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Riforma Antincendio: semplificazioni e nuove procedure
L'asseverazione dei tecnici sostituirà l'omologazione dei prodotti esclusi dall'applicazione del marchio CE. Le novità del ddl delega
L'evoluzione delle normative antincendio in Italia sta prendendo una svolta significativa con l'introduzione di una serie di cambiamenti volti alla semplificazione delle procedure e delle autorizzazioni necessarie per la prevenzione degli incendi. Uno dei punti chiave del nuovo disegno di legge delega riguarda l'eliminazione dei controlli preventivi per l'avvio delle attività, sostituendo l'omologazione dei prodotti esclusi dall'applicazione del marchio CE con l'asseverazione dei tecnici abilitati.
Il disegno di legge delega, recentemente approdato alla Camera, stabilisce i principi che dovranno essere attuati entro il 31 agosto 2024 attraverso successivi decreti. Tra le novità più rilevanti si evidenzia la semplificazione delle procedure per le attività di minor complessità e delle autorizzazioni per la commercializzazione di prodotti esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE.
Semplificazioni nelle Procedure Antincendio
La semplificazione delle procedure antincendio è un obiettivo centrale del nuovo disegno di legge. In linea con le normative esistenti come il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) e il Mini Codice (DM 3 settembre 2021), il ddl riduce il numero di attività soggette ai procedimenti per la prevenzione degli incendi, considerando l'evoluzione delle norme antincendio e delle tecnologie disponibili.
Particolarmente significativa è la semplificazione dei procedimenti per la prevenzione degli incendi nelle attività di minore complessità, con l'obiettivo di attuare il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa rispetto alle dimensioni dell'impresa e al livello di rischio dell'attività stessa.
Inoltre, il ddl prevede un cambiamento nella classificazione delle attività soggette ai controlli antincendio, eliminando la categoria C definita dal Regolamento sulla prevenzione incendi (DPR 151/2011). Ciò significa che le attività potranno avviare le proprie operazioni presentando la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e le asseverazioni tecniche necessarie da parte dei professionisti abilitati, senza dover attendere il controllo preventivo dei Vigili del Fuoco e il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Modifiche alle Normative sui Prodotti Antincendio
Una delle innovazioni più significative riguarda le procedure autorizzative per l'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE. Il ddl propone di favorire l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza al posto del procedimento di autorizzazione preventiva.
Con l'utilizzo della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), si semplifica il processo di immissione dei prodotti sul mercato. Sarà possibile aggiornare la Tabella A allegata al Decreto "Scia 2" (D.lgs. 222/2016) per riflettere questa modifica e semplificare la modalità di recupero dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza sui prodotti antincendio.
Sanzioni Semplificate
Infine, il ddl delega propone di uniformare le regole valide per i luoghi di lavoro a tutte le attività. Attualmente, se un'attività è anche luogo di lavoro, la contravvenzione è estinta con il pagamento di una sanzione amministrativa. Tuttavia, se un'attività non costituisce un luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 62 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), la contravvenzione comporta conseguenze più gravose.
L'obiettivo della proposta è quello di estendere a tutte le attività le regole valide per i luoghi di lavoro, garantendo un trattamento uniforme e semplificato in termini di sanzioni.
In conclusione, la riforma antincendio proposta dal nuovo disegno di legge delega rappresenta un passo importante verso la semplificazione delle procedure e delle autorizzazioni necessarie per la prevenzione degli incendi in Italia, promuovendo al contempo l'efficienza e la sicurezza nel settore.
Il disegno di legge delega, recentemente approdato alla Camera, stabilisce i principi che dovranno essere attuati entro il 31 agosto 2024 attraverso successivi decreti. Tra le novità più rilevanti si evidenzia la semplificazione delle procedure per le attività di minor complessità e delle autorizzazioni per la commercializzazione di prodotti esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE.
Semplificazioni nelle Procedure Antincendio
La semplificazione delle procedure antincendio è un obiettivo centrale del nuovo disegno di legge. In linea con le normative esistenti come il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) e il Mini Codice (DM 3 settembre 2021), il ddl riduce il numero di attività soggette ai procedimenti per la prevenzione degli incendi, considerando l'evoluzione delle norme antincendio e delle tecnologie disponibili.
Particolarmente significativa è la semplificazione dei procedimenti per la prevenzione degli incendi nelle attività di minore complessità, con l'obiettivo di attuare il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa rispetto alle dimensioni dell'impresa e al livello di rischio dell'attività stessa.
Inoltre, il ddl prevede un cambiamento nella classificazione delle attività soggette ai controlli antincendio, eliminando la categoria C definita dal Regolamento sulla prevenzione incendi (DPR 151/2011). Ciò significa che le attività potranno avviare le proprie operazioni presentando la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e le asseverazioni tecniche necessarie da parte dei professionisti abilitati, senza dover attendere il controllo preventivo dei Vigili del Fuoco e il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Modifiche alle Normative sui Prodotti Antincendio
Una delle innovazioni più significative riguarda le procedure autorizzative per l'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE. Il ddl propone di favorire l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza al posto del procedimento di autorizzazione preventiva.
Con l'utilizzo della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), si semplifica il processo di immissione dei prodotti sul mercato. Sarà possibile aggiornare la Tabella A allegata al Decreto "Scia 2" (D.lgs. 222/2016) per riflettere questa modifica e semplificare la modalità di recupero dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza sui prodotti antincendio.
Sanzioni Semplificate
Infine, il ddl delega propone di uniformare le regole valide per i luoghi di lavoro a tutte le attività. Attualmente, se un'attività è anche luogo di lavoro, la contravvenzione è estinta con il pagamento di una sanzione amministrativa. Tuttavia, se un'attività non costituisce un luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 62 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), la contravvenzione comporta conseguenze più gravose.
L'obiettivo della proposta è quello di estendere a tutte le attività le regole valide per i luoghi di lavoro, garantendo un trattamento uniforme e semplificato in termini di sanzioni.
In conclusione, la riforma antincendio proposta dal nuovo disegno di legge delega rappresenta un passo importante verso la semplificazione delle procedure e delle autorizzazioni necessarie per la prevenzione degli incendi in Italia, promuovendo al contempo l'efficienza e la sicurezza nel settore.
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