PNRR, modificata la norma: i professionisti assunti dalla PA non potranno restare iscritti alle Casse private

Professionisti casse private
Lo fa sapere Inarcassa riferendo di aver avviato con il Governo un dialogo positivo finalizzato alla riformulazione dell'art. 31 del DL 152 del 6 novembre 2021 attuativo del PNRR. Tale articolo, prevede che i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni avrebbero potuto mantenere l'iscrizione alle relative Casse previdenziali private e ch...
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Equo compenso garantito ai professionisti

Equo compenso garantito ai professionisti
Sono stati stanziati 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per garantire l'equo compenso ai professionisti. Tale somma verrà attinta dal Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 200 della Legge di Bilancio 2015. Il relativo emendamento al disegno di legge 3179 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (ddl Meloni...
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Società tra professionisti, possono ottenere i Bonus Mezzogiorno e Industria 4.0

Società tra professionisti
Le società tra professionisti (STP) possono accedere al Bonus Mezzogiorno e Industria 4.0. Lo ha spiegato l'Agenzia delle Entrate con la risposta 600/2021. Una società che eroga servizi socio-sanitari di carattere odontoiatrico si è rivolta all'Agenzia delle Entrate perché intenzionata ad acquistare apparecchiature e macchinari ad alto contenuto te...
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Professionisti ed esonero contributivo

Professionisti ed esonero contributivo
Possono fare domanda i professionisti o lavoratori autonomi che al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge 178/2020 – Legge di Bilancio 2021 istitutiva del Fondo) posseggano i seguenti requisiti:- lavoratori iscritti alle gestioni separate dell'AGO;- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi...
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Professionisti e Partite Iva, nel DL Sostegni Bis un nuovo bonus a fondo perduto

DL Sostegni bis
Secondo la bozza del DL Sostegni Bis in approvazione entro questa settimana, i soggetti che già hanno beneficiato a marzo dell'aiuto economico introdotto dal DL Sostegni, riceveranno nuovamente il bonus una tantum, senza la necessità di presentare un'ulteriore istanza. Il contributo dovrebbe essere erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, i...
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Smart Working: strumenti utili ai professionisti

Smart Working: strumenti utili ai professionisti

La pandemia di quest'anno ha portato, nella vita quotidina di ciascuno di noi, grandi cambiamenti da vari punti di vista.

Conseguenze rilevanti si sono presentate anche nel mondo del lavoro che, oltre a dover affrontare una crisi economica, si è dovuto adeguare in tempi brevi ad un nuovo modo di lavorare.
Molte sono le realtà che non potendo consentire la distanza, per ridurre i contatti ha fatto propria l'introduzione del lavoro in Smart Working.

In altri campi, come quello dell’edilizia e dell’architettura, ci sono state alcune problematiche. Per quanto il computer sia effettivamente uno degli strumenti fondamentali per la professione, rimangono altrettanto importanti il confronto con collaboratori e altri professionisti, le visite in cantiere e il costante ricorso a molte risorse “non digitali” (ad esempio i plotter per le stampe).

Una delle problematiche riscontrate è stata quella di portare avanti il processo creativo senza un confronto tradizionale, in particolare:
- l’esigenza di interagire direttamente con le maestranze coinvolte in un cantiere;
- accedere al cantire e verificare in prima persona l’andamento dei lavori;
- la necessità di utilizzare tutte le risorse necessarie (programmi con licenze);
- la complessità della gestione del rapporto con il cliente a distanza.

La tecnologia, però, viene in aiuto offrendo strumenti che sicuramente aiutano a ridimensionare e a gestire in modo efficace il lavoro da casa, facendo anche leva sulla maggior flessibilità (anche di orari) di cui si può godere lavorando da remoto.

Per gestire la collaborazione e il confronto con altri professionisti è opportuno munirsi di strumenti, come ad esempio Dropbox o Google Drive, per condividere file mentre per confronti, riunioni e interazioni in tempo reale con la possibilità di condividere schermo e file si possono utilizzare programmi come Zoom, Skype o Google Meet, Microsoft Teams, e altri. Per quanto riguarda la messaggistica, per confrontarsi in breve tempo su varie questioni si può utilizzare Slack.

Difficoltà che si riscontrano lavorando da casa è proprio il non riuscire a organizzare e pianificare il lavoro, anche per il fatto che spesso sono coinvolti diversi professionisti.
In questo caso, sono d’aiuto le applicazioni per il project management come Asana e Trello che permettono di gestire i progetti e di assegnare task, monitorando l’andamento e lo stato delle attività, così da rimanere costantemente allineati e aggiornati anche sulle attività affidate a colleghi o collaboratori.

Nel caso in cui lo Smart Working debba iniziare in modo improvviso, è fondamentale aver la possibilità di accedere alla propria postazione in ufficio anche da casa. Tramite applicazioni come TeamViewer è possibile accedere al pc da remoto, consultando file o anche programmi presenti sul computer in ufficio.

Importante inoltre è la giusta postazione di lavoro. Questo significa avere un piano di lavoro adeguato, su cui non solo è possibile appoggiare un pc, ma anche documenti, libri, quaderni, schizzi e così via; una seduta adeguata, soprattutto se si passano ore davanti al computer e una corretta illuminazione.

Monitorare come usiamo il nostro tempo è il primo passo per riorganizzare il nostro lavoro
Per gestire la produttività si possono utilizzare alcune app che, una volta attivate, monitorano le nostra attività e ci restituiscono un resoconto su come gestiamo il nostro tempo e su quali attività di quelle che svolgiamo ne impiegano di più. Alcuni esempi sono RescueTime, Toogl o Focus Booster.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Semplificare il processo di esecuzione delle opere pubbliche

Semplificare il processo di esecuzione delle opere pubbliche

Semplificare il processo di esecuzione delle opere pubbliche: dalla Regione disponibilità all’accoglimento degli emendamenti

La Sicilia motore nazionale per il rilancio dei lavori pubblici e della libera professione dell’area tecnica


Semplificare l’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, rilanciando la centralità del progetto.
E’ questo il messaggio emerso dall’evento webinar, svoltosi ieri pomeriggio, organizzato dall’Ordine degli architetti di Agrigento, con la collaborazione del Consiglio nazionale degli architetti e con il patrocinio di Cresme, Regione Siciliana, Rete delle professioni tecniche Sicilia, Ance Sicilia e Fondazione Architetti per il Mediterraneo (Amf). Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, e  i saluti del presidente della Fondazione Amf di Agrigento, Pietro Fiaccabrino e del presidente della Consulta regionale degli architetti, Pino Falzea, si sono susseguiti gli interventi del vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti Rino La Mendola; del direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini; del provveditore delle opere pubbliche in Sicilia e Calabria, Gianluca Ievolella; del presidente dell’Ordine regionale dei geologi, in rappresentanza della Rete delle professioni tecniche, Giuseppe Collura; del presidente della Rete delle professioni tecniche, Elvira Restivo; del vicepresidente di Ance Sicilia, Giuseppe Ricciardello; coordinati magistralmente dall’inviato del giornale La Sicilia Mario Barresi.

Il dibattito ha ruotato attorno agli emendamenti, proposti dalla Rete delle professioni tecniche al Governo regionale finalizzati a introdurre, nel testo attuale della L.R.12/2011, le modifiche necessarie per semplificare l’intero iter di esecuzione delle opere pubbliche: dalla programmazione al collaudo dei lavori, non trascurando la fase di progettazione, di verifica e di approvazione dei progetti e di collaudo dei lavori.
Durante l’evento sono stati presentati anche i dati raccolti dall’Osservatorio nazionale sui servizi di architettura e ingegneria (Onsai 2020) in riferimento all’anno in corso dai quali si evince, nonostante la notevole crisi determinata dalla pandemia, un notevole incremento dei concorsi di progettazione e, più in generale, degli affidamenti di Servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti.
“Siamo sorpresi, ma al tempo stesso compiaciuti - afferma Rino La Mendola - nel rilevare che i dati Onsai 2020 evidenziano un aumento percentuale degli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti pari al 17,1 per cento. Tale percentuale assume in Sicilia la dimensione ancora più sorprendente di +88,7 per cento rispetto all’anno precedente. In un momento di piena crisi economica, dunque, la Sicilia si conferma, nei confronti del resto del Paese, quale motore per il rilancio dei lavori pubblici e della libera professione dell’area tecnica”.

“L’inversione di tendenza – commenta Alfonso Cimino - è stata certamente alimentata in Sicilia dall’adozione, da parte della Regione, con decreto dell’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, dei bandi tipo per i concorsi di progettazione e per gli affidamenti di Servizi di architettura e ingegneria. Bandi tipo che costituiscono, per le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, un importante strumento per semplificare e accelerare i concorsi di progettazione e gli affidamenti di servizi ai liberi professionisti e quindi alle cosiddette “partite Iva” che sono in notevole sofferenza per effetto della oramai dilagante crisi economica che sta investendo il Paese e, in particolare, la nostra terra.”

Nel corso del webinar è intervenuto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, che ha condiviso la necessità di accelerare l’iter di esecuzione delle opere pubbliche, mostrando ampia disponibilità all’auspicato accoglimento degli emendamenti alla L.R.12/2011, proposti dalla Rete delle Professioni Tecniche. Nella seconda sessione dei lavori è stato presentato il funzionamento della piattaforma Onsai 2020, in uso a tutti gli Ordini degli architetti e ai professionisti, illustrato da Mercedes Tascedda del Cresme, e si è aperto un dibattito con i professionisti partecipanti al convegno coordinati dal presidente dell’Ordine degli architetti di Enna e responsabile del dipartimento Lavori pubblici della Consulta regionale degli architetti, Antonio Rizza.

Decreto Agosto, bonus 1000 euro per i professionisti iscritti alla cassa di previdenza privata

Decreto Agosto, bonus 1000 euro per i professionisti iscritti alla cassa di previdenza privata

Dal 15 agosto 2020 è in vigore il nuovo Decreto Agosto con grandi novità per il sostegno economico per i cittadini italiani in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.
Tra le novità vi sono proroghe relative alla cassa integrazione e al reddito di emergenza e nuovi bonus da 600 e 1000 euro, per alcune categorie di lavoratori.


Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Governo Italiano ha introdotto importanti sostegni economici per aiutare milioni di imprenditori e lavoratori italiani messi in ginocchio a causa della chiusura delle loro attività. Con i decreti Cura Italia e Decreto Rilancio, è stato introdotto un bonus da 600 euro per le mensilità di marzo e di aprile, usufruibile per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, i lavoratori stagionali, e i professionisti con regime forfettario. Con l'approvazione del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020, Decreto Agosto, sono stati approvati 1000 euro di bonus per la mensilità di maggio. Tale bonus è destinato ai professionisti iscritti alle cassa di previdenza private che hanno riscontrato un effettivo e dimostrabile calo di fatturato pari al 33% rispetto all’anno precedente, in riferimento al primo trimestre dell’anno 2020.
Per poter usufruire del bonus di 1000 euro il decreto-legge stabilisce dei requisiti necessari per i professionisti. Questi infatti, devono necessariamente essere iscritti a una Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio e aver conseguito nell’anno 2018 un reddito inferiore ai 35.000 euro. In alternativa, possono aver ottenuto un reddito professionale tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, purché durante il trimestre gennaio\marzo 2020 i compensi ottenuti dal professionista risultino inferiori di almeno il 33% rispetto a quelli percepiti nel trimestre 2019.
Per poter accedere al bonus 1.000 euro, i professionisti potranno ricevere il pagamento in maniera automatica nel caso in cui abbiano già goduto della mensilità aprile 2020 dei 600 euro. In caso contrario, i professionisti dovranno presentare un’apposita domanda entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 14 settembre 2020. Insieme alla domanda, i professionisti dovranno allegare anche un’auto-dichiarazione, una copia del codice fiscale e della carta d’identità, e le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio. Inoltre i professionisti, per usufruire del bonus dovranno anche dichiarare di non essere in alcun modo titolari di una pensione diretta o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di non aver usufruito del reddito di cittadinanza.
Il Decreto prevede il pagamento del nuovo bonus con assoluta urgenza. Infatti, molti professionisti, in particolare chi aveva già fatto richiesta dei bonus precedenti, hanno già ricevuto l'accredito sul proprio conto corrente.
Il Decreto Agosto ha previsto anche il bonus da 1000 euro a sostegno dei lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali, del settore turistico e dello spettacolo, fortemente segnati dalla crisi economica.

Per poter richiedere il suddetto bonus questi non devono essere titolari di pensioni o di NASPI, ne tanto meno titolari di rapporto di lavoro dipendente.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Dall'1 luglio incentivi fiscali per i professionisti che accettano pagamenti elettronici

Dall'1 luglio incentivi fiscali per i professionisti che accettano pagamenti elettronici

Per incentivare l'impiego di mezzi di pagamento tracciabili l'Agenzia delle Entrate ha istituito un credito d'imposta del 30% sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche. L'accesso a tale incentivo fiscale sarà tuttavia riservato ai soli businessman con ricavi non superiori a 400mila euro, nell'anno di imposta precedente. Inoltre, la soglia oltre alla quale è fatto divieto di trasferimento di denaro liquido è stata ridotta a 2mila euro a partire dal 1° luglio 2020, e successivamente a mille euro dal 1° gennaio 2022.

Il credito d'imposta può essere usato esclusivamente tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Per giunta, tale credito non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap e ed riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.
Per accedere al credito i professionisti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di interscambio dati, informazioni per effettuare i controlli necessari sulla spettanza e sull'utilizzo del servizio. La documentazione è così formata:
• codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
• importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
• ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto con i professionisti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile devono comunicare a questi ultimi telematicamente l'elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo e il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese; come previsto dal provvedimento del 21 aprile 2020.
Tale documentazione telematica deve essere comunicata ai professionisti entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

 

a cura di Ing. Alessia Salomone

Contributo a fondo perduto professionisti e imprese, al via le richieste

Contributo a fondo perduto professionisti e imprese, al via le richieste

Con l’emanazione del Provvedimento Agenzia delle entrate 10/06/2020 definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo a fondo perduto, come previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio. Finestra temporale dal 15/06/2020 al 13/08/202. Chiarimenti sul requisito della diminuzione del fatturato.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento del Direttore in data 10/06/2020 (qui in allegato), con il quale sono state definite le modalità e i termini con cui imprese e lavoratori autonomi possono fare richiesta del contributo a fondo perduto istituito dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

L’Agenzia ha anche predisposto un’apposita “Guida” per i contribuenti (qui in allegato), che spiega in termini semplici chi e come può beneficiare della misura.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15/06/2020 e non oltre il giorno 13/08/2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25/06/2020 e non oltre il 24/08/2020.

Si rinvia a Contributo a fondo perduto per professionisti e imprese: beneficiari, ammontare e istanza, e alla Guida dell’Agenzia entrate, per maggiori indicazioni su a chi spetta il contributo e fondo perduto, a quali condizioni è subordinata la sua corresponsione e quale ne sia l’ammontare.
Si fornisce tuttavia un ulteriore chiarimento a proposito del requisito fondamentale della diminuzione del fatturato, che prevede la spettanza del contributo ai soggetti che nel mese di aprile del 2020 abbiano registrato ricavi o compensi inferiori ai 2/3 del corrispondente mese 2019.

Si veda l’esempio per dettagli.

APRILE 2019

2/3 APRILE 2019

APRILE 2020

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Bonus 600 Euro per autonomi e professionisti, a chi spetta e come fare

Bonus 600 Euro per autonomi e professionisti, a chi spetta e come fare

Mini guida pratica al bonus per autonomi (iscritti a gestione separata INPS, gestioni speciali, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo) e professionisti "ordinistici" (iscritti all'Ordine o Collegio e alla Cassa di previdenza).

Gli artt. 27-31 del D.L. 18/2020, e l’art. 38 del D.L. 18/2020 medesimo, riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi un’indennità di sostegno per il mese di marzo 2020 pari a 600 Euro.

A sua volta, l’art. 44 del D.L. 18/2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a erogare sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi - ivi compresi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.). In attuazione di detto articolo, è stato emanato il D. Min. Lavoro 28/03/2020 (allegato), che detta criteri e modalità attuative concernenti i lavoratori autonomi iscritti alle casse.

INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI “NON ORDINISTICI”
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.

Le indennità in questione:
- sono esenti da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non sono cumulabili tra di loro e con quella destinata ai professionisti “ordinistici” (vedi oltre);;
- non possono essere percepite da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori” (salva la possibilità di ulteriori stanziamenti).
Per tutte le indennità in questione sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali, che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse previdenziali di riferimento (per questi professionisti, vedi paragrafo dedicato).

SOGGETTI BENEFICIARI

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Corso tecnico competente in acustica ambientale

Corso tecnico competente in acustica ambientale

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCA), figura istituita dalla “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” (L. 26.10.1995 n.447) è chiamato ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo operando all’interno di studi professionali di progettazione, uffici tecnici comunali, provinciali e regionali, imprese operanti nel campo dell’ambiente e sicurezza, enti di ricerca e sviluppo prodotti.
Obiettivi - Destinatari
Il Corso fornisce ai partecipanti -sia liberi professionisti, sia appartenenti a PPAA, sia dipendenti di aziende- conoscenze e abilità pratiche necessarie per svolgere con competenza l’attività di TCA, per operare con professionalità nei settori dell’acustica applicata agli ambienti di lavoro e all’industria, dell’acustica forense e della pianificazione acustica rispettivamente per l’ambiente esterno ed interno e per realizzare le misure fonometriche conformemente alle previsioni normative in materia di inquinamento acustico.
Il Corso è indirizzato ai professionistici che intendano abilitarsi ed iscriversi all’elenco nazionale dei TCA. Stante l’art.22 e Allegato 2 del D.Lgs. 17/02/2017 n. 42 la frequenza del Corso è possibile ai professionisti che siano in possesso di diploma/laurea universitaria ad indirizzo scientifico o tecnico.

Clicca qui per maggiori informazioni

Professionisti antincendio: aggiornato il programma dei corsi di specializzazione

Professionisti antincendio: aggiornato il programma dei corsi di specializzazione

Il nuovo programma del corso base di specializzazione in prevenzione incendi è stato definito con la Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno 15480/2019.

Alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi ed in attuazione dell'art. 4, del D. Min. Interno 05/08/2011, la Circ. Min. Interno 16/10/2019, n. 15480, definisce l'articolazione aggiornata del programma del corso base di specializzazione in prevenzione incendi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire i requisiti della sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto.
Il corso, di una durata minima complessiva di 120 ore, si articola in 10 moduli formativi sui seguenti argomenti:
- legislazione in materia di prevenzione incendi;
- fisica e chimica dell'incendio;
- la progettazione antincendio;
- la progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi;
- procedure di prevenzione incendi;
- approccio ingegneristico;
- progettazione - attività di tipo civile;
- progettazione - attività produttive/industriali;
- attività a rischio di incidente rilevante;
- visita/e presso una attività soggetta.

La Circ. Min. Interno 16/10/2019, n. 15480 precisa che restano validi i corsi già autorizzati e quelli per i quali sia già stata inoltrata la relativa richiesta di autorizzazione. Rimangono inoltre invariate le procedure di autorizzazione del corso base, del relativo esame finale e dei successivi adempimenti amministrativi.




Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Marche: pubblicata la legge sull’equo compenso

Marche: pubblicata la legge sull’equo compenso

Lo scopo della L.R. Marche 38/2019 è garantire per i liberi professionisti un equo compenso proporzionato alla quantità, qualità e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, ma anche rispetto ai parametri applicabili alla professione svolta nello specifico.

È stata pubblicata nel BURM 28/11/2019, n. 93 la L.R. Marche 18/11/2019, n. 38 che attribuisce alle istituzioni regionali e alla Pubblica amministrazione il compito di perseguire la finalità di promuovere e valorizzare le attività professionali, anche attraverso il riconoscimento ad un equo compenso.

Il compenso dovrà necessariamente essere proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione, così come stabilito anche dal legislatore nazionale.
Gli stessi parametri dovranno essere utilizzati, quale criterio o base di riferimento, ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara e nei contratti di incarico professionale non dovranno essere inserite clausole vessatorie.

MISURE PREVISTE - La legge prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale dovrà sottoporre all’Assemblea legislativa una relazione che ricomprenda i risultati dell’attività di monitoraggio. Viene previsto, inoltre, che la Regione promuova l’adozione da parte degli Enti locali di misure atte a garantire quanto stabilito dall’intervento legislativo in questione.

 



Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Campania: formazione di un Elenco di professionisti tecnici per lavori fino a 100 mila euro

Campania: formazione di un Elenco di professionisti tecnici per lavori fino a 100 mila euro

Con l’Avviso si intende procedere alla formazione di due Elenchi di Professionisti, da costituirsi ai sensi dell'articolo 157 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice appalti), per l’eventuale affidamento nel corso del triennio 2019-2021, di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché di servizi attinenti alla progettazione ed esecuzione delle opere (compresi rilievi topografici, indagini geologiche e archeologiche), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Ufficio direzione lavori, collaudo, verifiche della progettazione ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a 100 mila euro.

L’acquisizione delle candidature avviene esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma del portale gare della Regione Campania, raggiungibile all’indirizzo: http://pgt.regione.campania.it

Le domande, corredate della documentazione richiesta (autocertificazioni, curriculum ed elenco servizi), dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 31/07/2019.

L’Elenco di Professionisti sarà suddiviso in 2 sezioni in relazione all’importo:
- Sezione 1: fascia d’importo inferiore a 40.000,00 euro al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- Sezione 2: fascia d’importo pari o superiore a 40.000,00 euro al netto di oneri fiscali e previdenziali.
Le suddette sezioni saranno suddivise per tipologia di servizio ed è consentita l’iscrizione in una o entrambe le Sezioni.

Soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione nell’Elenco
Sono ammessi a presentare la domanda i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del D. Leg.vo 50/2016, e in particolare:
- i professionisti singoli o associati;
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, prestatori di servizi archeologici e geologici stabiliti in altri Stati membri;
- i raggruppamenti temporanei;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco
I soggetti interessati all’iscrizione devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
- insussistenza di cause di esclusione, ai sensi dell’articolo 80 del D. Leg.vo 50/2016;
- per le persone fisiche: possesso di titolo (laurea, diploma, abilitazione) necessario in relazione ai servizi da espletare;
- per le persone giuridiche: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- per le società di professionisti e di ingegneria, per i consorzi stabili e i raggruppamenti temporanei di professionisti: i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del D. Min. Infrastrutture e Trasporti 263/2016.

Requisiti economico-finanziari:
- realizzazione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, di un fatturato globale per i servizi di ingegneria e architettura nei settori e categorie nelle quali si chiede l’iscrizione, o analoghi, per un importo globale almeno pari all’importo massimo della fascia nella quale si chiede l’iscrizione, cioè pari a euro 40.000,00 per l’iscrizione nella prima fascia e pari a euro 100.000,00 per l’iscrizione nella seconda fascia.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Legge di Bilancio 2019: testo pubblicato in Gazzetta e speciale con le misure per edilizia e professionisti

Legge di Bilancio 2019: testo pubblicato in Gazzetta e speciale con le misure per edilizia e professionisti

La Manovra 2019 è stata 'gazzettata' il 31 dicembre 2018: confermate le proroghe dei bonus edilizi, la flat tax per i professionisti tecnici e la cedolare secca al 21% per gli affitti commerciali. Tutti gli ultimi documenti ufficiali aggiornati e i dossier della Camera

Legge di Bilancio 2019 definitiva: tutti i bonus edilizi confermati

La Legge di Bilancio o Manovra 2019 è servita: legge numero 145 del 31 dicembre 2018 e in vigore dal 1° gennaio 2019, è stata votata definitivamente il 30 dicembre e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre. Ricordiamo che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera in prima lettura l'8 dicembre 2019 (A.S. 981), quindi dal Senato, con modifiche, il 23 dicembre 2018 (A.C. 1334-B) e, in via definitiva, senza ulteriori modifiche, dalla Camera dei deputati, il 30 dicembre 2018.

Sono disponibili, inoltre, i due dossier definitivi della Camera su tutte le modifiche apportate in Senato (Dossier 1 e Dossier 2).

Vediamo ora il riepilogo delle principali misure di interesse per il settore Edilizia e per i professionisti, rimandando per le prime valutazioni ufficiali alla scheda del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Interessi passivi per imprese immobiliari (art.1 commi 7-8)

Il comma 7 - introdotto al Senato - conferma che, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in tema di interessi passivi non si applicano agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Il comma 8 – anch’esso introdotto al Senato - autorizza, per le finalità di cui al comma precedente, la spesa di 17,7 milioni per l’anno 2020 e di 10,1 milioni a decorrere dall’anni 2011.
Estensione del "regime forfetario" (Minimi) (art.1 commi 9-11)

I commi da 9 a 11 estendono il regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso.

Nello specifico il comma 9, lettera a), modifica, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento. Tale regime costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un’opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l’ingresso nel regime. In dettaglio:

    Le modifiche introdotte al comma 54 della legge di stabilità 2015 elevano, in primo luogo, a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario, disciplinato dai commi da 55 a 89 della legge di stabilità 2015. Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti - fissati tra 25.000 e 50.000 euro - differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (riportati nell’Allegato 4 della legge di stabilità 2015);
    Sono eliminati gli ulteriori requisiti, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non superiori a 65.000 euro, necessari per l’accesso al regime forfettario come stabilito nella normativa vigente;
    E' conseguentemente modificato il comma 56 della legge di stabilità 2015 in tema di dichiarazione di inizio attività (comma 9, lettera b). Il nuovo comma 55, lettera a), della legge di stabilità 2015, stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno sostituito gli studi di settore.
    Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
    Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 9, lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015).
    Ai sensi della nuova lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Si segnala, inoltre, che dalla norma in esame viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dal regime forfetario.
    Le modifiche al comma 71 della legge di stabilità 2015 sono volte a chiarire che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 9, lettera e)). Il comma 9, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7- bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.
    Anche la lettera g) del comma 9 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro. Le modifiche introdotte dalle lettere h) e i) del comma 9 sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfettario

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (art.1 comma 67)

Il comma 67 conferma la proroga di un anno degli attuali bonus edilizi per ristrutturazioni e risparmio energetico, su singole unità immobiliari. Vengono prorogati i bonus su:

    Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia: la lettera b) n. 1) proroga al 31 dicembre 2019 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR (con una modifica all’articolo 16 del D.L.63/2013);
    Detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (cd. Bonus Mobili): la lettera b), n. 2) proroga al 2019 la detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (con una modifica all’articolo 16, comma 2, D.L.63/2013);
    Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo degli interventi per impianti di microgenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP): proroga al 31 dicembre 2019 del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde (art.1 comma 68)

Si dispone la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde. Nel dettaglio si proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione riguarda l’IRPEF e consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1800 euro.
Fondo Investimenti amministrazioni centrali (commi 95-96, 98, 105-106)

I commi da 95 a 98 e 105 dispongono l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 49,7 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019.
Spazi finanziari Sisma 2016 (art.1 comma 99)

La norma, introdotto al Senato, modifica l'articolo 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, al fine di stabilire che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinati - oltre che ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all'adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici - anche ad interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture.
Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di riqualificazione urbana (art.1 comma 100)

Il comma 100, introdotto nel corso dell’esame al Senato, al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art 2, co. 2, della legge n. 179/1992, proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del “fermo cantiere”. La disposizione precisa altresì che per “opere pubbliche avviate” devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per “opere private avviate” quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all’ufficio competente.
Progettazione autostrade ciclabili (comma 104)

Il comma 104 prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato alla progettazione delle “autostrade ciclabili” con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019.
Contributo per i piccoli investimenti dei comuni (commi 107-114)

I commi da 107 a 114, introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti. Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell’esecuzione delle opere pubbliche.

Non c’è nessuna selezione di progetti. Il Ministero dell’Interno assegna:

    1) 40mila euro a ciascun Comune con meno di 2.000 abitanti;
    2) 50mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti;
    3) 70mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
    4) 100mila euro a ciascun Comune con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

L’unica condizione è che i lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, e che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

I lavori sono affidati ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice appalti, che nella versione a regime prevede la procedura negoziata con invito di almeno 10 imprese per importi tra 40 a 150mila euro, ma che in base al comma 912 della stessa legge di Bilancio consente per il solo 2019 l’affidamento diretto fino a 150mila euro (si veda dopo).

Il comma 109 obbliga i comuni beneficiari del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

Nei commi successivi sono specificati le modalità di erogazione dei fondi e il monitoraggio/revoca.
Fondo investimenti Enti Territoriali (art.1 commi 122-123 e 136)

il comma 122 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7558), di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali a decorrere dal 2019,  con una dotazione complessiva di 36,595 miliardi di euro in 15 anni, meno dei 47,35 del DDL di Bilancio di ottobre, ma con dotazione quasi invariata nei primi tre anni

Questo il profilo finanziario: 2.780 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.180,2 milioni per l’anno 2020, di 1.255 milioni per l’anno 2021, di 1.855 milioni per l’anno 2022, di 2.255 milioni per l’anno 2023, di 2.655 milioni per l’anno 2024, di 2.755 milioni per l’anno 2025, di 2.590 milioni per l’anno 2026, di 2.445 milioni per l’anno 2027, di 2.245 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni per l’anno 2032, di 2.150 milioni per l’anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.
Risorse per la messa in sicurezza del territorio (art.1 commi 134-138)

I commi 134-148 prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno - aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro. Nel corso dell’esame al Senato è stato modificato il comma 135, al fine di precisare che le regioni devono assegnare i contributi per almeno il 70%. Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati.

Il comma 135 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza:

    Del territorio a rischio idrogeologico;
    Di strade, ponti, e viadotti;
    Nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.

Nel primo Dossier della Camera è illustrato nel dettaglio tutta la disposizione, commentando separatamente i due blocchi di norme corrispondenti, rispettivamente, al programma affidato alle regioni (commi 134-138) e al programma gestito dal Ministero dell’interno (commi 139-148).
Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici (art.1 commi 156-161)

I commi da 156 a 161 istituiscono un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (art.1 commi 162-170)

I commi da 162 a 170, modificati durante l’esame al Senato, istituiscono, in luogo della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo approvato dalla Camera, una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali.

La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (cioè entro il 31 gennaio 2019). Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione. Alla copertura degli oneri per l’istituzione, il funzionamento e l’assunzione del personale della Struttura si provvede con le risorse stanziate dal comma 63 (100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019).

Il comma 163 dispone che, ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura svolge le proprie funzioni:

    Su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
    Previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti;
    Nei termini indicati dal regolamento che disciplina la struttura, emanato con il D.P.C.M. previsto dal comma 162.

Queste le finalità:

    Favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
    Contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;
    Contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;
    Contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Fondo per la progettazione (art.1 commi 171-175)

I commi 171-175, introdotti al Senato, intervengono sull’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. Il comma 171 prevede, in particolare, l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico.
Investitalia (art.1 commi 179-183)

La struttura opererà alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, a supporto delle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.

Questi i compiti:

    Analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
    Valutazione delle esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
    Verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali; studi di fattibilità economico-giuridici dei progetti di
    Investimento, individuazione di soluzioni operative, il tutto in collaborazione con i diversi ministeri;
    Individuazione di ostacoli e criticità e proposta di soluzioni.

Riqualificazione energetica degli edifici della P.A. (art.1 comma 232)

Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale.

Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e per l’affidamento in house della restante parte (20%).

A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019. Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2014.
Sport Bonus (art.1 commi 350-357)

I commi 350-357, modificati alla Camera, ampliano il credito d'imposta istituito dalla legge di bilancio 2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

La norma vigente prevedeva l'agevolazione solo per le imprese (laddove qui è consentita anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali).

Sul versante oggettivo, il credito d'imposta viene esteso al 2019 e sono elevati i limiti d'importo. Il credito d'imposta riconosciuto l'anno scorso, infatti, valeva solo per il 2018 ed era limitato al 3 per mille dei ricavi annui e al 50 per cento della donazione, con il limite complessivo di 10 milioni di spesa (rispetto ai 13,2 della nuova disposizione). Il credito d’imposta vale il 65 per cento dell'importo erogato nell'anno 2019, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile.
Dismissioni immobiliari (art.1 commi 422-433)

I commi da 422 a 433 disciplinano un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, il comma 422 reca innanzitutto l'impegno del Governo ad attuare un programma di dismissioni immobiliari e a fissare un obiettivo di introito per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Edilizia sanitaria (art.1 commi 555-556)

I commi 555-556 - modificati dalla Camera - prevedono un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (comma 122 e segg).

L’incremento di risorse è pari nel complesso a 4 miliardi di euro (2 miliardi nel testo originario, così modificato dalla Camera), con riferimento al periodo 2021-2033, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033.

Fondo Kyoto, estensione tipologie di interventi (commi 743-745)

Le disposizioni, introdotte dalla Camera, intervengono in materia di interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra finanziati con l'utilizzo delle risorse del cd. Fondo Kyoto.

Nell'ambito delle misure rivolte alla efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici, si estendono i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti per tali edifici, anche alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che all'incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell'energia; si allarga inoltre la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica (non inclusi nel previsto Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane), e per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.

Per quanto riguarda le misure rivolte allo sviluppo di progetti per la green economy, si estende la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato anche ai soggetti pubblici, oltre che ai soggetti privati, che effettuano interventi e attività nei settori specificati; si sopprime la condizione sulle assunzioni giovanili nel settore della green economy, finalizzata ad ottenere i finanziamenti agevolati per i progetti di investimento; si allarga anche ai soggetti pubblici l'applicazione delle agevolazioni finanziarie previste per gli altri soggetti indicati.
Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole (art.1 commi 889-890)

I commi 889 e 890 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma.
Spese per i lavori pubblici urgenti degli enti locali (art.1 comma 901)

Il comma 901, aggiunto dalla Camera, semplifica le modalità di riconoscimento, da parte delle Giunte degli enti locali, delle spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili.

Il comma modifica l'art. 191, comma 3, del Testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo 267/2000). In particolare, l'articolo 191, comma 3, nel testo risultante dalla modifica apportata dal comma in esame prevede che la Giunta di un ente locale possa sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.
Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art.1 comma 912)

Il comma 912, introdotto dal Senato, introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia europea, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro.

In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina attualmente gli affidamenti di lavori:

    Per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
    Per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
    Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).

Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori:

    Di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;
    Di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza di strutture e infrastrutture nei territori in emergenza (art.1 commi 1028-1029)

I commi 1028-1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi. Sono inoltre disciplinate le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli interventi, nonché di utilizzo delle risorse.
Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica (art.1 comma 1138 lett.a)

L’articolo 1, comma 1138, lettera a), introdotto durante l’esame al Senato, proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).
Adeguamento antincendio strutture ricettive (art.1 comma 1141)

La norma proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

La norma prevede altresì, ai fini dell’operatività della proroga, la previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2019, della SCIA parziale. Si tratta dello strumento già individuato dal citato art. 1, comma 1122, lett. i), che aveva previsto la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, di una SCIA parziale, in quanto attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali, vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali adibiti a deposito.

Festival dell'edilizia leggera

Festival dell'edilizia leggera

Prosegue fino a sabato (3 marzo) il Fel - Festival dell'edilizia leggera, al Polo Fiere di Lucca.

Un evento che si rivolge ai professionisti del settore ma che si apre con ingresso gratuito anche al pubblico e agli amanti del “fai da te”.
Protagonisti del settore (imbianchini, cartongessisti, decoratori, restauratori, artigiani, imprese edili, architetti, geometri e designer), che trovano una festa rivolta al mondo del colore e dell’edilizia, capace di accostare ai temi della formazione e dell’informazione commerciale, momenti di svago, spettacoli ed intrattenimenti. Isole dimostrative, dove poter sperimentare le ultime tendenze e novità, e tutto quello che ruota intorno al mondo della decorazione partendo dal colore, toccando argomenti come il risparmio energetico, la costruzione a secco e il risanamento edilizio; il tutto condito da spettacoli di grandi attrattiva.

L'appuntamento è domani (2 marzo) dalle 10 alle 21, con una giornata di orario prolungato, con tanto di appuntamento per un'aperitivo in musica alle 19 e sabato dalle 10 alle 16.
Per le ultime tendenze addirittura una sfilata della carta da parati, per capire dove va la moda casa (domani dalle 14 alle 18 e sabato 3 dalle 10 alle 15).
Intrattenimento e spettacoli come con il body-painting e artisti di varia natura coloreranno ogni angolo del padiglione. Attesa è la performance sponsorizzata da KobraPaint dei due writers di fama internazionale Fabio Colombini (in arte Acme 107) e Giuseppe Di Biccari, che realizzeranno dal vivo opere di urban & street art, durante le intera giornata di domani.
Protagonista anche la junk music (domani alle 12 e sabato alle 14,30), con la band Capone & BungtBangt. Una forma d'arte che rappresenta la musica ecologica creata con strumenti unici composti da barattoli, elastici, scope, lamiere e tanti oggetti raccolti tra i rifiuti solidi urbani. Domani dalle 18 alle 21 anche uno spettacolo suggestivo di luci e colori con Sikkens e i Lux Arcan gli artisti usciti dallo scrigno di Italians'got talent.

fonte: luccaindiretta.it

Equo compenso professionisti 2018 come funziona

Equo compenso professionisti 2018 come funziona

Come funziona l'equo compenso professionisti 2018? L'equo compenso professionisti 2018, funziona così: in base a quanto previsto dalla legge di conversione del decreto fiscale, è stabilito che tutti i professionisti hanno diritto ad un compenso minimo al di sotto del quale non si può scendere. Tale equo compenso, ovviamente, deve essere «proporzionato alla qualità e quantità del lavoro».

l criteri in base a quali verrà definito il valore economico delle prestazioni professionali ed il limite al di sotto del quale non si potrà scendere, non verranno stabiliti in maniera assoluta ma ci sarà sempre la possibilità di derogarli qualora vi sia un accordo tra le parti.

La nuova disposizione contenuta del Decreto fiscale 2018, oltre all'equo compenso per i professionisti, prevede anche l'introduzione di 9 clausole vessatorie in base alle quali il professionista può richiedere l'annullamento del contratto entro 2 anni dalla firma ferma restando la possibilità di mantenere valido il rapporto di lavoro.

Tra le 9 clausole vessatorie che consentono al professionista di impugnare il contratto, c'è ad esempio:

  • l'anticipo delle spese a carico esclusivo del professionista;
  • tempi di pagamento delle fatture oltre 60 giorni;
  • possibilità di modificare il contratto unilateralmente, ossa, solo da parte del committente;
  • l'imposizione al dover rinunciare al rimborso delle spese ecc.

Si ricorda che in caso presenza di clausole vessatorie, la nullità del contratto può essere fatta valere solo dal professionista e non si estende al resto del contratto.

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Equo compenso, i professionisti serrano le fila: "Senza tariffe, hanno perso i giovani"

Equo compenso, i professionisti serrano le fila: "Senza tariffe, hanno perso i giovani"

Una manifestazione e un nuovo soggetto per rappresentare le categorie. Ribaltato il presupposto Antitrust secondo il quale si restringerebbe il mercato a discapito dei più giovani

Una manifestazione per difendere il diritto all'equo compenso, inserito del decreto fiscale ma bocciato da un parere (non vincolante) dell'Antitrust. L'occasone per battezzare, al teatro Brancaccio di Roma, un nuovo soggetto per aggregare Ordini, Casse previdenziali ed associazioni di lavoratori autonomi: si chiama "Alleanza professionisti per l'Italia", iniziativa voluta dai vertici del Comitato unitario delle professioni (Cup) e della Rete delle professioni tecniche (Rtp), Marina Calderone ed Armando Zambrano.

I professionisti italiani fanno quadrato per assicurarsi che il principio dell'equo compenso passi indenne all'esame parlamentare, dove il decreto che lo contiene è blindato dalla fiducia. Le professioni italiane, si legge nel manifesto, "rappresentano una risorsa strategica per il Paese, in termini di tutela dei diritti dei cittadini, cultura, competenze, garanzie di legalità" e la platea di coloro che sono riuniti in Ordini e Collegi è di "2,3 milioni" di persone. I servizi forniti dai non dipendenti, inoltre, "producono l'11% del Prodotto interno lordo".

All'evento romano, oltre ai numeri uno di decine di Ordini e di diverse associazioni di categoria, hanno preso parte (con interventi video, o salendo sul palco del teatro di via Merulana) i presidenti di alcuni Enti previdenziali ed una serie di parlamentari di diverse formazioni politiche (dal senatore Maurizio Sacconi di Epi alla deputata di Si Serena Pellegrino, dalla deputata del Pd Chiara Gribaudo al deputato del M5s Davide Crippa, solo per citarne alcuni), esprimendosi sulla battaglia condotta dai professionisti per arrivare alla determinazione di un equo compenso, ad oltre dieci anni dall'abolizione delle tariffe professionali, decisa attraverso le Liberalizzazioni dell'allora ministro per lo Sviluppo economico Pierluigi Bersani.

Tra i numeri portati a sostegno dell'esigenza di un equo compenso, mentre la cronaca segnala sempre più casi di bandi pubblici per consulenze professionali al costo simbolico di 1 euro, quelli degli Ingegneri su chi abbia pagato di più il costo delle "lenzuolate" bersaniane. "A dispetto di quanto affermato dall'Antitrust a subire la maggiore penalizzazione sono stati i giovani e le donne. I giovani dai 25 ai 30 anni hanno perso l'8,4% del loro reddito professionale medio, quelli dai 30 ai 35 il 14,9%, quelli dai 35 ai 40 il 19,4%. Quanto alle professioniste hanno lasciato sul terreno il 9,5%. Fatto 100 il reddito dei professionisti dai 55 ai 60 anni, nel 2015 hanno accresciuto la loro quota di reddito solo quelli della fascia immediatamente precedente (dai 50 ai 55) che hanno raggiunto il 93,9% del reddito dei più anziani (+2,6%). I professionisti dai 35 ai 40 si attestano sul 47,7% (-4,8%) e quelli dai 30 ai 35 sul 34,4% del reddito dei colleghi più anziani (-1,5%). In sostanza, i professionisti dai 50 anni in su hanno guadagnato reddito. Tutti quelli più giovani guadagnano meno rispetto al 2007".

Il tutto in un contesto difficile per il reddito dei professionisti. Il Centro studi Cni scandisce: "Si dice che la politica delle 'lenzuolate' abbia contribuito ad incrementare il reddito dei professionisti. Indicativo il caso degli avvocati passati da 7,1 miliardi di euro nel 2007 a 8,41 miliardi nel 2015. Peccato, però, che nel frattempo il numero complessivo dei professionisti sia notevolmente cresciuto, di gran lunga più del monte dei redditi: da 1,28 a 1,48 milioni. Di conseguenza, il reddito medio dei professionisti italiani nel 2015 è sceso a 33.954 euro procapite: con una perdita secca dell'8,6% rispetto al 2007".

fonte: repubblica.it

Bonus pubblicità: credito d’imposta per chi acquista spazi pubblicitari per promuovere la propria attività

Bonus pubblicità: credito d’imposta per chi acquista spazi pubblicitari per promuovere la propria attività

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (cosiddetta manovra correttiva 2017) ha introdotto un’importante agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta a favore di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

Per aver diritto al credito d’imposta è necessario che l’investimento sia superiore almeno dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente. Il beneficio sarà attribuito nel 2018 per le spese effettuate dal 24/6/2017 (ossia dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017). Per le Micro imprese, PMI e startup innovative il credito è del 90%, per gli altri soggetti del 75%. Tale credito sarà utilizzabile tramite compensazione nel modello F24 previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Premessa

Il beneficio sarà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati a partire dal 24/06/2017 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017, ossia dal 24.06.2017), sotto forma di Credito d’imposta.

L’agevolazione è concedibile ai soggetti beneficiari solo se il valore degli investimenti effettuati supera dell’1% il valore degli analoghi investimenti sostenuti nell’anno precedente, sugli stessi mezzi di informazione.

Il credito d’imposta è concesso ad istanza di parte diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pari al:

– 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;

– 90%, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, da presentare nel 2019.

Che cosa è il Bonus Pubblicità

Una delle novità introdotte dalla manovra correttiva dei conti pubblici, D.L: 50/2017 art. 57-bis riguarda il Bonus pubblicità: a partire dal 2018 imprese e lavoratori potranno beneficiare di un credito di imposta in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con Dpcm (adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, legge 198/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L’incentivo vale anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

Il credito d’imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, cioè dal 24 giugno 2017.

Requisiti soggettivi ed oggettivi

I contribuenti che possono beneficiare del bonus investimenti pubblicitari, sono:

    Lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti;

    Imprese: di qualsiasi natura giuridica.

Il bonus pubblicità 2018 spetta anche ai professionisti ma sembra che per loro possano esserci dei vincoli in più.

Attenzione: la riforma degli ordinamenti professionali (attuata con il Dpr 137/2012) ha previsto che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente a oggetto ‘’l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni” (articolo 4, comma 1).

I vincoli, potrebbero essere:

    Bonus pubblicità solo se la campagna pubblicitaria rispetta le disposizioni del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, ovvero, di una pubblicità informativa non ingannevole, equivoca o denigratoria;

    Pubblicità focalizzata su:

        attività della professione;

        specializzazione e titoli posseduti;

        struttura del proprio studio;

        compensi richiesti per le prestazioni professionali.

I requisiti bonus pubblicità, non sono stati ancora ufficializzati perché manca ancora il decreto attuativo.

Già si sa comunque che per beneficiare del bonus pubblicità 2018 occorre che:

   - nell’anno precedente alla domanda del bonus, si siano effettuati investimenti pubblicitari;

    -che tali investimenti, nel 2018, siano maggiori di almeno l’1% rispetto al 2017.

    -che l’investimento in campagne pubblicitarie avvenga su:

        quotidiani e periodici;

        emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

    -per gli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative è riconosciuto un aumento del credito d’imposta al 90%.

Attenzione:per stabilire il momento dell’effettuazione degli investimenti appare ragionevole l’applicazione dell’art. 109, comma 2) lettera b) del TUIR , che stabilisce che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Poiché la concessione del credito di imposta è sottoposta ad eventuali adempimenti europei, si ritiene che tale agevolazione sia compatibile con la norma europea degli aiuti di stato in quanto misura agevolativa a carattere generale.

Come calcolare il Bonus Pubblicità 2018

Alle imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dal 2018 investono in campagne pubblicitarie è riconosciuto un credito d’imposta se tali investimenti avvengono sulla carta stampa di giornali e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per beneficiare del credito d’imposta, l’investimento deve essere di tipo incrementale, e ciò significa che il suo valore deve superare almeno dell’1% quello relativo agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Bonus pubblicità 2018 quanto spetta?

Spetta un credito d’imposta pari a:

    -75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;

    -90% del valore incrementale nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da parte di microimprese, PMI e cioè dalle piccole e medie imprese e start up innovative.

Attenzione

Si ricorda che, la definizione di “microimprese”, piccole e medie imprese è contenuta nelle fonti legislative comunitarie.

In particolare, ci si deve rifare alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) che effettua distinzioni basate sul numero di dipendenti di una società e sul suo fatturato o bilancio annuo e, precisamente:

– microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro;

– piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;

– media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Calcolo bonus pubblicità: in entrambi i casi, le aliquote si applicano al valore incrementale.

l credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, previa istanza diretta al dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Come calcolare l’incremento

    -Individuare l’ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti dall’entrata in vigore della legge di conversione (24 giugno 2017);
    -Comprovare l’effettivo sostenimento: sarà utile analizzare il piano dei conti della società e le fatture di acquisto dei servizi pubblicitari;
    -Riclassificare i costi in funzione del canale mediatico attraverso il quale la pubblicità è stata diffusa;
    -Effettuare la stessa analisi per gli analoghi investimenti sostenuti nell’anno precedente;
    -Comparare i valori dei due esercizi, determinando l’incremento dell’1%;
    -Presentare l’istanza di fruizione del credito;
    -Contabilizzare il credito nell’esercizio di competenza dei costi;

    Utilizzare il credito in compensazione tenendo conto dell’eventuale decorrenza della sua fruizione.

Esempio 1

La Alfa srl ha effettuato nell’anno n spese pubblicitarie per un importo pari a € 20.000. Per poter usufruire del bonus pubblicità nell’anno n + 1 deve sostenere almeno un importo pari a € 20.200 (20.000 + 1%). Ipotizzando che nell’anno n + 1 ha effettuato spese pubblicitarie per € 27.000 il credito d’imposta alla stessa spettante risulta pari a € 5.250 [(27.000 – 20.000) x 75%].

Esempio 2

Se nel 2017 l’azienda Gamma ha sostenuto spese pubblicitarie in TV pari a 50.000 €, per poter godere dell’agevolazione sarà necessario che nel 2018 l’azienda investa 51.000 €. Il credito di imposta sarà calcolato sui 1000 € aggiuntivi di spesa applicando l’aliquota agevolata del 75% oppure quella ancora più vantaggiosa del 90% nell’ipotesi in cui l’azienda Gamma fosse una Start-up innovativa, o una microimpresa o una piccola o media impresa.

Obiettivi:

    Incentivare le imprese e i lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;

    Sostenere “il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale.

La manovra prevede anche un band  annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, che sarà istituito con decreto ministeriale, per favorire la realizzazione di progetti innovativi.