La regione Lombardia ha approvato i parametri per l'emanazione del bando per gli interventi di rigenerazione urbana. I comuni potranno dunque effettuare interventi di riqualificazione degli immobili, dei beni, degli spazi pubblici e delle aree verdi e interventi attui al miglioramento della mobilità.

Rigenerazione urbana

Il bando prevede un importo complessivo di 100 milioni di euro, suddivisi in 40 milioni sul bilancio 2021 e 60 milioni su quello 2022. Il finanziamento previsto è sulla base del contributo a fondo perduto, fino al 100%. Per ogni richiesta è previsto un un investimento minimo pari a 100.000 euro ed un contributo massimo concedibile di 500.000 euro.
Sono accetti e dunque finanziabili interventi di recupero, riqualificazione e adeguamento (funzionale, strutturale e impiantistico) di immobili ed edifici pubblici del patrimonio regionale. Inoltre, vi sono anche interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e di aree verdi urbane con il conseguente miglioramento dell'accessibilità e della mobilità urbana.
I vari Comuni Lombardi potranno partecipare al bando e quindi usufruire dei benefici del finanziamento regionale in forma singola o associata. Tuttavia il Comune che intende presentare domanda in forma singola, non può partecipare alle forme associate tra Comuni.
Per poter accedere al finanziamento inoltre, è stato previsto il raggiungimento di una premialità in termini di punteggio. Tale premialità è basata sull'applicazione per almeno 3 anni dei criteri base della legge sulla rigenerazione urbana.
La pubblicazione del bando è prevista entro 90 giorni dall'approvazione della delibera e le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma online. Inoltre, il bando prevede l'inizio dei lavori entro il 30 novembre 2021 e il collaudo o la presentazione del Certificato di regolare esecuzione entro il 20 novembre 2022.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Concorsi & Appalti

Ecosistema Urbano 2020 è il report annuale sulle performance ambientali dei capoluoghi Italiani. Tale report è redatto da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore.

Ecosistema

Da tale report ha evidenziato come l'Italia sia divisa in due parti con differenti velocità di pianificazione urbana. La prima risulta essere più dinamica e attenta alle scelte green nella pianificazione urbana, la seconda invece, risulta lenta nella pianificazione ambientale delle metropoli, in particolar modo per quanto riguarda smog, trasporti, raccolta differenziata e gestione idrica.
Sui dati comunali relativi al 2019 in cima alla classifica di Ecosistema Urbano 2020 vi sono le città di Trento, Mantova, Pordenone, Bolzano e Reggio Emilia; in fondo alla graduatoria invece vi sono Pescara, Palermo e Vibo Valentia. Il report di Ecosistema Urbano 2020 riporta anche quelle che sono le 17 Best Practices, ovvero le 17 attività di progettazione urbane di esempio per l'intero territorio nazionale. Tra questa vi troviamo Cosenza col la Ciclopolitana, una rete ciclabile lunga più di 30 km, Prato con la costruzione di un complesso residenziale caratterizzato da una alta efficienza energetica e bassi costi di costruzione, accessibile alle famiglie con difficoltà economiche e ancora Benevento con la realizzazione di una rete ciclabile di circa 25 km integrata con i mezzi di trasporto pubblico e ferroviario. Altri cambiamenti lodati sono le politiche di gestione dei rifiuti a Ferrara, o le attività di depurazione dei rifiuti e il contenimento dello spreco di acqua a Treviso.
Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, alla presentazione dei dati di Ecosistema Urbano afferma che attualmente l'Italia si trova a dover affrontare 3 crisi, l'emergenza sanitaria, quella economica e quella climatica, oltre alla costante necessità di modernizzazione della Nazione. Ciafani afferma che i dati relativi al 2019, quindi pre pandemia sono una testimonianza evidente di ciò. Dai fondi stanziati dall'Europa, 209 miliardi di euro, bisognerà dunque agire per rendere le città Italiane più moderne, sostenibili e sicure. Conclude affermando che il Rapporto Urbano è uno strumento utile agli amministratori delle città per essere informati sulle politi innovative attuate sul territorio nazionale e per essere replicate nelle città meno smart.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Sapevi che l'A.P.E. (attestato di prestazione energetica) è fondamentale per accedere al Superbonus 110%.

Efficienza energetica

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si è limitato solamente ad innalzare l'aliquota delle detrazioni fiscali al 110%. L'approvazione del DL Rilancio ha portato con sé anche altre novità come ad esempio lo sconto in fattura ed un ampliamento della possibilità di cessione del credito di imposta maturato.

Come è normale che sia, una possibilità così vantaggiosa ha però anche dei requisiti da rispettare per beneficiarne. Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Requisito che viene certificato tramite gli APE o Attestati di Prestazione Energetica.

La redazione di A.P.E. Da parte di tecnici abilitati è quindi fondamentale per rientrare nel superbonus 110%. Ed è proprio questo aspetto che noi di Valore Energia abbiamo deciso di approfondire in questo articolo.

La redazione di 2 APE per certificare il miglioramento di 2 classi energetiche
Per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche è necessario interpellare dei tecnici abilitati al rilascio di un APE (attestato di prestazione energetica) a norma  nella forma della dichiarazione asseverata..

Per certificare il miglioramento di due classi energetiche però non sarà sufficiente un solo APE, ne serviranno due.  Sarà necessario quindi essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da tecnici abilitati prima dell'intervento di riqualificazione energetica che si intende effettuare, ed un APE rilasciato dopo l'intervento effettuato.

Sarà il confronto fra i due APE, uno “pre” ed uno “post” intervento, a certificare il doppio salto energetico dell'edificio su cui si sono effettuati i lavori.

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale
A questo punto è necessario analizzare l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

In questo documento viene previsto che qualora la redazione dell’APE avvenga per edifici con più unità immobiliari, gli APE in questione vengano detti “convenzionali”. Questo perché gli APE in questione sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza basandosi sui servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare si calcola ciascun indice di prestazione energetica sommando i prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile. Il risultato ottenuto viene in seguito diviso per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo. Abbiamo riassunto queste operazioni particolari in questo elenco qui di seguito:

1) rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Questi due passaggi sono necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Serviranno anche ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica da sostenere per rientrare nel superbonus oltre che a capire quali sono gli interventi che risultano economicamente più convenienti. Le operazioni appena menzionate comprendono:
il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
2) la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. In questa fase vengono individuate quelle che sono le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione energetica individuati;
3) il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia
Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale?

Chiunque si dovesse trovare in questa situazione può tirare un sospiro di sollievo dal momento che   non accade assolutamente niente. La redazione APE da parte di un tecnico abilitato infatti non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia.

Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche.

Efficienza energeticaValore Energia è al tuo fianco
Valore Energia ha creduto fin da subito, ancor prima dei grandi gruppi, nelle possibilità offerte dagli Ecobonus 110% come lo sconto in fattura e la cessione del credito. Al centro del nostro business infatti ci sono le persone come te! La nostra mission deve quindi essere rivolta anche alla soddisfazione dei clienti che siamo certi di garantire tramite i nostri servizi.
Per questo abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo basato sulla possibilità di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti. Un modello innovativo che ci ha anche permesso di crescere con importanti risultati garantendo un'operatività capillare su tutta Italia.

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Pubblicato in Normativa

Si è avviata la videoconferenza della Commissione Ambiente del Senato per l'istituzione di un Fondo da 500 milioni di euro annui per le spese di rigenerazione urbana.

Rigenerazione urbana

Tali fondi saranno dunque destinati per le spese di progettazione, gli studi fattibilità e la realizzazione dei relativi lavori per la rigenerazione urbana. Nel disegno di legge di rilevante importanza risultano essere il riuso delle aree già urbanizzate, la limitazione al consumo di suolo, la riduzione dei consumi e l'adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.
Per far si che la rigenerazione urbana avvenga i singoli Comuni dovranno elaborare dei Piani Comunali, in conformità con quanto emanato dai Piani Nazionali. Per i Comuni che non abbiano le risorse per effettuare gli interventi richiesti dal Piano, la progettazione di questi avverrà tramite concorso di progettazione o concorso di idee. Tali concorsi saranno suddivisi in due livelli, il primo per permettere l'acquisizione dell'idea progettuale, il secondo per ottenere il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Il Fondo di 500 milioni messo a disposizione dal disegno di legge decorrerà dall'anno 2020 fino all'anno 2039 e saranno destinate ogni anno a distinte attività, quali:
• rimborso di spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana;
• finanziamento delle spese per la redazione degli studi di fattibilità;
• finanziamento delle opere di rigenerazione urbana;
• finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue;
• ristrutturazione del patrimonio pubblico esistente.

Per quanto concerne le Regioni, queste dovranno adottare una serie di iniziative per il recupero di edifici esistenti, la delocalizzazione di edifici, il cambio di destinazione d'uso e la demolizione di edifici.
Per agevolare le amministrazioni il disegno di legge prevede delle deroghe sulle altezze massime consentite, sulle distanze minime e previa valutazione urbanistica, una riduzione della dotazione obbligatoria dei parcheggi delle unità immobiliari fino al 10%.
Per il controllo delle operazioni di rigenerazione urbana verrà istituita una cabina di regia nazionale, formata da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell’economia e delle finanze, delle Regioni e Province Autonome.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

L'11 e 12 settembre si è tenuto il 28° Forum “Après le déluge” di Scenari Immobiliari a Santa Margherita Ligure. In tale occasione il professor Alessandro Balducci del Politecnico di Milano è intervenuto esprimendo l'esigenza di una nuova forma di pianificazione non dirigista e integrata con il digitale.

Forum ScenariDifatti la pandemia da Covid-19 ha indotto molte città ad adattarsi e a sperimentare misure di emergenza per consentire il sopravvivere della vita urbana mantenendo il distanziamento sociale. Ed è proprio da questo che si deve partire per definire delle nuove regole di pianificazione urbanistica.

Durante la conferenza il professor Balducci ha affermato che “le città sono state in prima linea nel far fronte alla crisi, come soggetti più vicini al cittadino, che hanno dovuto rispondere ai bisogni della popolazione, far rispettare le drammatiche chiusure imposte dal lockdown, promuovere la riapertura ed il rilancio della vita economica e sociale. In un momento in cui il dibattito sembra polarizzato fra catastrofisti e negazionisti gli esperti convergono sul fatto che un cambiamento profondo è avvenuto, che questo cambiamento produrrà a lungo effetti e che le città sono la risposta al problema, non sono il problema. Ci vorranno 2-3 anni per uscire dalla crisi, ma altre minacce possono incombere per i legami delle questioni legate alla pandemia con quelle legate al cambiamento climatico ed alla crisi ambientale. Alcuni grandi fenomeni sembrano del tutto evidenti, come il crescente ruolo del pubblico, dopo una lunga fase di sua riduzione, la nuova integrazione fra fenomeno urbano e mondo digitale in una ricombinazione che ha subito una straordinaria accelerazione. Sono cambiamenti che richiedono alle città di rafforzare la propria resilienza, la preparedness di fronte all’imprevedibilità degli eventi. Le città rimarranno attrattive, ma dovranno ridefinire l’alleanza tra luogo e rete, dimensione fisica e digitale delle relazioni, spazio urbano ed infrastrutture”
Nel futuro delle città post pandemia dunque non si vedrà una crisi, ma un opportunità per ristrutturare le città per quartieri, di portare urbanità in aree suburbane o interne, di affrontare i problemi della riqualificazione negli insediamenti informali dei paesi più poveri dove il distanziamento fisico è difficile con situazioni di estremo pericolo. Bisogna quindi lavorare alla costruzione dei requisiti per migliorare le condizioni di vita nelle città. Bisogna creare una strategia basata su maggiore orientamento verso i mercati interni, ai bisogni dei cittadini e su un uso maggiore della tecnologia. Si deve puntare ad una nuova forma di pianificazione capace di far lavorare assieme istituzioni, università, imprese con le organizzazioni della società civile.

Balducci conclude il suo intervento affermando che “si tratta di uno scenario ricco di spunti per definire  una ‘avenue of escape’  dalla crisi attuale fondata su città più abitabili, più locali che globali, meno diseguali, più flessibili, più capaci di adattamento, con un uso migliore dello spazio pubblico, con una riscoperta della prossimità ed una piena scoperta di tutto quanto può essere fatto in rete  dal telelavoro al rafforzamento di comunità a distanza,  con una grande attenzione alla qualità ambientale. Sono temi che potrebbero riguardare da vicino i grandi investimenti anticiclici che vedranno impegnati i diversi paesi nei prossimi anni”.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Catasto

Il Catasto italiano è l’inventario o il registro di tutti i beni esistenti sul territorio nazionale ed è diviso in:
• catasto terreni
• catasto fabbricati

Importante innanzitutto considerare che la documentazione che compone tale inventario e che viene rilasciata per i vari scopi che la necessitano non è considerata probatoria ovvero non fornisce una prova giuridica della proprietà.
La sua funzione è prevalentemente fiscale e definisce redditi e imposte ma ha importanza anche civilistica (ad esempio di supporto al sistema di pubblicità immobiliare o progettuale) o politico-economico sociale per la conoscenza del patrimonio immobiliare.
La sua gestione è sempre stata affidata all’agenzia del territorio fino al 2012 quando è passata al controllo dell’agenzia delle entrate (D.Lgs n°95/2012)

CATASTO FABBRICATI:
Con la legge 1249/1939 viene indetta la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.).
Vengono considerati le nuove edificazioni di nuovi immobili o la variazione nello stato di quelli già esistenti.
Il software utilizzato a tale scopo è il DO.C.FA – acronimo di DOcumento CAtasto FAbbricati. e la prima versione del software nasce nel 1996.
Questi documenti vengono redatti dai tecnici in possesso di firma digitale e iscrizione agli ordini o collegi professionali.
E’ possibile scaricare gratuitamente l’ultima versione del software, inviare pratiche o scaricare documentazione catastale dal portale SISTER dell’agenzia delle entrate.
La documentazione scaricabile può riguardare ad esempio:
Le visure catastali nella quale è possibile acquisire i dati identificativi e reddituali dei beni e i dati anagrafici delle persone intestatari.
Le schede o mappe catastali catastali relative all’immagine grafica del terreno o dell’unità immobiliare.

Dati da conoscere sono:
Il FOGLIO come la porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche
Il MAPPALE O PARTICELLA rappresenterà la porzione di terreno sul quale insiste il fabbricato
Il SUBALTERNO rappresenterà la singola unità immobiliare.

CATASTO TERRENI:
Con la legge del 1° marzo 1886, n. 3682 viene costituito il Nuovo Catasto Terreni(N.C.T.).
Vengono considerati tutti i beni rustici, ossia i terreni agricoli e fabbricati rurali, non ancora in mappa e quei terreni che hanno subito una variazione come fusione o frazionamento.
Il software utilizzato è il PREGEO– acronimo di PREtrattamento atti GEOmetrici e la prima versione nasce nel 2009.
Compito del tecnico è la presentazione del tipo frazionamento, del tipo mappale, delle volture catastali.
I rilievi vengono solitamente effettuati con strumentazione elettronica e i più utilizzati sono i GPS e lestazioni totali.
Negli anni ‘70 circa venne inventato il distanziometro elettronico, uno strumento in grado di misurare le distanze in modo automatico, senza dover arrivare fisicamente all’oggetto da rilevare, bastava averlo sulla visuale.
L’evoluzione ulteriore della tecnologia venne introdotta con la lettura elettronica degli angoli con il Teodolite.
Assemblando il teodolite e il distanziometro elettronico nasce quella che oggi si chiama “stazione totale”
I metodi di rilievo utilizzati si appoggiano a dei punti registrati al catasto detti “punti fiduciali” le cui coordinate sono ben note in modo da calcolare perfettamente ed in modo univoco le coordinate e la posizione esatta di case, terreni, servizi, strade, eccetera.

DLT Formazione propone corsi online di Catasto edifici Docfa 1 livello per comprendere le basi e diventare autonomi nella redazione delle pratiche, Catasto edifici Docfa 2 livello per approfondire pratiche catastali più complesse e il corso di Catasto terreni Pregeo per imparare a redigere le pratiche di aggiornamento catastale terreni.

 

Articolo a cura di DLT Formazione. Scopri i corsi su EdilBIM

AmbienteLe disposizioni si applicheranno ai procedimenti inerenti alle valutazioni ambientali avviati dall'11/04/2020.

È stato pubblicato sul Suppl. al BURL 27/03/2020, n. 13 il Regolam. R. Lombardia 25/03/2020, n. 2 che ha aggiornato le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento (PAUR), nonché di verifica di assoggettabilità a VIA.

In particolare, il regolamento specifica le procedure per la VIA, per il PAUR e per la verifica di assoggettabilità a VIA, oltre che le modalità di svolgimento dei controlli relativi, coordinando anche le procedure di valutazione dei progetti con le procedure di valutazione di pianificazione e programmazione territoriale.
Il regolamento stabilisce, altresì, i nuovi criteri di calcolo degli oneri istruttori per le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA o per il rilascio del PAUR.

Le nuove disposizioni si applicheranno a tutti i procedimenti avviati a partire dall'11/04/2020, data nella quale verrà anche contestualmente abrogato quanto disposto dal Regolam. R. Lombardia 21/11/2011, n. 5.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Sport e periferieCon Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19/12/2019 è stata approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del Bando Sport e Periferie.

Ai sensi dell'art. 1, comma 362, della L. 27/12/2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 al fine di attribuire natura strutturale al Fondo "Sport e Periferie", istituito dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 25/11/2015, n. 185.

Le risorse del suddetto Fondo sono finalizzate ai seguenti interventi:
a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
c) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
d) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31/10/2018, che aveva individuato le modalità di gestione delle risorse del fondo, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19/12/2019, è stata approvata la graduatoria finale per il 2018 dei progetti presentati.

La graduatoria include gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l’indicazione del punteggio totalizzato.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

EdificiSecondo il TAR, non si può considerare agibile un immobile che sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio. Anche in caso di segnalazione certificata, permane la possibilità che un immobile sia dichiarato inagibile.

Nel caso esaminato dal TAR Campania-Salerno 03/12/2019, n. 2138, il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Comune aveva negato il rilascio del certificato di agibilità di un albergo perché alcune parti - per le quali era in corso un procedimento di sanatoria - non risultavano in regola con le norme urbanistiche ed edilizie. La vicenda si svolgeva nella vigenza dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, ora abrogato dal D. Leg.vo 222/2016 che ha sostituito il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità (vedi La certificazione di agibilità degli edifici).
Il ricorrente sosteneva che l’accertamento di agibilità è volto ad una verifica tecnica, come tale del tutto estranea al procedimento amministrativo di sanatoria ancora pendente per alcuni locali oggetto della richiesta. Inoltre, adduceva la formazione del silenzio assenso ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, in quanto il provvedimento di diniego era pervenuto oltre il termine previsto dal citato art. 25.

Il TAR, nel respingere il ricorso, ha in primo luogo affermato che il certificato di agibilità può riguardare esclusivamente le sole opere legittime ab origine o per intervenuta sanatoria. La presenza di consistenze ancora non assentite, né legittimate da specifici titoli edilizi e urbanistici rendeva dunque impossibile da parte dell’amministrazione l’accoglimento della richiesta del certificato di agibilità, e ciò anche in pendenza di un procedimento di sanatoria.

In altri termini, l’agibilità può essere negata non solo in caso di mancanza delle condizioni igieniche, ma anche in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio.
Tale interpretazione è in linea con la prevalente giurisprudenza (si veda ad esempio TAR Lombardia 10/02/2010, n. 332), basata in particolare sull’art. 25 del D.P.R. 380/2001, comma 1, secondo il quale la domanda di agibilità deve essere corredata, fra l’altro, da una dichiarazione del richiedente di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato (l’art. 25 del D.P.R. 380/2001, vigente al momento della pronuncia in commento, è stato ora abrogato, ma la formulazione sopra indicata è riportata in modo pressoché identico nell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 medesimo).
Del resto appare assurdo, si legge nella sentenza, che il Comune rilasci l’agibilità a fronte di un’opera magari palesemente abusiva e destinata quindi con certezza alla demolizione, apparendo tale comportamento dell’amministrazione contraddittorio rispetto al perseguimento del pubblico interesse.

Quanto sopra si può affermare - come nella fattispecie esaminata dalla sentenza - anche ove fosse pendente un procedimento di sanatoria edilizia.

In secondo luogo, secondo i giudici, la mancanza del presupposto della legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile esclude la possibilità di ritenere formato il silenzio assenso sull’istanza di agibilità di cui all’art. 25 del D.P.R. 380/2001, comma 4. Ed infatti le ipotesi di silenzio assenso, vale a dire di provvedimento implicito favorevole su un’istanza di parte, non si sottraggono alla precondizione della sussistenza di tutti i presupposti perché possa essere emanato un provvedimento favorevole espresso (diversamente si potrebbe arrivare a ritenere agibile in via di silenzio assenso un immobile cui l’agibilità sarebbe negata in caso di procedimento espresso).
Tale affermazione conserva la sua valenza anche nella vigenza della nuova disciplina dettata dal D. Leg.vo 222/2016 che ha modificato il Testo unico dell’edilizia prevedendo in luogo del rilascio del certificato di agibilità la presentazione di una segnalazione certificata da parte dell’interessato. Infatti, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 380/2001, la presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o parte di esso ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27/07/1934, n. 1265.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Pista ciclabileLa Legge di bilancio 2020 prevede lo stanziamento di risorse per i comuni finalizzati ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di sviluppo sostenibile e infrastrutturale e di sviluppo delle reti ciclabili urbane.

La Legge di bilancio 2020 - L. 27/12/2019, n. 160, pubblicata nella G.U. del 30/12/2019, n. 304 ed in vigore dal 01/01/2020 - prevede l’assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Con successivo decreto saranno individuati i criteri e le modalità di riparto, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il fondo è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito poi, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni.
Con successivo decreto saranno definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate. I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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