Alberghi: chiudiporta e serrature "antipanico" su porte tagliafuoco

Intervista a Eros Chemolli, CEO Chemolli Fire.

Sovente mi chiedono se sia obbligatorio che le porte hotel tagliafuoco abbiano chiudiporta e serratura antipanico.
In relazione al chiudiporta il D.M. 10/03/1998 nell'Allegato III (“Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio”), Paragrafo 3.9 (“Porte installate lungo le vie di uscita”) stabilisce che:
"Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Non possono, inoltre, essere tenute aperte con zeppe, fermi o altri mezzi meccanici che impediscano il corretto funzionamento dei chiudiporta, questo per far sì che le porte possano svolgere la loro funzione di compartimentazione in caso di incendio.
In caso di necessità, è possibile mantenere aperte le porte tagliafuoco solo tramite dispositivi elettromeccanici che si sblocchino in modo automatico in caso di incendio, consentendo la chiusura della porta."
"L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

  • dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
  • dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
  • di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
  • di un comando manuale.

L'unica condizione in cui il chiudiporta non è obbligatorio è il caso in cui le porte siano localizzate in corrispondenza di locali adibiti a depositi. In tale circostanza le porte possono non essere dotate di dispositivo di autochiusura, purché' siano tenute chiuse a chiave."
Ricordo che questa condizione è possibile solo se, in porte testate con la EN1634-1, il chiudiporta sia stato testato disattivato. Il produttore dovrebbe darne informazione, a far bene, nel libretto di installazione, uso e manutenzione o comunicarlo in caso di richiesta.
In relazione alle serrature, il D.M. 09/04/1994 nell'Allegato II ("Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere"), TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO, dispone al Paragrafo 7.3 "Sistema di vie di uscita" che:
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.
Normalmente le "antipanico" per hotel sono quelle che premendo la maniglia dall'interno, sbloccano la mandata oltre che lo scrocco. Le virgolette perchè è una definizione più adatta ai maniglioni.
Quindi le serrature "antipanico" sono obbligatorie solo per più di 25 posti letto.
Anche il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015 e DM 09/08/2016) chiede l'autochiusura alle porte per:
S.3.5.2 Filtri
S.3.5.3 Filtri a prova di fumo
S.3.7.2 Compartimentazione in generale
S.4.5.6 dove specifica il tipo di accessorio per le porte lungo le vie di esodo:

Il Codice nasce come alternativa alle regole tecniche da applicare per alcune attività elencate nel campo di applicazione; il DM 12/04/2019 modifica questo aspetto eliminando il doppio binario per le attività riportate all'interno del codice.
Dal 20/10/2019 le attività all'interno del codice si potranno fare solo con il codice le altre con il "vecchio" sistema. Alberghi con esclusione di Rifugi e strutture all'aria aperte rientrano nel codice.
A mio giudizio ognuno deve fare il proprio lavoro. Il produttore di porte non può assumere anche la responsabilità di committente e di progettista, in particolare antincendio. Quindi raccomando di fare dei contratti chiari stabilendo cosa si fornisce ed attenersi a questo.
Non è dato sapere al produttore delle porte se il committente ha l'obbligo o meno di determinate provvisioni: in linea teorica potresti anche ordinare porte per 4 alberghi diversi. Comunque nulla vieta una bella e-mail al cliente, dicendo, "non è che hai l'obbligo di serrature antipanico?"
Altre questioni sensibili, l'altezza della maniglia a 900 oppure il passaggio netto di una certa misura: ma di questo cercherò di parlare in un altro articolo.

Pubblicato in Comunicati stampa

Direttore lavoriIn tema di vizi dell’opera, la Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori non ha un obbligo continuo di vigilanza sulle attività di semplice esecuzione realizzate dall'appaltatore.

Nel caso di specie i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni nei confronti della ditta appaltatrice e del direttore lavori con riferimento a vizi nell’edificazione di una villa bifamiliare, consistenti nell'inidonea impermeabilizzazione di una guaina.
Era stato accertato - in primo e secondo grado - che si trattava di negligenza nell’apposizione di una guaina impermeabilizzante, un’attività di semplice esecuzione e senza alcuna difficoltà particolare, non bisognevole di alcuna direttiva specifica, rientrante dunque nella fattispecie di opera esecutiva non complessa e oggetto di competenze e capacità di modesti operai edili.

La Corte di Cassazione, con l'Ord. C. Cass. civ. 29/05/2019, n. 14751, ha specificato che il direttore dei lavori è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve impiegare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione e nel perimetro delle sue competenze, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.
Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori riferibile all'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione ad attività di semplice esecuzione.
Sicché, in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l'appaltatore sia stato sottoposto dal committente a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, l'appaltatore rimane esclusivo responsabile dell'esecuzione delle opere previste ovvero dei danni conseguenti a negligenza nell'attuazione.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Distanza minima tra paretiIl Consiglio di Stato, con la pronuncia del 23/05/2019, n. 3367, fa il punto su tutte le questioni applicative concernenti la distanza minima tra pareti finestrate prevista dal D.M. 1444/1968.


In proposito si ricorda che l’art. 9 del D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444, nell’ottica di tutelare imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, prescrive le distanze da osservare nelle ipotesi di ristrutturazione e costruzione di nuovi edifici, prevedendo altresì una specifica disciplina per gli stabili ricadenti nei centri o agglomerati storici.
In particolare, l’art. 9 del D. Min. LL.PP. 1444/1968, al punto 2), prescrive per le nuove costruzioni ricadenti in zone diverse dalla zona territoriale omogenea A (quindi in zona diversa dal centro storico) l’obbligo di osservare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti.
C. Stato 23/05/2019, n. 3367 ha affrontato diverse questioni applicative della norma sopra descritta,
SCOPO DELLA NORMA E SUA APPLICAZIONE INDEROGABILE - La norma è volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e di conseguenza va applicata in via inderogabile, non essendo neanche concesso al giudice di valutare un eventuale equo contemperamento degli opposti interessi delle parti.
COME CALCOLARE LE DISTANZE - La distanza di 10 metri va calcolata:
- con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano;
- con riferimento a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale;
- prescindendo dal fatto che le pareti frontistanti siano o meno in posizione parallela;
- indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia preesistente o di un nuovo edificio da realizzarsi;
- indipendentemente dalla circostanza che le pareti si trovino alla medesima o a diversa altezza l'un l'altra.
RAPPORTO CON I REGOLAMENTI COMUNALI - La norma in discussione prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto deriva da una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti.
NOZIONE DI "NUOVA COSTRUZIONE" - per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione di un fabbricato completamente nuovo, ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d’ingombro. Anche la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Rigenerazione urbanaPreliminarmente occorre chiarire cosa si intenda per “rigenerazione urbana”. Il termine, di derivazione anglosassone (“urban regeneration”) designa i programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana che puntano a garantire qualità e sicurezza dell’abitare sia dal punto di vista sociale sia ambientale, in particolare nelle periferie più degradate. Si tratta di interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio preesistente, limitano il consumo di territorio salvaguardando il paesaggio e l’ambiente; attenti alla sostenibilità, tali progetti si differenziano sostanzialmente da quelli di urban renewal, o «rinnovamento urbano», spesso rivelatisi interventi prevalentemente di demolizione e ricostruzione, a carattere più o meno apertamente speculativo. I quartieri o le parti di città oggetto di interventi di R.U. vengono pertanto sottoposti a una serie di miglioramenti tali da renderne l’edificato compatibile dal punto di vista ambientale, con l’impiego di materiali ecologici, e il più possibile autonomo dal punto di vista energetico, con il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili; ma anche tali da limitare l’inquinamento acustico e raggiungere standard adeguati per i parcheggi, gli esercizi commerciali, i trasporti pubblici, la presenza di luoghi di aggregazione sociale, culturale e religiosa, di impianti sportivi e aree verdi ecc., in modo da ottenere un complessivo innalzamento della qualità della vita degli abitanti.

L’art. 5 dello Sblocca cantieri è finalizzato a chiarire che il soddisfacimento degli standard da parte degli interventi di rigenerazione urbana sia assicurato solo nel caso in cui questi generino un maggiore fabbisogno di dotazioni territoriali rispetto alla situazione antecedente. In alternativa, quando non sia tecnicamente possibile disporre di aree da cedere, si può provvedere alla monetizzazione delle aree, consentendo, in tal modo, ai comuni di acquisire risorse utili.

All’art. 5, comma 1, il legislatore delegato elenca le finalità perseguite dalla norma:
- indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e, al contempo, favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;
- incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio;
- promuovere ed agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

Per le ragioni sub a), b) e c), vengono apportate due modifiche alla normativa pre-vigente:
-all’articolo 2-bis, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia[3] (recante “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”), le parole “possono prevedere” sono state sostituite da “introducono” e le parole “e possono dettare” da “nonché”. Pertanto, il legislatore delegato ha inteso obbligare le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad introdurre, da un lato, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e, dall’altro, disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali;
- allo stesso articolo 2-bis di cui sopra, dopo il comma 1 vengono introdotti due commi:
    «1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
    1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo».

Le riforme apportate dallo Sblocca cantieri in tema di rigenerazione urbana, tuttavia, non sono state esente da critiche: c’è, infatti, chi ha parlato di “troppa prudenza” da parte del Governo, auspicando il superamento della “logica dei provvedimenti singoli” e, conseguentemente, l’approdo ad un “sistema di interventi generali e strutturali che consentano un vero cambio di passo, con l’indicazione chiara degli obiettivi di medio periodo e degli strumenti normativi e finanziari da utilizzare per conseguirli”.


fonte iusinitinere

Pubblicato in Normativa

viessmann logoIl 15 marzo, in occasione di MCE, l’azienda invita i progettisti per fare il punto sulle nuove normative e presentare le innovative soluzioni basate su fonti energetiche rinnovabili. La partecipazione prevede il riconoscimento dei crediti formativi.

Il Gruppo Viessmann, leader nella produzione di sistemi per l’efficienza energetica, presenta l’edizione annuale del proprio Convegno “Direttiva RES, quota rinnovabili ed etichettatura energetica”, che si terrà il 15 marzo, in occasione della manifestazione MCE (Mostraconvegno Expocomfort).

Questa nuova edizione del Convegno approfondirà diversi aspetti legati al mondo dell’energia tra cui l’utilizzo ottimale delle rinnovabili, lo stato dell'arte delle tecnologie e le relative applicazioni. Tra i temi trattati, verrà dedicata una particolare attenzione anche all’aspetto normativo legato all’entrata in vigore, avvenuta a fine settembre 2015, delle direttive europee EcoDesign ed Etichettatura Energetica per certificare l’efficienza anche dei generatori di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Allo stesso modo si approfondirà il tema della direttiva RES (Renewable Energy Sources) che pone come primo obiettivo la copertura di una quota consistente del fabbisogno di energia termica tramite fonti rinnovabili entro il 2020. Il Convegno Viessmann sarà quindi l’occasione per delineare lo scenario attuale e futuro e fare un bilancio sull’efficientamento in Italia, focalizzando l’attenzione proprio sull’imposizione della quota RES, obbligatoria nella produzione di energia.

Nel corso della giornata, si alterneranno sul palco numerosi relatori che, oltre a un focus sulla normativa, approfondiranno diverse tematiche di innovazione tecnologica, relative alla produzione sostenibile di energia e di calore: solare termico e fotovoltaico, generatori smart, pompe di calore e sistemi ibridi. Sarà dato particolare rilievo alle soluzioni di riscaldamento che permettono l’integrazione di fonti di energia diverse, ottimizzando il funzionamento complessivo degli impianti con importanti benefici sia sul fronte economico che su quello ambientale. In tema di Energy Management, va ricordato che il Gruppo Viessmann e il Gruppo BMW hanno dato vita alla joint venture Digital Energy Solutions con l’obiettivo di offrire soluzioni all’avanguardia in questo ambito. Le due aziende hanno messo insieme le proprie competenze e tecnologie per sviluppare soluzioni energetiche ottimizzate sul fronte dei costi e della sostenibilità e assicurare al tempo stesso l’approvvigionamento energetico.

La partecipazione al Convegno permetterà ai progettisti presenti di ottenere i crediti formativi dai rispettivi ordini e collegi di riferimento, validi sul territorio nazionale.

Nell’ambito del Convegno verranno premiati anche i vincitori del Concorso di Idee 2015, promosso da Viessmann, “Efficienza con sistemi ibridi e soluzioni di energy e fuel storage”. Al concorso sono stati sottoposti circa 200 progetti, valutati da esponenti di eccellenza del settore in base alla qualità progettuale. In questa occasione sarà, inoltre presentata l’edizione del Concorso di Idee 2016, dal titolo “Innovazioni tecnologiche e sfide energetiche”, dando il via alle prossime iscrizioni. Le soluzioni proposte dovranno distinguersi per la qualità complessiva e la capacità di soddisfare i requisiti di efficienza energetica e sostenibilità sia ambientale che economica nel rispetto della normativa in vigore.

Il convegno avrà luogo il 15 marzo, in occasione di MCE, a partire dalle ore 13.30 presso l’Auditorium del Centro congressi Stella Polare – Fiera Milano Rho. Viessmann sarà presente alla fiera con le ultime novità al Padiglione 5 - Stand A01 C10 A11 C30.

Venerdì, 07 Novembre 2014 00:00

Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE 

INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

ai sensi dell’art. 26 della Legge 116/2014 (c.d. “Legge Competitività”)

Pubblicato in Normativa
Pagina 5 di 5