Rendere più efficienti gli impianti solari termodinamici, grazie a tubi ricevitori con nuovi rivestimenti capaci di limitare al massimo le perdite di calore a temperature molto elevate, mediante l’utilizzo di metalli come rame, alluminio, argento e oro. Questo è l’obiettivo del nuovo brevetto ENEA sviluppato dai ricercatori del Centro di Portici (Napoli).

Impianti solari

“I tubi ricevitori di nuova generazione dovranno operare in vuoto, cioè limitando le perdite di calore e proteggendo i rivestimenti dagli agenti atmosferici, e a temperature quanto più alte possibili per aumentare la resa del ciclo di conversione dell’energia”, spiega Salvatore Esposito del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell’ENEA.

Le più alte temperature d’esercizio consentiranno, inoltre, di realizzare un sistema compatto e più efficiente di accumulo diretto del calore in grado di garantire la continuità di servizio anche di notte o con cielo nuvoloso.
“Per migliorare le prestazioni del rivestimento solare ad una temperatura di 550 °C o più elevata, il nostro brevetto propone di utilizzare i metalli con le più basse dispersioni termiche come rame, alluminio, argento e oro inserendoli, in una struttura multistrato che consente di superare i problemi di instabilità di questi metalli alle alte temperature”, conclude Esposito.

L’impiego di questa innovativa struttura multistrato permetterà inoltre di poter operare anche in aria a temperature più basse (300 °C), con la possibilità di realizzare ricevitori più economici da impiegare negli impianti solari termici.

Grazie a quest’ultima caratteristica, si potrà produrre calore a costi più competitivi da utilizzare sia per alimentare alcuni processi delle filiere industriali, come ad esempio nei settori farmaceutico, alimentare e tessile, sia negli impieghi domestici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici.

 

Fonte: ENEA

L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello 499/2020, spiega che la realizzazione di un lastrico solare ad uso esclusivo di un solo condomino è considerabile intervento trainante ai fine della detrazione fiscale se rispetta alcune condizioni.

FotovoltaicoIl caso in esame riguarda la richiesta di realizzazione di un intervento di isolamento termico del lastrico solare e l'installazione di un impianto solare fotovoltaico. Per la realizzazione dei suddetti interventi il condomino avrebbe chiesto autorizzazione all'assemblea condominiale e sostenuto l'intera spesa. Per tale motivo il condomino si è rivolto all'Agenzia delle entrate per sapere se egli avesse diritto alla detrazione del 110% su tutta la spesa pagata, a chi intestare le fatture e se potesse optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
L'Agenzia ha dunque ricordato che l'uso esclusivo da parte di un condomino del lastrico solare o di una parte di esso, comporta da parte di questi il carico di un terzo delle spese di riparazione. Nel caso in esame avendo deciso di sostenere per intero le spese del lastrico, l'Agenzia ha affermato che è possibile fruire del Superbonus per il totale delle spese. Considerando comunque che la spesa massima sulla quale va calcolata la detrazione non deve essere superiore a 380 mila euro.
Per quanto concerne invece la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro.
Tuttavia per accedere alla detrazione fiscale devono essere rispettate alcune condizioni. L'intervento infatti deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio.
L'agenzia per quanto riguarda le fatture e i bonifici relativi all’isolamento del lastrico solare, afferma che queste devono essere intestate al condominio, in quanto interventi effettuati su parti comuni. Invece, per le spese relative all'installazione dell'impianto fotovoltaico, queste saranno intestate direttamente al condomino.
L'agenzia conclude affermando che il condomino può decidere di usufruire della detrazione tramite sconto in fattura o della cessione del credito, per entrambe le tipologie di intervento.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Valore Energia

Sei titolare di un impresa oppure un libero professionista? Scopri in quali casi puoi beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.

Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio. Grazie all’approvazione di queste ingenti detrazioni fiscali finalmente è possibile dare il via ai lavori di riqualificazione energetica. Lavori che da molto tempo oramai in diversi di voi avevano in programma di fare.
Anche gli imprenditori ed i liberi professionisti attendevano con ansia l’approvazione di queste misure di rilancio per l’edilizia e per il settore della riqualificazione energetica. Tuttavia, nelle liste dei beneficiari degli Ecobonus sembrano non rientrare imprenditori e titolari di una partita Iva.
“Ma quindi è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”
Se ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti, ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.
Cerchiamo quindi di spiegare approfonditamente questa questione.

I beneficiari degli ecobonus 110%
Prima di scoprire se gli ecobonus sono usufruibili anche da imprese e P.Iva, facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.
Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.

Ecobonus per imprese e partite IVA
La formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa che le imprese o i liberi professionisti la cui attività ha sede in un immobile che si trova all’interno di un condominio possono usufruire degli ecobonus 110%.
Facciamo un esempio pratico: Il signor Mario Rossi ha un ufficio al piano terra di un condominio in cui svolge la sua attività. Il condominio in cui si trova l’ufficio del signor Mario Rossi decide di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti). In questo caso il signor Mario può quindi decidere di sostenere degli interventi “trainati” all’interno del suo immobile e beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.
Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.

Le risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus
E’ stata infatti la stessa AdE, tramite la risoluzione 303/2008 a limitare l’applicabilità dell’agevolazione escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi di efficientamento energetico.
Con la Risoluzione 340/2008 invece, sempre l’AdE, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa.
 Questo perché il DL Rilancio avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.

L’intervento della Corte Suprema di Cassazione
Tuttavia, non molto tempo fa, è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione con una serie di sentenze di parere diverso da quello dell’Agenzia delle Entrate.
Tramite queste sentenze ha stabilito che lo scopo della legge è comunque quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale. Tali interventi infatti possono, sempre secondo la Corte Suprema, tutelare l’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Infatti, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Conclusioni
La sentenza della Corte Suprema rappresenta quindi un importante passo avanti in materia degli ecobonus 110%. Tanto che la Agenzia delle Entrate ha dovuto ampliare la platea dei beneficiari allineandosi a quanto stabilito dalla Corte suprema.
 In particolare nella Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate si ammette la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:
• Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
• Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

Valore Energia
Valore Energia è al fianco delle aziende
Valore Energia ha creduto fin da subito, ancor prima dei grandi gruppi, nelle possibilità offerte dagli Ecobonu 110% come lo sconto in fattura e la cessione del credito. Al centro del nostro business infatti ci sono le persone come te! La nostra mission deve quindi essere rivolta anche alla soddisfazione dei clienti che siamo certi di garantire tramite i nostri servizi.
Per questo abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo basato sulla possibilità di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti. Un modello innovativo che ci ha anche permesso di crescere con importanti risultati garantendo un'operatività capillare su tutta Italia.

Prendi contatto con i nostri consulenti e fatti guidare nella scelta degli interventi da realizzare per ottenere l’ecobonus 110% per la tua impresa o azienda.

Cosa aspetti per iniziare a risparmiare?
Scopri di più su: https://www.valoreenergia.it/

Pubblicato in Comunicati stampa

Frigo ItalpannelliFrigo è un pannello sandwich da parete in poliuretano espanso rigido con giunto a labirinto e fissaggio a vista. Tale pannello combina alte prestazioni di isolamento termico con tempi brevi di installazione grazie alla sua facilità di montaggio.
E’ indicato per celle frigorifere industriali o ambienti a temperature controllata e compartimentazioni.

Frigo Italpannelli


SISTEMA FOTOVOLTAICO ITP
Il sistema fotovoltaico ITP è un kit in alluminio estruso: Un prodotto innovativo frutto degli investimenti in ricerca e sviluppo di Italpannelli volta a realizzare soluzioni utili per il cliente e per un futuro sostenibile.

Sistema fotovoltaico ITP

  • Semplice e facile da installare
  • Flessibile: si adatta a qualsiasi modulo fotovoltaico in commercio e si può installare sui pannelli di copertura Penta, Penta curvo R6, Agropanel
  • Economico: ottimizza la superficie di appoggio

Sistema fotovoltaico ITP

Realizzazione di un sistema fotovoltaico su un edificio industriale

 

Italpannelli

 

Pubblicato in Comunicati stampa

FotovoltaicoLa realizzazione di un pergolato di modeste dimensioni sul quale installare un impianto fotovoltaico rientra nell’attività edilizia libera.

Nel caso di specie il ricorrente aveva depositato una SCIA per la realizzazione sul lastrico solare di un pergolato che il Comune aveva respinto vietandone la costruzione. In particolare si trattava di un’opera aperta sui lati, costituita da quattro pilastrini in legno lamellare appoggiati sul terrazzo e sormontati da piccole travi, sempre in legno lamellare, su cui era destinato ad essere installato un impianto fotovoltaico di modeste dimensioni finalizzato a produrre energia elettrica per uso domestico a servizio esclusivo dell’abitazione del ricorrente.

Il TAR Puglia-Bari con la sentenza 23/04/2020, n. 531, ha accolto il ricorso ritenendo che il pergolato sul quale installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia rientra nel concetto di pertinenza urbanistica per la quale non è richiesto il permesso di costruire, essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001.

Tale affermazione trova conferma, secondo i giudici, nella precedente giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, nelle disposizioni del D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222 che, introducendo la lettera e-quater al comma 1 dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, ha stabilito che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi relativi i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (centri storici) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 02/04/1968, n. 1444.

Al riguardo si ricorda che le principali opere che possono essere realizzate in regime di attività edilizia libera, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004) sono elencate nel D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Energia elettricaL’energia elettrica, che è una forma di energia secondaria (nel senso che deriva da altre forme di energia, dette per questo fonti primarie ) viene regolarmente utilizzata in Italia per il riscaldamento (sfruttando l’effetto Joule) da milioni di utenti, nelle forme più disparate. Basti pensare alle stufette, utilizzate per riscaldare i bagni nelle mezze stagioni o come integrazione alla carenza del sistema centrale, ai radiatori installati nelle seconde case, alle lampade ad infrarossi per rendere fruibili spazi all’aperto (dehors, bar, ecc.) o postazioni di lavoro isolate, ecc. . Talvolta questo sistema di riscaldamento è complementare ad altri che si rivelano insufficienti o non adatti perché lenti ad entrare in esercizio. Nelle seconde case, ad esempio, il riscaldamento elettrico è utilizzato per riscaldare la casa con comando di accensione a distanza e viene spento all’arrivo, quando intervengono altri sistemi: stufe e caminetti a legna, ecc.
E’ quindi incomprensibile che tale sistema sia pressoché ignorato dalla normativa e accusato di essere troppo costoso, subendo anche l’ostilità dei progettisti (specie termotecnici), se pur con argomentazioni vaghe. Tutto ciò ha contribuito a creare attorno al riscaldamento elettrico (ad effetto Joule) un clima pregiudizialmente ostile, tanto più ingiustificabile in una società che dipende quasi totalmente dall’elettricità. Dall’elettricità dipende il funzionamento dell’illuminazione e degli elettrodomestici, una buona parte tempo libero, l’informatica, le telecomunicazioni, i trasporti (tram, treni, metropolitane e ora anche le vetture elettriche).
I possibili sviluppi futuri, analizzati da studiosi come Mario Silvestri ne “Il futuro dell’Energia, Bollati Boringhieri, 1988) prevedono che il peso del sottosistema energia elettrica nel sistema energetico globale (penetrazione elettrica) sia sempre maggiore.
In questo quadro ci si chiede, perché solo il riscaldamento elettrico diretto suscita tante perplessità e critiche ? L’avversione, particolarmente vivace in Italia, coinvolge non solo l’utente comune (scottata da esperienze negative), ma anche da quasi tutti i professionisti (termotecnici, architetti, ecc.) e dagli “esperti energetici”. E’ un’avversione quasi sempre priva di motivazioni plausibili, talvolta acritica, che sembra nascondere, date le argomentazioni, una certa ignoranza e un condizionamento culturale esterno, quando non interessi particolari, non dichiarabili apertamente.

Il basso rendimento della rete di trasporto
Il principio di funzionamento del riscaldamento elettrico è semplice: trasformare dell’energia in calore facendo circolare elettroni in un materiale conduttore, creando una resistenza. Le soluzioni tecniche sono molteplici e tutte molto facilmente realizzabili. Questo fenomeno non è neppure annullabile e diventa molto grave nel trasporto dell’energia tra l’unità di produzione e il contatore di misura. Di conseguenza viene combattuto con investimenti importanti. Il paradosso sta proprio nel fatto che, di tutto il ciclo, solo il riscaldamento, che sfrutta proprio l’effetto Joule, sia demonizzato.
Eppure, a ben pensarci, è forse il solo sistema di riscaldamento ad avere un rendimento di emissione molto prossimo al 100%, un rendimento di distribuzione altrettanto vicino al 100% così come il rendimento di regolazione (questo grazie alle nuove tecnologie di regolazione e controllo). Senza considerare che, nell’ipotesi di utilizzazione di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti non combustibili (fotovoltaico, eolico, idraulico, ecc.), la produzione di gas ad effetto serra sarebbe nulla.

Pregiudizi ingiustificati e progressi tecnologici ignorati
Il riscaldamento elettrico viene classificato, in genere, come quello di più basso livello tecnologico e di costo di esercizio più elevato. Questo a causa di un passato fatto da installazioni errate e tecnici incompetenti. Viceversa, è molto economico sia in fase di acquisto dei componenti che di posa. Purtroppo è stato utilizzato spesso in maniera inopportuna e in condizioni non adatte.
Per esempio, è stato posato in edifici non isolati, o è stato sfruttato come unica fonte energetica, quando avrebbe dovuto essere abbinato ad altri sistemi. In molti casi vengono utilizzati apparecchi di trasformazione vecchi, ancora basati sull’effetto convettivo invece che sul radiante..
Se a tali errori si aggiunge il fatto che il costo dell’energia elettrica è di molto superiore al costo del gas, ecco che l’immagine del riscaldamento ad effetto Joule non può che essere negativa. Ma si tratta di un pregiudizio, privo di basi sia economiche che tecnologiche. In questo settore, infatti, molte sono le innovazioni che lo hanno interessato il settore, anche se pochi, purtroppo, le conoscono.
Per esempio, il riscaldamento elettrico a pavimento e a soffitto, se ben installato, presenta notevoli vantaggi rispetto a quello ad acqua: una progettazione molto più semplice (i costi vengono quasi azzerati), un’inerzia inferiore e una possibilità di gestione domotica molto più facile. Considerando che il rendimento di distribuzione è pari al 100% che emissione e regolazione sono anche vicine al 100%, si ottiene una riduzione del fabbisogno energetico complessivo anche superiore del 30% rispetto ai sistemi ad acqua.
Si pensi poi ai radiatori elettrici ad infrarossi lontani , ben diversi dai classici radiatori a convezione  naturale. I corpi scaldanti basati su questa tecnologia stanno, poco alla volta, sostituendo tutti gli altri. Associando, in maniera adatta, irraggiamento (almeno 80%) e convezione, consentono di ridurre l’inerzia del sistema riscaldante, la grande nemica delle case molto isolate. La conseguenza è un notevole miglioramento del comfort e una drastica riduzione del consumo energetico.
Anche i radiatori ad accumulo, che consentono un miglior sfruttamento dell’energia elettrica proveniente dal fotovoltaico, hanno contribuito a modificare il quadro dell’offerta di qualità.
Infine, ma non meno importante, l’evoluzione dei sistemi di controllo e regolazione del riscaldamento elettrico, che consentono una miglior interazione con l’utente e le sue abitudini, di quanto non possano fare altri sistemi di riscaldamento. Vi sono oggi controllori in grado di apprendere le abitudini degli occupanti e adattare il funzionamento degli apparecchi agli orari, anticipandone l’accensione o spegnendoli quando le finestre sono aperte. Vi sono esperienze che dimostrano come, solo cambiando tipologia di apparecchio e sistemi di controllo, si può arrivare fino al 45%  di risparmio energetico.

Come la normativa energetica rende non conveniente l’elevato isolamento degli edifici
L’utilizzo di riscaldamento ad effetto Joule penalizza la Classe energetica dell’edificio
Un edificio riscaldato elettricamente con sistemi ad effetto Joule, indipendentemente dal’elemento previsto (radiatori IR, pavimento, soffitto, ecc.), che risulta ininfluente, vede ridurre la sua classificazione di un buon 50% rispetto ad un normale sistema a combustione con impianto ad acqua. Questo vuol dire che, con il peggiore dei sistemi a gas, non si richiedono molti sforzi, né progettuali né realizzativi, per raggiungere il livello di prestazioni di un sistema elettrico. E, purtroppo, neppure per arrivare alle minime richieste della normativa. In sostanza, è sufficiente realizzare un edificio con un isolamento di poco superiore a quello di qualche anno fa e dotarlo di un impianto altamente “efficiente” (sulla carta e all’inizio della sua vita), per rientrare ampiamente nella norma e, anzi, ottenere elevate classificazioni (A e A+).
Questo a causa del criterio utilizzato, basato su una unità di misura convenzionale, che le Direttive europee hanno indicato: kWh di energia primaria. In Italia la conversione con l’energia elettrica si effettua con un coefficiente vicino a 2,5 per l’energia elettrica,  invece che 1 per i combustibili fossili (gas, gasolio).
L’eventuale maggior isolamento che una casa riscaldata elettricamente richiederebbe per raggiungere lo stesso livello di costo di esercizio (in termini di bolletta elettrica)  sarebbe ampiamente compensato dal minor costo di impianto (progettazione, materiali, montaggio, assistenza muraria, ecc.), dall’assenza di manutenzione e di obblighi burocratici (libretto di impianto, ecc.). Ma la penalizzazione in termini di classificazione è così penalizzante che ha reso pressoché inutilizzabile questa tecnologia.
L’assenza di una normativa chiara penalizza le case ben isolate
Nella normativa energetica, l’effetto Joule, al di là del fattore di conversione in energia primaria, non viene trattato in maniera tale da consentirne l’utilizzo: semplicemente viene ignorato. Pertanto, concepire in maniera diversa l’immobile e costruirlo con un isolamento molto elevato (casa passiva, per esempio), non conviene. I problemi tecnico-economici che si devono affrontare, scoraggiano il costruttore e disincentivano i progettisti più sensibili a proporre soluzioni innovative che privilegino l’immobile e la sua durata piuttosto che gli impianti. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: case scarsamente isolate con impianti tecnologicamente complicati, assurdamente costosi e ingestibili. Tali impianti sono destinati ad un rapido degrado e all’abbandono da parte dei centri di assistenza, impossibilitati ad intervenire.
Piuttosto che sforzarsi a proporre un riscaldamento elettrico ad effetto Joule, semplice ed economico abbinato ad un edificio ad alte prestazioni energetiche, il progettista preferisce ricorrere a soluzioni standardizzate: un isolamento scadente o posato spesso nel posto sbagliato (a cappotto) abbinate ad un impianto dalle prestazioni mirabolanti. Tutto ciò per raggiungere l’obiettivo ambito dal cliente: la Classe A. Ma tutto è solo sulla carta, perché non è in grado di mettere in guardia lo stesso cliente sulle conseguenze: costo vero di esercizio (energia, manutenzione, ricambi, ecc.)che lo stesso ha sostenuto (a sua insaputa).
E’ molto più facile dire che il riscaldamento ad effetto Joule non è regolamentare, piuttosto che sforzarsi a studiare nuove soluzioni e valutare i reali costi degli interventi proposti!

Necessità di un’analisi comparativa delle esperienze sul campo
Il riscaldamento diretto ad effetto Joule, che in molti casi, potrebbe essere il sistema più conveniente, viene così scartato in maniera preconcetta, mentre sarebbe necessario eseguire un’analisi comparativa edificio/impianto/costi (investimento, esercizio, manutenzione, ripristino) accurata, cosa che non viene fatta oggi. Questo consentirebbe, in moltissime situazioni (case abitate saltuariamente, seconde case, case ben isolate, case dotate di impianti autonomi di produzione elettrica da fonti rinnovabili, ecc.) di considerare conveniente, in termini di kWh di energia primaria, una tecnologia che ora è marginale ed è ingiustamente avversata. Una sua corretta valutazione e, conseguentemente, una precisa descrizione normativa, potrebbe anche essere un’occasione da non tralasciare per stimolare lo sviluppo di innovazioni interessanti. Basti pensare ai prodotti (terminali e controlli), alle metodologie costruttive (isolamenti non a cappotto), agli abbinamenti tra diversi sistemi riscaldanti e, in definitiva, alla creatività delle proposte progettuali.
L’avviamento di una ricerca e classificazione delle esperienze nell’uso di tali tecnologie (abitazioni ad uso continuativo o saltuario, ecc.) nelle varie zone geografiche (climatiche), potrebbe far emergere dei risultati molto interessanti e sorprendenti, tali da valorizzare una corretta applicazione di una tecnologia ora emarginata. Senza contare che ciò favorirebbe la ricerca di nuove soluzioni e sarebbe di stimolo per innovazioni tecnologiche.

Conclusioni
Ma il futuro del riscaldamento ad effetto Joule non dipende solo da valutazioni meno prevenute degli operatori (in primo luogo progettisti, ma anche installatori) e degli utenti. Sarebbe necessaria una più attenta analisi delle esigenze regolamentari verso cui ci si sta avviando. Gli edifici passivi o ad energia “quasi zero”, richiedono una urgente revisione delle norme, in particolare su quelle relative al riscaldamento ad effetto Joule, sensibilizzando i progettisti a rivedere la sua marginalizzazione. Prendere in considerazione un sistema di riscaldamento molto reattivo, a bassissima inerzia termica, facilmente regolabile e gestibile con le più avanzate tecnologie, è, in molti casi, la soluzione più logica. Non si comprende perché debba anche essere la più avversata.    
Forse perché il riscaldamento elettrico diretto è molto conveniente, non solo in abbinamento con altre fonti energetiche rinnovabili (biomasse, fotovoltaico e accumulatori, ecc.) e sistemi di gestione intelligenti (telefono), ma anche perché favorisce la diffusione delle reti di scambio localizzato di energia (smart grid)? Certo se questa tecnologia potesse superare l’ostacolo dei grandi monopoli, sarebbe possibile sfruttare localmente (anche a livello di vicini di casa, condomini o piccoli paesi) l’extra produzione di energia elettrica prodotta (fotovoltaico), ora immessa in rete e spesso “dispersa”. Magari si potrebbe sfruttare anche la possibilità di accumulo garantita dai sistemi di batterie che, prima o dopo, saranno economicamente accessibili a tutti.


di Sergio Strata (consulente ATH Italia srl)

Scopri la gamma ATH Italia su EdilBIM

Pubblicato in Comunicati stampa