Il 30 settembre 2020 è stata pubblicata la bozza della Regola Tecnica Verticale per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei Vigili del Fuoco.

Regole tecniche
Tale regolamento reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti sia attività svolte al chiuso che all’aperto, anche a carattere temporaneo.

Sono esclusi:
- I luoghi all’aperto non delimitati;
- Gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti;
- Le attrazioni di spettacoli viaggiante.

Le attività sono inoltre classificate in relazione al numero di occupanti, ovvero il numero di spettatori o avventori, escluso il personale addetto e in relazione alla quota dei piani. Dove l’attività presenti quote di piano variabili, si considerano le quote di piano più sfavorevoli d’accesso agli occupanti.
Per una adeguata strategia antincendio le vie d'esodo verticali e i passaggi di comunicazione di queste devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco, nelle sale delle aree accessibili al pubblico, con esclusione delle attività all’aperto, devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco e i materiali costituenti le pavimentazioni devono appartenere almeno al gruppo GM3 di reazione al fuoco. Per i materiali ed i prodotti installati nelle aree accessibili al pubblico delle attività all’aperto e nelle relative vie d’esodo, inclusi tensostrutture, tunnel mobili e strutture a tenda in generale devono essere impiegati materiali del gruppo GM3 di reazione al fuoco.
Inoltre, deve essere prevista una gestione della sicurezza antincendio in esercizio che deve comprendere un’attività di sorveglianza, che preveda attività di verifica prima di ogni apertura al pubblico. In particolare, devono essere previsti la sorveglianza dei locali e delle vie di esodo, la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di protezione antincendio e la sorveglianza degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
Infine, la RTV definisce anche le direttive per il controllo dell’incendio, la rivelazione incendi e allarme, il controllo di fumi e calore e la sicurezza degli impianti tecnologici.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

A causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici abitativi ha subito numerosi rallentamenti. Nel disegno di legge per la conversione del Decreto “Agosto” (DL 104/2020), difatti si tiene conto dell'emergenza sanitaria anche per l'adeguamento antincendio e per le regola da seguire nelle strutture scolastiche.

AntincendioIn base a quanto definito dal DM 25 gennaio 2019, tutti gli edifici abitativi sarebbero dovuti essere adeguati alla normativa antincendio entro il 6 maggio 2020. Tuttavia, come già accennato, l'emergenza sanitaria dovuta al virus Covid19, non ha reso possibile effettuare gli adeguamenti nei tempi richiesti.

Con il Decreto Agosto si è dunque prevista una proroga e infatti, l'adeguamento alla normativa antincendio deve avvenire entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza, il quale sarebbe dovuto terminare il 15 ottobre 2020. Ad oggi tuttavia, essendo ancora in corso la crisi sanitaria, la fine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021, con possibilità di ulteriori proroghe, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria nazionale.
È rimasto invariato invece, il termine del 6 maggio 2021 per l'adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

La stessa proroga al 31 gennaio 2021 è valida per l'adeguamento alla normativa antincendio negli edifici scolastici. Tuttavia, per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche in piena sicurezza, i Comuni e le Province potranno acquisire in locazione edifici o locali da fornire alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività. Per facilitare ulteriormente lo svolgimento delle attività scolastiche, tali strutture potranno essere utilizzate anche senza le normali certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza. Dovranno però essere rispettate le norme previste per la sicurezza sul lavoro. Inoltre, dovrà essere effettuata una valutazione congiunta da parte degli uffici tecnici dell’Ente, dei Vigili del fuoco e della Asl.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato in Sicurezza

Edifici incendio

La bozza della nuova Regola Tecnica Verticale per le chiusure degli edifici civili è incentrata al perseguimento di tre importanti obiettivi di sicurezza antincendio:
• limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.

Per lo studio sella strategia antincendio da adoperare per ogni edificio civile sono considerate delle soluzioni conformi, ammettendo comunque delle soluzioni alternative.
A tal fine vengono valutate le chiusure d'ambito in base ai loro componenti, i quali devono possedere i requisiti di reazione al fuoco, e in base all'altezza dell'edificio, non sono richiesti ad esempio, requisiti di reazione al fuoco per le coperture di edifici aventi massima quota dei piani ≤24m. La RTV impone che debbano possedere i requisiti di resistenza al fuoco tutti gli elementi delle chiusure d'ambito di edifici civili, ad esclusione di edifici aventi carico d’incendio specifico qf≤200 MJ/m2 e i compartimenti, se dotati di misure di controllo dell'incendio di livello di prestazione V.
Inoltre, la bozza contiene le indicazioni relative alle vie di esodo degli edifici. A tale proposito afferma che se le facciate degli edifici sono costituite da materiali fragili o possono avvenire delle rotture e distacchi di materiale in caso di incendio, le vie di esodo i luoghi sicuri devono essere protetti dall'eventuale caduta di parti della facciata. Inoltre, afferma che le intercapedini delle facciate a doppia pelle non possono essere impiegate come vie di esodo.
In caso di presenza di impianti tecnologici e di servizio, almeno la porzione di chiusura d'ambito interessata deve prevedere una fascia di separazione che la circoscriva e deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco EI30, o essere di classe Broof se in copertura.
Tra le altre indicazioni la RTV prescrive l'utilizzo di fasce di separazione tra i compartimenti di un edificio, realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco e aventi classe di resistenza al fuoco E30-ef o RE 30-ef se portanti. Infatti, se posta in facciata una fascia di separazione orizzontale tra compartimenti, con uno sviluppo ≥1,00m è limitata la propagazione verticale dell’incendio, se è posta una fascia di separazione verticale invece, si limita la propagazione orizzontale dell'incendio. In copertura, la fascia di separazione tra compartimenti, con sviluppo ≥1,00m, limita la propagazione orizzontale.
Ai fini della verifica la conformità di un sistema di facciata ai requisiti di resistenza al fuoco deve essere comprovata secondo normativa.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Sicurezza antincendio

Analisi degli aspetti innovativi dei due decreti in corso di emanazione che rivedono i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e i requisiti dei docenti; le modalità per la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Due distinti decreti del Ministro dell’interno, in corso di emanazione, si propongono di regolamentare, in attuazione dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 3:
1) i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, comprensivi dei criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, nonché dei requisiti dei docenti per i suddetti corsi di formazione e aggiornamento;
2) i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nonché i requisiti e le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.
I due decreti - consultabili in allegato in bozza - sono stati esaminati dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) in data 11/02/2020 e sono ora sottoposti a consultazione pubblica.
Di seguito alcuni dettagli e indicazioni.

SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA E IN ESERCIZIO - Il provvedimento si applica ai “luoghi di lavoro” come definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008, e detta in primo luogo criteri per la gestione delle emergenze, oltre a definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera f); gli artt. 5-7 del D. Min. Interno 10/03/1998 medesimo. Risulteranno altresì superati gli Allegati VII, VIII e IX del D. Min. Interno 10/03/1998.
Quando deve essere predisposto il piano di emergenza. Risulta rilevante la nuova definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Corsi di formazione degli addetti antincendio, requisiti dei docenti. Innovativa anche la definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini del corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio. Vengono in primo luogo distinte tre categorie di docenti:
1) docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica;
2) docenti per la sola parte teorica;
3) docenti per la sola parte pratica.
Sono in particolare qualificati i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza come docenti in materia antincendio (in ambito teorico e/o pratico a seconda della categoria di riferimento), di almeno 90 ore;
- frequenza di un corso di formazione per docenti, erogato dal Corpo nazionale dei VV.F. in base alle indicazioni contenute nell’Allegato V al decreto in oggetto (28 ore per i docenti della sola parte pratica; 48 ore per i docenti della sola parte teorica; 60 ore, di cui 12 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti);
- iscrizione agli elenchi ministeriali dei “Professionisti antincendio”, ai sensi del D.M. 05/08/2011 (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio);
- personale cessato dal servizio presso il Corpo nazionale dei VV.F. con almeno 10 anni di esperienza (nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per i docenti della sola parte pratica; nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento per gli altri casi).
Inoltre, i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’Allegato V (8 ore per i docenti della sola parte pratica; 12 ore per i docenti della sola parte teorica; 16 ore, di cui 4 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti).

MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Il provvedimento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera e); l’Allegato VI del D. Min. Interno 10/03/1998.
Occorre in primo luogo dare conto di una sovrapposizione con la normativa in vigore, dal momento che gli “impianti di protezione antincendio” risultano già contemplati dal D.M. 37/2008, che a sua volta reca disposizioni concernenti l’installazione e la manutenzione degli impianti all’interno degli edifici (vedi Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)).
Manutenzione e controllo periodico. L’Allegato I al decreto in bozza reca l’elenco delle norme e delle specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, come da tabella di seguito riportata (vedi anche Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 5/7 - Impianti tecnologici).

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione

Estintori

UNI 9994-1

Reti di idranti

UNI 19779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845

Impianti sprinkler

UNI EN 12845

Impianti di rivelazione e allarme incendio

UNI 11224

Sistemi di evacuazione fumo e calore

UNI 9494-3

Sistemi a pressione differenziale

UNI EN 12101-6

Sistemi a polvere

UNI EN 12416-2

Sistemi a schiuma

UNI EN 13565-2

Sistemi spray ad acqua

UNI CEN/TS 14816

Sistema estinguente ad aerosol condensato

UNI ISO 15779

Sistemi a riduzione di ossigeno

UNI EN 16750

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco

UNI 11473

Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso

UNI 11280


Qualificazione dei tecnici manutentori. Il decreto in bozza stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati con le modalità stabilite nell’Allegato II, il quale a sua volta definisce:
- compiti e attività del tecnico manutentore qualificato;
- conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato;
- contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Si prevede altresì che la qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei VV.F. in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento innanzi a un'apposita commissione esaminatrice.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza

Professionisti antincendioIl nuovo programma del corso base di specializzazione in prevenzione incendi è stato definito con la Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno 15480/2019.

Alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi ed in attuazione dell'art. 4, del D. Min. Interno 05/08/2011, la Circ. Min. Interno 16/10/2019, n. 15480, definisce l'articolazione aggiornata del programma del corso base di specializzazione in prevenzione incendi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire i requisiti della sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto.
Il corso, di una durata minima complessiva di 120 ore, si articola in 10 moduli formativi sui seguenti argomenti:
- legislazione in materia di prevenzione incendi;
- fisica e chimica dell'incendio;
- la progettazione antincendio;
- la progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi;
- procedure di prevenzione incendi;
- approccio ingegneristico;
- progettazione - attività di tipo civile;
- progettazione - attività produttive/industriali;
- attività a rischio di incidente rilevante;
- visita/e presso una attività soggetta.

La Circ. Min. Interno 16/10/2019, n. 15480 precisa che restano validi i corsi già autorizzati e quelli per i quali sia già stata inoltrata la relativa richiesta di autorizzazione. Rimangono inoltre invariate le procedure di autorizzazione del corso base, del relativo esame finale e dei successivi adempimenti amministrativi.




Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Formazione

Vigili del FuocoIl Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'interno, con la Circolare 15/10/2019, n. 15406, fornisce una tabella riepilogativa delle norme di prevenzione incendi da applicare a seguito del D.M. 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, che ha introdotto rilevanti novità.

Si ricorda in particolare che il D.M. 12/04/2019 ha previsto l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.

Per ulteriori dettagli sul D.M. 12/04/2019 si rinvia, oltre che al testo dello stesso, anche a:
- Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019
- Codice di prevenzione incendi: pubblicato in G.U. il Decreto con le modifiche

Nel rinviare anche al testo della Circolare 15/10/2019, n. 15406 per i chiarimenti forniti dal Dipartimento dei VV.F., si riporta di seguito l'utile tabella in essa contenuta, che evidenzia la normativa da applicarsi alle attività soggette, normate o meno (cioè per le quali sia stata o meno emanata una specifica Regola Tecnica Verticale - RTV), in caso di progettazione di nuova attività oppure di progettazione di modifiche o ampliamenti ad attività già esistenti.

Pubblicato in Sicurezza

Chemolli FireQuando Chemolli e Brunelli parlano della modifica del Mandato M/101, ricevono sempre come risposta che la proposta di modifica non sia più in atto e che non andrà avanti. “Tale pericolo pare non sussistere più”, è il leit motiv ricorrente.
Segnali costanti che si sommano alla fatica di UNI nel rispettare – nonostante i solleciti – gli impegni faticosamente presi nell’ultima riunione del gruppo UNI/CT 033/GL 12: esprimere la posizione nazionale al CEN/TC33 facendo presente che si è contrari alla modifica del mandato proposta da ARGE – European Federation of Associations of Locks & Builders Hardware Manufacturers. Questa proposta a cui siamo contrari fra le altre cose prevede di rendere non armonizzate 5 norme, riguardanti cerniere ad asse singolo, serrature ad azionamento meccanico ed elettromeccanico, serrature multipunto e cerniere multi-assiali. In soldoni verrebbero esclusi dal sistema AVCP 1 questi componenti, anche se legati a porte tagliafuoco o a tenuta di fumo. Quindi, a tutti gli effetti, una minore sorveglianza di componenti molto importanti impiegati su presidi di sicurezza. Il fatto che le porte poi verrebbero comunque controllate in AVCP 1 grazie alla marcatura CE delle stesse, non garantisce il focus e l’approfondimento che la marcatura del componente ovviamente ha.
Chemolli e Brunelli sono semplicemente pazzi, da internare?
A Voi il giudizio, ma sappiate che è uscito recentissimamente un questionario per i membri del CEN/TC33/WG4 Building Hardware (accessori) le cui risposte verranno indirizzate al CEN/TC33. Tale questionario chiede se sia opinione del CEN/TC33/WG4 che le norme di cui sopra debbano essere cambiate da norme armonizzate a non armonizzate. Peraltro, è anche un po’ scritto nella formula che assomiglia alla famosa domanda sul cavallo bianco di Napoleone.
Stile noto e sfrontato: nel documento CEN/TC33 N 3752 si faceva apparire bella e completamente disinteressata la proposta di deregulation degli accessori da parte – guarda caso – dell’associazione dei produttori di accessori. È come se l’associazione dei ristoratori facesse un manifesto per abolire i controlli HACCP sull’igiene dicendo che loro le mani, se le lavano lo stesso.
Da tenere presente che il Convenor del CEN/TC33/WG4, Inge Linden, è anche indicato sul sito di ARGE quale Executive della stessa organizzazione, nella quale peraltro milita un noto italiano. Che quest’ultimo sia il fantomatico “Normator”, uscito in anonime esternazioni sulla stampa? Al di là di questo interessante quesito, il doppio cappello di Linden la dice lunga sulla forza e sulla determinazione di ARGE nel proseguire nel suo proposito.
Nel frattempo, quale ultima news, è uscita una raccomandazione sempre di Linden (documento CEN-TC127-WG3_N0295) indirizzata al CEN/TC127/WG 3 Fire doors, nella quale egli sprona a completare le revisioni delle EXAP in quanto alcuni di questi componenti non sono inclusi nelle EXAP. Nella missiva sottolinea che è molto importante per la loro industria (ma dai? che strano!) e per i produttori di porte includerli e completare le revisioni.

Pubblicato in Comunicati stampa

Chemolli Fire tagliafuoco

In che modo un’azienda italiana può affermarsi in ambito europeo? È una delle domande che spesso si pone Eros Chemolli e che rivolge allo staff della Chemolli Fire. Quesito che sorge spontaneo quando il lavoro richiede viaggi frequenti, dagli Stati Uniti all’estremo Oriente, e continui confronti con realtà internazionali. La percezione, dunque, è che stare al passo con i cambiamenti non è più sufficiente, il mercato europeo e quello internazionale pretendono che la vostra azienda sia in anticipo sul tempo, sempre alla ricerca di nuove soluzioni e certificazioni.

Questo tipo di cognizione ha portato l’azienda di Eros Chemolli a mantenere alto il livello di osservazione della normativa e a lavorare in stretta collaborazione con stakeholders che condividono gli obiettivi aziendali. Quella tra Chemolli Fire, Roverplastik S.p.A. e FSE progetti, per esempio, è da ritenersi consolidata e proiettata verso il futuro. Eros Chemolli ha scelto la prima azienda in quanto leader in Italia nella tecnologia del foro finestra, in continua evoluzione, sia in termini di capacità produttiva che di gamma di articoli offerti; la seconda, FSE progetti, perché è una società di ingegneria che opera nel settore della sicurezza per la prevenzione degli incendi e vanta un’ampia esperienza su tutto il territorio italiano.

Grazie alla sinergia tra questi professionisti e le aziende che rappresentano, il 18 settembre 2019 alle ore 9.30, in occasione del Safety Expo 2019 – Fiera di Bergamo si terrà il seminario “Modellazione di incendio con riflessioni sull’esodo, sulle porte e sulle guarnizioni di tenuta di fumi caldi e freddi” che si propone agli addetti ai lavori come un’occasione imperdibile per ascoltare e confrontarsi su temi di grande rilevanza, aggiornamenti che permettono alle aziende di settore di stare effettivamente al passo coi tempi.

In anteprima vi proponiamo i temi e i nomi dei relatori: Le guarnizioni di battuta e termo-espandenti per la tenuta al fuoco e ai fumi, a cura dell’Ing. Aldo Guardini, Operations Manager presso Roverplastik Spa e membro del consiglio direttivo PVC FORUM ITALIA; Le porte a tenuta di fumo: tipologie, caratteristiche, prestazioni, documentazione, manutenzione, a cura del Geom. Eros Chemolli, CEO Chemolli Fire e membro di gruppi di normazione nazionali ed esteri, Responsabile tecnico di UCCT; La prova europea di tenuta ai fumi caldi e freddi: EN 1634-3, a cura dell’Ing. Michele Gianeselli, professionista antincendio ed esperto in prove di laboratorio, membro di gruppi di normazione nazionali; Gli effetti quantitativi ottenuti dalle modellazioni di incendio (CFD-FDS) in funzione della tipologia di porta utilizzata, a cura dell’Ing. Filippo Battistini – FSE Progetti, iscritto all’ordine degli Ingegneri e al Ministero come professionista antincendio FC 02676 I 00473.

Per partecipare al seminario è richiesta l’iscrizione al seguente link:
http://www.safetyexpo.it/registrazione

Successivamente gli atti saranno messi a disposizione, previa registrazione, al link:
http://www.infotagliafuoco.it/tenutaaifumi

Grazie al riscontro positivo avuto dalla precedente esperienza di co-partecipazione con Roverplastik e FSE progetti per la “Guida alla Marcatura CE di porte interne resistenti al fuoco ed a tenuta di fumo” (https://infotagliafuoco.it/guidace), Chemolli Fire è certa della buona riuscita dell’evento e rinnova l’invito a partecipare.

Save the date: 18 settembre 2019 – ore 9.30 – Safety Expo 2019 – Bergamo

Pubblicato in Comunicati stampa

Normativa antincendio scuoleIl D.L. 28/06/2019, n. 59 - convertito con modifiche dalla L. 08/08/2019, n. 81, pubblicata nella G.U. del 12/08/2019, n. 188 - ha prorogato, rispettivamente al 31/12/2021 e 31/12/2019, il termine di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture adibite a scuole e ad asili nido, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

L'art. 4-bis del D.L. 28/06/2019, n. 59, convertito in legge dalla L. 08/08/2019, n. 81, prevede che, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
All’attuazione del piano straordinario si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021.

Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi, è stato modificato l'art. 4 del D.L. 30/12/2016, n. 244, commi 2 e 2-bis, e prorogati:
- dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto;
- dal 31/12/2018 al 31/12/2019, il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Min. Interno 16/07/2014.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato in Sicurezza
Giovedì, 22 Agosto 2019 21:52

Magnete Fermaporte Radio Ibit

Magnete fermaportaIl fermaporta Ibit SGDH100 è costituito da un magnete permanente comandato da una centrale via radio. Non richiede alcun cablaggio e nessuna alimentazione. Installazione rapida, si tratta di un magnete fermaporta che non necessita di corrente per la ritenuta della porta ed è comandato via radio.

Dispositivo intelligente wireless, installato in pochi minuti senza danneggiare la struttura dell’edificio, offre tutti i vantaggi dei dispositivi tradizionali cablati ma senza gli svantaggi  dell’installazione tradizionale (alimentazione, cablaggi per il comando, etc.).

Ѐ collegabile su qualunque tipo di centrale convenzionale.

Gestito via radio dal traslatore e/o dall’expander, può essere facilmente integrato in un sistema wireless nuovo o esistente. Gestibile anche da qualsiasi sistema cablato o utilizzato come sistema autonomo.

BS EN 1155: Electrically Powered Hold Open Devices. BS EN 7273-4:2015: Actuation of release mechanisms for doors.

Il magnete Ibit è un prodotto innovativo certificato seconde la normativa E54-25.

 

Pubblicato in Comunicati stampa
Pagina 1 di 2