L'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento il 10 luglio 2020 in cui definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.
A tal proposito si è stabilito che tutti i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta devono comunicare all'agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino  al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020, attraverso il modello “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.

Sanificazione ambientiLa comunicazione per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere inviata esclusivamente per via telematica mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite i canali telematici dell'Agenzia.
Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione l'Agenzia fornirà una ricevuta, nell'area riservata del sito, che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.  
La comunicazione potrà essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso di invio dopo il 31 dicembre 2020, verranno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. All'interno della comunicazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professione devono indicare il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici.
L'agenzia definisce l'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80,000 euro.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti. Tale cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione per ottenere invece, il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020, con la stessa modalità telematica. Il credito d’imposta, definito dall'Agenzia, per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata. Il credito d’imposta richiesto non può tuttavia eccedere il limite di 60.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti. Tale cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Infine, le quote del credito d'imposta cedute, se non utilizzate dal cessionario, non possono essere impiegate negli anni successivi, né essere rimborsate. Tuttavia è possibile per i cessionari cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni del precedente.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

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Abbatti i costi di riqualificazione energetica grazie a Valore Energia

Valore Energia
Grazie alla cessione del credito ed allo sconto in fattura previsto dal nuovo Ecobonus 110%, Valore Energia è in grado di abbattere i tuoi costi per l'efficientamento energetico.
I mesi di marzo ed aprile del 2020 sono stati duri per tutti i settori produttivi, anche per quello legato all’efficientamento energetico degli edifici.
L’emergenza coronavirus ha praticamente paralizzato quasi tutte le attività dell’economia italiana, costringendo il governo ad approvare misure di lockdown.
Ma dopo ogni periodo di crisi di solito si aprono delle nuove opportunità. Opportunità che nel nostro settore sono legate all’approvazione degli ecobonus del 110% che potrebbero, grazie allo sconto in fattura ed alla cessione del credito, in alcuni casi, permettere anche di realizzare i lavori di efficientamento energetico praticamente gratis.
Questo ecobonus è quindi un'occasione unica per abbattere i costi di questi interventi come noi di Valore Energia sappiamo benissimo visto che siamo specializzati proprio in questi servizi al contribuente!
In questo articolo quindi proviamo a fare il punto su questi nuovi ecobonus cercando di illustrare al meglio il nostro servizio. Continua a leggere per scoprire di più!

Validità delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico
Le misure previste a sostegno dell’edilizia e del settore dell’efficientamento energetico saranno valide a partire dal 1°luglio 2020 e si potranno fino al 31 dicembre 2021. Se avete già iniziato questo tipo di lavori prima del lockdown non temete: a fare fede sarà infatti la data della fattura con la quale salderete questi lavori. Basterà quindi saldarla dopo il 1° luglio 2020.

Le novità principali dell’ecobonus
Le novità principali di questa misura di sostegno all’economia riguardano soprattutto l’ammontare dei contributi, gli interventi che ne possono usufruire ed i requisiti necessari ad essi. Cerchiamo di fare il punto qui di seguito.
1. L’aliquota della detrazione fiscale è del 110%; questo in pratica significa sarà possibile realizzare i lavori gratis!
2. Le modalità con cui sarà possibile riscuotere gli incentivi: sconto in fattura e cessione del credito d’imposta.
3. Gli interventi che potranno usufruire di queste detrazioni sono di più rispetto alle precedenti detrazioni fiscali.
4. Per quanto riguarda i requisiti di questi interventi è necessario che questi assicurino il miglioramento di 2 almeno classi energetiche attestate con APE salvo casi particolari. Inoltre l'intervento che effettuerete dovrà essere sempre abbinato ad interventi di rifacimento o sostituzione impianti termici invernali o raffrescamento.
Le novità previste, ovviamente non si fermano qui. Quello che abbiamo scritto fino a questo momento è solamente un breve riassunto delle novità principali previste dal DL Rilancio. Per conoscerle più in dettaglio ti invitiamo a consultare il nostro sito web valorenergia.it

A quanto ammontano questi incentivi del 110%?
Le agevolazioni previste per gli interventi prevedono una spesa massima di:

•    30.000 Euro: per gli interventi di sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici, di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo;
•    60.000 Euro: per gli interventi di isolamento termico;
•    48.000 Euro: per gli interventi sul fotovoltaico o sistemi di accumulo;

Valore Energia: una garanzia per lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta
Abbattere i costi di riqualificazione energetica è quindi possibile oggi grazie agli ecobonus 110% che prevedono due modalità di riscossione del bonus estremamente vantaggiose: la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura.
Ma come funzionano queste due modalità di riscossione del bonus?
Il contribuente che effettuerà gli interventi di efficientamento energetico avrà la possibilità di riscuotere il bonus direttamente sotto forma di sconto in fattura.
Ad esempio, nel nostro caso, una volta terminati i lavori di efficientamento energetico, normalmente averemo emesso una fattura con l’ammontare della cifra da pagare per i lavori sostenuti. Ma grazie allo sconto in fattura previsto da queste misure di sostegno, a questa fattura sarà applicato un sconto che coprirà la totalità dei costi sostenuti. E’ per questo motivo che rivolgendovi a Valore Energia potrete realizzare i lavori di efficientamento energetico praticamente gratis!
Applicando questo sconto sostanzialmente acquisiremo il vostro credito di imposta. Saremo quindi noi a dover poi recuperare questo credito!
Quindi, oltre a non spendere niente per i vostri lavori di efficientamento energetico, non dovrete nemmeno preoccuparvi di come riscuotere questo bonus.  Penseremo a tutto noi evitandoti di perderti nelle sabbie mobili della burocrazia italiana.

Valore Energia: una garanzia di risparmio
Valore Energia ha creduto fin da subito, ancor prima dei grandi gruppi, nelle possibilità offerto dallo sconto in fattura e cessione del credito. Al centro del nostro business infatti ci sono le persone come te! La nostra mission deve quindi essere rivolta anche alla soddisfazione dei clienti che siamo certi di garantire tramite i nostri servizi.
Per questo abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo basato sulla possibilità di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti. Un modello innovativo che ci ha anche permesso di crescere con importanti risultati garantendo un'operatività capillare su tutta Italia.

Prendi contatto con i nostri consulenti che ti mostreranno la classe energetica dell’edificio e ti guideranno nella scelta degli interventi da realizzare per ottenere l’ecobonus 110%.

Cosa aspetti per iniziare a risparmiare?
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Valore Energia

Casa incentiviUna sintesi operativa di tutte le novità apportate al meccanismo del c.d. “Superbonus” per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e consolidamento antisismico, in corso di approvazione dal Parlamento in fase di conversione in legge del D.L. 34/2020.

È in corso di approvazione in Parlamento la conversione in legge del c.d. “Decreto Rilancio”, il D.L. 19/05/2020, n. 34, che - tra i tanti interventi - ha introdotto il c.d. “Superbonus” con le detrazioni potenziate al 110% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico e al consolidamento antisismico, regolati dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020.

Dopo settimane di valutazioni e trattative, è emerso un testo che potrebbe essere quello che sarà portato alla conversione in legge (vedi allegato a questo articolo, che comprende anche il testo degli articoli in questione coordinato con le modifiche). Di seguito una sintesi delle modifiche introdotte, mentre per una Scheda tematica completa sulle agevolazioni in questione, come delineate dalla versione originale dei menzionati artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (tutt’ora vigente alla data di redazione di questo articolo), vedi Superbonus risparmio energetico e consolidamento antisismico.

Si tratta comunque di indicazioni non definitive, e suscettibili di ulteriori modifiche.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) a edifici unifamiliari nonché unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 1 (Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate) come segue:
- 50.000 Euro per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome
- 40.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 30.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

COLLETTORI SOLARI - Estensione degli interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) anche ai collettori solari, nonché alla sostituzione della canna fumaria esistente con sistemi multipli o collettivi nuovi.

NUOVI MASSIMALI INTERVENTI IMPIANTISTICI - Rimodulazione dei massimali per interventi di tipologia 2 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici) come segue:
- 20.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici fino a 8 u.i.
- 15.000 Euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio per edifici con più di 8 u.i.

UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME E INTERVENTI IMPIANTISTICI - Estensione esplicita degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) a unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Gli interventi in questione appaiono conseguentemente esclusi sulle singole unità immobiliari in edifici che non rispondano alle caratteristiche indicate.

IMPIANTI A BIOMASSA - Estensione degli interventi di tipologia 3 (Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari) anche ai collettori solari, nonché a impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle ai sensi del D.M. 186/2017 (ma solo in caso di sostituzione di preesistente impianto a biomassa).

EDIFICI VINCOLATI - Disposizione che per gli edifici vincolati, nei quali sia impossibile la realizzazione delle tre tipologie di interventi di cui al c.d. “Superbonus” per via di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, sono comunque agevolati al 110% tutti gli altri interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)).

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - Esplicita ammissione all’agevolazione anche degli interventi di demolizione e ricostruzione, entro i limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento.

SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE - Estensione del Sismabonus potenziato anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale a fini antisismici, se eseguiti congiuntamente all’intervento di consolidamento vero e proprio.

ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE - Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione alle associazioni non lucrative.

LIMITI PER LE PERSONE FISICHE - Limite alla fruizione per le persone fisiche a due unità immobiliari autonome (nessun limite per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici). Scompare, di converso, il limite della destinazione ad abitazione principale dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare autonomma per gli interventi impiantistici.

PREZZARI - Previsione di emanazione di specifici prezzari ai fini della necessaria attestazione di “congruità” delle spese che il tecnico deve rilasciare al termina dei lavori. Nelle more, si fa riferimento ai prezzari regionali delle opere pubbliche, ai listini delle Camere di commercio oppure ai prezzi correnti di mercato.

ESCLUSIONE DI DETERMINATE CATEGORIE CATASTALI - Esclusione dal bonus delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile
- A/8 - Abitazioni in ville
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

SCONTO IN FATTURA - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario, indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Ciò al fine di tenere conto del fatto che le detrazioni hanno una aliquota pari al 110% della spesa, mentre lo sconto non può ovviamente essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.

PLURALITÀ DI FORNITORI - Con riferimento allo sconto in fattura, precisazione che tale sconto può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.


Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

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Pagamenti elettroniciPer incentivare l'impiego di mezzi di pagamento tracciabili l'Agenzia delle Entrate ha istituito un credito d'imposta del 30% sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche. L'accesso a tale incentivo fiscale sarà tuttavia riservato ai soli businessman con ricavi non superiori a 400mila euro, nell'anno di imposta precedente. Inoltre, la soglia oltre alla quale è fatto divieto di trasferimento di denaro liquido è stata ridotta a 2mila euro a partire dal 1° luglio 2020, e successivamente a mille euro dal 1° gennaio 2022.

Il credito d'imposta può essere usato esclusivamente tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Per giunta, tale credito non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap e ed riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.
Per accedere al credito i professionisti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di interscambio dati, informazioni per effettuare i controlli necessari sulla spettanza e sull'utilizzo del servizio. La documentazione è così formata:
• codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
• importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
• ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto con i professionisti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile devono comunicare a questi ultimi telematicamente l'elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo e il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese; come previsto dal provvedimento del 21 aprile 2020.
Tale documentazione telematica deve essere comunicata ai professionisti entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

 

a cura di Ing. Alessia Salomone

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ContributiCon l’emanazione del Provvedimento Agenzia delle entrate 10/06/2020 definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo a fondo perduto, come previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio. Finestra temporale dal 15/06/2020 al 13/08/202. Chiarimenti sul requisito della diminuzione del fatturato.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento del Direttore in data 10/06/2020 (qui in allegato), con il quale sono state definite le modalità e i termini con cui imprese e lavoratori autonomi possono fare richiesta del contributo a fondo perduto istituito dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

L’Agenzia ha anche predisposto un’apposita “Guida” per i contribuenti (qui in allegato), che spiega in termini semplici chi e come può beneficiare della misura.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15/06/2020 e non oltre il giorno 13/08/2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25/06/2020 e non oltre il 24/08/2020.

Si rinvia a Contributo a fondo perduto per professionisti e imprese: beneficiari, ammontare e istanza, e alla Guida dell’Agenzia entrate, per maggiori indicazioni su a chi spetta il contributo e fondo perduto, a quali condizioni è subordinata la sua corresponsione e quale ne sia l’ammontare.
Si fornisce tuttavia un ulteriore chiarimento a proposito del requisito fondamentale della diminuzione del fatturato, che prevede la spettanza del contributo ai soggetti che nel mese di aprile del 2020 abbiano registrato ricavi o compensi inferiori ai 2/3 del corrispondente mese 2019.

Si veda l’esempio per dettagli.

APRILE 2019

2/3 APRILE 2019

APRILE 2020

SPETTANZA

12.000 Euro

8.000 Euro

< 8.000 Euro

SI

12.000 Euro

8.000 Euro

≥ 8.000 Euro

NO

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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DL RilancioDisposta una serie di misure transitorie che comprendono la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA, l’obbligo di adottare entro 30 giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni e semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.

L’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria. Dette misure si affiancano a quelle già contenute nell’art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), aventi invece un’efficacia più generalizzata e per i quali si rinvia a:
- Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi
- Permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e altri regimi: le misure adottate con il D.L. Cura Italia

MISURE TRANSITORIE - Alcune misure hanno un’efficacia limitata al 31/12/2020 (comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020) e riguardano in sintesi quanto segue.

Lettera a) L’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare - nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni - le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

Lettera b) La limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi adottati in relazione all’emergenza Covid-19, al termine di 3 mesi decorrenti dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso, in deroga all’art. 21-nonies della L. 241/1990.

Lettera c) La fissazione di un termine di tre mesi entro il quale la P.A. può intervenire, con poteri inibitori, repressivi e conformativi, sulle attività in relazione all’emergenza Covid-19 avviate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e seguenti.

Lettera d) La limitazione della possibilità per le P.A. di esercitare il potere di revoca in autotutela solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenuto. La disposizione, oltre ad avere efficacia temporale limitata (come le altre disposizioni del comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020, si applica fino al 31/12/2020), riguarda solo i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza Covid-19.

Lettera e) La previsione che nei casi in cui la normativa generale prevede meccanismi di silenzio-assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro 30 giorni dal formarsi del silenzio. Le ipotesi richiamate dalla norma riguardano:
- i casi in cui, ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/1990, comma 2, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni;
- i casi di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, commi 4 e 5;
- i casi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, comma 7.

Lettera f) La previsione, in via generale, che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali.
Nella relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame si sottolinea che l’intervento della lettera f) “liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività culturali e del paesaggio”.
La lettera f) definisce nello specifico detti interventi come opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e stabilisce che si proceda, attraverso una comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del D.P.R 380/2001).
La CILA in questione deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 del D.P.R. 445/2000), attestante che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si specifica inoltre che tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 Testo unico dell’edilizia (attività di edilizia libera), in quanto quest’ultimi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa.

MISURE PERMANENTI - Un secondo gruppo di disposizioni introdotte dall’art. 264 del D.L. 34/2020 modifica alcune norme del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevedendo un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Con ulteriori modifiche al D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Si dispone infine che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle P.A.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Decreto RilancioL'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del Decreto Rilancio, di cui al D.L. 19/05/2020, n. 34.

L'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19/05/2020.

La pubblicazione è composta da 32 schede e descrive in maniera schematica le disposizioni tese a contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e a porre le basi per la ripresa economica del Paese.

In particolare, sono illustrate in maniera sintetica le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal D.L. 34/2020.

Ciascuna scheda individua, nel titolo, la specifica norma con indicato l’articolo di riferimento del D.L. 34/2020 e presenta, nei box sottostanti, i punti essenziali, quali: oggetto/imposta/beneficio, destinatari, condizioni di utilizzo, durata/periodo, note.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

 

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ExportIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Con il Comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 06/04/2020 è stata resa nota l'approvazione di un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Dal comunicato stampa emerge che il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche in 5 principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi 12 mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti. È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di S.A.C.E. sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che sono volte a sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza.

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il Decreto legge “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020, n. 18).

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

5. Ulteriori disposizioni
Il decreto prevede lo spostamento, dal 15/04/2020 all’11/05/2020, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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BonusMini guida pratica al bonus per autonomi (iscritti a gestione separata INPS, gestioni speciali, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo) e professionisti "ordinistici" (iscritti all'Ordine o Collegio e alla Cassa di previdenza).

Gli artt. 27-31 del D.L. 18/2020, e l’art. 38 del D.L. 18/2020 medesimo, riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi un’indennità di sostegno per il mese di marzo 2020 pari a 600 Euro.

A sua volta, l’art. 44 del D.L. 18/2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a erogare sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi - ivi compresi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.). In attuazione di detto articolo, è stato emanato il D. Min. Lavoro 28/03/2020 (allegato), che detta criteri e modalità attuative concernenti i lavoratori autonomi iscritti alle casse.

INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI “NON ORDINISTICI”
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.

Le indennità in questione:
- sono esenti da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non sono cumulabili tra di loro e con quella destinata ai professionisti “ordinistici” (vedi oltre);;
- non possono essere percepite da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori” (salva la possibilità di ulteriori stanziamenti).
Per tutte le indennità in questione sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali, che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse previdenziali di riferimento (per questi professionisti, vedi paragrafo dedicato).

SOGGETTI BENEFICIARI

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

Liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27 del D.L. 18/2020)

Lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27 del D.L. 18/2020)

- Non essere titolari di pensione
- Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. Cassa di previdenza professionale)

Limite di spesa complessivo 203,4 milioni

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali - art. 28 del D.L. 18/2020)

 - Non essere titolari di pensione
- Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. Cassa di previdenza professionale), ad eccezione della Gestione separata INPS

Limite di spesa complessivo 2,16 miliardi

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 del D.L. 18/2020)

- Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 (data di entrata in vigore della presente disposizione
- Non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente

Limite di spesa complessivo 103,8 milioni

Operai agricoli a tempo determinato (art. 30 del D.L. 18/2020)

- Non essere titolari di pensione
- Aver effettuato, nel 2019, almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo

Limite di spesa complessivo 396 milioni

Lavoratori dello spettacolo (art. 38 del D.L. 18/2020)

- Avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 Euro
- Non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente

Limite di spesa complessivo 48,6 milioni

 

Come ottenere l’indennità di 600 euro
Per tutte le indennità in oggetto, occorre presentare domanda online all’INPS.

Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo (allegato), l’INPS ha chiarito che l’accesso alla domanda online può essere effettuato tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o PIN.
Per il rilascio del PIN occorre andare sul sito dell’INPS, alla sezione “Richiesta PIN”, o chiamare il Contact Center, al n. 803164 (gratuito da rete fissa), oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile).
Il PIN da utilizzare per la domanda verrà poi inviato tramite SMS o email.

INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI “ORDINISTICI” ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATIZZATE
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.

L’indennità in questione:
- è esente da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non è cumulabile con quella destinata ai professionisti “non ordinistici” (vedi ante);
- può essere richiesta ad un solo ente previdenziale;
- non può essere percepita da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori”.
Per tutte le indennità in questione sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali, che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse previdenziali di riferimento (per questi professionisti, vedi paragrafo dedicato).

SOGGETTI BENEFICIARI

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.)

- Aver percepito nel 2018 un reddito (esclusi eventuali canoni di locazione) non superiore a 35.000 Euro
- Aver subito una limitazione all’attività a causa dei provvedimenti restrittivi dovuti all’emergenza sanitaria (c.d. “lockdown”). È da presumere che tale condizione debba essere autocertificata.
oppure
- Aver percepito nel 2018 un reddito (esclusi eventuali canoni di locazione) compreso tra 35.000 e 50.000 Euro
- Aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23/03/2020 e il 31/03/2020 o aver subito una comprovata (autocertificazione) riduzione del reddito di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019. A tal fine si ha riguardo al principio di cassa, e quindi alla differenza tra quanto effettivamente incassato e quanto speso nel trimestre.

Limite di spesa complessivo 200 milioni

Come ottenere l’indennità di 600 euro
La domanda va presentata all’ente previdenziale di riferimento.

Ciascun ente sta predisponendo - in assenza di un modello predefinito dalla norma - la propria modulistica di riferimento e le procedure per la presentazione della domanda.
Per l’indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che ciascun ente provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile potranno essere erogate ulteriori indennità solo in caso di ulteriori stanziamenti.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Ecobonus ENEASono attivi dal 25/03/2020 i portali per l'invio all'ENEA dei dati concernenti gli interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus), per il c.d. "Bonus facciate" e per quelli di ristrutturazione che conseguano anche un risparmio energetico, per i quali si intende usufruire delle agevolazioni fiscali.

Per l’invio della documentazione dei dati relativi agli interventi conclusi nel 2020, sono disponibili i siti:
- https://ecobonus2020.enea.it, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica e per il c.d. "Bonus facciate";
- https://bonuscasa2020.enea.it, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Vedi:
- Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)
- Bonus facciate: interventi ammessi, beneficiari, importo dell’agevolazione
- Bonus facciate, casi dubbi: individuazione zona urbanistica, intervento di isolamento a cappotto
- Bonus facciate: maggioranze condominiali per l’approvazione degli interventi

La trasmissione della documentazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a prescindere dalla data dei pagamenti. Se invece l’intervento non richiede la presentazione al Comune della fine lavori, la data può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che compila la scheda informativa, mentre non è considerata valida l’autocertificazione da parte del contribuente (Risoluzione Agenzia entrate 11/09/2007, n. 244/E; Circolare Agenzia entrate 23/04/2010, n. 21/E, risposta 3.1).
In caso di lavori terminati tra il 01/01/2020 e il 25/03/2020, il termine dei 90 giorni decorre dal 25/03/2020.

Si ricorda che nessun documento deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal momento che il D. Leg.vo 175/2014 (c.d. “decreto sulle semplificazioni fiscali”) ha infatti cancellato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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