L’art.1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (L.23.12.2014 n.190) ha introdotto delle modifiche all’art.17 comma, il così detto “reverse charge”.
In “primis”, è doveroso spiegare che cosa è il Reverse Charge: è un meccanismo ragionieristico introdotto dalla Comunità Economica Europea allo scopo di ridurre l’evasione Iva, si basa sul principio dell’inversione contabile il quale comporta che il destinatario della cessione o della prestazione resti l’unico obbligato all’assolvimento dell’imposta questo solo se esclusivamente soggetto passivo. Questo principio non è altro che una deroga al principio generale secondo cui il soggetto cedente di un bene o prestatore di un servizio sia debitore dell’imposta ai fini Iva.
Da un punto di vista pratico il soggetto che esegue le cessioni di beni o, la prestazione di servizi, non indicherà l’Iva in fattura bensì apporterà la dicitura “reverse charge” o “inversione contabile”. Tale fattura sarà registrata normalmente nel registro delle fatture emesse oppure ne sarà istituito uno a parte con una propria numerazione. L’acquirente o chi ha ricevuto la prestazione, riceverà la fattura senza l’addebito dell’Iva e dovrà integrare la fattura stessa, annotandola nel registro delle fatture di acquisto e contemporaneamente nel registro delle fatture emesse. Questa non facile operazione, che dovrà rispettare tempi e modi conformi alle norme vigenti, nella stragrande maggioranza dei casi è eseguita da un consulente di fiducia che saprà esattamente come intervenire.
Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità, al regime del reverse charge per il settore edile, si applicano dal 1° gennaio 2015 ed estendono la portata dell’istituto perfino alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, d’istallazione d’impianti e alla prestazioni di servizi di completamento rese esclusivamente su edifici, come chiarito dall’introduzione della lett. a-ter c.6 dell’art.17 D.P.R.633/72. Inoltre è bene precisare che le prestazioni predette non rientrano nel reverse charge, se eseguite nei confronti di un condominio, poiché anche in possesso di partita iva, non rientra comunque nei soggetti passivi interessati dalla norma.
Il legislatore ha voluto ampliare la portata del reverse charge nel settore edile, allargando il ventaglio di casistiche ammesse come le attività di pulizia e disinfestazione contrassegnate dal codice ateco (81.2) e non come la vecchia normativa che lasciava prerogativa assoluta del reverse charge alle sole attività rientranti nella lettera F della tabella ateco, comprendenti le sole attività nel settore delle costruzioni.
La novità del 2015 oltre l’estensione alle categorie su dette, è l’eliminazione dei presupposti oggettivi per l’utilizzo del regime del reverse charge, in particolare si potrà usufruire di tale istituto indipendentemente dal rapporto contrattuale, quindi viene meno la rigida regola che vedeva in gioco appaltante, appaltatore e subappaltatore, di cui solo il sub-appaltatore poteva emettere fatture con la dicitura di reverse charge e quindi di non versare l’iva. In aggiunta il legislatore nazionale nel recepire la normativa comunitaria, ha voluto restringere il campo di applicazione della norma solo agli edifici, escludendo tutti i beni immobili diversi dalle costruzioni vere e proprie. Un esempio chiaro fra tutti, è il caso di lavori di pulizia, demolizione o istallazione eseguiti su di un gassometro, che alla luce della nuova normativa non potranno ancora usufruire del reverse charge.
Restano sempre escluse dal reverse charge, le forniture di beni con posa in opera, sempreché la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto la cessione del bene stesso. Oltre a quanto già detto non rientrano nel reverse charge le prestazioni d’opera intellettuale, rese da professionisti come ingegneri, geometri architetti che per la loro natura sono opera dell’ingegno e non mere prestazioni di servizi o di manodopera.
Resta comunque da affermare l’inapplicabilità del regime dell’inversione contabile in capo a soggetti privati, che perciò resteranno sicuramente gli unici debitori d’imposta ai fini Iva nel settore edile. Comunque restano numerosi dubbi applicativi, che saranno chiariti sicuramente dall’Amministrazione finanziaria prima d’interpretazioni frettolose e dannose per il contribuente.
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