Servizi tecnici, dimostrazione requisiti con fatturato società di ingegneria o studio associato

Servizi tecnici, dimostrazione requisiti con fatturato società di ingegneria o studio associato

Chiarimenti sulla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-economica per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura a professionisti tramite il fatturato correlato ai servizi professionali dallo svolti quale socio di società di ingegneria o componente di un’associazione professionale.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Per partecipare ad affidamenti pubblici di servizi di ingegneria e architettura (progettazione, DL, coordinamento della sicurezza, collaudo, ecc.), gli operatori economici abilitati (professionisti, studi professionali, società tra professionisti, società di ingegneria e relativi raggruppamenti o consorzi stabili), devono essere in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-economica.

REQUISITI DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Detti requisiti - quantificati dalla documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante - possono afferire a quanto segue (Delib. ANAC 417/2019, punto IV.2.2.2),:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando;
b) fatturato specifico concernente servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
c) fatturato per i c.d. “servizi di punta” concernente anch’esso servizi espletati relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i nuovi servizi da affidare (negli ultimi 10 anni);
d) organico societario, cioè per i soggetti organizzati in forma societaria il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni;
e) organico dello studio, cioè per i soggetti organizzati in forma di studio professionale il numero di unità di tecnici.
Si rinvia a Affidamento contratti pubblici per servizi di Ingegneria e di Architettura (SIA) per i dettagli.

Professionista socio di società di ingegneria o componente di associazione professionale
Ci si chiede - per la dimostrazione dei requisiti sopra indicati, ed in particolare di quelli attenenti il fatturato, di cui alle lettere a), b) e c) - se il singolo professionista possa fare riferimento alle attività svolte quale socio di una società di ingegneria o quale membro di un’associazione professionale.
A queste domande, l’Autorità di vigilanza ha risposto con Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale socio di una società di ingegneria) e con Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290 (relativa al fatturato del professionista con attività svolte quale componente di un’associazione professionale).
I chiarimenti forniti dai due documenti possono essere sintetizzati come segue.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER SOCIETÀ DI INGEGNERIA
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di una società di ingegneria, Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha ritenuto ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico e dei servizi di punta mediante le attività svolte quale socio di una società di ingegneria, a condizione che:
- il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche;
- il professionista abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata, per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale.
La medesima Delib. ANAC 15/05/2019, n. 416, ha viceversa ritenuto non opportuno esprimere valutazioni circa la possibilità di dimostrare il requisito del fatturato globale.
Si rinvia peraltro a quanto in seguito indicato dalla successiva Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, che invece si è espressa sul requisito in oggetto per il professionista membro di un’associazione professionale (vedi paragrafo successivo). Tali successive conclusioni potrebbero essere applicabili per analogia.

DIMOSTRAZIONE REQUISITI DEL PROFESSIONISTA TRAMITE ATTIVITÀ SVOLTE PER ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
A proposito delle attività svolte dal professionista quale componente di un’associazione professionale, Delib. ANAC 01/04/2020, n. 290, ha ritenuto:
- ammissibile la dimostrazione del fatturato globale mediante il fatturato correlato ai servizi svolti quale componente di un’associazione professionale. A tale scopo, in caso di scioglimento dell’associazione professionale, ANAC ritiene “opportuna” l’adozione di un atto con il quale si procede all’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso invece in cui l’associazione continui ad operare, all’attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- ammissibile la dimostrazione del fatturato specifico mediante le attività svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbiasottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Open! Studi aperti 2019

Open! Studi aperti 2019

Il 24 e 25 maggio, in tutta Italia, gli studi di architettura apriranno le loro porte al pubblico. Ogni studio avrà modo di far conoscere le proprie specializzazioni e gli ambiti in cui opera. Una nuova occasione per stimolare gli stessi architetti a promuovere il proprio lavoro e la propria attività.

Il Consiglio Nazionale Architetti PPC promuove anche quest’anno la manifestazione che accomuna idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale.

L'importanza della manifestazione è testimoniare che l'architettura non riguarda solo gli architetti ma, soprattutto, i cittadini in quanto fondamentale per la loro qualità della vita. Sarà l’occasione per far conoscere il mondo dell’architettura al grande pubblico.

Oltre 40 mila cittadini hanno partecipato nell’edizione 2018 agli eventi organizzati dagli oltre 750 studi di 92 Provincie che hanno aderito a Open Studi Aperti, l’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che il 24 e 25 maggio torna in tutta Italia.

Obiettivo, per quella che può definirsi la più importante manifestazione diffusa di architettura, è diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell'ambiente, del paesaggio e dei territori per testimoniare che l'architettura non riguarda solo gli architetti o i costruttori ma, soprattutto, i cittadini in quanto fondamentale per la loro qualità della vita.

Per Alessandra Ferrari, Coordinatrice del Dipartimento Promozione della Cultura architettonica e della figura dell’architetto “Open studi Aperti risponde innanzitutto ad un bisogno dei cittadini, quello che l’architettura sia per tutti. Da una indagine che il Consiglio Nazionale ha commissionato alla Makno - in occasione del nostro Congresso Nazionale - sulla percezione che l’opinione comune ha dell’architetto emerge, infatti, che a questa figura professionale si richiede sempre più una grande capacità di ascolto: per comprendere i bisogni individuali e quelli delle comunità che sempre più vogliono partecipare alle scelte che riguardano l’ambiente e il futuro delle città e dei territori”.

Roma, 24 aprile 2019.

Su www.studiaperti.com tutte le informazioni per gli studi che intendono partecipare.

Crea il tuo evento. Scarica il kit grafico di presentazione dal sito www.studiaperti.com

Per informazioni contatta il referente del tuo Ordine o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Società professionali multidisciplinari: obblighi contributivi e regime previdenziale

Società professionali multidisciplinari: obblighi contributivi e regime previdenziale

L’aggregazione dei professionisti in forme più evolute rispetto allo studio professionale personale in Italia è ancora poco diffuso rispetto alle esigenze del mercato dei servizi, pur tuttavia non mancano strumenti che abilitano lo sviluppo organizzato delle attività “protette” sia in forma mono-specialistica sia in forma multi-specialistica. Le Società tra Professionisti (S.t.P.) rappresentano l’ultima categoria introdotta nel nostro ordinamento e si aggiunge alle forme associative preesistenti (studi associati, società di professionisti, società di ingegneria). Ciascuna di esse presenta caratteristiche proprie sotto il profilo amministrativo, fiscale e previdenziale.

Abbiamo ricevuto da parte di associati richieste di chiarimento sulle modalità di fatturazione delle prestazioni professionali e sugli obblighi contributivi derivanti dall’esercizio di attività multidisciplinari (con soci iscritti a Ordini o Collegi diversi). Quali sono gli adempimenti in capo alle società e in capo ai soci? Dedichiamo questa rassegna a chiarire questi aspetti.

L’esercizio associato delle professioni protette di ingegneria ed architettura può essere esercitato mediante una delle seguenti forme giuridiche:

    Associazioni professionali o studi associati (art. 1 legge 1815/1939);
    Società di professionisti – SdP (art. 46 d.lgs. 50/2016);
    Società di ingegneria – SdI (art. 46 d.lgs. 50/2016);
    Società tra Professionisti – StP (art. 10 legge 183/2011).


La riforma del 2011 che ha introdotto la nuova figura della Società tra Professionisti non ha abrogato i modelli societari o associativi preesistenti che restano pertanto in vigore.

Scarica il PDF allegato per leggere tutti i dettagli e le principali caratteristiche delle diverse forme societarie.