Società professionali multidisciplinari: obblighi contributivi e regime previdenziale
L’aggregazione dei professionisti in forme più evolute rispetto allo studio professionale personale in Italia è ancora poco diffuso rispetto alle esigenze del mercato dei servizi, pur tuttavia non mancano strumenti che abilitano lo sviluppo organizzato delle attività “protette” sia in forma mono-specialistica sia in forma multi-specialistica. Le Società tra Professionisti (S.t.P.) rappresentano l’ultima categoria introdotta nel nostro ordinamento e si aggiunge alle forme associative preesistenti (studi associati, società di professionisti, società di ingegneria). Ciascuna di esse presenta caratteristiche proprie sotto il profilo amministrativo, fiscale e previdenziale.
Abbiamo ricevuto da parte di associati richieste di chiarimento sulle modalità di fatturazione delle prestazioni professionali e sugli obblighi contributivi derivanti dall’esercizio di attività multidisciplinari (con soci iscritti a Ordini o Collegi diversi). Quali sono gli adempimenti in capo alle società e in capo ai soci? Dedichiamo questa rassegna a chiarire questi aspetti.
L’esercizio associato delle professioni protette di ingegneria ed architettura può essere esercitato mediante una delle seguenti forme giuridiche:
Associazioni professionali o studi associati (art. 1 legge 1815/1939);
Società di professionisti – SdP (art. 46 d.lgs. 50/2016);
Società di ingegneria – SdI (art. 46 d.lgs. 50/2016);
Società tra Professionisti – StP (art. 10 legge 183/2011).
La riforma del 2011 che ha introdotto la nuova figura della Società tra Professionisti non ha abrogato i modelli societari o associativi preesistenti che restano pertanto in vigore.
Scarica il PDF allegato per leggere tutti i dettagli e le principali caratteristiche delle diverse forme societarie.
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