Vigili del FuocoIl Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'interno, con la Circolare 15/10/2019, n. 15406, fornisce una tabella riepilogativa delle norme di prevenzione incendi da applicare a seguito del D.M. 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, che ha introdotto rilevanti novità.

Si ricorda in particolare che il D.M. 12/04/2019 ha previsto l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

Per ulteriori dettagli sul D.M. 12/04/2019 si rinvia, oltre che al testo dello stesso, anche a:
- Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019
- Codice di prevenzione incendi: pubblicato in G.U. il Decreto con le modifiche

Nel rinviare anche al testo della Circolare 15/10/2019, n. 15406 per i chiarimenti forniti dal Dipartimento dei VV.F., si riporta di seguito l'utile tabella in essa contenuta, che evidenzia la normativa da applicarsi alle attività soggette, normate o meno (cioè per le quali sia stata o meno emanata una specifica Regola Tecnica Verticale - RTV), in caso di progettazione di nuova attività oppure di progettazione di modifiche o ampliamenti ad attività già esistenti.

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Incentivi rinnovabiliIl Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 04/07/2019, pubblicato nella G.U. del 09/08/2019, n. 186, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili (eolica, idraulica, gas residuati dai processi di depurazione e solare fotovoltaico), attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione. Inoltre, il GSE il 23/08/2019 ha pubblicato il Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.

Il D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019 evidenzia quanto emerso a seguito dell'attuazione del D. Min. Sviluppo Econ. 23/06/2016 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", e adotta disposizioni al fine di:
- distinguere regimi differenziati di sostegno, oggetto di distinti decreti;
- ammettere ai meccanismi di incentivazione il solare fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW, che possono accedere alle detrazioni fiscali;
- promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili.

In particolare, relativamente alle modalità di accesso agli incentivi, il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di:
- utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le tipologie di impianti con potenza pari o superiore a 1 MW;
- prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti di potenza fino a 1 MW, utilizzando come criteri di priorità il rispetto di alcuni requisiti di tutela ambientale e la maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e scaglioni di potenza.

Nell'Allegato 1 al D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019 sono indicati gli impianti a fonti rinnovabili rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto stesso: eolico onshore, idraulico, gas residuati dei processi di depurazione, solare fotovoltaico; sono inoltre indicate la vita utile convenzionale degli impianti e le tariffe incentivanti.

Il D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento:
- nel Gruppo A ci sono gli impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione;
- nel Gruppo A-2 sono previsti incentivi per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto;
- nel Gruppo B sono ricompresi gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento;
- nel Gruppo C il Decreto prevede incentivi per il rifacimento totale o parziale di impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste,con le seguenti tempistiche (Nr. Procedura, Data di apertura del bando, Data di chiusura del bando):
1    30 settembre 2019    30 ottobre 2019
2    31 gennaio 2020    1 marzo 2020
3    31 maggio 2020    30 giugno 2020
4    30 settembre 2020    30 ottobre 2020
5    31 gennaio 2021    2 marzo 2021
6    31 maggio 2021    30 giugno 2021
7    30 settembre 2021    30 ottobre 2021

Il D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019 prevede inoltre che il D. Min. Sviluppo Econ. 23/06/2016 continui ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.
Gli incentivi e le relative modalità di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli indicati nell'Allegato 1 al Decreto sono invece stabiliti con altri decreti.

Si segnala inoltre che il GSE, il 23/08/2019, ha pubblicato il Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019. Il documento disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione introdotti dal D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019.

 

 

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Installazione gazeboPer l’installazione di un gazebo in un’area sottoposta ad un vincolo di interesse storico è necessaria l’autorizzazione del soprintendente.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, un gestore di attività di somministrazione di alimenti e bevande, aveva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico antistante il suo esercizio, dove si trovava un gazebo.
Il comune di Caserta, sul presupposto che la strada fosse vincolata, ai sensi della lett. g), dell’art 10, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004, aveva richiesto parere alla competente Soprintendenza, che lo aveva espresso in termini negativi, e aveva conseguentemente adottato l’ordinanza di rimozione poi impugnata.

A seguito della richiesta di annullamento di tale ordinanza, il comune aveva ribadito l’esistenza del vincolo di interesse storico sull’area, posta la vicinanza ai giardini della Reggia di Caserta e sostenuto che l'installazione di un chiosco prefabbricato, come quello oggetto della controversia, rientrava nel novero delle trasformazioni edilizie per le quali è richiesto il preventivo rilascio di un apposito titolo edilizio.
Inoltre, dopo aver richiamato l’art. 21, comma 4, D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, ai sensi del quale “[...] l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione del soprintendente”, il comune aveva affermato che, quale ente proprietario del bene, era impossibilitato al rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, senza il preventivo parere dell’autorità ministeriale.

CONCLUSIONI
Quanto alla necessità di preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza, il Tribunale amministrativo della Campania, ha rilevato che la via oggetto di controversia era compresa nella perimetrazione del centro di interesse storico, attesa la sua contiguità con la Reggia di Caserta e, su tale area, era stato apposto un gazebo senza ottenere la preventiva autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

La Sent. TAR. Campania Napoli 18/07/2019, n. 3965 ha poi ricordato che:
- per giurisprudenza consolidata i gazebo vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico
- è necessario il rispetto della disciplina a cui l’area risulta assoggettata
- la presenza di vincoli impone il rilascio del preventivo parere della Soprintendenza.

 

 

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Condono edilizioLa Corte di Cassazione ribadisce la differenza tra sanatoria edilizia e condono, affermando che quest’ultimo non richiede la sussistenza del requisito della doppia conformità.

Come è noto, ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, il responsabile dell'abuso può ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Tale articolo impone quindi la cosiddetta "doppia conformità", che costituisce anche il presupposto per l’estinzione del reato prevista dall’art. 45, comma 3, D.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie il Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di alcune opere abusive oggetto di condono ex art. 39 della Legge 724/1994 - assentito con provvedimento del Comune previo parere favorevole di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza - per il mancato accertamento della doppia conformità.

Al riguardo la Corte di Cassazione, sez. pen., 12/09/2019, n. 37659, ha specificato che la doppia conformità è requisito per la sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001, ma non del condono ai sensi dell'art. 39, L. 724/1994. Ed infatti, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36, D.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Viceversa, per il condono edilizio, a differenza di quanto previsto per la sanatoria edilizia di cui al suddetto art. 36, D.P.R. 380/2001, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione.

Sulla base di tale presupposto la Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del Tribunale con rinvio per un nuovo esame della questione.

 

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Acustica ComuniDefiniti i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ad opera del D.M. 15/04/2019, n. 105, emanato ai sensi dell’art. 7 della Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995).

Il D.M. D.M. 15/04/2019, n. 105 (la cui emanazione è stata segnalata sulla G.U. 06/08/2019, n. 183), disciplina i contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La relazione sullo stato acustico dei Comuni è prevista dall’art. 7 della L. 26/10/1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), comma 5, ai sensi del quale, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune, entro il 31/03/2020 e successivamente ogni 5 anni.

L’approvazione del decreto recante i contenuti della suddetta relazione quinquennale è prevista dall’art. 27 del D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42, comma 2. Si ricorda che il menzionato D. Leg.vo 42/2017 ha tra l’altro modificato sul punto in questione la L. 447/1995; prima della modifica, l’art. 7 della L. 447/1995, al comma 5, prevedeva che la relazione venisse predisposta con frequenza biennale e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

La relazione è prevista anche per consentire alla Regione di valutare la necessità di inserire i suddetti Comuni tra gli agglomerati che, ai sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo 194/2005, sono oggetto delle mappe acustiche strategiche (aree urbane, individuate dalla Regione o Provincia autonoma competente, costituite da uno o più centri abitati contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti).

Sono esentati dalla presentazione della relazione i Comuni già individuati ai fini di cui sopra dalle Regioni.

In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai Comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla L. 447/1995, è data priorità ai Comuni che ottemperano all’obbligo di adozione della relazione sullo stato acustico di cui sopra e ai Comuni individuati dalla Regione o dalla Provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche (si veda l’art. 7 della L. 447/1995).

 

 

 

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Progetto edileSussiste la responsabilità del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori che non abbia avvisato il committente della necessità di presentare la comunicazione di fine lavori.

E’ stata portata alla cognizione dei giudici una fattispecie in cui un professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori, disinteressandosi dell’epilogo del mandato, non aveva inoltrato la dichiarazione di fine lavori entro la scadenza della DIA (ora SCIA), né aveva avvisato il committente dell’obbligo della sua presentazione. Inoltre il professionista aveva certificato la regolarità delle opere trascurando di considerare la situazione che a causa di tali omissioni si era realizzata.

I giudici del merito, prima, e la Corte di Cassazione (ordinanza 18/06/2019, n. 16288), poi, hanno definito il giudizio affermando la sussistenza della responsabilità del professionista in quanto così facendo egli risultava avere:

- violato gli obblighi informativi a proprio carico;

- certificato la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori è stato pertanto condannato al pagamento dei danni conseguenti al comportamento sopra descritto, danni consistenti nei costi per sanare i lavori realizzati e nella limitazione alla commerciabilità delle opere realizzate fintanto che la sanatoria non fosse intervenuta (nella fattispecie le opere assentite tramite regolare titolo abilitativo erano state realizzate solo in parte per decisione del committente col risultato che, mancando una comunicazione di fine lavori trasmessa durante il periodo d’efficacia del titolo medesimo, esse risultavano irregolari perché eseguite sulla base di un titolo abilitativo nel frattempo venuto meno per decorrenza del termine finale d’efficacia).

La Corte di Cassazione ha chiarito inoltre che:

- le comunicazioni di inizio e fine lavori hanno lo scopo di agevolare l'accertamento, da parte dell'amministrazione comunale, dell'inizio e del completamento dell'intervento edilizio nei termini e consentire una tempestiva verifica sull'attività posta in essere. Tali comunicazioni non rappresentano, quindi, una semplice formalità amministrativa, bensì costituiscono un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposti dagli artt. 27 e segg. del D.P.R. 380/2001;

- la mancanza della presentazione del modulo di fine lavori determina l’impossibilità di accertare la regolarità del bene immobile ai fini della sua commerciabilità.

 


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Strutture mobiliLa Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale è necessario il permesso di costruire per l'installazione su un terreno di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.


Nel caso in esame, la Corte di Appello di Palermo aveva confermato la condanna della committente e proprietaria (ai sensi della lett. b), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 95 del D.P.R. 380/2001) per aver eseguito lavori di collocazione di una casa mobile modulare su un terreno di 1.200 mq sito nel Comune di Agrigento e, in relazione alle opere descritte ricadenti in zona sismica, aver omesso di fornire il prescritto preavviso allo sportello unico per l'edilizia.

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, sul terreno di proprietà dell'imputata era stato posizionato un prefabbricato modulare di 42 mq. - in parte poggiato su carrello, in parte fissato al terreno attraverso tubi telescopi - articolato in due unità abitative arredate, con ingressi distinti, dotate la prima di cucina, bagno e una camera da letto e la seconda di una cucina, due camere da letto e un vano adibito a bagno; all'esterno, il manufatto presentava una terrazza con parapetti in metalli a protezione e un'area pavimentata con mattoni autobloccanti.

I giudici di merito avevano dunque logicamente desunto che l'opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo, come tra l'altro dimostrato dal fatto che dal momento dell'installazione de fabbricato (settembre 2014) fino al giugno 2015 la casa mobile era rimasta in maniera stabile e perdurante sul fondo dell'imputata.

La Sent. C. Cass. pen. 28/08/2019, n. 36481, in proposito, ha ribadito che è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

Di conseguenza, poiché l’opera in questione si configurava come intervento di nuova costruzione ai sensi della lett. e), dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, in quanto tale subordinato a permesso di costruire, è stata confermata la condanna della proprietaria per l'installazione di una casa mobile in zona sismica, in assenza del permesso di costruire e dell’avviso allo sportello unico per l’edilizia.

***
Si ricorda che la lett. e.5, dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 definisce intervento di nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

 

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Normativa antincendio scuoleIl D.L. 28/06/2019, n. 59 - convertito con modifiche dalla L. 08/08/2019, n. 81, pubblicata nella G.U. del 12/08/2019, n. 188 - ha prorogato, rispettivamente al 31/12/2021 e 31/12/2019, il termine di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture adibite a scuole e ad asili nido, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

L'art. 4-bis del D.L. 28/06/2019, n. 59, convertito in legge dalla L. 08/08/2019, n. 81, prevede che, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
All’attuazione del piano straordinario si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021.

Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi, è stato modificato l'art. 4 del D.L. 30/12/2016, n. 244, commi 2 e 2-bis, e prorogati:
- dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto;
- dal 31/12/2018 al 31/12/2019, il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Min. Interno 16/07/2014.

 

 

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Prevenzione incendiCon Decreto del ministero dell'interno pubblicato nella G.U. del 12/07/2019, n. 162 è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Allo scopo di aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi intervenuti, nonché di porre rimedio ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria, il D. Min. Interno 02/07/2019, in vigore dal 13/07/2019, ha sostituito integralmente l'Allegato del D. Min. Interno 28/02/2014, recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

La regola tecnica è suddivisa in due Titoli:
Titolo I, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise tra disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (Capo I) e disposizioni applicabili alle attività esistenti (Capo II);
Titolo II, contenente il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio” per la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell’insediamento.

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal citato D. Min. Interno 28/02/2014, ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il D. Min. Interno 02/07/2019 non comporta adempimenti.

 

 

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Bollo su pratiche edilizieCon tre distinte risposte a istanze di interpello, l'Agenzia entrate ha reso interpretazioni sull'applicazione dell'imposta di bollo sulle pratiche edilizie, sui documenti formati all'interno del MEPA, sulle copie dei documenti amministrativi informatici.

Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 319:
- la copia della denuncia delle opere strutturali, munita dell'attestazione di avvenuto deposito (art. 65 del D.P.R. 380/2001) è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine;
- sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine anche la relazione del direttore dei lavori "a struttura ultimata" nonché il certificato di collaudo statico (artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001);
- gli allegati tecnici alla denuncia di cui sopra sono invece soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso, cioè quando sono presentati per la registrazione;
- sono soggette all'imposta di bollo solo in caso d'uso anche le eventuali varianti alla denuncia.
Il documento conferma infine che sia sulle istanze per il rilascio di titoli abilitativi edilizi comunque denominati che sui successivi provvedimenti di autorizzazione o diniego - anche se concernenti specifiche realtà regionali (es. autorizzazione alle sopraelevazioni di cui all'art. 8 della L. R. Lombardia 12/10/2015, n. 33) - è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine.

Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 321:
- per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA, e per gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente non sono applicabili le modalità di assolvimento per via telematica tramite modello F24 introdotte con D.M. 17/06/2014 per i "documenti fiscalmente rilevanti", in quanto i documenti in questione non rientrano in tale categoria;
- restano dunque applicabili le ordinarie modalità di assolvimento previste dall'art. 3 del D.P.R. 642/1972, e cioè: (i) in modo virtuale mediante pagamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o altri uffici autorizzati; (ii) mediante intermediario convenzionato che rilascia apposito contrassegno.

Secondo l'Interpello 25/07/2019, n. 323:
- per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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