Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 23/05/2019, n. 3367, fa il punto su tutte le questioni applicative concernenti la distanza minima tra pareti finestrate prevista dal D.M. 1444/1968.
In proposito si ricorda che l’art. 9 del D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444, nell’ottica di tutelare imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, prescrive le distanze da osservare nelle ipotesi di ristrutturazione e costruzione di nuovi edifici, prevedendo altresì una specifica disciplina per gli stabili ricadenti nei centri o agglomerati storici.
In particolare, l’art. 9 del D. Min. LL.PP. 1444/1968, al punto 2), prescrive per le nuove costruzioni ricadenti in zone diverse dalla zona territoriale omogenea A (quindi in zona diversa dal centro storico) l’obbligo di osservare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti.
C. Stato 23/05/2019, n. 3367 ha affrontato diverse questioni applicative della norma sopra descritta,
SCOPO DELLA NORMA E SUA APPLICAZIONE INDEROGABILE - La norma è volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e di conseguenza va applicata in via inderogabile, non essendo neanche concesso al giudice di valutare un eventuale equo contemperamento degli opposti interessi delle parti.
COME CALCOLARE LE DISTANZE - La distanza di 10 metri va calcolata:
- con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano;
- con riferimento a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale;
- prescindendo dal fatto che le pareti frontistanti siano o meno in posizione parallela;
- indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia preesistente o di un nuovo edificio da realizzarsi;
- indipendentemente dalla circostanza che le pareti si trovino alla medesima o a diversa altezza l'un l'altra.
RAPPORTO CON I REGOLAMENTI COMUNALI - La norma in discussione prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto deriva da una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti.
NOZIONE DI "NUOVA COSTRUZIONE" - per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione di un fabbricato completamente nuovo, ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d’ingombro. Anche la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it