Pnrr, siglato il protocollo per la banda ultralarga

Pnrr, siglato il protocollo per la banda ultralarga
L'accordo supporterà le aziende aggiudicatarie in varie attività: dai permessi ai rilievi sul campo alla progettazione e la direzione dei lavori. Rafforzare la connettività sul territorio, supportare gli operatori nelle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e altre necessità tecniche nei cantieri della banda ultralarga previsti dal ...
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Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa: il BIM con Harpaceas

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Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa, uno dei principali operatori immobiliari in Italia, ha avviato un percorso di trasformazione digitale supportato da Harpaceas, con il fine di perfezionare la propria organizzazione interna in termini di risorse e competenze, ottimizzare la gestione dei progetti e degli appalti e il coordinamento dei fornitori (stu...
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Spese tecniche Superbonus 110%, come calcolarle e dividerle tra i vari interventi

Superbonus spese
In presenza di più interventi agevolabili, una delle difficoltà è certamente quella di suddividere tra i vari interventi le spese tecniche (progetto, direzione lavori, asseverazioni, ecc.), secondo un criterio oggettivo e rispettoso delle indicazioni normative. Si propone in questo articolo un riepilogo e un approccio pratico. Nell'ambito delle spe...
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Responsabilità del progettista e D.L. per mancata comunicazione di fine lavori

Responsabilità del progettista e D.L. per mancata comunicazione di fine lavori

Sussiste la responsabilità del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori che non abbia avvisato il committente della necessità di presentare la comunicazione di fine lavori.

E’ stata portata alla cognizione dei giudici una fattispecie in cui un professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori, disinteressandosi dell’epilogo del mandato, non aveva inoltrato la dichiarazione di fine lavori entro la scadenza della DIA (ora SCIA), né aveva avvisato il committente dell’obbligo della sua presentazione. Inoltre il professionista aveva certificato la regolarità delle opere trascurando di considerare la situazione che a causa di tali omissioni si era realizzata.

I giudici del merito, prima, e la Corte di Cassazione (ordinanza 18/06/2019, n. 16288), poi, hanno definito il giudizio affermando la sussistenza della responsabilità del professionista in quanto così facendo egli risultava avere:

- violato gli obblighi informativi a proprio carico;

- certificato la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

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