Antincendio, ulteriore proroga per l'adeguamento
A causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici abitativi ha subito numerosi rallentamenti. Nel disegno di legge per la conversione del Decreto “Agosto” (DL 104/2020), difatti si tiene conto dell'emergenza sanitaria anche per l'adeguamento antincendio e per le regola da seguire nelle strutture scolastiche.
In base a quanto definito dal DM 25 gennaio 2019, tutti gli edifici abitativi sarebbero dovuti essere adeguati alla normativa antincendio entro il 6 maggio 2020. Tuttavia, come già accennato, l'emergenza sanitaria dovuta al virus Covid19, non ha reso possibile effettuare gli adeguamenti nei tempi richiesti.
Con il Decreto Agosto si è dunque prevista una proroga e infatti, l'adeguamento alla normativa antincendio deve avvenire entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza, il quale sarebbe dovuto terminare il 15 ottobre 2020. Ad oggi tuttavia, essendo ancora in corso la crisi sanitaria, la fine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021, con possibilità di ulteriori proroghe, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria nazionale.
È rimasto invariato invece, il termine del 6 maggio 2021 per l'adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
La stessa proroga al 31 gennaio 2021 è valida per l'adeguamento alla normativa antincendio negli edifici scolastici. Tuttavia, per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche in piena sicurezza, i Comuni e le Province potranno acquisire in locazione edifici o locali da fornire alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività. Per facilitare ulteriormente lo svolgimento delle attività scolastiche, tali strutture potranno essere utilizzate anche senza le normali certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza. Dovranno però essere rispettate le norme previste per la sicurezza sul lavoro. Inoltre, dovrà essere effettuata una valutazione congiunta da parte degli uffici tecnici dell’Ente, dei Vigili del fuoco e della Asl.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Assegnati 320 milioni di euro per interventi straordinari di ristrutturazione sulle scuole
Il Ministero dell'Istruzione ha stanziato 320 milioni di euro alle Regioni per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico nelle scuole.
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato così pubblicato il DM 72/2020 che ripartisce l'importo complessivo di euro 320.000.000,00 per interventi di edilizia scolastica. Questo è suddiviso tra le regioni per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-20 del primo piano di interventi. Tale primo piano, per l'ammontare di 510 milioni di euro, è stato finanziato a maggio scorso.
La suddivisione dei fondi tra le regioni è:
Abruzzo: 11.032.723,63 euro
Basilicata: 6.104.688,36 euro
Calabria: 17.318.854,84 euro
Campania: 32.190.459,87 euro
Emilia Romagna: 20.387.478,91 euro
Friuli Venezia Giulia: 7.928.822,04 euro
Lazio: 26.385.648,73 euro
Liguria: 7.126.559,83 euro
Lombardia: 41.989.804,22 euro
Marche: 10.008.774,78 euro
Molise 3.3913512,46 euro
Piemonte: 21.513.653,32 euro
Puglia: 21.174.884,04 euro
Sardegna: 11.003.081,24 euro
Sicilia: 29.459.756,29 euro
Toscana: 19.515.775,86 euro
Umbria: 7.106.115,90 euro
Valle d'Aosta: 1.715.804,16 euro
Veneto: 24.645.601,52 euro
Gli enti locali sono dunque, autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria è di dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero entro settembre 2021; e per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria è di diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero entro marzo 2022.
Le risorse assegnate ad ogni Regione possono essere revocate nel caso di mancato rispetto dei termini o qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
3,1 miliardi di euro per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico delle scuole, come sono assegnati?
Con la pubblicazione del DPCM 7 luglio 2020, che attua quanto previsto dall’articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019, sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico nelle scuole. Tali fondi sono destinati a Comuni, Provincie, Città Metropolitane e Regioni.
Le risorse saranno distribuite per un limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2020 e 2021 e per un limite massimo di 225 milioni di euro per ciascuno per gli anni dal 2022 al 2034, per un totale di 3,1 miliardi di euro. Queste sono assegnate sulla base del numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e città metropolitana, nella misura del 50% e del numero di numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado presenti nelle province e città metropolitane, nella misura del 50%.
Gli importi spettanti alle province e alle città metropolitane, sulla base dei criteri appena citati, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Dopo quaranta giorni dall'adozione del decreto, le province e le città metropolitane sono tenute a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nei limiti delle risorse a ciascuna spettante. È assegnata priorità agli interventi:
• nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020;
• nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
• nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
• nell'ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.
Le erogazioni delle risorse sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari e saranno suddivise fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario e la restante parte sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di aggiudicazione fissati con il decreto del Ministro dell'istruzione e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 accertate a seguito di attività di monitoraggio. È prevista la revoca anche nel caso in cui l'intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalità.
a cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili nido: prorogati i termini
Il D.L. 28/06/2019, n. 59 - convertito con modifiche dalla L. 08/08/2019, n. 81, pubblicata nella G.U. del 12/08/2019, n. 188 - ha prorogato, rispettivamente al 31/12/2021 e 31/12/2019, il termine di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture adibite a scuole e ad asili nido, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
L'art. 4-bis del D.L. 28/06/2019, n. 59, convertito in legge dalla L. 08/08/2019, n. 81, prevede che, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
All’attuazione del piano straordinario si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021.
Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi, è stato modificato l'art. 4 del D.L. 30/12/2016, n. 244, commi 2 e 2-bis, e prorogati:
- dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto;
- dal 31/12/2018 al 31/12/2019, il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Min. Interno 16/07/2014.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it