Nel nuovo Decreto Requisiti tecnici sono enunciate tutte le procedure che i professionisti devono seguire per asseverare la regolarità dei lavori.

Decreto requisiti tecnici asseverazioniIl DM spiega dunque, le procedure che i professionisti devono seguire per certificare la regolarità degli interventi di efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate. Ovvero per tutti gli interventi che possono usufruire degli agevolamenti fiscali Ecobonus, Superbonus 110% e al Bonus Facciate.
Le procedure da effettuare per asseverare il rispetto dei requisiti per accedere alle agevolazioni variano in base al tipo di intervento da realizzare o realizzato. Per ogni intervento infatti, il professionista deve asseverare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi, come presente negli allegati del DM.
Tutte le disposizioni e i requisiti tecnici previsti da tale decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le precedenti disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze.
Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, non più per la sola spesa complessiva, ma anche per le spese unitarie al metro quadro delle opere. Inoltre, il provvedimento stabilisce che, per gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale e che prevedono la redazione dell'asseverazione, i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Inoltre, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Per gli interventi per i quali è possibile sostituire l'asseverazione con una dichiarazione del fornitore o dell'installatore l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto.
Una volta redatta l'asseverazione da parte del tecnico competente, questi deve inviarla online all'Enea. Le asseverazioni possono essere redatte e trasmesse come previsto dal DM Asseverazioni, utilizzando i modelli allegati nel decreto.

Nella documentazione, oltre all'asseverazione devono essere allegati una  dichiarazione da parte del tecnico, in cui specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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La Legge 11 settembre 2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha reso definitive le modifiche apportate al DPR n. 380/2001,Testo Unico Edilizia.

Strumenti ediliziaIn particolare, il Decreto Semplificazioni ha apportato modifiche su 20 articoli del vecchio Testo Unico Edilizia, riguardanti le regole per la demolizione e ricostruzione degli edifici e la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia.
In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A o in nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, e purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela.

Sono considerate ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre, ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Sono considerati interventi di nuove costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure depositi, magazzini e simili, fatta eccezione per quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Il nuovo testo prevede anche che per gli  immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Bonus

Dal 15 agosto 2020 è in vigore il nuovo Decreto Agosto con grandi novità per il sostegno economico per i cittadini italiani in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.
Tra le novità vi sono proroghe relative alla cassa integrazione e al reddito di emergenza e nuovi bonus da 600 e 1000 euro, per alcune categorie di lavoratori.


Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Governo Italiano ha introdotto importanti sostegni economici per aiutare milioni di imprenditori e lavoratori italiani messi in ginocchio a causa della chiusura delle loro attività. Con i decreti Cura Italia e Decreto Rilancio, è stato introdotto un bonus da 600 euro per le mensilità di marzo e di aprile, usufruibile per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, i lavoratori stagionali, e i professionisti con regime forfettario. Con l'approvazione del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020, Decreto Agosto, sono stati approvati 1000 euro di bonus per la mensilità di maggio. Tale bonus è destinato ai professionisti iscritti alle cassa di previdenza private che hanno riscontrato un effettivo e dimostrabile calo di fatturato pari al 33% rispetto all’anno precedente, in riferimento al primo trimestre dell’anno 2020.
Per poter usufruire del bonus di 1000 euro il decreto-legge stabilisce dei requisiti necessari per i professionisti. Questi infatti, devono necessariamente essere iscritti a una Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio e aver conseguito nell’anno 2018 un reddito inferiore ai 35.000 euro. In alternativa, possono aver ottenuto un reddito professionale tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, purché durante il trimestre gennaio\marzo 2020 i compensi ottenuti dal professionista risultino inferiori di almeno il 33% rispetto a quelli percepiti nel trimestre 2019.
Per poter accedere al bonus 1.000 euro, i professionisti potranno ricevere il pagamento in maniera automatica nel caso in cui abbiano già goduto della mensilità aprile 2020 dei 600 euro. In caso contrario, i professionisti dovranno presentare un’apposita domanda entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 14 settembre 2020. Insieme alla domanda, i professionisti dovranno allegare anche un’auto-dichiarazione, una copia del codice fiscale e della carta d’identità, e le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio. Inoltre i professionisti, per usufruire del bonus dovranno anche dichiarare di non essere in alcun modo titolari di una pensione diretta o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di non aver usufruito del reddito di cittadinanza.
Il Decreto prevede il pagamento del nuovo bonus con assoluta urgenza. Infatti, molti professionisti, in particolare chi aveva già fatto richiesta dei bonus precedenti, hanno già ricevuto l'accredito sul proprio conto corrente.
Il Decreto Agosto ha previsto anche il bonus da 1000 euro a sostegno dei lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali, del settore turistico e dello spettacolo, fortemente segnati dalla crisi economica.

Per poter richiedere il suddetto bonus questi non devono essere titolari di pensioni o di NASPI, ne tanto meno titolari di rapporto di lavoro dipendente.

 

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Edilizia lavori

Il Decreto Semplificazioni, Decreto di Legge 16 luglio 2020, n 76, ha portato a una modifica del Codice dei Contratti.
In primis, si dispone che le procedure di affidamento lavori possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione purché questi vengano aggiornati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero il 17 agosto 2020.


Per le procedure sotto soglia il nuovo decreto prevede che non siano più richieste le garanzie provvisorie, eccetto per ragioni particolari legate alla specificità dell’appalto. Per i criteri di affidamento dei lavori si definiscono due modalità: l’affidamento diretto e la procedura negoziata, per gli appalti che superino i 5 milioni di euro, con consultazione di un numero variabile di operatori economici. Prima delle modifiche dell’attuale decreto erano state stabilite, con il Decreto “Sblocca Cantieri”, 5 soglie in base alle quali era definita la tipologia affidamento dei lavori:
• Fino a 40.000 euro tramite affidamento diretto;
• Tra 40.000 euro e 150.000 euro tramite affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori;
• Tra 150.000 euro e 350.000 euro tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
• Tra 350.000 euro e 1 milione di euro tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici;
• Sopra 1 milione di euro tramite procedura aperta.
Inoltre, sono definiti i termini massimi per arrivare all’aggiudicazione dei lavori pari a due mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 4 mesi per le procedure negoziate. Violazioni di mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono costituire causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento.
Al contrario per le procedure sopra soglia si ha una procedura ordinaria per i SIA, lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza” e una procedura negoziata nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria. Inoltre, le stazioni appaltanti possono per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale, ovvero quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016.
In questo scenario, per i contratti in fase di esecuzione sono previste ulteriori norme. Viene riconosciuto un SAL (stato di avanzamento lavori) entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto e a prescindere dagli accordi contrattuali. Viene anche riconosciuto il rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento alle misure di sicurezza e viene riconosciuto un periodo di proroga alle imprese per l’adeguamento alle misure di contenimento.

 

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Decreto semplificazioni

Con il Decreto Semplificazioni vengono apportate delle modifiche al Testo Unico Edilizia, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie, riducendo anche gli oneri a carico di imprese e di cittadini, assicurando in questo modo il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e promuovendo lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Nell'ambito delle demolizioni e ricostruzioni di edifici il nuovo articolo 2-bis, comma 1-ter afferma che:

"In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti."

Questo significa che mentre ad oggi in caso di ricostruzione post demolizione si può agire in due modi, rispettare le distanze preesistenti, tuttavia conservando l'aria di sedime, il volume e l'altezza della costruzione originaria, oppure “spostare” l'edificio, aumentare volume o altezza, rispettando le prescrizioni sulle distanze vigenti al momento della nuova costruzione; con il nuovo decreto si ottiene una maggiore libertà di modificare nella ricostruzione volumi e dimensioni della sagoma mantenendo le prescrizioni preesistenti.
Di conseguenza, sull'articolo 3, comma 1 lettera d, il DL modifica la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia, includendovi “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.”

Un'altra modifica interessante è la possibilità di modificare i prospetti degli edifici in maniera più semplice e rapida, classificando tali interventi come opere di manutenzione straordinaria. Questo nel caso in cui tali modifiche risultino indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari. Differentemente le modifiche in facciata non legate ad agibilità o accessibilità si qualificano come ristrutturazione edilizia.

Il DL Semplificazioni inoltre, prevede la possibilità di chiedere la proroga della validità dei titoli edilizi, prima che siano decorsi i termini per l’inizio (un anno dal rilascio del titolo) o per la fine dei lavori (tre anni dal rilascio del titolo). Questo significa che il privato può chiedere una proroga dei titoli edilizi attraverso una semplice comunicazione allo sportello unico comunale prima della scadenza dei termini.
Ad oggi tutte le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni sono in corso di revisione presso il Ministero delle Infrastrutture.

 

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DL RilancioDisposta una serie di misure transitorie che comprendono la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA, l’obbligo di adottare entro 30 giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni e semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.

L’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria. Dette misure si affiancano a quelle già contenute nell’art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), aventi invece un’efficacia più generalizzata e per i quali si rinvia a:
- Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi
- Permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e altri regimi: le misure adottate con il D.L. Cura Italia

MISURE TRANSITORIE - Alcune misure hanno un’efficacia limitata al 31/12/2020 (comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020) e riguardano in sintesi quanto segue.

Lettera a) L’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare - nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni - le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

Lettera b) La limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi adottati in relazione all’emergenza Covid-19, al termine di 3 mesi decorrenti dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso, in deroga all’art. 21-nonies della L. 241/1990.

Lettera c) La fissazione di un termine di tre mesi entro il quale la P.A. può intervenire, con poteri inibitori, repressivi e conformativi, sulle attività in relazione all’emergenza Covid-19 avviate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e seguenti.

Lettera d) La limitazione della possibilità per le P.A. di esercitare il potere di revoca in autotutela solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenuto. La disposizione, oltre ad avere efficacia temporale limitata (come le altre disposizioni del comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020, si applica fino al 31/12/2020), riguarda solo i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza Covid-19.

Lettera e) La previsione che nei casi in cui la normativa generale prevede meccanismi di silenzio-assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro 30 giorni dal formarsi del silenzio. Le ipotesi richiamate dalla norma riguardano:
- i casi in cui, ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/1990, comma 2, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni;
- i casi di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, commi 4 e 5;
- i casi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, comma 7.

Lettera f) La previsione, in via generale, che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali.
Nella relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame si sottolinea che l’intervento della lettera f) “liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività culturali e del paesaggio”.
La lettera f) definisce nello specifico detti interventi come opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e stabilisce che si proceda, attraverso una comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del D.P.R 380/2001).
La CILA in questione deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 del D.P.R. 445/2000), attestante che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si specifica inoltre che tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 Testo unico dell’edilizia (attività di edilizia libera), in quanto quest’ultimi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa.

MISURE PERMANENTI - Un secondo gruppo di disposizioni introdotte dall’art. 264 del D.L. 34/2020 modifica alcune norme del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevedendo un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Con ulteriori modifiche al D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Si dispone infine che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle P.A.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Decreto RilancioL'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del Decreto Rilancio, di cui al D.L. 19/05/2020, n. 34.

L'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19/05/2020.

La pubblicazione è composta da 32 schede e descrive in maniera schematica le disposizioni tese a contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e a porre le basi per la ripresa economica del Paese.

In particolare, sono illustrate in maniera sintetica le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal D.L. 34/2020.

Ciascuna scheda individua, nel titolo, la specifica norma con indicato l’articolo di riferimento del D.L. 34/2020 e presenta, nei box sottostanti, i punti essenziali, quali: oggetto/imposta/beneficio, destinatari, condizioni di utilizzo, durata/periodo, note.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

 

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ExportIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Con il Comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 06/04/2020 è stata resa nota l'approvazione di un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Dal comunicato stampa emerge che il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche in 5 principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi 12 mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti. È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di S.A.C.E. sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che sono volte a sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza.

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il Decreto legge “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020, n. 18).

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

5. Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede lo spostamento, dal 15/04/2020 all’11/05/2020, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Detrazione negoziConcesso un credito di imposta sulle locazioni di negozi e botteghe costretti a rimanere chiusi a causa dell’emergenza da COVID-19.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato la sospensione di numerose attività commerciali al fine di limitare al minimo il rischio del contagio. Per agevolare le imprese esercenti tali attività che nonostante la chiusura sono tenute a corrispondere l’affitto dei locali, l’art. 65 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha previsto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).

Il credito d’imposta:
- è riservato agli esercenti attività di impresa;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi delle disposizioni generali di cui all'art. 17, D. Leg.vo 241/1997).

ATTIVITÀ ESCLUSE
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11/03/2020, le quali non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 (attività qualificate come essenziali).

Nel dettaglio le attività escluse sono quelle di seguito elencate:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Cura ItaliaIl Decreto legge Cura Italia, in vigore dal 17/03/2020, prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) - pubblicato nella G.U. del 17/03/2020 n. 70 ed in vigore dal 17/03/2020 - interviene con provvedimenti su quattro temi principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Vengono inoltre adottate disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti.

Tra le misure a sostegno del lavoro, si segnalano: estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (artt. 19-22); norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori: congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi (art. 23); congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25); contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43).

Tra le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, si segnalano: potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti (art. 49); misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55); misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56); supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57).

Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, si segnalano: proroga al 20/03/2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 60); sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61); sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra 08/03/2020 e il 31/05/2020 (art. 62); credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro (art. 64); sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 68).

Tra le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, si segnalano: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese (art. 75); rinvii e sospensioni fino al 15/04/2020 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83), amministrativa (art. 84) e contabile (art. 85); interventi di ristrutturazione e ripristino degli istituti penitenziari danneggiati (art. 86); istituzione temporanea del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (art. 87); disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, con modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016 (art. 91); sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario (art. 111) e enti locali (art. 112); rinvio al 30/06/2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113); nomina di un commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122); proroga dei termini per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (art. 125).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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