La Regione Umbria ha disciplinato il percorso formativo per l’accreditamento dei certificatori energetici degli edifici e degli installatori di impianti a fonti rinnovabili.
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale la Delibera 1002/2013 che disciplina i percorsi formativi:
- del certificatore energetico definito ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 2 del Dpr 75/2013, il regolamento nazionale sull’accreditamento dei tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
- dell’installatore e manutentore degli impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER), in conformità alle previsioni del Dlgs 28/2011 in materia di energia.
CERTIFICATORI ENERGETICI
I tecnici che vorranno abilitarsi alla certificazione energetica degli edifici in Umbria dovranno seguire un corso della durata minima di 64 ore al netto di stage/work experience e superare un esame finale. Il corso, articolato in 8 moduli, non riconosce crediti formativi ma ammette il ricorso alla FAD nella misura massima del 30% della durata.
Come prescritto dal Dpr 75/2013, la frequenza del corso è obbligatoria per tutti i tecnici non abilitati alla progettazione di edifici ed impianti e per quelli in possesso di lauree diverse da ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali o diplomi tecnici diversi da quello di perito industriale, geometra e perito agrario (leggi tutto).
INSTALLATORI FER
Con la Delibera 1002/2013 la Regione Umbria ha definito anche lo standard di percorso formativo degli installatori e manutentori di impianti a fonti rinnovabili, in conformità alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni nel gennaio scorso (leggi tutto).
Per gli installatori FER è previsto un corso della durata minima di 16 ore al netto di stage/work experience e un aggiornamento triennale obbligatorio, come stabilito dall’articolo 15, comma 1 del Dlgs 28/2011 in materia di energie rinnovabili.
Il percorso formativo è diviso in due parti della durata di 8 ore, una teorica ed una pratica (esercitazione sulle tecnologie FER). Anche questo corso non ammette il riconoscimento di crediti formativi, ma ammette il ricorso alla FAD nella misura massima del 100% della durata della parte teorica. (riproduzione riservata)