Il Decreto Semplificazioni, Decreto di Legge 16 luglio 2020, n 76, ha portato a una modifica del Codice dei Contratti.
In primis, si dispone che le procedure di affidamento lavori possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione purché questi vengano aggiornati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero il 17 agosto 2020.
Per le procedure sotto soglia il nuovo decreto prevede che non siano più richieste le garanzie provvisorie, eccetto per ragioni particolari legate alla specificità dell’appalto. Per i criteri di affidamento dei lavori si definiscono due modalità: l’affidamento diretto e la procedura negoziata, per gli appalti che superino i 5 milioni di euro, con consultazione di un numero variabile di operatori economici. Prima delle modifiche dell’attuale decreto erano state stabilite, con il Decreto “Sblocca Cantieri”, 5 soglie in base alle quali era definita la tipologia affidamento dei lavori:
• Fino a 40.000 euro tramite affidamento diretto;
• Tra 40.000 euro e 150.000 euro tramite affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori;
• Tra 150.000 euro e 350.000 euro tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
• Tra 350.000 euro e 1 milione di euro tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici;
• Sopra 1 milione di euro tramite procedura aperta.
Inoltre, sono definiti i termini massimi per arrivare all’aggiudicazione dei lavori pari a due mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 4 mesi per le procedure negoziate. Violazioni di mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono costituire causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento.
Al contrario per le procedure sopra soglia si ha una procedura ordinaria per i SIA, lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza” e una procedura negoziata nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria. Inoltre, le stazioni appaltanti possono per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale, ovvero quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016.
In questo scenario, per i contratti in fase di esecuzione sono previste ulteriori norme. Viene riconosciuto un SAL (stato di avanzamento lavori) entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto e a prescindere dagli accordi contrattuali. Viene anche riconosciuto il rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento alle misure di sicurezza e viene riconosciuto un periodo di proroga alle imprese per l’adeguamento alle misure di contenimento.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork