La bozza della nuova Regola Tecnica Verticale per le chiusure degli edifici civili è incentrata al perseguimento di tre importanti obiettivi di sicurezza antincendio:
• limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
• evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.
Per lo studio sella strategia antincendio da adoperare per ogni edificio civile sono considerate delle soluzioni conformi, ammettendo comunque delle soluzioni alternative.
A tal fine vengono valutate le chiusure d'ambito in base ai loro componenti, i quali devono possedere i requisiti di reazione al fuoco, e in base all'altezza dell'edificio, non sono richiesti ad esempio, requisiti di reazione al fuoco per le coperture di edifici aventi massima quota dei piani ≤24m. La RTV impone che debbano possedere i requisiti di resistenza al fuoco tutti gli elementi delle chiusure d'ambito di edifici civili, ad esclusione di edifici aventi carico d’incendio specifico qf≤200 MJ/m2 e i compartimenti, se dotati di misure di controllo dell'incendio di livello di prestazione V.
Inoltre, la bozza contiene le indicazioni relative alle vie di esodo degli edifici. A tale proposito afferma che se le facciate degli edifici sono costituite da materiali fragili o possono avvenire delle rotture e distacchi di materiale in caso di incendio, le vie di esodo i luoghi sicuri devono essere protetti dall'eventuale caduta di parti della facciata. Inoltre, afferma che le intercapedini delle facciate a doppia pelle non possono essere impiegate come vie di esodo.
In caso di presenza di impianti tecnologici e di servizio, almeno la porzione di chiusura d'ambito interessata deve prevedere una fascia di separazione che la circoscriva e deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco EI30, o essere di classe Broof se in copertura.
Tra le altre indicazioni la RTV prescrive l'utilizzo di fasce di separazione tra i compartimenti di un edificio, realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco e aventi classe di resistenza al fuoco E30-ef o RE 30-ef se portanti. Infatti, se posta in facciata una fascia di separazione orizzontale tra compartimenti, con uno sviluppo ≥1,00m è limitata la propagazione verticale dell’incendio, se è posta una fascia di separazione verticale invece, si limita la propagazione orizzontale dell'incendio. In copertura, la fascia di separazione tra compartimenti, con sviluppo ≥1,00m, limita la propagazione orizzontale.
Ai fini della verifica la conformità di un sistema di facciata ai requisiti di resistenza al fuoco deve essere comprovata secondo normativa.
A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork
Le disposizioni si applicheranno ai procedimenti inerenti alle valutazioni ambientali avviati dall'11/04/2020.
È stato pubblicato sul Suppl. al BURL 27/03/2020, n. 13 il Regolam. R. Lombardia 25/03/2020, n. 2 che ha aggiornato le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento (PAUR), nonché di verifica di assoggettabilità a VIA.
In particolare, il regolamento specifica le procedure per la VIA, per il PAUR e per la verifica di assoggettabilità a VIA, oltre che le modalità di svolgimento dei controlli relativi, coordinando anche le procedure di valutazione dei progetti con le procedure di valutazione di pianificazione e programmazione territoriale.
Il regolamento stabilisce, altresì, i nuovi criteri di calcolo degli oneri istruttori per le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA o per il rilascio del PAUR.
Le nuove disposizioni si applicheranno a tutti i procedimenti avviati a partire dall'11/04/2020, data nella quale verrà anche contestualmente abrogato quanto disposto dal Regolam. R. Lombardia 21/11/2011, n. 5.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Pubblicato il quarto elenco che identifica i progetti di interesse comune (PIC) delle infrastrutture energetiche transeuropee.
L’elenco dei progetti di interesse comune (Projects of common interest - PIC) è stato istituito dal Regolamento 17/04/2013, n. 347 (Regolamento TEN-E), recante gli orientamenti per la definizione di infrastrutture energetiche transeuropee che assicurino il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e l'interconnessione delle reti. L’elenco ha cadenza biennale ed è contenuto nell’allegato VII del predetto Regolamento. In particolare si tratta di progetti necessari per la realizzazione di corridoi geografici strategici prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio.
L’allegato VII al Regolamento 347/2013 è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 31/10/2019, n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 11/03/2020, n. 74, il quale ha quindi definito il quarto elenco dei progetti di interesse comune (PIC).
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Analisi degli aspetti innovativi dei due decreti in corso di emanazione che rivedono i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e i requisiti dei docenti; le modalità per la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Due distinti decreti del Ministro dell’interno, in corso di emanazione, si propongono di regolamentare, in attuazione dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 3:
1) i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e in esercizio, comprensivi dei criteri per la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, nonché dei requisiti dei docenti per i suddetti corsi di formazione e aggiornamento;
2) i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nonché i requisiti e le modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.
I due decreti - consultabili in allegato in bozza - sono stati esaminati dal Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS) in data 11/02/2020 e sono ora sottoposti a consultazione pubblica.
Di seguito alcuni dettagli e indicazioni.
SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA E IN ESERCIZIO - Il provvedimento si applica ai “luoghi di lavoro” come definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008, e detta in primo luogo criteri per la gestione delle emergenze, oltre a definire le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera f); gli artt. 5-7 del D. Min. Interno 10/03/1998 medesimo. Risulteranno altresì superati gli Allegati VII, VIII e IX del D. Min. Interno 10/03/1998.
Quando deve essere predisposto il piano di emergenza. Risulta rilevante la nuova definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Corsi di formazione degli addetti antincendio, requisiti dei docenti. Innovativa anche la definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini del corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio. Vengono in primo luogo distinte tre categorie di docenti:
1) docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica;
2) docenti per la sola parte teorica;
3) docenti per la sola parte pratica.
Sono in particolare qualificati i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza come docenti in materia antincendio (in ambito teorico e/o pratico a seconda della categoria di riferimento), di almeno 90 ore;
- frequenza di un corso di formazione per docenti, erogato dal Corpo nazionale dei VV.F. in base alle indicazioni contenute nell’Allegato V al decreto in oggetto (28 ore per i docenti della sola parte pratica; 48 ore per i docenti della sola parte teorica; 60 ore, di cui 12 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti);
- iscrizione agli elenchi ministeriali dei “Professionisti antincendio”, ai sensi del D.M. 05/08/2011 (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio);
- personale cessato dal servizio presso il Corpo nazionale dei VV.F. con almeno 10 anni di esperienza (nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per i docenti della sola parte pratica; nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento per gli altri casi).
Inoltre, i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’Allegato V (8 ore per i docenti della sola parte pratica; 12 ore per i docenti della sola parte teorica; 16 ore, di cui 4 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti).
MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Il provvedimento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Dalla sua entrata in vigore risulteranno abrogati: l’art. 3 del D. Min. Interno 10/03/1998, comma 1, lettera e); l’Allegato VI del D. Min. Interno 10/03/1998.
Occorre in primo luogo dare conto di una sovrapposizione con la normativa in vigore, dal momento che gli “impianti di protezione antincendio” risultano già contemplati dal D.M. 37/2008, che a sua volta reca disposizioni concernenti l’installazione e la manutenzione degli impianti all’interno degli edifici (vedi Sicurezza degli impianti a servizio degli edifici (progettazione, installazione, manutenzione)).
Manutenzione e controllo periodico. L’Allegato I al decreto in bozza reca l’elenco delle norme e delle specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, come da tabella di seguito riportata (vedi anche Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 5/7 - Impianti tecnologici).
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 23/05/2019, n. 3367, fa il punto su tutte le questioni applicative concernenti la distanza minima tra pareti finestrate prevista dal D.M. 1444/1968.
In proposito si ricorda che l’art. 9 del D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444, nell’ottica di tutelare imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, prescrive le distanze da osservare nelle ipotesi di ristrutturazione e costruzione di nuovi edifici, prevedendo altresì una specifica disciplina per gli stabili ricadenti nei centri o agglomerati storici.
In particolare, l’art. 9 del D. Min. LL.PP. 1444/1968, al punto 2), prescrive per le nuove costruzioni ricadenti in zone diverse dalla zona territoriale omogenea A (quindi in zona diversa dal centro storico) l’obbligo di osservare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti.
C. Stato 23/05/2019, n. 3367 ha affrontato diverse questioni applicative della norma sopra descritta,
SCOPO DELLA NORMA E SUA APPLICAZIONE INDEROGABILE - La norma è volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e di conseguenza va applicata in via inderogabile, non essendo neanche concesso al giudice di valutare un eventuale equo contemperamento degli opposti interessi delle parti.
COME CALCOLARE LE DISTANZE - La distanza di 10 metri va calcolata:
- con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano;
- con riferimento a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale;
- prescindendo dal fatto che le pareti frontistanti siano o meno in posizione parallela;
- indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia preesistente o di un nuovo edificio da realizzarsi;
- indipendentemente dalla circostanza che le pareti si trovino alla medesima o a diversa altezza l'un l'altra.
RAPPORTO CON I REGOLAMENTI COMUNALI - La norma in discussione prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto deriva da una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti.
NOZIONE DI "NUOVA COSTRUZIONE" - per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione di un fabbricato completamente nuovo, ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d’ingombro. Anche la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it