Ritenute appaltiIl Decreto Fiscale, convertito in legge dalla L. 157/2019, reca una serie di misure per contrastare l’omesso versamento delle ritenute fiscali in materia di appalti e subappalti. Tali misure si applicano a decorrere dal 01/01/2020.

L’art. 4 del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, convertito in legge con la L. 19/12/2019, n. 157, pubblicata nella G.U. del 24/12/2019, n. 301) introduce l’art. 17-bis nel D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241, il quale stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Inoltre, il nuovo articolo 17-bis, del D. Leg.vo 241/1997, specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all’obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.

Si introduce poi l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa) nel caso di mancato adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Sono previste alcune deroghe alla disciplina descritta, per le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che provino la sussistenza di determinati requisiti.

L'art. 17-bis, comma 8, del D. Leg.vo 241/1997, prevede infine che per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Concorsi & Appalti

Decreto MilleprorogheIl Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) è stato pubblicato nella G.U. del 31/12/2019, n. 305 ed è in vigore da tale data.

Il D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. del 31/12/2019 ed in vigore da tale data, provvede alla proroga e alla definizione di termini in scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Sono disposte, tra l'altro, proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di competenza di alcuni ministeri, di sviluppo economico, di infrastrutture e trasporti e di interventi emergenziali.

Sono adottate inoltre disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature, nonché misure in materia di innovazione tecnologica.

Si segnala infine che l’art. 10 del D.L. 30/12/2019, n. 162 ha prorogato per il 2020 (la precedente proroga per il 2019 era stata effettuata con l’art. 1, comma 68, della L. 30/12/2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019) le agevolazioni introdotte nel 2018 (art. 1 della L. 205/2017, comma 12) consistenti in una detrazione dall’Irpef pari al 36% delle spese sostenute, entro il limite massimo di spesa di 5.000 Euro (detrazione massima 1.800 Euro), per interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato in Normativa

ConsipIn tema di acquisti pubblici, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. sono definite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2019, pubblicato nella G.U. del 20/11/2019, n. 272.

Il D. Min. Economia e Fin. 21/10/2019, in attuazione dell’art. 1, comma 507, della L. 208/2015, definisce nel suo Allegato le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488.

Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali di cui al D. Min. Economia e Fin. 28/11/2017 ed al D. Min. Economia e Fin. 21/10/2019.

Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali ulteriori convenzioni.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecniche
www.legislazionetecnica.it

Giovedì, 20 Giugno 2019 09:25

Sblocca Cantieri: “basta leggi omnibus”

“Basta con i provvedimenti legislativi “omnibus” che, inseguendo illusori processi di semplificazione esasperata, rischiano di compromettere la visione globale di norme quadro di settore, come il Codice dei contratti o il Testo unico sull’edilizia”

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sul decreto Sblocca Cantieri appena convertito in legge dalle Camere.

“Non condividiamo il rilancio dell’appalto integrato - afferma Rino La Mendola - Vicepresidente del Consiglio Nazionale e Coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della Rete delle Professioni Tecniche, in quanto è una procedura che, inseguendo un illusorio processo di semplificazione, relega il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche, alimentando varianti in corso d’opera, contenziosi e nuove opere incompiute sul territorio, finendo così per tracciare percorsi diametralmente opposti al principio di semplificazione a cui si ispira. La volontà del Governo e del Parlamento di sottovalutare l’importanza della centralità del progetto si legge anche da altri dispositivi introdotti dalla legge, come quello che consente l’affidamento dei lavori di manutenzione sulla base di un progetto definitivo. Per questo tipo di lavori, saremmo stati favorevoli ad un alleggerimento della progettazione esecutiva, ma non possiamo di certo condividere il totale taglio di una fase progettuale che contiene elaborati e documenti indispensabili per l’appalto dei lavori”.

Pur non condividendo l’impostazione globale del provvedimento legislativo, gli architetti italiani hanno apprezzato alcune novità, rispetto al testo iniziale del decreto, introdotte dalla legge di conversione, parte delle quali sono state adottate recependo alcuni degli emendamenti proposti dalla Rete delle Professioni Tecniche.

“Riteniamo positiva la reintroduzione della soglia del 30% del punteggio da attribuire all’offerta economica negli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; ciò garantisce un maggiore peso all’offerta qualitativa rispetto a quella economica negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Positiva l’introduzione, sebbene temporanea, della facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire il finanziamento delle risorse, limitatamente a quelle da utilizzare per la progettazione. Ciò di fatto consentirà di fornirsi di un parco progetti, strumento indispensabile per fruire nel migliore dei modi dei flussi finanziari europei, anche se bisognerebbe contestualmente costituire una cabina di regia per indirizzare le amministrazioni ad investire su progettazioni in linea con la programmazione dei fondi comunitari per evitare lo spreco di risorse in opere difficilmente finanziabili.

“Concordiamo anche con l’idea di puntare ad un unico regolamento a supporto del Codice dei contratti, anche se abbiamo quasi sempre condiviso i contenuti delle linee guida emanate dall’ANAC, spesso votate non solo alla trasparenza, ma anche ad una maggiore concorrenza ed alla ricerca della qualità delle prestazioni professionali”.  

Gli architetti italiani, inoltre, preso atto di uno “stop” alle modifiche introdotte all’art.113 dal testo originario del Decreto, in merito agli incentivi per la progettazione interna alla Pubblica amministrazione, auspicano che ciò segni un primo passo per riformulare l’art. 24 del Codice dei contratti, in modo da attribuire prioritariamente la progettazione ai liberi professionisti e valorizzare contestualmente i pubblici dipendenti nel controllo dell’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo dei lavori, assegnando loro gli incentivi per tali attività, a prescindere dal ruolo di dirigente o di funzionario.

“Adesso, conclude La Mendola, serve una riforma organica del Codice dei contratti, votata ad una maggiore apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole e, soprattutto, al rilancio della centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, attraverso la valorizzazione del concorso di progettazione a due gradi, che riteniamo il migliore strumento per promuovere la qualità architettonica nelle nostre città del futuro.”

 

fonte: www.awn.it

Pubblicato in Normativa
Lunedì, 29 Gennaio 2018 15:53

Decreto BIM in vigore dal 27 gennaio

L'obbligo all'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere sotto 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025

Entra in vigore sabato 27 gennaio il decreto BIM - in attuazione dell'art.23, comma 13, del Codice Appalti, che definisce le modalità e i tempi di introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.

Il decreto, firmato lo scorso 1° dicembre da Graziano Delrio, è stato poi pubblicato il 12 gennaio scorso sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIT.

Ricordiamo, però, che nonostante l'entrata in vigore, i primi 'effetti' della nuova normativa si avranno solo a partire dal 2019. L'obbligo dell'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre infatti dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

Vengono disciplinati anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

E' previsto l'utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l'utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento.

Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l'utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.

Pubblicato in Normativa
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