BonusMini guida pratica al bonus per autonomi (iscritti a gestione separata INPS, gestioni speciali, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo) e professionisti "ordinistici" (iscritti all'Ordine o Collegio e alla Cassa di previdenza).

Gli artt. 27-31 del D.L. 18/2020, e l’art. 38 del D.L. 18/2020 medesimo, riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi un’indennità di sostegno per il mese di marzo 2020 pari a 600 Euro.

A sua volta, l’art. 44 del D.L. 18/2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a erogare sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi - ivi compresi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.). In attuazione di detto articolo, è stato emanato il D. Min. Lavoro 28/03/2020 (allegato), che detta criteri e modalità attuative concernenti i lavoratori autonomi iscritti alle casse.

INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI “NON ORDINISTICI”
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.

Le indennità in questione:
- sono esenti da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non sono cumulabili tra di loro e con quella destinata ai professionisti “ordinistici” (vedi oltre);;
- non possono essere percepite da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori” (salva la possibilità di ulteriori stanziamenti).
Per tutte le indennità in questione sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali, che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse previdenziali di riferimento (per questi professionisti, vedi paragrafo dedicato).

SOGGETTI BENEFICIARI

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

Liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27 del D.L. 18/2020)

Lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27 del D.L. 18/2020)

- Non essere titolari di pensione
- Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. Cassa di previdenza professionale)

Limite di spesa complessivo 203,4 milioni

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali - art. 28 del D.L. 18/2020)

 - Non essere titolari di pensione
- Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. Cassa di previdenza professionale), ad eccezione della Gestione separata INPS

Limite di spesa complessivo 2,16 miliardi

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 del D.L. 18/2020)

- Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 (data di entrata in vigore della presente disposizione
- Non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente

Limite di spesa complessivo 103,8 milioni

Operai agricoli a tempo determinato (art. 30 del D.L. 18/2020)

- Non essere titolari di pensione
- Aver effettuato, nel 2019, almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo

Limite di spesa complessivo 396 milioni

Lavoratori dello spettacolo (art. 38 del D.L. 18/2020)

- Avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 Euro
- Non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente

Limite di spesa complessivo 48,6 milioni

 

Come ottenere l’indennità di 600 euro
Per tutte le indennità in oggetto, occorre presentare domanda online all’INPS.

Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo (allegato), l’INPS ha chiarito che l’accesso alla domanda online può essere effettuato tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o PIN.
Per il rilascio del PIN occorre andare sul sito dell’INPS, alla sezione “Richiesta PIN”, o chiamare il Contact Center, al n. 803164 (gratuito da rete fissa), oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile).
Il PIN da utilizzare per la domanda verrà poi inviato tramite SMS o email.

INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI “ORDINISTICI” ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATIZZATE
Soggetti beneficiari e condizioni
Si riporta di seguito una tabella con i soggetti beneficiari e le condizioni per la fruizione. Salvo diversa indicazione, le condizioni devono essere verificate alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, e perciò al 17/03/2020.

L’indennità in questione:
- è esente da imposte sul reddito (si tratta quindi di un importo netto);
- non è cumulabile con quella destinata ai professionisti “non ordinistici” (vedi ante);
- può essere richiesta ad un solo ente previdenziale;
- non può essere percepita da soggetti che percepiscano già il reddito di cittadinanza.
Per tutte le indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che si provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile “non sono adottati altri provvedimenti concessori”.
Per tutte le indennità in questione sono esclusi i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali, che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse previdenziali di riferimento (per questi professionisti, vedi paragrafo dedicato).

SOGGETTI BENEFICIARI

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quali Cassa ingegneri e architetti, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa dottori commercialisti, Eppi, ecc.)

- Aver percepito nel 2018 un reddito (esclusi eventuali canoni di locazione) non superiore a 35.000 Euro
- Aver subito una limitazione all’attività a causa dei provvedimenti restrittivi dovuti all’emergenza sanitaria (c.d. “lockdown”). È da presumere che tale condizione debba essere autocertificata.
oppure
- Aver percepito nel 2018 un reddito (esclusi eventuali canoni di locazione) compreso tra 35.000 e 50.000 Euro
- Aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23/03/2020 e il 31/03/2020 o aver subito una comprovata (autocertificazione) riduzione del reddito di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019. A tal fine si ha riguardo al principio di cassa, e quindi alla differenza tra quanto effettivamente incassato e quanto speso nel trimestre.

Limite di spesa complessivo 200 milioni

Come ottenere l’indennità di 600 euro
La domanda va presentata all’ente previdenziale di riferimento.

Ciascun ente sta predisponendo - in assenza di un modello predefinito dalla norma - la propria modulistica di riferimento e le procedure per la presentazione della domanda.
Per l’indennità in questione, la normativa dispone esplicitamente che ciascun ente provvede al monitoraggio del limite di spesa complessivo (vedi tabella), e che in caso di sforamento anche presumibile potranno essere erogate ulteriori indennità solo in caso di ulteriori stanziamenti.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Appalti urgenzaLa Commissione europea fornisce gli orientamenti in materia di appalti pubblici per fronteggiare l’emergenza connessa alla crisi Covid-19.

Con la Comunicazione pubblicata nella GUUE del 01/04/2020 la Commissione UE chiarisce quali siano le opzioni e i margini di manovra possibili nell’ambito della normativa europea in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi dovuta all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Gli orientamenti forniscono una panoramica delle possibilità a disposizione degli acquirenti pubblici, ossia le amministrazioni aggiudicatrici, per accelerare le procedure e acquistare rapidamente forniture e servizi di prima necessità, come pure, se necessario, infrastrutture supplementari.

In particolare vengono trattati i seguenti argomenti:
- scelta delle procedure;
- riduzione dei termini;
- ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione;
- eventi imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice;
- impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali a causa dell’estrema urgenza.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Concorsi & Appalti

E-ProfUn “e-prof” che spiega online il mondo dell’energia ai più piccoli, un set di video-lezioni sui benefici dell’efficienza e del risparmio energetico, ma anche un viaggio in 10 puntate con esperti e giornalisti alla scoperta delle eccellenze Italiane in questi campi e video dedicati all’innovazione, alla sostenibilità, all’economia circolare e alle fonti di energia rinnovabili. Sono alcune delle proposte di didattica online per ragazzi dai 7 ai 19 anni che l’ENEA rende disponibili al mondo della scuola attraverso la sua piattaforma e-Learn formazione.enea.it e nell’ambito dell’iniziativa di formazione avviata da tutti gli enti di ricerca e coordinata dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).
Le video lezioni incentrate sulle diverse tematiche dell’efficienza energetica durano 20 minuti ciascuna e sono realizzate da esperti del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA (italiainclassea.enea.it/e-learning); inoltre dal 7 aprile, ogni martedì e giovedì dalle 11 alle 11.45, sulla pagina Facebook dell’ENEA andrà in onda una puntata di Italia in classe A - La serie il primo info-reality sull’efficienza energetica realizzato per la campagna di informazione e formazione ‘Italia in classe A’ promossa in collaborazione con il MiSE. Si tratta di un viaggio in 10 tappe alla scoperta delle migliori storie di efficienza energetica: case, condomini, grandi fabbriche, aeroporti, musei, scuole, ospedali e molte altre location vengono ‘indagate’ come in un giallo, per scoprire soluzioni e tecnologie per risparmiare energia e denaro e far bene all’ambiente. Ognuna delle 10 puntate sarà introdotta e commentata da esperti ENEA che dimostreranno come l’efficienza energetica sia alla portata di tutti.
Per i più piccoli l’ENEA mette in campo KDZENERGY, la piattaforma multimediale dedicata ai ragazzi tra i 7 e i 14 anni, per accompagnarli - con quiz, giochi e tanto divertimento -  alla scoperta del mondo dell’energia e dell’efficienza energetica. Sulla home page del sito KDZENERGY, i giovani internauti saranno accolti da “E-Prof”, un avatar che dà informazioni, spunti e suggerimenti su come usare l’energia in modo intelligente, senza sprecarla. Un gioco a quiz porterà i ragazzi in giro per la casa, per una “sfida al risparmio energetico”, imparando a usare in modo consapevole elettrodomestici, video-giochi, acqua calda, climatizzazione e illuminazione, a beneficio della bolletta e del pianeta Terra.
Con una grafica allegra e colorata, il portale KDZENERGY integra anche altri strumenti di comunicazione multimediale, sempre a misura di ragazzo, come KIDZTeD con il quale bambini e ragazzi in classe realizzano videointerviste per raccontare le loro esperienze , la loro idea di energia e tecnologia, oltre a spunti per la propria casa e la città. Fruibile autonomamente dagli studenti, KDZENERGY può essere facilmente utilizzato anche dagli insegnanti come strumento didattico: il tempo necessario per l’esplorazione è di 40 minuti mentre quello per il percorso didattico consta di 6-8 ore, in base al grado della scuola e all’attività laboratoriale selezionata.
Spazio anche per i più grandi con i KIDZDoC, brevi reportage in cui giovani  giornalisti, presentano la loro scuola, i luoghi dove vivono, con particolare attenzione ai temi dell’efficienza energetica. E infine KIDZSPOT che raccoglie vere e proprie istanze di sostenibilità rivolte ad adulti e decisori.

Pubblicato in Formazione

Detrazione negoziConcesso un credito di imposta sulle locazioni di negozi e botteghe costretti a rimanere chiusi a causa dell’emergenza da COVID-19.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato la sospensione di numerose attività commerciali al fine di limitare al minimo il rischio del contagio. Per agevolare le imprese esercenti tali attività che nonostante la chiusura sono tenute a corrispondere l’affitto dei locali, l’art. 65 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha previsto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).

Il credito d’imposta:
- è riservato agli esercenti attività di impresa;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi delle disposizioni generali di cui all'art. 17, D. Leg.vo 241/1997).

ATTIVITÀ ESCLUSE
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11/03/2020, le quali non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 (attività qualificate come essenziali).

Nel dettaglio le attività escluse sono quelle di seguito elencate:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Normativa

Cura ItaliaIl Decreto legge Cura Italia, in vigore dal 17/03/2020, prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) - pubblicato nella G.U. del 17/03/2020 n. 70 ed in vigore dal 17/03/2020 - interviene con provvedimenti su quattro temi principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Vengono inoltre adottate disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti.

Tra le misure a sostegno del lavoro, si segnalano: estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (artt. 19-22); norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori: congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi (art. 23); congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25); contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43).

Tra le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, si segnalano: potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti (art. 49); misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55); misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56); supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57).

Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, si segnalano: proroga al 20/03/2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 60); sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61); sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra 08/03/2020 e il 31/05/2020 (art. 62); credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro (art. 64); sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 68).

Tra le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, si segnalano: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese (art. 75); rinvii e sospensioni fino al 15/04/2020 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83), amministrativa (art. 84) e contabile (art. 85); interventi di ristrutturazione e ripristino degli istituti penitenziari danneggiati (art. 86); istituzione temporanea del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (art. 87); disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, con modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016 (art. 91); sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario (art. 111) e enti locali (art. 112); rinvio al 30/06/2020 di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113); nomina di un commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122); proroga dei termini per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (art. 125).

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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AgriturismoSul Suppl. al BURB 16/03/2020, n. 19 è stata pubblicata la proroga dei termini per il rilascio delle domande a valere sul bando per il sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali.

A seguito della difficoltà di acquisire la necessaria documentazione per l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus “Covid 19”, i termini previsti dalla Misura a sostegno alla costituzione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche risultano ora così prorogati:

- rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN: ore 14:00 del 18/04/2020;
- candidatura della domanda attraverso la piattaforma informatica SIA-RB: ore 17:00 del 24/04/2020.

Si ricorda che il bando prevede 10 milioni di euro per sostenere:
- il recupero funzionale di immobili, siti nell’azienda agricola e accatastati da almeno 5 anni;
- piccole costruzioni ex-novo per la realizzazione di laboratori polifunzionali aziendali, aule didattiche e servizi che non comportino perdita di SAU. Le trasformazioni ammesse sono quelle che vanno verso prodotti non agricoli (fuori Allegato I del TFUE);
- agricampeggi, aree verdi attrezzate, allestimento di spazi per musei sulle tradizioni contadine, sistemazioni esterne, piccole piscine, campetti pluriuso anche per il turismo equestre e relativi servizi;
- acquisto di nuovi impianti, macchinari, hardware, software, arredi ed attrezzature strettamente funzionali al progetto;
- spese generali, quali spese tecnico-progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico-forestali, geologiche ed ambientali, economico finanziarie, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta. Finanziabili, inoltre, le spese per la cartellonistica obbligatoria.

L’investimento massimo ammissibile per ogni azienda è di 400 mila euro e l’entità massima dell’aiuto è pari a 200 mila euro per azienda.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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