• società di professionisti;
• prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
• raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;
• consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
• consorzi stabili professionali;
• aggregazioni tra gli operatori economici.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o  consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete, al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale, e al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Ai fini dell’espletamento dell’incarico, è richiesto, un gruppo di lavoro minimo composto dalle figure professionali in possesso dei relativi requisiti:
Coordinatore del gruppo: Tecnico abilitato all’esercizio della professione di Architetto iscritto alla sezione A dell’Albo Professionale con esperienza almeno decennale;
Responsabile della redazione del progetto architettonico: Tecnico abilitato all’esercizio della professione di Architetto iscritto alla sezione A dell’Albo Professionale;
Responsabile della redazione del progetto strutturale: Tecnico abilitato all’esercizio  della professione di Ingegnere/Architetto iscritto alla sezione A dell’Ordine Professionale;
Responsabile della redazione del progetto impiantistico: Tecnico diplomato/laureato abilitato all’esercizio della professione con competenze in materia impiantistica;
Responsabile in materia di prevenzione incendi: Tecnico abilitato quale "Professionista  antincendio" iscritto da almeno dieci anni negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 iscritto al proprio albo professionale  ma  che  ha  superato  gli  esami  previsti dal   Decreto Legislativo   139   del   2006   (ex   legge 818/84);
Un Professionista con qualifica di Direttore dei Lavori, coadiuvato da un Ufficio della Direzione dei lavori composto, oltre che dal D.L., da almeno un Ispettore di Cantiere per ciascuna delle categorie ID di cui si compone il servizio oggetto dell’appalto: Tecnico abilitato all’esercizio della professione di Architetto iscritto alla sezione A dell’Albo Professionale con esperienza almeno decennale;
Coordinatore della Sicurezza abilitato: Tecnico in possesso di abilitazione come Coordinatore  della  sicurezza  nei  cantieri;
Responsabile del processo BIM: Diploma o Laurea (triennale, quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico;
Responsabile delle attività geologiche: Tecnico abilitato all’esercizio della professione di geologo, ed abilitato alla sezione A dell’Ordine Professionale;
Restauratore: Soggetto iscritto nell’elenco nazionale dei restauratori.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 2 settembre 2020.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Concorsi & Appalti

L'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento il 10 luglio 2020 in cui definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.
A tal proposito si è stabilito che tutti i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta devono comunicare all'agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino  al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020, attraverso il modello “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.

Sanificazione ambientiLa comunicazione per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere inviata esclusivamente per via telematica mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite i canali telematici dell'Agenzia.
Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione l'Agenzia fornirà una ricevuta, nell'area riservata del sito, che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.  
La comunicazione potrà essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso di invio dopo il 31 dicembre 2020, verranno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. All'interno della comunicazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professione devono indicare il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici.
L'agenzia definisce l'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80,000 euro.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti. Tale cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione per ottenere invece, il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020, con la stessa modalità telematica. Il credito d’imposta, definito dall'Agenzia, per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. Il credito d’imposta richiesto non può tuttavia eccedere il limite di 60.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti. Tale cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Infine, le quote del credito d'imposta cedute, se non utilizzate dal cessionario, non possono essere impiegate negli anni successivi, né essere rimborsate. Tuttavia è possibile per i cessionari cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni del precedente.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Varie
Venerdì, 03 Luglio 2020 17:42

Ponte Genova: fine lavori per il 20 luglio

Ponte Genova

Era il 14 agosto 2018, quando il crollo del Ponte Polcevera costò la vita a 43 persone. Da quella tragica giornata il vecchio ponte è stato interamente abbattuto per fare spazio ad un nuovo tecnologico viadotto.

Il nuovo ponte ribattezzato Viadotto Genova-San Giorgio, realizzato dall'architetto genovese Renzo Piano, è costituito da una struttura mista acciaio-calcestruzzo per 19 campate sorrette da 18 pile in cemento armato di sezione ellittica, per una lunghezza totale di 1.067 metri.
Ad oggi sul ponte vi sono ancora 13 cantieri aperti che si occupano di terminare tutti gli interventi in vista della riapertura prevista per il 20 di luglio. Questa la data annunciata in una ordinanza della Struttura commissariale.  Difatti per il 14 luglio dovrebbe essere conclusa la posa dell'asfalto e nei giorni successivi avverrà l'allestimento della segnaletica stradale, la posa dei pannelli di vetro e il fotovoltaico e l'illuminazione. A conclusione di queste operazioni l'ANAS potrà infine eseguire l'ultimo collaudo.
Il direttore del progetto e dei lavori. Roberto Carpaneto, ha predisposto una manutenzione a regola d'arte della struttura attraverso controlli in tempo reale. A tal fine infatti, è stata predisposto un prefabbricato, posto sulla collina, contente una centralina in grado di monitorare e registrare ogni singolo movimento che avverrà sul viadotto. Inoltre, al posto delle vecchie antenne è stato predisposta l'installazione di un pennone alto 90 metri in prossimità della rampa d'ingresso dalla A7.

 

a cura di Ing. Alessia Salomone

Lavori ediliziaTale sentenza nasce da un avvenuto infortunio mortale durante i lavori di manutenzione di un condominio di Perugia nel 2018. I congiunti del defunto chiesero la condanna al direttore dei lavori e il risarcimento dei danni subito dagli attori in conseguenza al decesso. In tale occasione il giudice di primo grado e la Corte d'Appello di Perugia rigettarono la domanda in quanto non si poteva ritenere il direttore dei lavori responsabile del decesso in quanto questi non aveva mai assunto alcun impegno di controllo delle attività di cantiere e di responsabile della sicurezza dei lavori.

La Cassazione ha dunque confermato le conclusioni raggiunte dal Tribunale territoriale e dalla Corte d'Appello, dichiarando il direttore dei lavori assolto da ogni responsabilità risarcitoria nei confronti dei congiunti del lavoratore deceduto. Il direttore dei lavori ha difatti l'obbligo di vigilare affinché i lavori siano eseguiti in maniera conforme al progetto, al capitola e alla normativa vigente. Questi può essere ritenuto responsabile degli infortuni e dei difetti d'opera derivanti da vizi professionali solo se regolarmente incaricato dal committente, oppure nel caso in cui con il suo operato eserciti ingerenza nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice.

 

a cura di Ing. Alessia Salomone

Pubblicato in Normativa

Cartello cantiereLa Corte di Cassazione riepiloga interessanti principi sull’obbligo di esposizione del cartello di cantiere, riaffermando che la violazione comporta la punibilità ai sensi dell’art. 44, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie si trattava di lavori per i quali era stata rilasciata una SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. A seguito di accertamento emergeva che, nonostante che i lavori fossero in corso in quanto non ancora ultimati ed il titolo edilizio fosse ancora efficace, il cartello di cantiere non era stato esposto. Inoltre l'obbligo di apporre il cartello di cantiere era nella specie previsto nel regolamento edilizio comunale. I ricorrenti erano stati pertanto condannati in ordine al reato di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a), per la mancata affissione del cartello.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza 28/10/2019, n. 43698, ha confermato la condanna sulla base dei seguenti principi:

- la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è punita dall'art. 44, D.P.R. n. 380/2001, lett. a), se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio;

- in costanza d'efficacia del titolo, l'obbligo di apposizione del cartello perdura sino all'ultimazione dei lavori, anche se gli stessi siano stati momentaneamente sospesi, ed infatti l’obbligo non viene meno nel caso di cantiere inoperante o sospeso, essendo invece necessaria la sua presenza dall'inizio dei lavori fino alla loro definitiva conclusione;

- la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se non si tratti di permesso di costruire. Ed infatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) e c) (salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione) si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e dalla SCIA sostitutiva ai sensi dell'art. 23, comma 01, D.P.R. 380/2001. La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a) del predetto art. 44, D.P.R. 380/2001, si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d'intervento assoggettato a permesso di costruire (o a SCIA ad esso alternativa) piuttosto che a semplice SCIA. Se, dunque, il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello anche per opere assoggettate alla semplice SCIA, l'inosservanza della disposizione integra gli estremi della contravvenzione in parola.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

ScaviI locali chiusi "tombati" non costituiscono superficie utile, non determinano un incremento volumetrico e rientrano nell’attività edilizia libera al pari dei volumi tecnici.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato già esistente, composto da un piano interrato e un piano terra. Il ricorrente impugnava l’ordine di demolizione impartito a seguito di sopralluoghi, effettuati mentre i lavori erano ancora in corso, che accertavano la realizzazione di un ampliamento di superficie rispetto a quella autorizzata. Il ricorrente sosteneva che le opere (seminterrato) erano state erroneamente ritenute in difformità rispetto al progetto assentito e che si trattasse solo di un “vuoto strutturale” privo di accesso (tombato), necessario per assicurare la conformità dell’edificio alla normativa antisismica.

Al riguardo il TAR Lazio Roma, con la sentenza 30/03/2020, n. 3722, ha accolto il ricorso e annullato l'ordine di demolizione sulla base delle seguenti motivazioni.

NOZIONE DI “TOMBATURA”
L’operazione di “tombatura” consiste nella chiusura totale con muratura dei locali che li rende inaccessibili e, di conseguenza, non idonei a determinare incremento di volumetria o superficie da computarsi ai fini urbanistici in quanto non utilizzabili. Pertanto tali locali non costituiscono superficie utile e non determinano un incremento volumetrico, rientrando nell’attività edilizia libera, disciplinata dall’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. c), al pari dei “volumi tecnici” (che sono utilizzabili esclusivamente per contenere impianti ed assicurare la funzionalità dell’edificio cui sono asserviti, per cui sono accessibili esclusivamente per l’utilizzato degli impianti in essi collocati), dai quali si distinguono per non essere neppure accessibili, come nel caso dei “sottotetti non accessibili asserviti alla costruzione quale spazio vuoto utile all’isolamento termico ecc.”.

Si tratta, pertanto, di locali che non devono essere computati nella volumetria o nella superficie utile dato che svolgono una loro funzione di carattere edilizio (quale potrebbe essere anche quella di rispondere ad una specifica esigenza di carattere strutturale) meramente strumentale, incompatibile con l’autonoma utilizzazione.

Tali condizioni risultavano soddisfatte dal progetto presentato dal ricorrente, dato che negli elaborati grafici allegati alla DIA il locale in contestazione veniva denominato e graficamente rappresentato come “vuoto strutturale tombato”.

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AL PROGETTO ASSENTITO - VARIAZIONI DOVUTE ALL’ADEGUAMENTO ANTISISMICO
Con particolare riferimento alla verifica se nel caso di specie si trattasse di variazione essenziale o totale difformità per stabilire l'applicabilità della misura ripristinatoria demolitoria, il TAR ha ritenuto non adeguatamente motivato il relativo provvedimento anche in ragione del fatto che non era stata valutata la “necessità” di tali modificazioni ai fini della sicurezza sismica, tra l’altro prevista dalla legge regionale applicabile.

In proposito i giudici hanno precisato che se l’intervento progettato fosse stato eseguito esattamente come previsto, avrebbe determinato uno stato di pericolo in caso di evento sismico e che pertanto l’interesse all’astratto rispetto del titolo abilitativo perseguito dal Comune veniva in conflitto con l’interesse alla sicurezza e stabilità delle costruzioni. In ogni caso, nella fattispecie, l’interesse pubblico al rispetto del titolo abilitativo era comunque assicurato mediante il completamento dell’intervento progettato con l’operazione di tombatura che, appunto, consentiva di assicurare la corrispondenza del costruito al progettato.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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