Tettoia e Permesso di Costruire: ecco quando c’è abuso edilizio
Qual è la disciplina vigente in materia di tettoie realizzate nelle abitazioni private? È necessaria la richiesta di autorizzazione da parte del proprietario dell’immobile nei confronti del Comune in cui è situata l’abitazione stessa? Ad oggi, dopo la recente sentenza n. 109/2017 del Tar Campania, appaiono contrastanti gli orientamenti giurisprudenziali. Ma procediamo con ordine.
Permesso a Costruire: quando è necessario?
Finora, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata a favore dell’obbligo di richiesta e concessione del permesso di costruire tettoie che non siano di piccole dimensioni, non potendo prescindere, quindi, dall’autorizzazione del Comune.
Solo alcune categorie di costruzioni fanno eccezione: tra queste, appunto:
- quelle di minima sporgenza dal muro dell’edificio, prive di finalità abitative;
- le strutture in ferro rimovibile e smontabile a mo’ di tettoia, non stabilmente infisse nel suolo.
Infatti, un criterio distintivo in termini di necessità dell’accatastamento è proprio la natura permanente o temporanea dell’opera.
Abuso Edilizio: il Comune può demolire una tettoia aperta?
Il caso di specie di rottura dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha avuto in oggetto una tettoia stabile, in appoggio ad un muro, di natura permanente, e soprattutto di dimensioni rilevanti (31,42 metri quadri e 2,50 metri d’altezza). Tuttavia, la costruzione era aperta su tutti e tre i lati, ed il proprietario aveva presentato al Comune la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata).
Testo Unico dell’Edilizia
Il Tar in questo caso ha affermato che non sia necessaria la richiesta di permesso a costruire da parte del comune in quanto, in base al testo unico dell’edilizia (art.10. comma 1 lettera c ), l’autorizzazione è necessaria solo per quelle costruzioni che generano “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” e allo stesso tempo comportano “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”, cosa che invece non ricorre nel caso in questione.
La più importante conseguenza non è però l’assenza di autorizzazione a costruire e di accatastamento: bensì, ciò che rileva è che in questi casi, anche qualora l’opera realizzata non sia conforme al titolo edilizio di iniziativa del privato, il Comune non potrà procedere alla demolizione della stessa, in quanto appunto, non richiesto il suo benestare.
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