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Responsabilità del progettista e D.L. per mancata comunicazione di fine lavori

Progetto edileSussiste la responsabilità del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori che non abbia avvisato il committente della necessità di presentare la comunicazione di fine lavori.

E’ stata portata alla cognizione dei giudici una fattispecie in cui un professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori, disinteressandosi dell’epilogo del mandato, non aveva inoltrato la dichiarazione di fine lavori entro la scadenza della DIA (ora SCIA), né aveva avvisato il committente dell’obbligo della sua presentazione. Inoltre il professionista aveva certificato la regolarità delle opere trascurando di considerare la situazione che a causa di tali omissioni si era realizzata.

I giudici del merito, prima, e la Corte di Cassazione (ordinanza 18/06/2019, n. 16288), poi, hanno definito il giudizio affermando la sussistenza della responsabilità del professionista in quanto così facendo egli risultava avere:

- violato gli obblighi informativi a proprio carico;

- certificato la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori è stato pertanto condannato al pagamento dei danni conseguenti al comportamento sopra descritto, danni consistenti nei costi per sanare i lavori realizzati e nella limitazione alla commerciabilità delle opere realizzate fintanto che la sanatoria non fosse intervenuta (nella fattispecie le opere assentite tramite regolare titolo abilitativo erano state realizzate solo in parte per decisione del committente col risultato che, mancando una comunicazione di fine lavori trasmessa durante il periodo d’efficacia del titolo medesimo, esse risultavano irregolari perché eseguite sulla base di un titolo abilitativo nel frattempo venuto meno per decorrenza del termine finale d’efficacia).

La Corte di Cassazione ha chiarito inoltre che:

- le comunicazioni di inizio e fine lavori hanno lo scopo di agevolare l'accertamento, da parte dell'amministrazione comunale, dell'inizio e del completamento dell'intervento edilizio nei termini e consentire una tempestiva verifica sull'attività posta in essere. Tali comunicazioni non rappresentano, quindi, una semplice formalità amministrativa, bensì costituiscono un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposti dagli artt. 27 e segg. del D.P.R. 380/2001;

- la mancanza della presentazione del modulo di fine lavori determina l’impossibilità di accertare la regolarità del bene immobile ai fini della sua commerciabilità.

 


Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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