Responsabilità solidale di progettista e collaudatore per il crollo di un edificio

ProgettistaSono responsabili in solido sia il progettista che il collaudatore per il cedimento di una struttura alla cui progettazione e costruzione avevano partecipato a vario titolo.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, una società aveva commissionato la costruzione di un capannone, che veniva ultimato nei primi mesi del 2001. Nel 2005 era crollata l'arcata centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della struttura, con danni alle attrezzature interne e con fermo del ciclo produttivo per lungo periodo.

Il Tribunale aveva ritenuto responsabili del danno sia la società costruttrice che gli ingegneri che ricoprivano l’incarico di progettista e di collaudatore, ripartendo la responsabilità di questi ultimi senza vincolo di solidarietà. La Corte di appello di Venezia aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, ritenendo solidale la responsabilità del progettista e del collaudatore.

Secondo il collaudatore ricorrente, la diversità delle due condotte (del progettista e collaudatore) impedirebbe di configurare una solidarietà passiva, essendo questa piuttosto legata a condotte entrambe volte alla realizzazione dell'opera, a cui il collaudatore invece non aveva partecipato.

PRINCIPIO DI DIRITTO E CONCLUSIONI
In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 14/10/2019, n. 25780 ha affermato che l'art. 2055, comma 1, Codice civile richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone.

Correttamente dunque è istituito un vincolo di solidarietà tra la condotta del progettista e quella del collaudatore, quando entrambe abbiano contributo al medesimo evento, quale il cedimento della struttura alla cui progettazione e costruzione avevano partecipato a vario titolo.

La Suprema Corte ha dunque ritenuto correttamente configurata la responsabilità solidale tra i due ingegneri.

Si ricorda che in caso di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 del Codice civile, può essere richiesto il risarcimento dell’intero danno ad uno qualsiasi degli obbligati in solido, quest’ultimo poi si potrà rivolgere agli altri coobbligati (diritto di regresso) nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.


Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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