Affidamenti sotto soglia: il principio di rotazione non si applica nelle procedure aperte

Affidamenti sotto sogliaIl Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano, con la sentenza 31/10/2019, n. 263, ribadisce che nelle procedure ordinarie o comunque aperte al mercato il principio di rotazione è sempre e comunque rispettato e che pertanto l’operatore uscente può parteciparvi senza necessità di apposita motivazione della Stazione appaltante.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava di una procedura negoziata sotto soglia per la manutenzione di automezzi di proprietà del servizio di giardineria del Comune. Il ricorrente secondo classificato sosteneva che l’aggiudicazione fosse illegittima per violazione del principio di rotazione stabilito dall’art. 36, D. Leg.vo 50/2016 in relazione all’omessa esclusione dalla procedura dell’aggiudicataria, in quanto gestore uscente presso la Stazione appaltante del medesimo servizio di manutenzione.

RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE APERTE
Al riguardo il TRGA, anche alla luce delle Linee guida n. 4 dell’ANAC (vedi il testo da ultimo aggiornato con Delibera 10/07/2019, n. 636), ha affermato che il principio di rotazione, stabilito per i contratti sotto soglia dall’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Ed infatti, quando la Stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo.
Nella fattispecie il Tribunale ha rilevato che dall’avviso dell’indagine di mercato risultava che l’invito a partecipare alla gara era esteso a tutti coloro che avessero manifestato interesse, purchè fossero in possesso dei prescritti requisiti. La Stazione appaltante, stabilendo di invitare alla successiva procedura tutti gli operatori che avevano manifestato interesse nell’ambito dell’indagine esplorativa, aveva pertanto effettivamente aperto al mercato “in termini di concorrenza pura”. Tale circostanza, secondo il TRGA, ha determinato la non operatività del principio di rotazione.

ONERE DI MOTIVAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Infine è stato precisato che nelle procedure aperte al mercato la partecipazione dell’operatore uscente non necessita di apposita motivazione da parte della Stazione appaltante. Ed infatti un simile onere rileva nel solo caso di deroga al principio di rotazione quando si tratti di procedura ristretta, mentre non sussiste in presenza di una procedura aperta al mercato, rispetto alla quale il principio di rotazione non trova applicazione.

CONCLUSIONI
Sulla base delle suesposte considerazioni e in assenza, nella lex specialis, di limitazioni in ordine al numero dei partecipanti alla procedura, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del principio di rotazione e ha conseguentemente respinto il ricorso.

 

 


Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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