Il pergolato a supporto di pannelli fotovoltaici non necessita del permesso di costruire

FotovoltaicoLa realizzazione di un pergolato di modeste dimensioni sul quale installare un impianto fotovoltaico rientra nell’attività edilizia libera.

Nel caso di specie il ricorrente aveva depositato una SCIA per la realizzazione sul lastrico solare di un pergolato che il Comune aveva respinto vietandone la costruzione. In particolare si trattava di un’opera aperta sui lati, costituita da quattro pilastrini in legno lamellare appoggiati sul terrazzo e sormontati da piccole travi, sempre in legno lamellare, su cui era destinato ad essere installato un impianto fotovoltaico di modeste dimensioni finalizzato a produrre energia elettrica per uso domestico a servizio esclusivo dell’abitazione del ricorrente.

Il TAR Puglia-Bari con la sentenza 23/04/2020, n. 531, ha accolto il ricorso ritenendo che il pergolato sul quale installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia rientra nel concetto di pertinenza urbanistica per la quale non è richiesto il permesso di costruire, essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001.

Tale affermazione trova conferma, secondo i giudici, nella precedente giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, nelle disposizioni del D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222 che, introducendo la lettera e-quater al comma 1 dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, ha stabilito che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi relativi i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (centri storici) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 02/04/1968, n. 1444.

Al riguardo si ricorda che le principali opere che possono essere realizzate in regime di attività edilizia libera, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004) sono elencate nel D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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