PorticatoIl Consiglio di Stato ha affermato che La realizzazione di un porticato non può considerarsi attività attratta alla natura pertinenziale dell’opera, pertanto necessita di un apposito permesso di costruire per la sua costruzione.

Nel caso di specie, da sopralluoghi effettuati nell'area di proprietà del ricorrente in Forio d'Ischia emergeva la realizzazione di numerose opere edilizie in difformità dal titolo originario, tra le quali dei porticati antistanti delle strutture esistenti.

In proposito, la Sent. C. Stato 14/05/2019, n. 3133, ha ribadito che la realizzazione di un porticato non può considerarsi attività attratta alla natura pertinenziale dell’opera, necessita dunque di un apposito permesso di costruire per la sua costruzione.

Inoltre, il Consiglio di Stato si è uniformato alla costante giurisprudenza in materia, affermando che la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell'interessato, e non dell'amministrazione, dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'addotta sanabilità del manufatto.
Pertanto, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, l'amministrazione ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Formazione professionaleCon l’Avviso si intende procedere alla formazione di due Elenchi di Professionisti, da costituirsi ai sensi dell'articolo 157 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice appalti), per l’eventuale affidamento nel corso del triennio 2019-2021, di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché di servizi attinenti alla progettazione ed esecuzione delle opere (compresi rilievi topografici, indagini geologiche e archeologiche), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Ufficio direzione lavori, collaudo, verifiche della progettazione ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a 100 mila euro.

L’acquisizione delle candidature avviene esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma del portale gare della Regione Campania, raggiungibile all’indirizzo: http://pgt.regione.campania.it

Le domande, corredate della documentazione richiesta (autocertificazioni, curriculum ed elenco servizi), dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 31/07/2019.

L’Elenco di Professionisti sarà suddiviso in 2 sezioni in relazione all’importo:
- Sezione 1: fascia d’importo inferiore a 40.000,00 euro al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- Sezione 2: fascia d’importo pari o superiore a 40.000,00 euro al netto di oneri fiscali e previdenziali.
Le suddette sezioni saranno suddivise per tipologia di servizio ed è consentita l’iscrizione in una o entrambe le Sezioni.

Soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione nell’Elenco
Sono ammessi a presentare la domanda i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del D. Leg.vo 50/2016, e in particolare:
- i professionisti singoli o associati;
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, prestatori di servizi archeologici e geologici stabiliti in altri Stati membri;
- i raggruppamenti temporanei;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco
I soggetti interessati all’iscrizione devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
- insussistenza di cause di esclusione, ai sensi dell’articolo 80 del D. Leg.vo 50/2016;
- per le persone fisiche: possesso di titolo (laurea, diploma, abilitazione) necessario in relazione ai servizi da espletare;
- per le persone giuridiche: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- per le società di professionisti e di ingegneria, per i consorzi stabili e i raggruppamenti temporanei di professionisti: i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del D. Min. Infrastrutture e Trasporti 263/2016.

Requisiti economico-finanziari:
- realizzazione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, di un fatturato globale per i servizi di ingegneria e architettura nei settori e categorie nelle quali si chiede l’iscrizione, o analoghi, per un importo globale almeno pari all’importo massimo della fascia nella quale si chiede l’iscrizione, cioè pari a euro 40.000,00 per l’iscrizione nella prima fascia e pari a euro 100.000,00 per l’iscrizione nella seconda fascia.

 

 

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Criteri Ambientali MinimiÈ stato pubblicato il Manuale operativo per gli acquisti verdi, il quale fornisce indicazione operative alle stazioni appaltanti e ai progettisti per la corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento dei servizi energetici per gli edifici con criteri di sostenibilità.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice appalti (D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50), le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

I CAM, e in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, del D. Leg.vo 50/2016.

Il Manuale operativo per gli acquisti verdi: Affidamento dei Servizi Energetici per gli edifici con criteri di sostenibilità (realizzato nell’ambito delle attività per la promozione del Green Public Procurement del progetto PREPAIR) fornisce indicazione operative alle stazioni appaltanti e ai progettisti per la corretta applicazione dei CAM per l'affidamento dei servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza motrice e di riscaldamento/raffrescamento, adottati con il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/03/2012.

Il Manuale è diviso in 3 parti:
- la prima parte contiene le disposizioni introdotte dal D. Leg.vo 50/2016 per rendere “verde” una procedura di gara (obbligo di inserimento dei CAM e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
- la seconda parte comprende le indicazioni operative per le stazioni appaltanti sull’ambito di applicazione del CAM Servizi Energetici (indicazioni e riferimenti normativi per impostare la documentazione di gara nelle varie fasi dell’appalto);
- la terza parte fornisce indicazioni in merito alle certificazioni di qualità richieste nei CAM Servizi Energetici.

 

 

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Pubblicato in Normativa

Dopo l'approvazione della conversione in legge, tutte le modifiche su:

  • Applicazione adempimenti a tutte le tipologie strutturali;
  • Denuncia dei lavori;
  • Collaudo statico;
  • Nuove categorie di interventi in zone sismiche e gradi di rilevanza;
  • Assorbimento adempimenti sulle opere strutturali;
  • Eliminazione relazione del D.L. a strutture ultimate e collaudo statico per interventi minori.

Opere strutturali zone sismiche

Il D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. “sblocca cantieri”), convertito in legge dal Senato il 06/06/2019 e in procinto di passare alla Camera per la ratifica definitiva, ha introdotto innovazioni al Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, concernenti la disciplina e gli adempimenti necessari alla esecuzione di opere strutturali e delle costruzioni in zone sismiche. Le modifiche sono state introdotte dall’art. 3 del D.L. 32/2019, il quale, seppure rubricato “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”, reca in realtà interventi concernenti le opere strutturali in generale.
Lievi le modifiche rispetto all'impianto originario del decreto, di seguito il dettaglio.

OPERE STRUTTURALI, Ampliamento ambito di applicazione - Quanto alle opere strutturali, è stato eliminato dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001 il riferimento alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sostituendolo con un più generico “opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”.
In pratica, lo “sblocca cantieri” ha inteso estendere gli obblighi previsti dal T.U. alle opere strutturali in generale, realizzate con qualsiasi materiale ammesso dalla normativa tecnica.
L’intervento normativo è stato evidentemente realizzato in maniera parziale, in quanto rimane il riferimento dell’art. 53 del D.P.R. 380/2001 alle sole opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, così come non sono stati variati il titolo dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001 che ancora recita “Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” nonché il titolo dell’intero Capo II della Parte II, anch’esso rimasto come in origine.
Andrebbe peraltro valutata una possibile specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di meglio chiarire l’ambito applicativo; ciò, anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del Testo unico dell’edilizia, onde garantire l’osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato.

OPERE STRUTTURALI, Ufficio cui presentare la denuncia dei lavori - L’art. 65 del D.P.R. 380/2001 - dopo le modifiche ad esso apportate dal D.L. 32/2019  - dispone che la denuncia delle opere deve essere presentata allo Sportello unico per l’edilizia, tramite PEC (nella versione precedente si disponeva ugualmente che la denuncia andasse presentata allo Sportello unico, il quale a sua volta provvedeva a trasmetterla al competente ufficio tecnico regionale).
La modifica in questione appare di scarsa rilevanza pratica: occorre in ogni caso fare riferimento alla propria realtà regionale per conoscere l’ufficio competente, le modalità per la presentazione della denuncia e la modulistica da utilizzare.

OPERE STRUTTURALI, Modifica ai contenuti della denuncia dei lavori - Non è più previsto, dopo le modifiche introdotte all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 ad opera dell’art. 3 del D.L. 32/2019, che la documentazione a corredo della denuncia delle opere strutturali debba essere presentata in triplice copia.
Sempre tramite PEC, lo Sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 4, ove non si prevede più, dopo il D.L. 32/2019, il rilascio anche di una copia del progetto e della relazione).
Anche in questo caso, le modifiche appaiono di scarsa rilevanza pratica, e il tecnico farà riferimento alle procedure operative previste nella propria realtà locale. Peraltro, l’art. 66 del D.P.R. 380/2001 prevede tutt’ora la conservazione in cantiere di copia del progetto e della relazione, copia della quale al momento, in teoria, non è previsto più il rilascio obbligatorio.

OPERE STRUTTURALI, Modifica sulla presentazione della relazione a strutture ultimate e del collaudo - La relazione a strutture ultimate (possiamo continuare a chiamarla così anche se si prevede ora che venta trasmessa "ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa", ma la sostanza non cambia) è presentata non più in triplice copia ma via PEC (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 6). Lo Sportello unico rilascia a sua volta via PEC l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione, trasmettendola altresì al competente ufficio tecnico regionale (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 7).
Quanto al certificato di collaudo, anch'esso è presentato non più in triplice copia ma via PEC (art. 67 del D.P.R. 380/2001, comma 7)
L'adempimento concernente la presentazione della relazione a strutture ultimate non è più dovuto per alcuni interventi minori eseguiti in zone sismiche (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis; si veda più avanti). Per gli stessi interventi, il certificato di collaudo statico è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (art. 67 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis; si veda più avanti).

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, Nuove categorie di interventi - La modifica più rilevante apportata dal D.L. 32/2019 è probabilmente rappresentata dall’introduzione del nuovo art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, il quale prevede, nell’ambito degli interventi in zone sismiche soggetti agli obblighi previsti dal T.U., una ulteriore distinzione nelle seguenti categorie di interventi:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;
b) interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
Gli adempimenti da effettuare sono graduati in relazione alla suddetta scala di rilevanza, con l’imposizione solo per gli interventi rilevanti dell’onere della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione).
Ai fini di cui sopra sono in particolare considerati dall’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration compresi tra 0,20 e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration compresi tra 0,15 e 0,20 g e zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli (classe I, par. 2.4.2 del D.M. 17/01/2018, vedi Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018));
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Spetterà al Ministero delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, definire opportune linee guida per l’individuazione degli interventi da far rientrare in ciascuna delle categorie di cui sopra, nonché di “varianti di carattere non sostanziale” per le quali il preavviso (denuncia dei lavori) non sarà necessario.
Nelle more dell’emanazione delle linee guida in commento, le Regioni potranno, in alternativa:
- confermare le disposizioni previgenti;
- dotarsi di apposite elencazioni temporanee, che verranno poi superate al momento dell’emanazione delle linee guida, cui le Regioni stesse dovranno adeguarsi.

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, Assorbimento degli adempimenti sulle opere strutturali - Per tutti gli interventi soggetti alla disciplina sulle costruzioni in zone sismiche, l’assolvimento degli adempimenti previsti ed in particolare la presentazione del preavviso scritto e contestuale deposito del progetto e della dichiarazione asseverata del progettista, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, sono validi anche agli effetti della denuncia delle opere strutturali (comma 5 dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 3 del D.L. 32/2019.

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, Eliminazione relazione del D.L. a strutture ultimate e collaudo statico per interventi minori - Ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis - a sua volta introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019 - l’adempimento concernente la relazione del direttore dei lavori a strutture ultimate (presentazione, rilascio dell’attestazione di deposito su una copia da parte dell’ufficio e trasmissione all’ufficio tecnico regionale, consegna al collaudatore) non si applica per alcuni degli interventi realizzati in zone sismiche indicati dal nuovo art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, anch’esso introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019, ed in particolare:
- per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (che fanno parte come visto della categoria degli interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità);
- per gli interventi che, per le loro caratteristiche intrinseche e per la destinazione d’uso dell’opera, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (che costituiscono come viso interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità).
Inoltre, per le medesime categorie di interventi, il certificato di collaudo statico è sostituito - ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, comma 8-bis (introdotto dall’art. 3 del D.L. 32/2019) da una dichiarazione di regolare esecuzione, resa dal direttore dei lavori.

Nota a cura di Alfonso Mancini
Responsabile UT Legislazione Tecnica

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Corte di CassazioneLa Corte di Cassazione chiarisce in quali casi un’opera può essere ritenuta precaria e quindi sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire


FATTISPECIE
Nel caso di specie era stata affermata la responsabilità del ricorrente per la realizzazione, in zona demaniale marittima gravata da vincolo paesaggistico, di una struttura pressostatica delle dimensioni di mq 100, realizzata in elementi metallici e copertura in PVC, con pavimentazione in pietra leccese, in assenza dei prescritti titoli abilitativi.

Il ricorrente sosteneva che dalle dichiarazioni rese dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, risultavano la precarietà ed amovibilità dell'opera, per la quale era stato peraltro rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.

PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, la Suprema Corte ha ribadito che, al fine di ritenere sottratto un manufatto al preventivo rilascio del permesso di costruire in ragione della sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dal T.U.E. (D.P.R. 380/2001), sono soggetti a permesso di costruire, tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato.

CONCLUSIONI
La Corte di Cassazione ha considerato che le dedotte caratteristiche di precarietà e facile amovibilità dell'opera erano evidentemente smentite dalla descrizione della stessa effettuata nella sentenza di appello sulla base delle emergenze processuali del giudizio di primo grado. Il manufatto realizzato si presentava infatti come stabilmente infisso al suolo e dotato di pavimentazione circoscritta da un muretto di contenimento, l'opera poggiava su pilasti in ferro, a loro volta ancorati su plinti in cemento armato ed era stato accertato anche un cambiamento del livello planovolumetrico e pianoaltimetrico del terreno su cui l'opera era stata realizzata. Si era evidenziato, poi, che i plinti su cui poggiava il manufatto erano infissi su di una zattera in cemento sulla quale era stata poi posta una pavimentazione in lastre di pietra leccese.
Avuto riguardo a tali caratteristiche costruttive, risultava evidente che la dedotta precarietà dell'opera era del tutto insussistente.

La Cass. pen. 30/05/2019, n. 24149 ha pertanto ritenuto che nel caso di specie i necessari requisiti individuati dalla giurisprudenza mancavano del tutto ed, anzi, le caratteristiche costruttive accertate deponevano, unitamente alla rilevata alterazione planovolumetrica e pianoaltimetrica del terreno, per un intervento destinato a durare nel tempo che aveva già determinato una modifica dell'originario assetto dell'area su cui insisteva.

Un'ulteriore conferma di una simile evenienza, era data dal fatto che per le opere in questione l'interessato aveva ritenuto di dover richiedere un permesso di costruire in sanatoria (sulla base peraltro di una descrizione delle opere non rispondente alla realtà), che non sarebbe stato necessario per un intervento precario, atteso che la natura dell'opera precaria, che non determina stabili trasformazioni del territorio, non richiede per la sua realizzazione alcun titolo abilitativo.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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