Venerdì, 29 Gennaio 2021 16:49

Edilizia scolastica: stanziati 1,5 miliardi

Edilizia scolastica

Diverse sono le novità introdotte nella Manovra di BIlancio 2021 riguardanti l'edilizia scolastica: in primo luogo, sono stati previsti 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni del piano triennale, 2021, 2022 e 2023, quindi 1 milione di euro in più per ogni anno rispetto all'anno scorso.

Dopo diversi anni, al centro dell'attenzione politica sono tornati organi di grande importanza, tra cui ospedali, edilizia e la scuola; questo è stato possibile, strano a dirsi, anche grazie alla pandemia Covid-19 che ha fatto emergere ancora di più questi settori e attraverso la Manovra 2021 ha ben deciso di agevolarli.

I fondi stanziati infatti, sono destinati a interventi più urgenti, e soprattutto alle zone con maggiore rischio sismico.

Inoltre, il Decreto Scuola, entrato in vigore nel giugno 2020, è stato rinnovato anche per tutto il 2021, al fine di accelerare il più possibile tutti gli interventi legati all’edilizia scolastica.
I poteri conferiti ai sindaci e ai presidenti provinciali, riguraderanno la promozione di accordi e conferenze, l'approvazione di progetti e avvio ai lavori( sempre dopo il consenso dei Presidenti di Regione) e la risoluzione di impedimenti che ostacolano l’esecuzione dei lavori.

Altro provvedimento riguarda i 40 milioni stanziati per la costruzione di scuole innovative nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Questi fondi saranno destinati alla costruzione ex-novo di nuove scuole innovative, dotate di strumenti digitalizzati e sistemi innovativi.

L'obiettivo è agevolare le aree più svantaggiate d’Italia, e impedire quindi lo spopolamento in queste zone. La Manovra prevede una clausola a riguardo, infatti l’agevolazione per la costruzione di scuole innovative potrà essere richiesta dai Comuni che non superano i 5.000 abitanti, appartenenti alle Regioni indicate.

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina dichiara che “...ci sono nuovi interventi e stanziamenti, che vanno tutti nell’ottica di offrire sempre maggiore qualità a studentesse e studenti”.

Oltre all'edilizia, i temi a livello scolastico affrontati e sovvenzionati sono diversi:

- Piano pluriennale di immissione in ruolo di 25 mila docenti di sostegno, accompagnato da appositi fondi per la formazione degli insegnanti sui temi dell’inclusione e per l’acquisto di ulteriori ausili didattici. Il concorso sarà bandito ogni due anni e le graduatorie potranno essere integrate e aggiornato sulla base dei nuovi titoli conseguiti nel frattempo dai candidati già presenti in graduatoria;

- Previsti 30 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per garantire il corretto svolgimento degli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021 secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti;

- Per il 2020/2021 il numero minimo di 600 studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, che le scuole devono raggiungere per avere un proprio dirigente scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene abbassato rispettivamente a 500 e 300 studenti. Una misura per dare ad un numero maggiore di scuole un proprio capo di istituto ed un Dsga a tempo pieno;

- Previsti 40 milioni per la digitalizzazione, insieme a ulteriori risorse per potenziare l’azione amministrativa e didattica nelle scuole, con l’impiego degli animatori digitali e delle nuove tecnologie. Stanziati inoltre, 20 milioni di euro per concedere per un anno agli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, un dispositivo mobile dotato di connettività o un bonus del medesimo valore;

- 1.000 docenti in più per il potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia e stanziamento aggiuntivo di 60 milioni per la fascia 0-6 anni;

- 20 milioni in più nel Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. Vengono incrementati di 55 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 i fondi per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

- Piano nazionale di ricerca, della durata di 12 mesi, per il contrasto alla povertà educativa, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca e finanziato con 2 milioni per il 2021;

- Fondo da 3 milioni per ampliare l’offerta formativa nei Licei musicali, con l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e sui nuovi linguaggi musicali;

- 25,8 milioni di euro stanziati nel 2021 da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute nell’anno scolastico 2019/2020;

- Previsti 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, introdotte per dare supporto a docenti e personale nell’uso di laboratori e tecnologie;

- Vengono restituite al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale le competenze attualmente condivise con il Ministero dell’Istruzione.

- Aumentata la quota di idonei nelle graduatorie del concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi;

- Prevista la trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici ex Lsu;

- Prorogate al 28 febbraio 2021 le disposizioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori fragili e stanziati 53,9 milioni per la sostituzione di questi lavoratori.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Il Ministero dell'Ambiente ha stanziato 8 milioni di euro per effettuare opere di ricognizione e digitalizzazione degli atti sulle bonifiche d'amianto sugli edifici pubblici.


Il Ministero ha firmato con Invitalia una convenzione che avrà inizio il primo gennaio 2021 per la mappatura degli edifici pubblici che contengono amianto e la digitalizzazione e catalogazione degli atti sulle bonifiche. Per tali attività si prevede una durata di 63 mesi.
Questa iniziativa si inserisce tra i progetti sull'amianto come attività continuativa del progetto Asbesto 2,0. Si ricorda che questo progetto, finanziato dal Ministero nel 2017 e nel 2018, prevedeva la definizione di una metodologia di indagine in grado di identificare gli edifici con presenza di amianto nelle coperture, a partire dalle scuole.
La nuova convenzione, dunque in continuità, ha l'obiettivo di sistematizzare la mappatura delle coperture degli edifici pubblici contenenti amianto, in modo da rendere accessibili i dati agli addetti ai lavori mediante un unico applicativo informatico.
Inoltre, verrà effettuata la digitalizzazione dell'archivio cartaceo della Direzione Risanamento Ambientale, in modo tale da semplificare il controllo della documentazione.
Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa si è espresso a riguardo affermando che: “Potenziare gli interventi di risanamento ambientale dalle bonifiche dei siti inquinati alla rimozione dell’amianto, è tra le priorità dell’azione di governo. Gli 8 milioni di euro per la mappatura degli edifici che contengono amianto e la digitalizzazione dell’archivio della Direzione ministeriale che si occupa di bonifiche sono uno strumento utile nell’ambito delle azioni di risanamento del territorio e del coordinamento e disponibilità dei dati, punto di partenza per interventi mirati”.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

In audizione sul Recovery Fund, la ministra Dadone ha proposto, come obiettivo per la Pubblica Amministrazione, la sua reingegnerizzazione e di renderla più efficiente investendo sul capitale umano, soprattutto con l’assunzione di tecnici, e sulla digitalizzazione.

Ministro DadonePer fare ciò la ministra afferma che è necessario attuare un maxi-piano di assunzioni per far fronte alle uscite dovute al pensionamento con Quota 100, prediligendo ingegneri, geologi, architetti, oltre ai giuristi.
Servono, inoltre, secondo Dadone, anche figure con competenze tecniche per la gestione finanziaria dei fondi comunitari che vadano oltre le semplici competenze amministrative.
Una delle strategie per investire sulle competenze e sul capitale umano della Pubblica Amministrazione, è la cooperazione con le Università. Questa collaborazione ha l'obiettivo di orientare gli studenti universitari meritevoli alla scelta consapevole di una carriera nel pubblico impiego.
Secondo Dadone, attraverso le Università la Pubblica Amministrazione deve diventare un'attrattiva per i giovani. Ad oggi, invece, poco più del 2% dei dipendenti pubblici ha meno di 34 anni.
La ministra afferma che questo piano di nuove assunzioni potrebbe costare all'incirca 3 miliardi di euro in 5 anni, ma una volta a regime consentirebbe la velocizzazione di tutti i procedimenti.
Durante il lockdown in questi mesi di emergenza Covid-19 è emersa l'importanza del decentramento e del lavoro agile tramite smart working. Infatti,per la Dadone è proprio su questo che deve puntare la Pubblica Amministrazione per il suo efficientamento. È necessario dunque creare dei poli decentrati, da utilizzare sia per lo svolgimento delle procedure concorsuali sia come spazi di coworking e formazione per i dipendenti pubblici. Per queste strutture inoltre, si potranno utilizzare immobili confiscati alla criminalità o edifici dismessi o abbandonati da riqualificare.
Per facilitare lo smartworking i dipendenti potrebbero essere dotati di computer portatili e le attività progettate in modo funzionale, con dati e documenti digitali, videoconferenze e assistenti virtuali. In questo modo cambierebbero le modalità di lavoro diventando più flessibile. Ciò sarebbe possibile con un investimento di circa 4 miliardi di euro in 5 anni.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Varie

ContrattiPer la validità del contratto d’opera professionale con la Pubblica Amministrazione è necessaria la forma scritta con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso, non essendo sufficiente la delibera dell’organo dell’ente che autorizza il conferimento dell’incarico.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, ord. C. Cass. civ. 15/06/2020, n. 11465, pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie in cui un architetto richiedeva il pagamento del compenso professionale per lo svolgimento di un incarico autorizzato con delibera della Giunta municipale e con successive delibere che facevano riferimento all'approvazione di progetti redatti "in prosecuzione rispetto a quello originario". In proposito la Corte ha richiamato alcuni precedenti (vedi, tra gli altri, C. Cass. 04/11/2013, n. 24679; C. Cass. 19/10/2006, n. 22501), fornendo un dettagliato riepilogo dei principi giurisprudenziali sul tema.

NECESSITÀ DELLA FORMA SCRITTA - Il contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione, ancorchè quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam.

CONTENUTO DEL CONTRATTO - L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante:
- la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno,
- l'indicazione dell'oggetto della prestazione,
- l'entità del compenso.

IRRILEVANZA DELLA DELIBERA COMUNALE - Deve escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti, quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista. Infatti non è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre poichè questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum.

NULLITÀ DEL CONTRATTO - Il contratto mancante del requisito della forma scritta è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poichè gli atti negoziali della Pubblica Amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.

PRINCIPIO DI DIRITTO - In conclusione la Corte, riassumendo quanto già affermato nei citati precedenti, ha enunciato il seguente principio di diritto:
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam. L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonchè l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. La sussistenza del contratto non può ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Appalti emergenzaL'ANAC ha realizzato un Documento ricognitivo delle disposizioni vigenti ed un Vademecum rivolti alle stazioni appaltanti al fine di assicurare celerità alle procedure di affidamento dei contratti pubblici in concomitanza con l’emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Covid-19.

Al fine di fornire supporto alle stazioni appaltanti per far fronte alla difficile situazione di emergenza sanitaria in atto e procedere con la massima celerità, l'ANAC ha pubblicato i seguenti documenti.

I. Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento
Con tale documento l’ANAC fornisce un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di agevolare le stazioni appaltanti ove, fermo restando il contenuto della Delib. ANAC 09/04/2020, n. 312 (si veda Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: indicazioni ANAC su esecuzione e gare), dell’art. 103, del D.L. 18/2020 e dell’art. 37, del D.L. 23/2020, si rendesse necessario procedere ad approvvigionamenti nella difficile situazione di emergenza sanitaria in atto.
Il documento richiama in particolare:
- le indicazioni europee, relative alla Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” (si veda Appalti pubblici d’urgenza: orientamenti della Commissione UE);
- le disposizioni rilevanti del Codice dei contratti pubblici, che in relazione ad ogni fase del processo di approvvigionamento consentono l’accelerazione della procedura o lo svolgimento della stessa con modalità semplificate;
- provvedimenti emanati nel contesto della attuale fase emergenziale, quali il D.L. 18/2020 e l'Ord. P.C.M. 03/02/2020 n. 630, unitamente ad alcune ulteriori previsioni normative previgenti che possono costituire utili riferimenti.

II. Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici
Il vademecum fornisce alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Concorsi & Appalti

Palazzo SpadaL’accesso civico generalizzato si applica anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici. L’Adunanza plenaria risolve il contrasto giurisprudenziale in materia e fornisce indicazioni anche sul dovere della P.A. in presenza di richieste di accesso non qualificate e sull’accesso ordinario ai documenti della fase esecutiva del contratto.

L’Adunanza plenaria, con la sentenza 02/04/2020, n. 10, pone fine ai contrasti sorti tra le sezioni del Consiglio di Stato in merito all’applicabilità o meno della disciplina dell’accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di gara. La questione è stata rimessa all’Adunanza con l’ordinanza 16/12/2019, n. 8501 insieme ad altri due quesiti riguardanti la possibilità per l’Amministrazione e per il giudice di qualificare autonomamente l’istanza di accesso al di là dei riferimenti normativi in essa eventualmente contenuti e se l’accesso previsto dalla L. 241/1990 sia esercitabile sugli atti di esecuzione del contratto da parte della seconda graduata nella procedura di gara.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La disciplina dell’accesso agli atti amministrativi (detto anche accesso c.d. “ordinario” o “documentale”) è contenuta negli artt. 22-28 della L. 07/08/1990, n. 241, e si sostanzia nel potere/diritto di prendere visione ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi, da parte di chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Il c.d. “accesso civico”, disciplinato dagli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33, si articola a sua volta in due forme:
1) il c.d. “accesso civico semplice”, di cui all’art. 5 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, in base al quale ove la normativa vigente preveda un obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, sussiste parimenti un diritto da parte di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
2) il c.d. “accesso civico generalizzato” (detto anche “FOIA”, quale acronimo della locuzione inglese Freedom of information act) disciplinato dall’art. 5 del D. Leg.vo 33/2013, comma 2, in base al quale chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche se ulteriori rispetto a quelli oggetto di un obbligo di pubblicazione (considerati dall’accesso civico semplice), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis del D. Leg.vo 33/2013.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI GARA E, IN PARTICOLARE, ALL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Con riferimento all’applicabilità dell’accesso civico generalizzato anche alle procedure di gara, la giurisprudenza amministrativa si era divisa in due orientamenti contrapposti:
- secondo un primo indirizzo, i documenti afferenti alle procedure di affidamento ed esecuzione di un appalto sarebbero esclusivamente sottoposti alla disciplina di cui all’art. 53, D. Leg.vo 50/2016 e pertanto resterebbero esclusi dall’accesso civico c.d. generalizzato di cui al comma 2 dell’art. 5 del D. Leg.vo 33/2013 (C. Stato 02/08/2019, n. 5503 - sez. V. Nello stesso senso anche TAR Lombardia-Milano 25/03/2019, n. 630; TAR Lazio-Roma 14/01/2019, n. 425; TAR Emilia Romagna-Parma 18/07/2018, n. 197);
- secondo un diverso orientamento, di contro, dovrebbe riconoscersi l’applicabilità della disciplina dell’accesso civico generalizzato anche alla materia degli appalti pubblici (C. Stato 05/06/2019, n. 3780 - sez. III. Nello stesso senso anche TAR Lombardia-Milano 11/01/2019, n. 45).

Quest’ultimo orientamento si basa sulla considerazione che l’art. 5-bis, comma 3, D. Leg.vo 33/2013, nell’escludere l’accesso civico generalizzato, tra l’altro, nei casi previsti dalla legge ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di “specifiche condizioni, modalità e limiti”, non intende limitare tale diritto ad intere materie. Diversamente interpretando, si legge nella sentenza n. 3780/2019, “significherebbe escludere l’intera materia relativa ai contratti pubblici da una disciplina, qual è quella dell’accesso civico generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione”. Ciò peraltro non esclude il rispetto dei limiti imposti dalla specifica normativa di cui all’art. 53, D. Leg.vo 50/2016.

L’Adunanza plenaria, con la sentenza 10/2020, ha confermato la validità di tale ultimo orientamento, ritenendo che l’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del D. Leg.vo 50/2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis del D. Leg.vo 33/2013 in combinato disposto con il citato art. 53 e con le previsioni della L. 241/1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato. Resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, D. Leg.vo 33/2013 (comma 1 e 2), a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

DOVERE DELL’AMMINISTRAZIONE IN PRESENZA DI RICHIESTE DI ACCESSO NON QUALIFICATE
L’Adunanza plenaria ha affermato inoltre il principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, anche se formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente (senza cioè fare riferimento ad una specifica disciplina), anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale (L. 241/1990).
In questo ultimo caso l’Amministrazione dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della L. 241/1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 116, D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo), possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla Pubblica Amministrazione all’esito del procedimento.

ACCESSO ORDINARIO AI DOCUMENTI DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO
Per quanto concerne l’accesso ordinario o documentale infine, l’Adunanza plenaria ha ritenuto che il concorrente alla gara è portatore dell’interesse concreto ed attuale richiesto dall’art. 22, L. 241/1990 - ed è conseguentemente legittimato ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico - con riferimento alle vicende che riguardano l’aggiudicatario che potrebbero condurre alla risoluzione del contratto e quindi allo scorrimento in graduatoria o alla riedizione della gara. L’istanza di accesso però non deve tradursi in una generica volontà “meramente esplorativa” di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

ANACA causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020.

L’art. 1, comma 67, della L. 23/12/2005, n. 266 prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento (di cui all’art. 1, comma 65, della L. 266/2005) determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Con la Delibera ANAC del 01/04/2020, n. 289, a causa della grave crisi economica generata dall'emergenza sanitaria, l'ANAC ha chiesto al Governo di disporre l'esonero dal versamento dei contributi ad essa dovuti per tutte le procedure di gara fino al 31/12/2020, da parte dei soggetti pubblici e privati di seguito indicati:
- le stazioni appaltanti di cui alla lett. o), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- gli operatori economici, di cui alla lett. p), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Accesso agli attiUna importante e interessante pronuncia del Consiglio di Stato delinea in maniera chiara il sottile limite, nell’ambito di una procedura di gara pubblica tra l’interesse di un concorrente alla tutela di segreti tecnici e commerciali e quello di altro concorrente, opposto, a vedersi mostrata tutta la documentazione di gara per esigenze di difesa in giudizio.

C. Stato 07/01/2020, n. 64, ha fornito importanti orientamenti sui presupposti necessari per l’accesso ad atti coperti da segreto, nell’ambito di un appalto pubblico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva ed alla consequenziale esecuzione di opere ad alto contenuto specialistico.

L’ART. 53 DEL CODICE E LE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI
Le norme che regolano l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono definite dall'art. 53 del D. Leg.vo 50/2016, il quale richiama la disciplina generale di cui agli artt. 22-28 della L. 241/1990, aggiungendo specifiche disposizioni derogatorie concernenti il differimento, la limitazione e l’esclusione della pretesa di esibizione documentale in considerazione di peculiari esigenze di riservatezza che possono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure a evidenza pubblica.
Per quanto qui di interesse, la lettera a) del comma 5 dell’art. 53 del D. Leg.vo 50/2016 dispone che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, della giustificazione di anomalia della medesima che costituiscano - secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente - segreti tecnici o commerciali.
In altri termini, la normativa consente di escludere dall’accesso agli atti quella parte dell'offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara (il c.d. “know how”), vale a dire l'insieme delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza.
In ogni caso, il limite alla possibilità di mostrare la documentazione in oggetto è comunque subordinato alla formulazione di un’espressa “manifestazione di interesse” da parte dell'impresa interessata, cui incombe a tale scopo l'onere di allegare “motivata e comprovata dichiarazione” tramite la quale dimostrare l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia.
Ai sensi del successivo comma 6 dell’art. 53 del D. Leg.vo 50/2016, è tuttavia consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto (previsione più restrittiva di quella dell'art. 24 della L. 241/1990, comma 7, che contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l'accesso, ove necessario, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale).

L’INTERPRETAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Partecipare ad una gara non comporta una rinuncia al diritto di riservatezza
Secondo C. Stato 07/01/2020, n. 64, in commento, la scelta di prendere parte a una procedura competitiva non implica (come invece affermato dall’appellata sentenza del TAR) un’implicita accettazione del rischio di divulgazione di segreti industriali o commerciali, i quali - almeno in linea di principio - restano sottratti, a tutela del loro specifico valore concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione.
La ratio legis della norma che stabilisce con riguardo ad una gara pubblica la possibile limitazione dell’accesso agli atti in relazione a documenti contenenti segreti industriali o commerciali, non è quella di derogare al diritto di accesso, ma di assicurare la corretta competizione tra imprese, evitando che si possa fare un uso emulativo, ad esempio da parte di contendenti che potrebbero formalizzare l'istanza allo scopo precipuo di giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri.

Necessità di motivata valutazione da parte della stazione appaltante
C. Stato 64/2020 altresì chiarisce che la presentazione di una istanza di accesso impone alla stazione appaltante di coinvolgere, in rispetto del contraddittorio, il concorrente controinteressato, nelle forme di cui alla disciplina generale del procedimento amministrativo, e richiede una motivata valutazione delle argomentazioni offerte, ai fini dell'apprezzamento della 'effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza.
In pratica, la legge non pone una regola di esclusione basata su una presunzione assoluta valevole ex ante, ma impone una valutazione in concreto dei motivi addotti a difesa del segreto, per modo che possa non essere preclusivamente vulnerato l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Tutela dei segreti commerciali ed esigenza di difesa in giudizio
Quanto infine al fatto che l'accesso è, nella materia in esame, strettamente legato alla sola esigenza di “difesa in giudizio”, C. Stato 64/2020 chiarisce che - al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali - è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.
In particolare, la mera intenzione di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia, come nella fattispecie l'impresa seconda graduata, concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Concorsi & Appalti

ANACIl Comunicato dell'ANAC del 23/10/2019 (depositato il 04/11/2019) segnala le clausole del Bando tipo n. 1, sull'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture sopra soglia con OEV, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici modificate dal DL Sblocca cantieri.

L’ANAC con Delib. ANAC 22/11/2017, n. 1228, ha approvato il Bando-tipo n. 1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto del quadro normativo allora vigente e degli orientamenti giurisprudenziali espressi.
Successivamente è stato emanato il D.L. 32/2019, convertito con la L. 14/06/2019, n. 55, che ha modificato diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, richiamate dal citato Bando-tipo.
La riforma avviata dal D.L. 32/2019 deve essere completata mediante l’adozione del regolamento unico di attuazione del D. Leg.vo 50/2016.

Nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l’attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, il Comunicato segnala le clausole del citato bando, che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni sopra richiamate.

Si precisa, inoltre, che il richiamo alle Linee guida n. 3, di cui alla Delib. ANAC 1096/2016, contenuto nel predetto bando, si intende effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Le osservazioni sulle clausole del Bando-tipo n. 1/2017, valgono anche per le clausole del Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia comunitaria, approvato con Delib. ANAC 10/01/2018, n. 2, e per quelle del Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000 euro, approvato con Delib. ANAC 31/07/2018, n. 723, che si conformano al Bando-tipo n. 1/2017.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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Portale unico pubblicitàIl Ministero delle infrastrutture e trasporti rende noto l’avvio della piattaforma informatica del Servizio Contratti Pubblici (SCP) che realizza il Sistema a rete tra il MIT, le Regioni e Province autonome.

Dal 01/07/2019 ha preso il via il Sistema a rete per la pubblicazione dei dati concernenti i contratti pubblici, che vede la cooperazione tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti (Servizio contratti pubblici) e le Regioni e Province autonome per la realizzazione del portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi.

A partire da tale data (o dalla data successiva di attivazione della piattaforma unica delle trasparenza e pubblicità in ciascuna regione, che sarà resa nota tramite i previsti comunicati degli Osservatori regionali):
- le stazioni appaltanti statali e di livello centrale e le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che non hanno ancora attivato un proprio sistema informativo assolveranno agli obblighi informativi, di cui sopra, tramite il Servizio contratti pubblici disponibile all’indirizzo https://www.serviziocontrattipubblici.it;
- le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che hanno attivato un proprio sistema informativo pubblicheranno su detti sistemi, i bandi/avvisi ed esiti di gara e i programmi di lavori, beni e servizi, secondo le indicazioni fornite dagli Osservatori Regionali o strutture equivalenti; in caso di utilizzo della piattaforma SCP quest’ultima reindirizzerà le stazioni appaltanti direttamente sui sistemi informativi regionali attivi.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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