IEA

Il fotovoltaico torna a crescere in Italia nonostante la crisi dovuta al COVID-19: nel primo semestre di quest’anno le nuove installazioni sono aumentate del 12% rispetto allo stesso periodo del 2019, con una previsione di nuova capacità installata in tutto il 2020 pari a circa 0,8 GW. Inoltre, nel biennio 2021-2022 il fotovoltaico guiderà la crescita di tutte le energie rinnovabili anche grazie agli incentivi fiscali[1], tra cui il superbonus del 110%. È quanto emerge dal report ‘Renewables 2020’ dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), al quale ENEA ha contribuito sia alla parte italiana che alla peer review. In oltre 170 pagine, il rapporto IEA offre un’analisi dettagliata e previsioni fino al 2025 dell'impatto della pandemia sulle energie rinnovabili a livello globale nei settori dell’elettricità, del calore e dei trasporti. In netto contrasto con le centrali alimentate da altri combustibili, gli impianti per la generazione elettrica da fonti rinnovabili cresceranno di quasi il 7% a livello mondiale nel 2020. “Si tratta di un trend in linea con quello registrato in Italia nel settore del fotovoltaico, dove però sono stati assegnati solo 25 MW dei 1.000 disponibili per gli impianti di grandi dimensioni, in base allo schema d’aste introdotto nel 2019[2], un sistema che dovrà essere rivisto per risolvere i problemi sull’utilizzo del suolo e per semplificare i processi autorizzativi”, sottolinea Simona De Iuliis del Dipartimento ENEA Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili.

Nel periodo 2023-2025 si prevede che in Italia la capacità media annuale aggiuntiva sia pari a circa 4,6 GW. “Dopo una fase di stallo dal 2012, nel nostro Paese la crescita del fotovoltaico sta accelerando la sua corsa grazie ai nuovi obiettivi fissati nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, che prevede un target di 52 GW di capacità fotovoltaica entro il 2030, oltre il doppio rispetto ai 20,9 GW installati fino al 2019”, aggiunge Simona De Iuliis.

ENEA IEA


Sempre in Italia, sul fronte dell’eolico la nuova capacità installata nel 2020 sarà di circa 0,2 GW, con una riduzione del 55% rispetto al 2019, ma nel 2022 dovrebbero entrare in funzione 0,9 GW relativi allo schema d’aste in corso. Nel periodo 2023-2025, la nuova capacità potrebbe mantenersi intorno a 1 GW annui o raggiungere circa 1,7 GW nel caso di un ulteriore utilizzo delle aste e di semplificazione dei processi autorizzativi. Inoltre, altri 5,8 GW potranno essere operativi dal 2025 grazie al repowering degli impianti esistenti.
A livello mondiale, sotto la spinta di Cina e Stati Uniti, la capacità rinnovabile installata crescerà nel 2020 di circa il 4%, raggiungendo quasi 200 GW; il contributo maggiore arriverà da eolico e idroelettrico che registreranno un nuovo record, rappresentando circa il 90% della nuova generazione di elettricità a livello globale. Ma nel 2021 a guidare la corsa alle fonti rinnovabili sarà l’Unione europea (oltre all’India). In Europa ciò sarà possibile grazie all’entrata in funzione di impianti eolici e solari fotovoltaici su scala industriale precedentemente messi all’asta in Francia e Germania. Inoltre, la crescita sarà supportata dalle politiche dei Paesi membri per raggiungere l’obiettivo europeo al 2030 per le energie rinnovabili (32%) e dal Recovery and Resilience Facility, che fornirà finanziamenti e sovvenzioni a basso costo per le politiche green. “A maggio una valutazione iniziale della IEA aveva mostrato che la crisi dovuta al COVID-19 stava rallentando - ma non arrestando - la crescita delle energie rinnovabili. Sei mesi dopo, la pandemia continua a colpire l’economia globale e la vita quotidiana, ma i mercati delle energie rinnovabili, in particolare le tecnologie per la generazione pulita di elettricità, hanno già dimostrato la loro resilienza in questo contesto così difficile”, conclude De Iuliis.

 

Fonte: ENEA

L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello 499/2020, spiega che la realizzazione di un lastrico solare ad uso esclusivo di un solo condomino è considerabile intervento trainante ai fine della detrazione fiscale se rispetta alcune condizioni.

FotovoltaicoIl caso in esame riguarda la richiesta di realizzazione di un intervento di isolamento termico del lastrico solare e l'installazione di un impianto solare fotovoltaico. Per la realizzazione dei suddetti interventi il condomino avrebbe chiesto autorizzazione all'assemblea condominiale e sostenuto l'intera spesa. Per tale motivo il condomino si è rivolto all'Agenzia delle entrate per sapere se egli avesse diritto alla detrazione del 110% su tutta la spesa pagata, a chi intestare le fatture e se potesse optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
L'Agenzia ha dunque ricordato che l'uso esclusivo da parte di un condomino del lastrico solare o di una parte di esso, comporta da parte di questi il carico di un terzo delle spese di riparazione. Nel caso in esame avendo deciso di sostenere per intero le spese del lastrico, l'Agenzia ha affermato che è possibile fruire del Superbonus per il totale delle spese. Considerando comunque che la spesa massima sulla quale va calcolata la detrazione non deve essere superiore a 380 mila euro.
Per quanto concerne invece la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro.
Tuttavia per accedere alla detrazione fiscale devono essere rispettate alcune condizioni. L'intervento infatti deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio.
L'agenzia per quanto riguarda le fatture e i bonifici relativi all’isolamento del lastrico solare, afferma che queste devono essere intestate al condominio, in quanto interventi effettuati su parti comuni. Invece, per le spese relative all'installazione dell'impianto fotovoltaico, queste saranno intestate direttamente al condomino.
L'agenzia conclude affermando che il condomino può decidere di usufruire della detrazione tramite sconto in fattura o della cessione del credito, per entrambe le tipologie di intervento.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Possiedi un immobile con più unità immobiliari accatastate distintamente? L’inquilino del tuo appartamento può beneficiare del superbonus 110%? Cosa succede nel caso di successione o di vendita dell’immobile e delle sue unità abitative? Scopri chi in questi casi può beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.

Valore Energia

Quando si parla del superbonus 110% non si può fare a meno di avere a che fare con tantissimi dubbi e domande. Se da un lato la normativa non è affatto chiara, dall’altro anche i casi particolari sono numerosissimi, anche se magari alcuni di questi presentano diversi punti in comune con altri.
Uno dei casi che sicuramente riguarda moltissimi chiarimenti è quello riguardante l’edificio di un unico proprietario ma con unità abitative accatastate distintamente. Un edificio di questo tipo,  può beneficiare del superbonus 110%? Oppure, l’inquilino può beneficiare del superbonus 110%? Ed ancora, cosa succede nel caso di successione e vendita dell’immobile e delle sue unità abitative?
Valore Energia, forte del suo know-how accumulato durante la loro esperienza pluriennale del settore ha cercato di rispondere a queste domande in questo approfondimento.

Requisiti per il superbonus 110
Prima di iniziare la nostra disamina dobbiamo tenere in considerazione che si può beneficiare del superbonus in questione anche nel caso di una singola unità immobiliare. D’altronde il superbonus al 110% viene fornito soprattutto al proprietario, quindi alla persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, ancor prima che all’unità abitativa o a coloro che lo abitano.
A questo si aggiunge anche un altro requisito che bisogna rispettare per poter usufruire del bonus in questione. Parliamo del miglioramento di almeno due classi energetiche: se i lavori edili eseguiti non rispettano questo criterio, semplicemente non sarà possibile avvalersi del superbonus in questione.
Messa in una maniera ancora più semplice, tutti gli edifici su cui si vuole applicare il superbonus devono necessariamente rispettare entrambi i requisiti definiti.
Infine, come ovvio che sia, entrambi i requisiti devono essere dimostrabili. Per questo è necessario che il proprietario si munisca delle attestazioni di prestazione energetica ed asseverazioni varie.

Unità abitative distinte ma di un unico proprietario o dei suoi familiari
Ma cosa succede nel caso in cui l’edificio è completamente di proprietà di una persona oppure dei suoi familiari, quindi in comproprietà, anche se presenta unità abitative distinte?
Nel caso in cui l’edificio sia di proprietà “monofamiliare” o di una sola persona, non si può usufruire del Superbonus. Questo perché verrebbe a mancare il requisito fondamentale per la costituzione di un condominio. A questo proposito il paragrafo 1.1 della circolare dell’Agenzia n. 24/E dell’8 agosto 2020, specifica infatti che la maxi-detrazione “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Cosa avviene per gli immobili con unità abitative in affitto?
Stando a quanto conferma il Fisco, anche tramite la Guida dell’Agenzia delle entrate rilasciata a Luglio di questo anno, l‘inquilino può usare il superbonus pur non essendo proprietario dell’immobile. Per farlo però dovrà ottenere l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di riqualificazione energetica da parte del proprietario.
Ad esempio, qualora il proprietario usasse il superbonus su altre due unità abitative, egli perderebbe il diritto di usarlo su di un terzo edificio. A quel punto però potrebbe farlo l’inquilino: in questo caso ovviamente i soggetti che fanno uso dell’agevolazione in questione sarebbero differenti.
Inoltre, qualora gli inquilini volessero prendere parte allo svolgimento dei lavori edili, potrebbero farlo insieme al proprietario e avere comunque il diritto al superbonus al 110%.

Cosa succede nel caso di successione e vendita dell’immobile e delle sue unità abitative?
Il caso di successione e vendita dell’immobile è sicuramente uno dei più interessanti e particolari.
Sia per quanto concerne la vendita dell’immobile, che per tutto ciò che riguarda la successione patrimoniale, vengono sempre applicate le regole per le detrazioni edilizie. Quindi, se il proprietario dell’immobile morisse, il diritto di usufruire del superbonus fiscale si trasmetterebbe per intero al suo diretto erede, ma solo nel caso in cui questi possa usufruire del bene (all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 e circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).
Invece, qualora l’immobile passasse di proprietà, il diritto alla detrazione passerebbe, per intero o solo per una piccola parte, all’acquirente, salvo accordo diverso tra le parti stipulato in sede notarile.
Il Fisco ha sottolineato che si tratta di una regola applicata in tutti i casi relativi al passaggio di proprietà dell’immobile e non solamente alla sua vendita. Gli accordi diversi tra le parti che effettuano la compravendita devono essere previsti in sede di trasferimento di proprietà e confermati notarilmente. Altrimenti verranno applicate le regole comuni relative al trasferimento di proprietà e ai diritti relativi al superbonus al 110%.

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Valore Energia è al tuo fianco
Valore Energia ha creduto fin da subito, ancor prima dei grandi gruppi, nelle possibilità offerte dagli Ecobonus 110% come lo sconto in fattura e la cessione del credito. Al centro del nostro business infatti ci sono le persone come te! La nostra mission deve quindi essere rivolta anche alla soddisfazione dei clienti che siamo certi di garantire tramite i nostri servizi.
Per questo abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo basato sulla possibilità di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti. Un modello innovativo che ci ha anche permesso di crescere con importanti risultati garantendo un'operatività capillare su tutta Italia.

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Pubblicato in Comunicati stampa

Valore Energia

Sei titolare di un impresa oppure un libero professionista? Scopri in quali casi puoi beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.

Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio. Grazie all’approvazione di queste ingenti detrazioni fiscali finalmente è possibile dare il via ai lavori di riqualificazione energetica. Lavori che da molto tempo oramai in diversi di voi avevano in programma di fare.
Anche gli imprenditori ed i liberi professionisti attendevano con ansia l’approvazione di queste misure di rilancio per l’edilizia e per il settore della riqualificazione energetica. Tuttavia, nelle liste dei beneficiari degli Ecobonus sembrano non rientrare imprenditori e titolari di una partita Iva.
“Ma quindi è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”
Se ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti, ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.
Cerchiamo quindi di spiegare approfonditamente questa questione.

I beneficiari degli ecobonus 110%
Prima di scoprire se gli ecobonus sono usufruibili anche da imprese e P.Iva, facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.
Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.

Ecobonus per imprese e partite IVA
La formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa che le imprese o i liberi professionisti la cui attività ha sede in un immobile che si trova all’interno di un condominio possono usufruire degli ecobonus 110%.
Facciamo un esempio pratico: Il signor Mario Rossi ha un ufficio al piano terra di un condominio in cui svolge la sua attività. Il condominio in cui si trova l’ufficio del signor Mario Rossi decide di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti). In questo caso il signor Mario può quindi decidere di sostenere degli interventi “trainati” all’interno del suo immobile e beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.
Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.

Le risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus
E’ stata infatti la stessa AdE, tramite la risoluzione 303/2008 a limitare l’applicabilità dell’agevolazione escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi di efficientamento energetico.
Con la Risoluzione 340/2008 invece, sempre l’AdE, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa.
 Questo perché il DL Rilancio avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.

L’intervento della Corte Suprema di Cassazione
Tuttavia, non molto tempo fa, è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione con una serie di sentenze di parere diverso da quello dell’Agenzia delle Entrate.
Tramite queste sentenze ha stabilito che lo scopo della legge è comunque quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale. Tali interventi infatti possono, sempre secondo la Corte Suprema, tutelare l’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Infatti, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Conclusioni
La sentenza della Corte Suprema rappresenta quindi un importante passo avanti in materia degli ecobonus 110%. Tanto che la Agenzia delle Entrate ha dovuto ampliare la platea dei beneficiari allineandosi a quanto stabilito dalla Corte suprema.
 In particolare nella Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate si ammette la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:
• Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
• Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

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Pubblicato in Comunicati stampa

L'agenzia delle Entrate ha rilasciato il 24 luglio 2020 una guida all'superbonus, fornendo tutte le indicazioni per comprenderlo e conoscerne tutti i requisiti per beneficiarne.

Risparmio casa

Il Superbonus è uno degli interventi per il rilancio dell'economia dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e consiste nell'incremento del 110% dell'aliquota di  detrazione  delle spese  sostenute  dal  1°  luglio  2020  al  31 dicembre 2021. Ciò a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Per tutti gli interventi non rientranti nelle tipologie aventi diritto al bonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla normativa vigente. Qualora un intervento dovesse rientrare in differenti categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette  agevolazioni. Se invece, vengono realizzati più interventi riconducibili a diverse agevolazioni, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.
La detrazione per i suddetti interventi spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei  lavori o al momento del sostenimento delle spese. Quindi il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• i condomini;
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP), a cui il bonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e come tutte le detrazioni d'imposta, tale agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Tale detrazione può essere fruita come contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi, oppure come cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti e di istituti di credito e intermediari finanziari.
Per usufruire del bonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto alla detrazione d'imposta. È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per gli interventi di efficientamento energetico, e l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, per gli interventi antisismici.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Abbatti i costi di riqualificazione energetica grazie a Valore Energia

Valore Energia
Grazie alla cessione del credito ed allo sconto in fattura previsto dal nuovo Ecobonus 110%, Valore Energia è in grado di abbattere i tuoi costi per l'efficientamento energetico.
I mesi di marzo ed aprile del 2020 sono stati duri per tutti i settori produttivi, anche per quello legato all’efficientamento energetico degli edifici.
L’emergenza coronavirus ha praticamente paralizzato quasi tutte le attività dell’economia italiana, costringendo il governo ad approvare misure di lockdown.
Ma dopo ogni periodo di crisi di solito si aprono delle nuove opportunità. Opportunità che nel nostro settore sono legate all’approvazione degli ecobonus del 110% che potrebbero, grazie allo sconto in fattura ed alla cessione del credito, in alcuni casi, permettere anche di realizzare i lavori di efficientamento energetico praticamente gratis.
Questo ecobonus è quindi un'occasione unica per abbattere i costi di questi interventi come noi di Valore Energia sappiamo benissimo visto che siamo specializzati proprio in questi servizi al contribuente!
In questo articolo quindi proviamo a fare il punto su questi nuovi ecobonus cercando di illustrare al meglio il nostro servizio. Continua a leggere per scoprire di più!

Validità delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico
Le misure previste a sostegno dell’edilizia e del settore dell’efficientamento energetico saranno valide a partire dal 1°luglio 2020 e si potranno fino al 31 dicembre 2021. Se avete già iniziato questo tipo di lavori prima del lockdown non temete: a fare fede sarà infatti la data della fattura con la quale salderete questi lavori. Basterà quindi saldarla dopo il 1° luglio 2020.

Le novità principali dell’ecobonus
Le novità principali di questa misura di sostegno all’economia riguardano soprattutto l’ammontare dei contributi, gli interventi che ne possono usufruire ed i requisiti necessari ad essi. Cerchiamo di fare il punto qui di seguito.
1. L’aliquota della detrazione fiscale è del 110%; questo in pratica significa sarà possibile realizzare i lavori gratis!
2. Le modalità con cui sarà possibile riscuotere gli incentivi: sconto in fattura e cessione del credito d’imposta.
3. Gli interventi che potranno usufruire di queste detrazioni sono di più rispetto alle precedenti detrazioni fiscali.
4. Per quanto riguarda i requisiti di questi interventi è necessario che questi assicurino il miglioramento di 2 almeno classi energetiche attestate con APE salvo casi particolari. Inoltre l'intervento che effettuerete dovrà essere sempre abbinato ad interventi di rifacimento o sostituzione impianti termici invernali o raffrescamento.
Le novità previste, ovviamente non si fermano qui. Quello che abbiamo scritto fino a questo momento è solamente un breve riassunto delle novità principali previste dal DL Rilancio. Per conoscerle più in dettaglio ti invitiamo a consultare il nostro sito web valorenergia.it

A quanto ammontano questi incentivi del 110%?
Le agevolazioni previste per gli interventi prevedono una spesa massima di:

•    30.000 Euro: per gli interventi di sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici, di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo;
•    60.000 Euro: per gli interventi di isolamento termico;
•    48.000 Euro: per gli interventi sul fotovoltaico o sistemi di accumulo;

Valore Energia: una garanzia per lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta
Abbattere i costi di riqualificazione energetica è quindi possibile oggi grazie agli ecobonus 110% che prevedono due modalità di riscossione del bonus estremamente vantaggiose: la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura.
Ma come funzionano queste due modalità di riscossione del bonus?
Il contribuente che effettuerà gli interventi di efficientamento energetico avrà la possibilità di riscuotere il bonus direttamente sotto forma di sconto in fattura.
Ad esempio, nel nostro caso, una volta terminati i lavori di efficientamento energetico, normalmente averemo emesso una fattura con l’ammontare della cifra da pagare per i lavori sostenuti. Ma grazie allo sconto in fattura previsto da queste misure di sostegno, a questa fattura sarà applicato un sconto che coprirà la totalità dei costi sostenuti. E’ per questo motivo che rivolgendovi a Valore Energia potrete realizzare i lavori di efficientamento energetico praticamente gratis!
Applicando questo sconto sostanzialmente acquisiremo il vostro credito di imposta. Saremo quindi noi a dover poi recuperare questo credito!
Quindi, oltre a non spendere niente per i vostri lavori di efficientamento energetico, non dovrete nemmeno preoccuparvi di come riscuotere questo bonus.  Penseremo a tutto noi evitandoti di perderti nelle sabbie mobili della burocrazia italiana.

Valore Energia: una garanzia di risparmio
Valore Energia ha creduto fin da subito, ancor prima dei grandi gruppi, nelle possibilità offerto dallo sconto in fattura e cessione del credito. Al centro del nostro business infatti ci sono le persone come te! La nostra mission deve quindi essere rivolta anche alla soddisfazione dei clienti che siamo certi di garantire tramite i nostri servizi.
Per questo abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo basato sulla possibilità di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti. Un modello innovativo che ci ha anche permesso di crescere con importanti risultati garantendo un'operatività capillare su tutta Italia.

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Casa incentiviUna sintesi operativa di tutte le novità apportate al meccanismo del c.d. “Superbonus” per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e consolidamento antisismico, in corso di approvazione dal Parlamento in fase di conversione in legge del D.L. 34/2020.

È in corso di approvazione in Parlamento la conversione in legge del c.d. “Decreto Rilancio”, il D.L. 19/05/2020, n. 34, che - tra i tanti interventi - ha introdotto il c.d. “Superbonus” con le detrazioni potenziate al 110% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico e al consolidamento antisismico, regolati dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020.

Dopo settimane di valutazioni e trattative, è emerso un testo che potrebbe essere quello che sarà portato alla conversione in legge (vedi allegato a questo articolo, che comprende anche il testo degli articoli in questione coordinato con le modifiche). Di seguito una sintesi delle modifiche introdotte, mentre per una Scheda tematica completa sulle agevolazioni in questione, come delineate dalla versione originale dei menzionati artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (tutt’ora vigente alla data di redazione di questo articolo), vedi Superbonus risparmio energetico e consolidamento antisismico.

Si tratta comunque di indicazioni non definitive, e suscettibili di ulteriori modifiche.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) a edifici unifamiliari nonché unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) come segue:
- 50.000 Euro per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome
- 40.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 30.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

COLLETTORI SOLARI - Estensione degli interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) anche ai collettori solari, nonché alla sostituzione della canna fumaria esistente con sistemi multipli o collettivi nuovi.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI IMPIANTISTICI - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) come segue:
- 20.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 15.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI IMPIANTISTICI - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) a unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

IMPIANTI A BIOMASSA - Estensione degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) anche ai collettori solari, nonché a impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle ai sensi del D.M. 186/2017 (ma solo in caso di sostituzione di preesistente impianto a biomassa).

EDIFICI VINCOLATI - Disposizione che per gli edifici vincolati, nei quali sia impossibile la realizzazione delle tre tipologie di interventi di cui al c.d. “Superbonus” per via di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, sono comunque agevolati al 110% tutti gli altri interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)).

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Esplicita ammissione all’agevolazione anche degli interventi di demolizione e ricostruzione, entro i limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento.

SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE - Estensione del Sismabonus potenziato anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale a fini antisismici, se eseguiti congiuntamente all’intervento di consolidamento vero e proprio.

ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE - Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione alle associazioni non lucrative.

LIMITI PER LE PERSONE FISICHE - Limite alla fruizione per le persone fisiche a due unità immobiliari autonome (nessun limite per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici). Scompare, di converso, il limite della destinazione ad abitazione principale dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare autonomma per gli interventi impiantistici.

PREZZARI - Previsione di emanazione di specifici prezzari ai fini della necessaria attestazione di “congruità” delle spese che il tecnico deve rilasciare al termina dei lavori. Nelle more, si fa riferimento ai prezzari regionali delle opere pubbliche, ai listini delle Camere di commercio oppure ai prezzi correnti di mercato.

ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE CATASTALI - Esclusione dal bonus delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile
- A/8 - Abitazioni in ville
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

SCONTO IN FATTURA - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario, indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Ciò al fine di tenere conto del fatto che le detrazioni hanno una aliquota pari al 110% della spesa, mentre lo sconto non può ovviamente essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.

PLURALITÀ DI FORNITORI - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che tale sconto può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.


Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

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Frigo ItalpannelliFrigo è un pannello sandwich da parete in poliuretano espanso rigido con giunto a labirinto e fissaggio a vista. Tale pannello combina alte prestazioni di isolamento termico con tempi brevi di installazione grazie alla sua facilità di montaggio.
E’ indicato per celle frigorifere industriali o ambienti a temperature controllata e compartimentazioni.

Frigo Italpannelli


SISTEMA FOTOVOLTAICO ITP
Il sistema fotovoltaico ITP è un kit in alluminio estruso: Un prodotto innovativo frutto degli investimenti in ricerca e sviluppo di Italpannelli volta a realizzare soluzioni utili per il cliente e per un futuro sostenibile.

Sistema fotovoltaico ITP

  • Semplice e facile da installare
  • Flessibile: si adatta a qualsiasi modulo fotovoltaico in commercio e si può installare sui pannelli di copertura Penta, Penta curvo R6, Agropanel
  • Economico: ottimizza la superficie di appoggio

Sistema fotovoltaico ITP

Realizzazione di un sistema fotovoltaico su un edificio industriale

 

Italpannelli

 

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Ecobonus

In attesa che il Decreto Rilancio riceva i decreti attuativi, ecco chi può beneficiare della maxi detrazione e per quali interventi edilizi

Riqualificazione energetica, misure antisismiche, cappotto termico e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono solo alcuni degli interventi incoraggiati dal Decreto Rilancio con il superbonus del 110% per ristrutturare casa. Un incentivo volto a rimettere in moto il settore edilizio e che darà la possibilità a milioni di italiani di apportare migliorie alle proprie abitazioni. In attesa del decreto attuativo, maggiori ragguagli sono arrivati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I beneficiari – I soggetti che potranno usufruire del superbonus 110% sono: le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; i condomini; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per quanto riguarda i condomini, essi devono essere legalmente costituiti (cioè avere almeno due proprietari e due unità immobiliari). In questo modo potranno sempre ottenere le detrazioni fiscali del 110%, anche se all’interno ci siano seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso invece degli edifici unifamiliari l’ecobonus sarà fruibile per le abitazioni principali. Le seconde case dovrebbero essere coperte dalla misura se non di lusso.

Gli interventi – L’articolo 119 del Decreto Rilancio spiega quali sono i lavori che possono accedere al nuovo superbonus. I più importanti vengono definiti interventi trainanti, perché oltre a usufruire di detrazione Irpef e Ires del 110%, se associati ad altri lavori di risparmio energetico “qualificato” o all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, estendono il superbonus 110% anche a questi ultimi. Per accedere agli incentivi i lavori dovranno essere svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Vediamo nello specifico quali sono le migliorie che rientrano nelle detrazioni.

I lavori trainanti – I cosiddetti interventi trainanti sono tre e usufruiscono del superbonus 110%:

1.  Interventi di isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. La spesa massima è di 60mila euro per unità immobiliare dell’edificio.

2.  Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. In questo caso la spesa deve essere al massimo di 30mila euro per unità immobiliare dell’edificio.

3.  Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e di microcogenerazione. Le spese non devono superare i 30mila euro.

Ricarica dei veicoli elettrici – Le colonnine per la ricarica delle auto elettriche sono uno degli interventi che, se svolti congiuntamente ad almeno uno dei lavori trainanti, ricadono nella detrazione del superbonus. Esse erano già agevolate al 50%, ma se verranno installate insieme agli interventi descritti sopra saranno praticamente gratuite.

Il bonus facciate – Per quanto riguarda il restauro delle facciate degli edifici, come la pulizia o la tinteggiatura esterna, esiste già un bonus del 90%, introdotto con la Legge di Bilancio 2020. Non è previsto nessun aumento dal 90% al 110%, ma chi ha intenzione di effettuare lavori sulle facciate esterne delle abitazioni potrà scegliere se passare al nuovo superbonus. Il meccanismo è sempre lo stesso: per usufruire delle nuove detrazioni bisogna agganciare i lavori a uno degli interventi trainanti. Il passaggio da un’agevolazione all’altra comporta però dei requisiti più stringenti, a cui bisogna fare attenzione. Il “vecchio” bonus facciate del 90% interessa tutti i contribuenti (anche le imprese e le società) e riguarda tutti gli immobili che si trovano in zona A e B. Il superbonus invece, come spiegato prima, si applica alle persone fisiche ma non nell’esercizio d’imprese, arte o professioni; ai condomini e agli Iapc, ma solo per lavori eseguiti sulle prime abitazioni.

Gli infissi – La detrazione fiscale del 110% riguarda ristrutturazioni pesanti e non lavori come il restauro di singoli appartamenti all’interno dei condomini. Usando però il meccanismo degli interventi trainanti, la sostituzione degli infissi potrebbe godere dell’aliquota del 110% se realizzata insieme al cappotto termico. Stesso discorso vale per esempio per la posa in opera di schermature solari, motivo per cui si consiglia a chi avrà la possibilità di attivare uno dei lavori trainanti di valutare e programmare anche altri interventi.

Il sismabonus – Il Decreto Rilancio estende la detrazione del 110% anche agli interventi antisismici per la messa in sicurezza degli edifici svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le abitazioni che possono beneficiare del bonus sono quelle che si trovano sulle zone sismiche 1, 2 e 3, con esclusione della zona 4. In quanto non si tratta di una nuova agevolazione, ma dell’adeguamento dell’aliquota, restano applicabili i precedenti limiti di spesa, cioè 96mila euro per ogni unità immobiliare e una nuova detrazione massima di 105.600 euro per ciascuna unità. Questo tipo di lavori non richiedono l’aggancio agli interventi trainanti per usufruire della detrazione, quindi essi potrebbero essere sempre agevolati, anche nel caso si tratti di seconde abitazioni, come ville al mare. Il dubbio riguarda invece gli immobili adibiti ad attività produttive: pur rientrando nella previsione agevolativa del sismabonus, il nuovo incentivo è concesso alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, articoli e professioni (imprenditori individuali ad esempio). Per questo motivo si attendono comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Impianti fotovoltaici – Superbonus del 110% che spetta anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo. L’unica prerogativa è che siano eseguite congiuntamente agli interventi trainanti o a quelli riguardanti il sismabonus.

Salto di classe energetica – Tutti gli interventi descritti in precedenza devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (Ape) rilasciato da un tecnico abilitato. Questa richiesta andrebbe però chiarita, in quanto l’Ape certifica la prestazione energetica delle singole unità immobiliari e non dell’intero fabbricato. Sembrerebbe quindi che tutte le singole abitazioni debbano certificare il doppio salto di classe energetica o il conseguimento di quella più alta.

Metodi di pagamento – Chi deciderà di avviare i lavori e usufruire del superbonus potrà optare per la detrazione fiscale o per un contributo sotto forma di sconto sul prezzo dovuto all’impresa. Quest’ultima anticiperà il bonus e lo recupererà dal fisco come credito d’imposta. Tale credito potrà in alternativa essere ceduto ad altri soggetti come banche, assicurazioni o altri intermediari abilitati. Un meccanismo, questo, che potrebbe però scoraggiare le piccole imprese edili, che non sempre possono permettersi un mancato incasso per poi risparmiare sulle tasse in futuro. Il rischio è che le aziende decidano di rinunciare ai lavori per non rimetterci.

 

Articolo realizzato in collaborazione con il master biennale in giornalismo della IULM, contenuto a cura di Benny Mirko Procopio.
Fonte RTI Spa

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Valore Energia

Grazie allo sconto in fattura previsto dal nuovo Ecobonus 110%, Valore Energia è in grado di abbattere i tuoi costi per l'efficientamento energetico.

Cerchi dei finanziamenti per l'efficientamento energetico degli edifici? In questo approfondimento Valore Energia ti fornirà le informazioni necessarie per usufruire dell'ecobonus del 110% che previsto dal DL Rilancio e su come funziona.

Questo ecobonus sarà infatti un'occasione unica per abbattere i costi usfruendo dello sconto in fattura e del credito di imposta per i lavori di efficientamento energetico. Due possibilità che fanno di Valore Energia un'azienda leader in questi servizi al contribuente! Come?

In questo articolo abbiamo cercato di fare il punto della situazione sugli incentivi per l'efficientamento energetico cercando di riassumerli per il beneficio di tutti. Abbiamo inoltre cercato di spiegare bene come funzionano i nostri servizi che ti permetteranno di usufruire dello sconto in fattura per abbattere i costi anche del 100%!

Continua a leggere per scoprire di più.

Quali sono le novità principali dell’ecobonus 110 %?

Le novità principali dell'ecobonus al 110% riguardano principalmente due aspetti: l'aliquota ed il numero di interventi che ne possono usufruire. Analizziamo meglio queste due questioni:

1. L’aliquota dell'ecobonus sull’efficientamento energetico degli edifici passa dal 65% al 110% del costo dei lavori sostenuti.
2. Viene ampliato il numero di interventi a cui può essere applicata. Gli interventi previsti andranno dall’installazione di pannelli solari o fotovoltaici, al rifacimento delle facciate, alla sostituzione delle finestre.

Da quando e per quanto tempo avranno validità gli Ecobonus 110% del DL Rilancio?

Sarà possibile usufruire dell'ecobonus del 110% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Farà fede la data dell'effettivo pagamento dei lavori, quindi potete già iniziare a farli se prevedete di finirli dopo il 1 luglio 2020. Il nostro consiglio è quello di cominciare fin da subito, avrete sicuramente bisogno di tempo per ricevere le autorizzazioni necessarie quindi perché aspettare?

Per quanto riguarda le spese sostenute dal 1 Gennaio del 2020 ad oggi invece dovete sapere che queste possono solo ambire alla cessione del credito.

Quali sono i requisiti  per accedere alle agevolazioni del DL Rilancio?

Per avere accesso all’ecobonus del 110% del DL Rilancio gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

1. Gli interventi sostenuti assicurare almeno il miglioramento di 2 classi energetiche attestate con APE (attestato Prestazione Energetica); qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una, sempre che porti l'edificio a rientrare nella massima classe di efficienza energetica, sempre riconosciuta tramite Ape;
2. L'intervento deve essere sempre abbinato ad interventi di rifacimento o sostituzione impianti termici invernali o raffrescamento;
3. Gli interventi effettuati devono rispettare i requisiti minimi del decreto Mise 26 maggio 2015 che definisce l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Quali interventi danno diritto all’ecobonus?

Secondo il DL Rilancio danno diritto all’ecobonus del 110% i seguenti tipi di intervento:

•  Interventi di isolamento termico;
•  Sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici;
•  Sostituzione impianti climatizzazione (riscaldamento o raffrescamento) di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo.
•  Fotovoltaico, sistemi di accumulo;
•  Tutti gli interventi già rientranti nel precedente Ecobonus;

Qual’è l’importo massimo di spesa per cui è erogato il bonus del 110%?

Le agevolazioni massime previste gli interventi sono le seguenti:

• 30.000 Euro: per gli interventi di sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici, di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo;
• 60.000 Euro: per gli interventi di isolamento termico;
• 48.000 Euro: per gli interventi sul fotovoltaico o sistemi di accumulo;

Come sarà possibile riscuotere il bonus? Cessione del credito e sconto in fattura

Le modalità di riscossione del bonus saranno sostanzialmente due: la cessione del credito e lo sconto in fattura, due modalità già presenti nel DL Rilancio del 2019. Cerchiamo di spiegare a grandi linee il loro funzionamento.

ll contribuente che effettuerà gli interventi di efficientamento energetico potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte della ditta realizzatrice dei lavori di fatto senza sborsare un euro di tasca sua. Si, hai capito bene. Lo sconto che potrete ricevere sulla vostra fattura  potrà ammontare fino al 100 % della cifra pattuita per il pagamento!

Sarà poi l'impresa che ha realizzato l'intervento a poter recuperare la cifra che ha anticipato sotto forma di credito di imposta. Credito di imposta che a sua volta sarà cedibile ad altri soggetti, come banche e intermediari finanziari, le quali procederanno a trasformarlo in un credito di imposta da riscuotere successivamente.

Valore Energia: una garanzia per usufruire dello sconto in fattura

Proprio quest'ultimo punto è quello in cui noi di Valore Energia siamo specializzati.

La nostra azienda è stata tra le prime, ancora prima dei grandi gruppi, ad utilizzare lo sconto in fattura. Abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo che ci ha consentito di crescere con importanti risultati, e che ci ha permesso di garantire un'operatività capillare su tutta Italia.

E' sempre stata una nostra priorità quella di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti.

Per questo vi consigliamo di prendere contatto con i nostri consulenti che vi guideranno nella preventivazione, scelta ed in tutte le fasi che precedono i lavori oltre che durante la loro realizzazione.

Scoprite di più su: https://www.valoreenergia.it/

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