Superbonus 110%, quali documenti servono per ottenere il visto di conformità?
Per facilitare la verifica della documentazione per ottenere il visto di conformità il Consiglio Nazionale dei commercialisti e esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti ha ideato e pubblicato una check-list.
Il visto di conformità serve proprio a certificare che il richiedente possiede tutti i presupposti per ottenere la detrazione fiscale o tramite la fruizione diretta del Superbonus, oppure tramite lo sconto in fattura o cessione del credito. Tale visto viene rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e vari esperti iscritti alla Camera di Commercio, previa verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dal personale tecnico. Proprio per facilitare questa fase di verifica della documentazione è stata ideata la check-list.
La check-list è suddivisa in due , una per gli interventi di efficientamento energetico, l'altra per i lavori antisismici.
Per entrambi i tipi di intervento bisogna indicare:
• i dati catastali dell'immobile;
• il titolo in possesso dell'immobile;
• un autocertificazione per attestare che l'immobile non è utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale;
• una copia della Cila o della Scia;
• un autocertificazione della data di inizio dei lavori;
• l'Ape pre e post-intervento.
Nella parte iniziale della check-list è presente un questionario relativo a tutte le informazioni relative al beneficiario della detrazione, alle spese sostenute, l'ammontare del credito ceduto, i vari dati relativi all'immobile, e la tipologia di intervento da realizzare. Nelle due check-list ideate dai Commercialisti è inoltre presente una tabella riassuntiva suddivisa per tipologia, caratteristiche e tetti di speso o detrazioni degli interventi trainanti e trainati.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Superbonus 110%, lavori su impianti di climatizzazione invernale
Nonostante la normativa sia ben chiara sulla distinzione tra interventi trainanti e trainati vi sono ancora dubbi a riguardo. Molti professionisti e privati infatti, hanno rivolto i propri dubbi sulla collocazione di lavori su edifici dotati di impianto termico invernale all’ENEA.
Una serie di Faq ha mostrato il bisogno di fare chiarezza sulla possibilità di realizzare più interventi contemporaneamente sullo stesso edificio e sulla definizione di impianto termico.
Per il primo quesito è stato chiesto un chiarimento sulla possibilità di realizzare più di un intervento trainante contemporaneamente. A tale proposito l’ENEA ha spiegato che ciò è possibile. Infatti, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E afferma che nel caso di realizzazione di più di un intervento trainante, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi.
Una volta chiaro che gli interventi realizzati su edifici dotati dell’impianto di climatizzazione invernale siano soggetti all’Ecobonus e al Superbonus, i professionisti hanno chiesto all’ENEA di esplicitare cosa realmente si intende per impianto di climatizzazione invernale. A questo proposito L’ENEA ha ricordato la modifica alla definizione di impianto termico del D.lgs.48/2020, la quale afferma essere:
"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"
Dunque, per ottenere le detrazioni l’impianto di climatizzazione invernale, dove si deve realizzare l’intervento, deve essere fisso e funzionante o riattivabile, tramite intervento di manutenzione, cosi come anche riportato nella Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Energia: ENEA presenta i rapporti annuali su efficienza energetica e detrazioni fiscali
Giovedì 15 ottobre ENEA presenta il 9° Rapporto annuale sull’efficienza energetica e l’11° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ecobonus e bonus casa).
In primo piano anche gli obiettivi e le prospettive del nuovo meccanismo del superbonus al 110%. Negli ultimi 10 anni gli interventi di riqualificazione energetica hanno generato circa 39 miliardi di euro di investimenti e 270 mila posti di lavoro diretti ogni anno.
Tra i partecipanti all’evento, che si svolgerà esclusivamente in modalità online, il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, l’amministratore delegato del GSE, Roberto Moneta, e il presidente dell’ENEA, Federico Testa.
La presentazione dei due rapporti sarà trasmessa in diretta streaming con partecipazione libera (previa registrazione).
Fonte: ENEA
DM Requisiti Tecnici: come asseverare la regolarità dei lavori per ottenere le detrazioni
Nel nuovo Decreto Requisiti tecnici sono enunciate tutte le procedure che i professionisti devono seguire per asseverare la regolarità dei lavori.
Il DM spiega dunque, le procedure che i professionisti devono seguire per certificare la regolarità degli interventi di efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate. Ovvero per tutti gli interventi che possono usufruire degli agevolamenti fiscali Ecobonus, Superbonus 110% e al Bonus Facciate.
Le procedure da effettuare per asseverare il rispetto dei requisiti per accedere alle agevolazioni variano in base al tipo di intervento da realizzare o realizzato. Per ogni intervento infatti, il professionista deve asseverare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi, come presente negli allegati del DM.
Tutte le disposizioni e i requisiti tecnici previsti da tale decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le precedenti disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze.
Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, non più per la sola spesa complessiva, ma anche per le spese unitarie al metro quadro delle opere. Inoltre, il provvedimento stabilisce che, per gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale e che prevedono la redazione dell'asseverazione, i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Inoltre, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Per gli interventi per i quali è possibile sostituire l'asseverazione con una dichiarazione del fornitore o dell'installatore l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto.
Una volta redatta l'asseverazione da parte del tecnico competente, questi deve inviarla online all'Enea. Le asseverazioni possono essere redatte e trasmesse come previsto dal DM Asseverazioni, utilizzando i modelli allegati nel decreto.
Nella documentazione, oltre all'asseverazione devono essere allegati una dichiarazione da parte del tecnico, in cui specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Gli Ecobonus 110% sono validi anche per imprese e partite Iva?
Sei titolare di un impresa oppure un libero professionista? Scopri in quali casi puoi beneficare del Superbonus 110% grazie a Valore Energia.
Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio. Grazie all’approvazione di queste ingenti detrazioni fiscali finalmente è possibile dare il via ai lavori di riqualificazione energetica. Lavori che da molto tempo oramai in diversi di voi avevano in programma di fare.
Anche gli imprenditori ed i liberi professionisti attendevano con ansia l’approvazione di queste misure di rilancio per l’edilizia e per il settore della riqualificazione energetica. Tuttavia, nelle liste dei beneficiari degli Ecobonus sembrano non rientrare imprenditori e titolari di una partita Iva.
“Ma quindi è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”
Se ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti, ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.
Cerchiamo quindi di spiegare approfonditamente questa questione.
I beneficiari degli ecobonus 110%
Prima di scoprire se gli ecobonus sono usufruibili anche da imprese e P.Iva, facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.
Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.
Ecobonus per imprese e partite IVA
La formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa che le imprese o i liberi professionisti la cui attività ha sede in un immobile che si trova all’interno di un condominio possono usufruire degli ecobonus 110%.
Facciamo un esempio pratico: Il signor Mario Rossi ha un ufficio al piano terra di un condominio in cui svolge la sua attività. Il condominio in cui si trova l’ufficio del signor Mario Rossi decide di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti). In questo caso il signor Mario può quindi decidere di sostenere degli interventi “trainati” all’interno del suo immobile e beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.
Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.
Le risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus
E’ stata infatti la stessa AdE, tramite la risoluzione 303/2008 a limitare l’applicabilità dell’agevolazione escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi di efficientamento energetico.
Con la Risoluzione 340/2008 invece, sempre l’AdE, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa.
Questo perché il DL Rilancio avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.
L’intervento della Corte Suprema di Cassazione
Tuttavia, non molto tempo fa, è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione con una serie di sentenze di parere diverso da quello dell’Agenzia delle Entrate.
Tramite queste sentenze ha stabilito che lo scopo della legge è comunque quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale. Tali interventi infatti possono, sempre secondo la Corte Suprema, tutelare l’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Infatti, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.
Conclusioni
La sentenza della Corte Suprema rappresenta quindi un importante passo avanti in materia degli ecobonus 110%. Tanto che la Agenzia delle Entrate ha dovuto ampliare la platea dei beneficiari allineandosi a quanto stabilito dalla Corte suprema.
In particolare nella Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate si ammette la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:
• Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
• Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.
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Valore Energia ha creduto fin da subito, ancor prima dei grandi gruppi, nelle possibilità offerte dagli Ecobonu 110% come lo sconto in fattura e la cessione del credito. Al centro del nostro business infatti ci sono le persone come te! La nostra mission deve quindi essere rivolta anche alla soddisfazione dei clienti che siamo certi di garantire tramite i nostri servizi.
Per questo abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo basato sulla possibilità di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti. Un modello innovativo che ci ha anche permesso di crescere con importanti risultati garantendo un'operatività capillare su tutta Italia.
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Portoni Breda e bonus casa 2020. Tutto quello che c’è da sapere
Tutti gli incentivi per l’acquisto di un nuovo portone sezionale
Il rientro dalle vacanze è sempre il momento migliore per pensare a nuovi progetti e opportunità, ecco perché, per il nostro primo appuntamento di settembre, abbiamo scelto di parlarvi delle tante occasioni da cogliere per rinnovare lo stile di casa.
Esatto, parliamo dei molti bonus e incentivi messi a disposizione negli ultimi mesi dal governo, a supporto di quegli interventi che possono essere eseguiti all’interno o all’esterno della propria dimora.
Tuttavia, tra le moltissime informazioni che circolano sulla rete e le diverse tipologie di agevolazioni approvate, può risultare difficile orientarsi e individuare ciò che maggiormente ci interessa. Breda ha quindi deciso di fare chiarezza e presentarvi tutti i bonus dedicati a coloro che scelgono di acquistare un nuovo portone sezionale.
Incentivi del 50% per ristrutturazioni e sostituzioni
Fino al 31 dicembre 2020, chi sceglierà di sostituire il proprio portone da garage, potrà usufruire di un incentivo fiscale del 50% sull’acquisto di una o più nuove chiusure. Il tetto massimo di spesa per ciascuna unità immobiliare è fissato a 96mila euro, con la possibilità di recuperare fino a 48mila euro sotto forma di un rimborso di dieci quote annuali, equamente ripartite a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021.
L’incentivo può essere richiesto sia nel caso in cui il portone venga utilizzato come infisso della casa – come nel caso dei portoni sezionali della gamma Alu Line, ideali per creare pareti vetrate, verande e giardini d’inverno – sia che venga scelto come porta da garage. In quest’ultimo caso, l’unico requisito è che il garage, box o posto auto abbia un vincolo di pertinenza con l’immobile per il quale viene inoltrata la richiesta. Non è dunque necessario che lo spazio sia attiguo o limitrofo all’abitazione.
Infine, a beneficiare del bonus potranno essere sia i proprietari di immobili – prime case, seconde case, case vacanza – sia coloro che ne esercitano la nuda proprietà o il diritto di godimento.
Superbonus del 110% per l’efficientamento energetico
Il Decreto Rilancio 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 maggio, ha introdotto la possibilità di beneficiare di un bonus del 110% su alcune tipologie di ristrutturazioni e lavori edilizi, che consentono di migliorare l’efficientamento energetico della propria casa.
Per ottenere l’agevolazione è necessario che, a lavori conclusi, l’immobile salga di almeno due classi energetiche, oppure ottenga la certificazione migliore disponibile. Tale condizione deve essere verificata dall’ottenimento dell’APE (l’attestato della prestazione energetica), che viene rilasciato solamente da tecnici abilitati.
I principali interventi che rientrano all’interno del superbonus 110% sono l’isolamento di superfici opache orizzontali e verticali, l’installazione di impianti centralizzati per il riscaldamento, la fornitura di acqua sanitaria o la climatizzazione e l’installazione di sistemi a pompa di calore, geotermici o ibridi, compresi quelli collegati a impianti fotovoltaici.
Tuttavia, è possibile estendere l’incentivo anche ad altri interventi aggiuntivi, purché questi contribuiscano a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Un esempio può essere la sostituzione degli infissi con soluzioni più isolanti, ma anche la scelta di un portone sezionale con ottime doti di trasmittanza termica, come i portoni sezionali Breda dotati dello speciale allestimento isolante Frost.
In questo caso, l’arco temporale in cui svolgere i lavori va dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, mentre il limite di spesa può variare a seconda della tipologia di edificio, ma sempre con la possibilità di recuperare il 110% della spesa in tre soluzioni: con una detrazione fiscale suddivisa in cinque rate annuali, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso) anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, o come cessione di credito d’imposta.
Affidati ai professionisti dei portoni sezionali
Se stai pensando di rinnovare la tua casa e acquistare un nuovissimo portone sezionale, allora fatti consigliare dai professionisti Breda. Con una rete di rivenditori specializzati in tutta Italia, potrai sempre scegliere il modello più adatto a te e conoscere tutte le opportunità legate ai bonus e agli incentivi dedicati alla tua casa.
Decreto Agosto, bonus 1000 euro per i professionisti iscritti alla cassa di previdenza privata
Dal 15 agosto 2020 è in vigore il nuovo Decreto Agosto con grandi novità per il sostegno economico per i cittadini italiani in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.
Tra le novità vi sono proroghe relative alla cassa integrazione e al reddito di emergenza e nuovi bonus da 600 e 1000 euro, per alcune categorie di lavoratori.
Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Governo Italiano ha introdotto importanti sostegni economici per aiutare milioni di imprenditori e lavoratori italiani messi in ginocchio a causa della chiusura delle loro attività. Con i decreti Cura Italia e Decreto Rilancio, è stato introdotto un bonus da 600 euro per le mensilità di marzo e di aprile, usufruibile per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, i lavoratori stagionali, e i professionisti con regime forfettario. Con l'approvazione del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020, Decreto Agosto, sono stati approvati 1000 euro di bonus per la mensilità di maggio. Tale bonus è destinato ai professionisti iscritti alle cassa di previdenza private che hanno riscontrato un effettivo e dimostrabile calo di fatturato pari al 33% rispetto all’anno precedente, in riferimento al primo trimestre dell’anno 2020.
Per poter usufruire del bonus di 1000 euro il decreto-legge stabilisce dei requisiti necessari per i professionisti. Questi infatti, devono necessariamente essere iscritti a una Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio e aver conseguito nell’anno 2018 un reddito inferiore ai 35.000 euro. In alternativa, possono aver ottenuto un reddito professionale tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, purché durante il trimestre gennaio\marzo 2020 i compensi ottenuti dal professionista risultino inferiori di almeno il 33% rispetto a quelli percepiti nel trimestre 2019.
Per poter accedere al bonus 1.000 euro, i professionisti potranno ricevere il pagamento in maniera automatica nel caso in cui abbiano già goduto della mensilità aprile 2020 dei 600 euro. In caso contrario, i professionisti dovranno presentare un’apposita domanda entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 14 settembre 2020. Insieme alla domanda, i professionisti dovranno allegare anche un’auto-dichiarazione, una copia del codice fiscale e della carta d’identità, e le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio. Inoltre i professionisti, per usufruire del bonus dovranno anche dichiarare di non essere in alcun modo titolari di una pensione diretta o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di non aver usufruito del reddito di cittadinanza.
Il Decreto prevede il pagamento del nuovo bonus con assoluta urgenza. Infatti, molti professionisti, in particolare chi aveva già fatto richiesta dei bonus precedenti, hanno già ricevuto l'accredito sul proprio conto corrente.
Il Decreto Agosto ha previsto anche il bonus da 1000 euro a sostegno dei lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali, del settore turistico e dello spettacolo, fortemente segnati dalla crisi economica.
Per poter richiedere il suddetto bonus questi non devono essere titolari di pensioni o di NASPI, ne tanto meno titolari di rapporto di lavoro dipendente.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Superbonus 110%, gli appartamenti in condominio come possono ottenerlo?
Il superbonus 110%, istituito dal Decreto Rilancio a seguito dell'emergenza Covid19, mira ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica. In questo senso anche gli appartamenti di un condominio possono ottenere tale incentivo, ma solo se gli interventi di riqualificazione degli stessi avvenga congiuntamente con uno degli “interventi trainanti”.
Ma quali sono gli interventi trainanti?
L'Agenzia delle Entrate spiega, rispondendo ad una Faq, che gli interventi trainanti, ovvero necessari per accedere alla detrazione del 110% e che prevedono alcuni requisiti minimi, sono:
• L'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• Interventi antisismici.
Per ottenere dunque il superbonus 110% anche per gli interventi di efficientamento energetico realizzati nei singoli appartamenti è necessario affiancare tali lavori con almeno uno degli interventi trainanti. L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi di interventi previsti dall'ecobonus, sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, come l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi si potrà godere della detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopracitati.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Superbonus 110%, tutto quello che c'è da sapere
L'agenzia delle Entrate ha rilasciato il 24 luglio 2020 una guida all'superbonus, fornendo tutte le indicazioni per comprenderlo e conoscerne tutti i requisiti per beneficiarne.
Il Superbonus è uno degli interventi per il rilancio dell'economia dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e consiste nell'incremento del 110% dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Ciò a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Per tutti gli interventi non rientranti nelle tipologie aventi diritto al bonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla normativa vigente. Qualora un intervento dovesse rientrare in differenti categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni. Se invece, vengono realizzati più interventi riconducibili a diverse agevolazioni, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.
La detrazione per i suddetti interventi spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Quindi il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• i condomini;
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP), a cui il bonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e come tutte le detrazioni d'imposta, tale agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Tale detrazione può essere fruita come contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi, oppure come cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti e di istituti di credito e intermediari finanziari.
Per usufruire del bonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto alla detrazione d'imposta. È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per gli interventi di efficientamento energetico, e l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, per gli interventi antisismici.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
SAIE BOLOGNA 2020: 30% di credito d'imposta per le aziende che espongono
Le aziende che esporranno alla edizione 2020 di SAIE in programma a BolognaFiere dal 14 al 17 ottobre 2020, avranno la possibilità di recuperare il 30% a titolo di credito d’imposta per le spese sostenute.
L’art. 49 del DL n. 34/19 riconosce infatti un Credito d’Imposta per la partecipazione a fiere internazionali organizzate in Italia.
L’obiettivo dell’agevolazione è quello di favorire le imprese italiane e le manifestazioni riconosciute come internazionali.
Il credito oggetto del decreto presenta le seguenti caratteristiche:
- Spetta alle PMI esistenti alla data dell’1.1.2019
- E’ riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche riconosciute come internazionali. Il credito riguarda le spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione;
- E’ pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di € 60.000,00;
- E’ riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e nel rispetto del regime «de minimis».
Il provvedimento attesta ulteriormente come le fiere professionali rimangano uno dei più importanti strumenti di promozione e incontro per le imprese industriali, commerciali e per i professionisti di uno specifico comparto produttivo.
Informazioni su questa opportunità per le aziende che intendono iscriversi a SAIE 2020 possono essere richieste a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.