Decadenza del permesso di costruire: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 3823/2023, ha chiarito quelli che sono i termini a cui fare riferimento per determinare la decadenza del permesso di costruire: i termini del permesso di costruire iniziano dal momento del rilascio del permesso o dal momento in cui il richiedente viene messo al corrente del rilascio del permesso?
L'occasione per fare chiarezza, si è presentata a partire da un caso in cui il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, fornendo però esito negativo alla realizzazione di una terrazza. L'interessato ha presentato un progetto di adeguamento estetico che ridimensionava la terrazza e nel 1997 ha ottenuto il permesso necessario per l'avvio dei lavori.
Successivamente nel 2001, a seguito di accertamenti, il Comune ha rilevato che i lavori per il ridimensionamento non erano stati avviati; per questo, ha dichiarato decaduto il permesso di costruire e rigettato la richiesta di sanatoria della terrazza. Il titolare del permesso di costruire ha quindi presentato ricorso, sottolineando come il Comune non abbia indicato una data di notifica del provvedimento di rilascio del permesso di costruire.
Il Tar è intervenuto: in 1° grado ha respinto il ricorso, sostenendo la tesi secondo la quale i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data di rilascio del permesso di costruire. Il Consiglio di Stato, successivamente ha ribaltato l'esito: nella sentenza 3823/2023 ha dato ragione al titolare del permesso di costruire. Il CdS ha spiegato che, secondo l'art.15 del Testo Unico dell'Edilizia, i lavori devono iniziare entro 1 anno dal rilascio del titolo.
I giudici hanno poi aggiunto che il termine fissato di 1 anno, non decorre dalla data di adozione dell'atto; bensì, dalla data in cui viene concretamente consegnato il provvedimento di autorizzazione. Per questo motivo, per considerare esistente il permesso di costruire, si rende necessario che il richiedente sia al corrente che il Comune ha rilasciato il titolo abitativo, attraverso una notifica documentata. Infatti, come sancito dalla sentenza, il termine non decorre dalla data di rilascio ma dalla data in cui il richiedente ottiene la notifica del permesso.
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